Legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali

Disegno

(Legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 20051, decreta: I La legge federale del 3 ottobre 19512 sulla costituzione di riserve di crisi da parte dell'economia privata è abrogata.

II Le leggi qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 27 giugno 19733 sulle tasse di bollo (LTB) Art. 6 cpv. 1 lett. b, i (nuova) e j (nuova) 1

1 2 3

Non soggiacciono alla tassa: b.

la costituzione o l'aumento del valore nominale di diritti di partecipazione a società cooperative, nella misura in cui le prestazioni dei soci ai sensi dell'articolo 5 non superino complessivamente un milione di franchi;

i.

i diritti di partecipazione costituiti o aumentati per riprendere un'azienda o una parte di azienda di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa, se dall'ultimo bilancio annuale risulta che la metà del capitale e delle riserve legali di questa società non è più coperta;

j.

la costituzione di diritti di partecipazione o l'aumento del loro valore nominale, in caso di risanamento aperto, sino a concorrenza del loro importo prima del risanamento, nonché i pagamenti suppletivi dei soci in caso di risanamento tacito nella misura in cui: ­ le perdite esistenti siano eliminate e ­ le prestazioni dei soci non superino complessivamente 10 milioni di franchi.

FF 2005 4241 RU 1952 13, 1988 1420, 1992 288, 2000 187 RS 641.10

2005-1057

4379

Legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese

Art. 11 lett. a La tassa è esigibile: a.

sulle quote in società cooperative: 30 giorni dopo la chiusura dell'esercizio;

Art. 34 cpv. 3 Abrogato 2. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull'imposta federale diretta Art. 18 cpv. 2bis (nuovo) 2bis Gli utili conseguiti con l'alienazione di titoli per i quali non è dato un legame funzionale con un'azienda commerciale diretta dal contribuente costituiscono un provento da attività lucrativa indipendente solo se:

a.

i titoli sono stati acquistati con almeno il 20 per cento di capitale di terzi e non sono stati di proprietà del contribuente per più di cinque anni; o

b.

il ricavo annuo della vendita ammonta almeno a 500 000 franchi e la rotazione dei titoli rappresenta almeno il doppio del valore di portafoglio esistente all'inizio dell'anno fiscale.

Art. 18a (nuovo) Fattispecie che giustificano un differimento In caso di trasferimento dalla sostanza commerciale nella sostanza privata di un immobile dell'attivo immobilizzato, il contribuente può chiedere che al momento del trasferimento sia imposta la sola differenza fra i costi d'investimento e il valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito. In questo caso, i costi d'investimento sono considerati nuovo valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito e l'imposizione delle altre riserve occulte a titolo di reddito da attività indipendente è differita sino al momento dell'alienazione dell'immobile.

1

L'affitto di un'azienda commerciale è considerato trasferimento nella sostanza privata solo su domanda del contribuente.

2

Se in caso di divisione ereditaria l'azienda non è proseguita da tutti gli eredi, l'imposizione delle riserve occulte è differita sino al momento della loro realizzazione su domanda degli eredi che riprendono l'azienda, purché la ripresa avvenga ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sul reddito.

3

Art. 18b (nuovo)

Imposizione parziale dei proventi da partecipazioni della sostanza commerciale

I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 60 per cento dopo deduzione degli oneri imputabili.

1

4

RS 642.11

4380

Legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese

Gli utili conseguiti con l'alienazione di azioni, di quote in società a garanzia limitata e in società cooperative come pure i buoni di partecipazione sono imponibili in ragione del 60 per cento dopo deduzione degli oneri imputabili se tali diritti di partecipazione:

2

a.

rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa (partecipazione qualificata); e

b.

erano, per almeno un anno, di proprietà del contribuente o dell'impresa di persone.

L'imposizione parziale non si applica ai proventi da quote di partecipazione a fondi d'investimento o a società ad essi 'fiscalmente equiparabili.

3

Art. 20 cpv. 1 lett. c, 1bis (nuovo), 3 e 4 (nuovi) 1

Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente: c.

