Decisioni dell'UFSP concernenti l'iscrizione di prodotti fitosanitari nella lista delle materie ausiliarie dell'agricoltura secondo l'articolo 3a della legge sui veleni del 21 marzo 1969 del 26 aprile 2005

L'Ufficio federale della sanità pubblica, visto l'articolo 3a capoverso 5 della legge del 21 marzo 19691 sui veleni; visti gli articoli 17a e 17b dell'ordinanza del 19 settembre 19832 sui veleni; in base alle decisioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) del 15 agosto 2004, fondate sull'articolo 15 dell'ordinanza del 23 giugno 19993sui prodotti fitosanitari concernenti l'iscrizione di prodotti fitosanitari nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione4, per quanto esse siano passate in giudicato, decide: 1. Iscrizione nella lista Il prodotto fitosanitario menzionato nell'allegato è iscritto con i relativi oneri nella lista delle materie ausiliarie dell'agricoltura secondo l'articolo 3a della legge sui veleni.

2. Entrata in vigore La decisione concernente l'iscrizione nella lista entra in vigore con l'aggiornamento dell'elenco delle materie ausiliarie dell'agricoltura conformemente all'articolo 17d dell'ordinanza sui veleni e all'articolo 17 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari, per quanto essa sia passata in giudicato. La pubblicazione dell'elenco è annunciata sul Foglio federale alla scadenza del termine di ricorso.

3. Diritto della concorrenza e diritto della proprietà intellettuale Il disciplinamento del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà intellettuale non è toccato dalle presenti decisioni.

4. Rimedi giuridici La presente pubblicazione non implica l'estensione della legittimazione a ricorrere prevista dalla legge. Essa è retta dall'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa5 (cfr. anche con l'art. 31 della legge sui veleni). Chi è legittimato a ricorrere conformemente a detta ordinanza può interporre ricorso contro la decisione entro 30 giorni dalla loro pubblicazione sul Foglio federale, presso il Dipartimento 1 2 3 4 5

RS 813.0 RS 813.01 RS 916.161 Cfr. con le decisioni di validità generale dell'UFAG nel FF 2004 4167.

RS 172.021

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2005-0982

federale dell'interno, 3003 Berna. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. I documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati al ricorso se sono in possesso del ricorrente.

26 aprile 2005

Ufficio federale della sanità pubblica: Il direttore, Thomas Zeltner

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Allegato

Prodotti fitosanitari 1.

Gruppo di prodotti

a.

Caratteristiche dei prodotti Sostanza(e) attiva(e): Tipo di formulazione:

b.

Vamidothion 400 g/l EC (Concentrato emulsionabile)

Prodotti commerciali: Vamiter

Numero di omologazione svizzero: I-3550 Oneri: 1 (vedere pagina finale) Paese di origine: Italia Numero di omologazione straniero: 9770 Responsabile dell'immissione in commercio/fabbricante: Terranalisi, Via Donizetti 2/A, I-44042 Cento

Oneri: Onere 1:

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La fornitura a titolo professionale è permessa unicamente ai titolari di un'autorizzazione generale per il commercio dei veleni.