Termine di referendum: 6 aprile 2005

Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Modifica del 16 dicembre 2005 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 20021, decreta: I La legge federale del 20 dicembre 19462 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue: Art. 14 cpv. 2bis I contributi dei richiedenti l'asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e di quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che non esercitano un'attività lucrativa sono fissati e versati, fatto salvo l'articolo 16 capoverso 1, soltanto nel momento in cui:

2bis

1 2 3

a.

tali persone sono riconosciute come rifugiati;

b

a tali persone è rilasciato un permesso di dimora; o

c.

in virtù dell'età, della morte o dell'invalidità di tali persone, insorge un diritto a prestazioni ai sensi della presente legge o della LAI3.

FF 2002 6087 RS 831.10 RS 831.20

2002-1781

6639

Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005

Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 27 dicembre 20054 Termine di referendum: 6 aprile 2006

4

FF 2005 6639

6640