1bis

5

abrogata

Sono imponibili in ragione dell'80 per cento:

a.

i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili); rimane salva l'imposizione integrale dei redditi provenienti da fondi di investimento o da società ad essi ''fiscalmente equiparabili; in caso di restituzione di diritti di partecipazione alla società di capitali o alla società cooperativa che li ha emessi, conformemente all'articolo 4a della legge federale del 13 ottobre 19655 sull'imposta preventiva (LIP), l'eccedenza di liquidazione è considerata realizzata nell'anno in cui sorge il credito fiscale dell'imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1bis LIP).

b.

il ricavo della vendita di diritti di partecipazione a un acquirente per la cui imposizione non si applica il principio del valore nominale, purché il venditore partecipasse in ragione almeno del 20 per cento al capitale azionario o sociale della società di capitali o della società cooperativa; è fiscalmente determinante solo la somma dell'attivo circolante netto e degli immobilizzi netti non necessari all'azienda, dopo deduzione delle scorte nette e di attivi analoghi come pure di un'adeguata riserva di liquidità, per quanto il controvalore di questa somma non corrisponda né al capitale azionario o sociale (compresi gli apporti secondo il cpv. 3) né alle riserve legali;

c.

il ricavo del trasferimento di diritti di partecipazione a una società di capitali o a una società cooperativa, alla quale dopo il trasferimento il venditore o il conferente partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale azionario o sociale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi il valore nominale dei diritti di partecipazione trasferiti (compresi gli apporti secondo il cpv. 3); questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi

RS 642.21

4381

Legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese

partecipanti attuino il trasferimento in comune o il trasferimento nella sostanza commerciale avvenga in altro modo.

Il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi forniti direttamente dai titolari dei diritti di partecipazione è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale se gli apporti, l'aggio e i pagamenti suppletivi:

3

a.

sono stati forniti dopo il 31 dicembre 1996; e

b.

la società di capitali o la società cooperativa li allibra su un conto separato del bilancio commerciale e comunica ogni modifica di questo conto all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Le autorità fiscali cantonali comunicano all'Amministrazione federale delle contribuzioni le riserve imposte secondo il capoverso 1bis lettere b e c (dividendi sostitutivi). Le riserve così imposte sono considerate apporti ai sensi del capoverso 3.

4

Art. 30 cpv. 1 In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all'azienda e sono situati in Svizzera. Rimane salva l'imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.

1

Art. 33 cpv. 1 lett. a, primo periodo 1

Sono dedotti dai proventi: a.

gli interessi maturati su debiti privati fino a concorrenza dell'importo lordo fiscalmente determinante dei redditi della sostanza in virtù degli articoli 20 e 21; ...

Art. 37a (nuovo) Utili di liquidazione 1 In caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono imposte unitamente agli altri redditi; per la determinazione dell'aliquota è preso in considerazione soltanto un ottavo delle riserve occulte realizzate.

Il capoverso 1 si applica parimenti al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari purché non continuino l'impresa esercitata dal defunto; il conteggio fiscale avviene il più tardi cinque anni civili dopo il decesso.

2

Art. 62 cpv. 4 Le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d'investimento relativo alle partecipazioni che adempiono le condizioni dell'articolo 70 capoverso 4 lettera b sono aggiunti agli utili imponibili, per quanto non siano più giustificati.

4

4382

Legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese

Art. 64 cpv. 1 e 1bis In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all'azienda e sono situati in Svizzera. Rimane salva l'imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.

1

1bis In caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve occulte possono essere trasferite su una nuova partecipazione se la partecipazione alienata è pari almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale dell'altra società e la società di capitali o la società cooperativa l'ha detenuta come tale per almeno un anno.

Art. 69

Riduzione

L'imposta sull'utile di una società di capitali o di una società cooperativa è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione e l'utile netto complessivo se la società: a.

partecipa in ragione almeno del 10 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società;

b.

partecipa in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un'altra società; o

c.

detiene diritti di partecipazione pari a un valore venale di almeno un milione di franchi.

Art. 70 cpv. 4 lett. b 4

Gli utili in capitale sono considerati nel calcolo della riduzione soltanto: b.

se la partecipazione alienata ammontava almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale di un'altra società o dava diritto ad almeno il 10 per cento degli utili e delle riserve di un'altra società ed era per almeno un anno di proprietà della società di capitali o della società cooperativa alienante; se in seguito ad alienazione parziale della partecipazione la percentuale scende al di sotto del 10 per cento, la riduzione per gli utili in capitale ulteriori può essere chiesta soltanto a condizione che i diritti di partecipazione alla fine dell'anno fiscale precedente l'alienazione corrispondevano a un valore venale di almeno un milione di franchi.

3. Legge federale del 14 dicembre 19906 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 7 cpv. 1, secondo periodo (nuovo), cpv. 1bis, 1ter e 1quater (nuovo) ... I Cantoni possono attenuare a livello dei titolari di quote la doppia imposizione economica di società e titolari di quote.

