Traduzione1

Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione nell'ambito dei sistemi d'informazione svizzeri per le impronte digitali e per i profili del DNA Concluso il 15 dicembre 2004

La Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein qui di seguito «gli Stati contraenti», considerando la tradizionale amicizia tra i due Stati, nell'intento di cooperare ai fini della tutela dei comuni interessi di sicurezza, nell'intento di perfezionare la cooperazione di polizia ai sensi dell'Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla dogana, in vigore dal 1° luglio 2001, nell'intento di cooperare più intensamente in particolare nell'ambito dei sistemi d'informazione di polizia, desiderosi di affrontare efficacemente le minacce transfrontaliere mediante una stretta cooperazione per la sicurezza, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto e scopo

(1) Il presente Trattato disciplina la cooperazione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein negli ambiti del sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS) e del sistema d'informazione basato sui profili del DNA.

(2) Esso mira a migliorare l'efficienza del perseguimento penale nel rispetto della protezione dei dati e ha lo scopo in particolare di individuare le connessioni tra reati nonché di permettere di identificare persone vive, morte o scomparse.

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Dal testo originale tedesco (AS 2005 ...).

2004-2205

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Cooperazione nell'ambito dei sistemi d'informazione svizzeri per le impronte digitali e per i profili del DNA. Trattato con il Liechtenstein

Art. 2

Principio del Trattato

(1) Il Principato del Liechtenstein, in conformità delle seguenti disposizioni, assume nel suo diritto interno le prescrizioni materiali stabilite dalla legislazione federale svizzera, elencate nell'Allegato del presente Trattato. Inoltre le autorità competenti nel Principato del Liechtenstein si attengono alle istruzioni e ai regolamenti emanati al riguardo dalle autorità federali svizzere. Modifiche e complementi dell'Allegato sono effettuati secondo la procedura prevista ai capoversi 2 e 3.

(2) L'Allegato costituisce parte integrante del Trattato. Esso può essere modificato per via diplomatica.

(3) La Confederazione Svizzera informa tempestivamente il Principato del Liechtenstein delle modifiche previste nella legislazione relativa alle disposizioni dell'Allegato e nella sua applicazione, in vista della loro assunzione da parte del Principato del Liechtenstein. Nel caso di possibili conflitti d'interesse gli Stati contraenti s'impegnano a cercare soluzioni comuni.

Art. 3

Principio della cooperazione

Fatte salve disposizioni contrarie del presente Trattato, nell'ambito della cooperazione transfrontaliera prevista dal presente Trattato, le autorità competenti del Principato del Liechtenstein hanno gli stessi diritti e doveri delle corrispettive autorità cantonali della Confederazione Svizzera. Nei confronti del Principato del Liechtenstein, le autorità federali svizzere hanno gli stessi diritti e doveri che nei confronti delle autorità cantonali.

Art. 4

Autorità competenti

Competenti per l'esecuzione del presente Trattato e per la procedura in base all'articolo 2 capoversi 2 e 3 sono, per la Confederazione svizzera, l'Ufficio federale di polizia nel Dipartimento federale di giustizia e polizia e, per il Principato del Liechtenstein, la Polizia nazionale.

Art. 5

Commissione mista

Gli Stati contraenti istituiscono una Commissione mista. Essa tratta le questioni inerenti all'interpretazione e all'applicazione del presente Trattato. Agisce di comune accordo.

Art. 6

Protezione dei dati

Fatte salve disposizioni contrarie del presente Trattato, alla cooperazione nell' ambito del presente Trattato si applicano le pertinenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati.

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Cooperazione nell'ambito dei sistemi d'informazione svizzeri per le impronte digitali e per i profili del DNA. Trattato con il Liechtenstein

Art. 7

Inoltro a Stati terzi

I dati trasmessi in base al presente Trattato possono essere inoltrati a Stati terzi soltanto previo consenso scritto dello Stato contraente che ha rilevato e trasmesso i dati.

Art. 8

Diritto all'informazione

(1) Ognuno ha il diritto di domandare se nei sistemi d'informazione sono memorizzati sotto il suo nome il profilo del DNA oppure le impronte digitali o palmari.

(2) Le autorità del Liechtenstein trasmettono le domande loro indirizzate direttamente all'Ufficio federale di polizia.

(3) L'Ufficio federale di polizia, previo accordo con la Polizia nazionale del Principato del Liechtenstein, risponde di regola per scritto e gratuitamente alle domande dei richiedenti i cui dati sono stati rilevati dalle autorità del Principato del Liechtenstein. Il Principato del Liechtenstein può impedire, limitare o differire il rilascio delle informazioni da parte dell'Ufficio federale di polizia, se: a)

lo prevede una legge del Principato del Liechtenstein;

b)

lo esigono interessi preponderanti di terzi;

c)

lo esigono interessi pubblici preponderanti, in particolare la sicurezza interna o esterna, del Principato del Liechtenstein;

d)

le informazioni compromettono lo scopo di un'istruttoria penale o di un'altra procedura istruttoria.

