Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni del 6 ottobre 2005

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 aprile 20052, decreta: Art. 1 La garanzia federale è accordata: 1. Glarona agli articoli 52 capoverso 3, 68 lettera b, 74, 75 capoversi 2­4, 78, 86a capoverso 1, 88 capoverso 2, 94, 95, 97, 101 lettere a, b, d, 103, 104, 121 capoverso 1 e 134 capoverso 1 della costituzione cantonale, accettati nella Landsgemeinde del 2 maggio 2004; 2. Soletta agli articoli 70bis e 91bis e all'abrogazione dell'articolo 91 lettera e, della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 28 novembre 2004; 3. Basilea Campagna agli articoli 106 capoverso 1 e 106a della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 19 ottobre 2003; 4. Sciaffusa agli articoli 52 capoverso 1 e 78 capoversi 3 e 4 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 29 agosto 2004; 5. Grigioni all'articolo 35 capoverso 1 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 26 settembre 2004; 6. Vallese agli articoli 75 capoverso 3, 78 capoverso 3, 79 capoverso 1 numero 5 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 26 settembre 2004;

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RS 101 FF 2005 2579

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Garanzia federale a costituzioni federali rivedute. DF

7. Giura agli articoli 26 capoverso 2, 75 capoversi 1 e 3, 76 capoversi 1 e 4 della costituzione cantonale, come anche agli articoli 12 e 13 delle disposizioni finali e transitorie, accettati nella votazione popolare del 26 settembre 2004.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2005

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2005

Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christoph Lanz

La presidente: Thérèse Meyer Il segretario: Christophe Thomann

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