1

6

RS 642.14

4383

Legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese

1bis

È considerato reddito imponibile della sostanza:

a.

il ricavo della vendita di diritti di partecipazione a un acquirente per la cui imposizione non si applica il principio del valore nominale, purché il venditore partecipasse in ragione almeno del 20 per cento al capitale azionario o sociale della società di capitali o della società cooperativa; è fiscalmente determinante solo la somma dell'attivo circolante netto e degli immobilizzi netti non necessari all'azienda, dopo deduzione delle scorte nette e di attivi analoghi come pure di un'adeguata riserva di liquidità. per quanto il controvalore di questa somma non corrisponda né al capitale azionario o sociale (compresi gli apporti secondo l'art. 7a cpv. 1) né alle riserve legali;

b.

il ricavo del trasferimento di diritti di partecipazione a una società di capitali o a una società cooperativa, alla quale dopo il trasferimento il venditore o il conferente partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale azionario o sociale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi il valore nominale dei diritti di partecipazione trasferiti (compresi gli apporti secondo l'art. 7a cpv. 1);questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune o il trasferimento nella sostanza commerciale avvenga in altro modo.

In caso di restituzione di diritti di partecipazione, ai sensi dell'articolo 4a della legge federale del 13 ottobre 19657 sull'imposta preventiva, alla società di capitali o alla società cooperativa che li ha emessi, il reddito della sostanza è considerato realizzato nell'anno in cui sorge il credito fiscale dell'imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1bis della LF del 13 ott. 1965 sull'imposta preventiva).

1ter

1quater I proventi da assicurazioni riscattabili di capitali con premio unico in caso di sopravvivenza o di riscatto sono imponibili, a meno che queste assicurazioni di capitali servano alla previdenza. Si considera che serva alla previdenza il pagamento della prestazione assicurativa a partire dal momento in cui l'assicurato ha compiuto i 60 anni sulla base di un rapporto contrattuale che è durato almeno cinque anni ed è stato istituito prima del compimento dei 66 anni. In questo caso la prestazione è esente da imposte.

Art. 7a (nuovo)

Principio degli apporti di capitale

Il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi forniti direttamente dai titolari dei diritti di partecipazione è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale se gli apporti, l'aggio e i pagamenti suppletivi:

1

a.

sono stati forniti dopo il 31 dicembre 1996; e

b.

la società di capitali o la società cooperativa li allibra su un conto separato del bilancio commerciale e comunica ogni modifica di questo conto all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Le autorità fiscali cantonali comunicano all'Amministrazione federale delle contribuzioni le riserve imposte secondo l'articolo 7 capoverso 1bis (dividendi sostitutivi).

Le riserve così imposte sono considerate apporti ai sensi del capoverso 1.

2

7

RS 642.21

4384

Legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese

Art. 8 cpv. 2bis­2quinquies (nuovi) e 4 2bis Gli utili conseguiti con l'alienazione di titoli per i quali non è dato un legame funzionale con un'azienda commerciale diretta dal contribuente costituiscono un provento da attività lucrativa indipendente solo se:

a.

i titoli sono stati acquistati con almeno il 20 per cento di capitale di terzi e non sono stati di proprietà del contribuente per più di cinque anni; o

b.

il ricavo annuo della vendita ammonta almeno a 500 000 franchi e la rotazione dei titoli rappresenta almeno il doppio del valore di portafoglio esistente all'inizio dell'anno fiscale.

In caso di trasferimento dalla sostanza commerciale nella sostanza privata di un immobile dell'attivo immobilizzato, il contribuente può chiedere che al momento del trasferimento sia imposta la sola differenza tra i costi d'investimento e il valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito. In questo caso, i costi d'investimento sono considerati nuovo valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito e l'imposizione delle altre riserve occulte a titolo di reddito da attività indipendente è differita sino all'alienazione dell'immobile.

2ter

2quater L'affitto di un'azienda commerciale è considerato trasferimento nella sostanza privata solo su domanda del contribuente.

Se in caso di divisione ereditaria l'azienda non è proseguita da tutti gli eredi, l'imposizione delle riserve occulte è differita sino al momento della loro realizzazione su domanda degli eredi che riprendono l'azienda, purché la ripresa avvenga ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sul reddito.

2quinquies

In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su immobilizzi acquisiti in sostituzione se questi beni sono parimenti necessari all'azienda e sono situati in Svizzera. Rimane salva l'imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.

4

Art. 9 cpv. 2 lett. a 2

Sono deduzioni generali: a.

gli interessi maturati su debiti privati fino a concorrenza dell'importo lordo fiscalmente determinante dei redditi della sostanza in virtù dell'articolo 7;

Art. 11 cpv. 4 (nuovo) 4 In caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono imposte unitamente agli altri redditi. La parte delle riserve occulte realizzate determinante per l'aliquota è fissata dal diritto cantonale. La stessa riduzione dell'aliquota è parimenti concessa al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari, purché non continuino l'azienda esercitata dal defunto; il conteggio fiscale avviene il più tardi cinque anni civili dopo il decesso.