Art. 9

Trattamento dei dati in altri sistemi

I dati trasmessi dalle autorità del Liechtenstein nel quadro del presente Trattato possono essere trattati, in riferimento al loro numero di controllo e ai dati personali corrispondenti oppure alle informazioni sul luogo del reato, nel sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS), nel sistema automatizzato di registrazione delle persone (AUPER) o nel Registro centrale degli stranieri (RCS).

Art. 10

Archiviazione dei dati

Se le autorità svizzere competenti mettono a disposizione e consegnano all'Archivio federale svizzero dati prelevati e trasmessi dalle autorità del Liechtenstein nel quadro del presente Trattato, esse chiedono preventivamente l'autorizzazione del governo del Principato del Liechtenstein.

Art. 11

Responsabilità

(1) Se una persona subisce illecitamente un danno a causa dell'esecuzione del presente Trattato, gli Stati contraenti sono responsabili in conformità della loro legislazione nazionale.

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Cooperazione nell'ambito dei sistemi d'informazione svizzeri per le impronte digitali e per i profili del DNA. Trattato con il Liechtenstein

(2) Per il risarcimento versato ai danneggiati o ai loro successori in diritto, lo Stato contraente richiesto può, in base alle responsabilità dell'altro Stato contraente, esercitare parzialmente o totalmente regresso contro quest'ultimo.

Art. 12

Costi

(1) Per l'infrastruttura, il personale, la trasmissione dei dati, l'organizzazione di corsi di formazione e di perfezionamento, la manutenzione e il supporto del sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS) e del Sistema d'informazione basato sui profili del DNA, nonché per gli oneri amministrativi relativi al disbrigo della corrispondenza, il Principato del Liechtenstein paga alla Confederazione svizzera un importo forfettario annuo di 30 000 franchi. L'importo può essere modificato per via diplomatica.

(2) Altri costi dovuti a prestazioni di terzi non sono oggetto del presente Trattato.

Capitolo II: Disposizioni speciali A. Profili del DNA Art. 13

Prelievo dei campioni, trasmissione e trattamento

Per quanto concerne i campioni prelevati dalle autorità del Liechtenstein e trasmessi per essere trattati nei sistemi d'informazione svizzeri, devono essere adempiute le condizioni per il prelievo dei campioni previste dalle pertinenti disposizioni della legislazione federale svizzera menzionate nell'Allegato e deve essere garantita la possibilità di confrontare i profili del DNA.

B. Impronte digitali (AFIS) Art. 14

Prelievo, trasmissione e trattamento nel settore dell'asilo

Il prelievo da parte delle autorità del Liechtenstein delle impronte digitali di richiedenti l'asilo e di persone bisognose di protezione, trasmesse per il trattamento nei sistemi d'informazione svizzeri, è disciplinato dalle pertinenti disposizioni della legislazione federale svizzera.

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Capitolo III: Disposizioni finali Art. 15

Entrata in vigore e denuncia

(1) Il presente Trattato è sottoposto a ratifica. Entra in vigore il giorno successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

(2) Il presente Trattato è concluso a tempo indeterminato. Ciascuno Stato contraente può denunciarlo mediante notificazione scritta per via diplomatica. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la ricezione della notificazione.

(3) La registrazione del presente Trattato presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite secondo l'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite2 è assicurata dalla Svizzera.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Vaduz, in due esemplari in lingua tedesca, il 15 dicembre 2004.

Per la Confederazione Svizzera:

Per il Principato del Liechtenstein:

Jean-Luc Vez Direttore, Ufficio federale di polizia

Adrian Hasler Capo della Polizia nazionale

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RS 0.120

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Cooperazione nell'ambito dei sistemi d'informazione svizzeri per le impronte digitali e per i profili del DNA. Trattato con il Liechtenstein

Allegato

Lista delle disposizioni della legislazione federale svizzera applicabili nel Principato del Liechtenstein in virtù dell'articolo 2 del presente Trattato: n. RS

Atto normativo

RU

363

Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA)

2004 5269

sono applicabili gli art. 2, 8, 9, 11 cpv. 1, 2 e 4, 13 cpv. 2, 14, 15 cpv. 1, 16, 17 cpv. 1, 18, 19, 20 cpv. 2, 23 cpv. 1; gli art. 3­7 e 23 cpv. 3 sono applicabili in relazione ai campioni del DNA trasmessi per il trattamento alle autorità svizzere 363.1

Ordinanza del 3 dicembre 2004 sull'utilizzo dei profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Ordinanza sui profili del DNA)

2004 5279

sono applicabili gli art. 1, 2 cpv. 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12 cpv. 1 e 2, 14, 15, 19 e 22 361.3

Ordinanza del 21 novembre 2001 sul trattamento dei dati segnaletici sono applicabili gli art. 2, 8 lett. a­c ed e, 13 cpv. 1, 14­16 e 17 cpv. 2

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2002 171 2004 2577