Decreto federale sulla partecipazione della Svizzera alla Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR)

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 66b capoverso 4 della legge militare del 3 febbraio 19951; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 20042, decreta: Art. 1 L'impiego dell'esercito per appoggiare la Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR) è approvato fino al 31 dicembre 2008.

Art. 2 L'impiego dell'esercito per appoggiare la Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR) può terminare in qualunque momento per decisione del Consiglio federale. Il Consiglio federale informa le commissioni della politica estera e della politica di sicurezza di entrambe le Camere conformemente agli articoli 150 e 152 LParl.

Art. 3 Il 31 dicembre di ogni anno, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport presenta, all'attenzione delle commissioni della politica estera e della politica di sicurezza di entrambe le Camere, un rapporto intermedio sull'impiego della SWISSCOY.

Art. 4 Il presente decreto non sottostà al referendum.

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RS 510.10 FF 2005 391

2004-2197

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Partecipazione della Svizzera alla Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR). DF

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