4385

Legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese

Art. 14 cpv. 3 3 I beni immateriali e la sostanza mobiliare facenti parte della sostanza commerciale del contribuente sono stimati al loro valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito.

Art. 24 cpv. 4bis 4bis In caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve occulte possono essere trasferite su una nuova partecipazione se la partecipazione alienata è pari almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale dell'altra società e la società di capitali o la società cooperativa l'ha detenuta come tale per almeno un anno.

Art. 28 cpv. 1, primo periodo, cpv. 1bis e 1ter (nuovo) Per le società di capitali o le società cooperative che possiedono almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di un'altra società oppure partecipano in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un'altra società o possiedono una partecipazione pari a un valore venale di almeno un milione di franchi, l'imposta sull'utile è ridotta nella proporzione esistente tra il ricavo netto di queste partecipazioni e l'utile netto complessivo. ...

1

1bis I Cantoni possono estendere la riduzione agli utili in capitale delle partecipazioni come pure al ricavo della vendita dei relativi diritti d'opzione se la partecipazione alienata era almeno pari al 10 per cento del capitale azionario o sociale di un'altra società oppure dava diritto ad almeno il 10 per cento degli utili e delle riserve di un'altra società ed era per almeno un anno di proprietà della società di capitali o della società cooperativa; se in seguito ad alienazione parziale della partecipazione la percentuale scende al di sotto del 10 per cento, la riduzione per gli utili in capitale ulteriori può essere accordata soltanto a condizione che i diritti di partecipazione alla fine dell'anno fiscale precedente l'alienazione corrispondevano a un valore venale di almeno un milione di franchi.

Il ricavo dell'alienazione è considerato nel calcolo della riduzione solo se supera i costi d'investimento. Le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d'investimento di partecipazioni del 10 per cento almeno sono computati negli utili imponibili per quanto non siano più giustificati.

1ter

Art. 30 cpv. 2 (nuovo) 2

I Cantoni possono computare l'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale.

Art. 72g (nuovo) Adeguamento della legislazione cantonale I Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni della cifra II numero 3 della legge federale del ...8 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese per la data d'entrata in vigore di queste disposizioni.

1

8

RU ... (FF 2005 4379)

4386

Legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese

L'articolo 72 capoverso 2 si applica dopo l'entrata in vigore delle modifiche citate nel capoverso 1.

2

4. Legge federale del 13 ottobre 19659 sull'imposta preventiva Art. 5 cpv. 1 lett. c e g (nuova) e cpv. 1bis (nuovo) e 2 1

Non sono soggetti all'imposta preventiva: c.

gli interessi degli averi di clienti, se l'importo degli interessi non eccede per un anno civile 200 franchi;

g.

il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi forniti direttamente dai titolari dei diritti di partecipazione se essi: ­ sono stati forniti dopo il 31 dicembre 1996; e ­ la società di capitali o la società cooperativa li allibra su un conto separato del bilancio commerciale e comunica ogni modifica di questo conto all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

1bis Le riserve imposte secondo l'articolo 20 capoverso 1bis lettere b e c della legge federale del 14 dicembre 199010 sull'imposta federale diretta sono parificati agli apporti di cui al capoverso 1 lettera g.

L'ordinanza può prescrivere in modo generale che siano addizionati gli interessi di diversi averi di clienti che un medesimo creditore o una medesima persona avente diritto di disporne possiede presso la stessa banca o cassa di risparmio; l'Amministrazione federale delle contribuzioni può ordinare che si proceda, nel caso singolo, a tale cumulo, se vi è manifesto abuso.

2

Art. 16 cpv. 1 lett. b Abrogata Art. 38 cpv. 3 Abrogato 5. Legge federale del 20 dicembre 198511 sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali Art. 26a (nuovo)

Disposizione transitoria

Le riserve secondo la presente legge possono essere costituite solo sino all'entrata in vigore della presente disposizione.

1

Il Consiglio federale disciplina lo scioglimento delle riserve esistenti. Al riguardo può derogare all'articolo 13.

2

9 10 11

RS 642.21 RS 642.11 RS 823.33

4387

Legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese

Il Consiglio federale è legittimato ad abrogare la presente legge dopo lo scioglimento delle riserve.

3

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Fatto salvo il capoverso 3, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

La cifra II numeri 2, 3 e 4 articolo 5 capoversi 1 lettera g e 1bis entrano in vigore tre anni dopo l'entrata in vigore delle altre disposizioni.

3

4388