05.071 Messaggio concernente la legge federale sull'imposizione della birra del 7 settembre 2005

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge federale sull'imposizione della birra e il disegno di decreto federale concernente l'abrogazione di atti normativi concernenti l'imposta sulle bevande e l'imposta sulla birra.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

7 settembre 2005

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2005-0041

5045

Compendio L'imposizione della birra si basa attualmente sul decreto del Consiglio federale del 4 agosto 1934 concernente un'imposta federale sulle bevande, approvato dall'Assemblea federale il 29 settembre 1934. Con decreto del 27 settembre 1937, il Consiglio federale ha soppresso l'imposta generale sulle bevande mantenendo unicamente l'imposta sulla birra.

L'articolo 41ter della vecchia Costituzione federale garantiva l'onere complessivo gravante la birra (imposta sulla birra e imposta sul valore aggiunto) proporzionalmente al prezzo della birra. La nuova Costituzione non prevede più un simile vincolo. In tal modo è data via libera alla sostituzione del decreto concernente un'imposta sulle bevande con una nuova quanto moderna legge sull'imposizione della birra.

L'imposta sulla birra fa parte delle imposte di consumo armonizzate a livello dell'UE. Il presente disegno di legge sull'imposizione della birra è essenzialmente eurocompatibile, impedisce che si producano distorsioni della concorrenza e non favorisce gli accordi di tipo cartellistico. La legge tiene conto dell'economicità dal profilo dell'amministrazione e della riscossione: verosimilmente non vi sarà alcun bisogno di personale supplementare.

La legge sull'imposizione della birra dovrà in primo luogo tener conto delle nuove condizioni quadro giuridiche ed economiche e colmare le lacune del sistema attuale.

L'unità di misura continuerà ad essere l'ettolitro, mentre verrà meno l'imposizione dei prezzi. D'ora in poi l'imposta sarà calcolata in funzione del tenore alcolico della birra, sulla base del tenore di mosto iniziale. Per le piccole birrerie economicamente indipendenti con una produzione annua inferiore ai 55 000 ettolitri si applica l'imposta di fabbricazione a canone, secondo cui l'imposta si riduce gradualmente ogni 1000 ettolitri, al massimo del 40 per cento, fino a raggiungere un onere fiscale del 60 per cento.

Il nuovo sistema d'imposizione della birra è neutrale dal punto di vista finanziario.

Attualmente sono così garantite entrate derivanti dall'imposta sulla birra per un importo di circa 100 milioni di franchi all'anno. Le entrate nette confluiscono nella Cassa generale della Confederazione.

La legge sull'imposizione della birra è una mera legge fiscale. Non contiene disposizioni inerenti alla protezione dei giovani, a divieti di pubblicità o al diritto in materia di derrate alimentari.

5046

Indice Compendio

5046

Abbreviazioni

5049

1 Parte generale 1.1 Situazione iniziale 1.1.1 Disciplinamento attuale 1.1.2 Evoluzione storica 1.1.3 Evoluzione del mercato svizzero della birra 1.1.3.1 Osservazioni generali 1.1.3.2 Industria birraria 1.1.3.3 Spostamento dalla birra in fusti alla birra in bottiglia 1.1.3.4 Cambiamento della struttura delle vendite 1.1.4 Sviluppo della situazione inerente ai prezzi e all'imposizione 1.1.5 Confronto dell'imposta con i Paesi membri dell'UE e dell'AELS 1.1.6 Prevenzione dell'alcolismo 1.1.6.1 Consumo di alcol 1.1.6.2 Consumo di birra 1.1.6.3 Protezione dei giovani, limitazioni della pubblicità e della consegna, prevenzione 1.1.6.4 Misure fiscali 1.1.6.4.1 Birra 1.1.6.4.2 Miscele di bevande basate sulla birra e altre miscele di bevande derivate da alcol ottenuto mediante fermentazione 1.1.7 Lacune della normativa vigente 1.1.8 Motivi a sostegno di una nuova legge sull'imposizione della birra 1.2 Obiettivi 1.2.1 Osservazioni generali 1.2.2 Principi per il nuovo sistema d'imposizione 1.2.3 Il nuovo sistema d'imposizione 1.3 Risultati della consultazione 1.3.1 Osservazioni generali 1.3.2 Legge fiscale 1.3.3 Soppressione dell'imposta sulla birra 1.3.4 Aliquota dell'imposta sulla birra 1.3.5 Struttura dell'imposta 1.3.6 Competenza per l'adeguamento dell'aliquota d'imposta 1.3.7 Miscele di bevande dolci basate sulla birra 1.3.8 Impiego delle entrate derivanti dall'imposta sulla birra 1.4 Stralcio di un intervento parlamentare

5050 5050 5050 5050 5053 5053 5054 5055 5056 5057 5059 5061 5061 5061

5062 5063 5064 5064 5064 5065 5066 5066 5066 5067 5067 5067 5068 5068 5068 5069 5069

2 Parte speciale 2.1 Struttura del disegno di legge 2.2 Commento a singoli articoli 2.2.1 Disposizioni generali (sezione 1) 2.2.2 Obbligo fiscale (sezione 2)

5069 5069 5069 5069 5070

5061 5062 5062

5047

2.2.3 Tariffa d'imposta (sezione 3) 2.2.4 Riscossione e restituzione dell'imposta per la birra fabbricata sul territorio doganale (sezione 4) 2.2.5 Riscossione e restituzione dell'imposta per la birra importata nel territorio doganale (sezione 5) 2.2.6 Rimedi giuridici (sezione 6) 2.2.7 Disposizioni penali (sezione 7) 2.2.8 Disposizioni finali (sezione 8)

5071 5078 5080 5081 5081 5084

3 Conseguenze 3.1 Conseguenze finanziarie e conseguenze per l'effettivo del personale della Confederazione 3.2 Conseguenze per l'informatica 3.3 Conseguenze per l'economia

5084

4 Programma di legislatura

5085

5 Compatibilità con gli impegni internazionali

5085

6 Basi legali 6.1 Costituzionalità 6.2 Delega di competenze legislative

5085 5085 5086

5084 5084 5084

7 Abrogazione di disposizioni sull'imposta sulle bevande e sull'imposizione della birra

5086

Allegato

5087

Legge federale sull'imposizione della birra (Disegno)

5091

Decreto federale concernente l'abrogazione di atti normativi (Disegno)

5103

5048

Abbreviazioni AFD

Amministrazione federale delle dogane

Cost.

nuova Costituzione federale

CP

Codice penale svizzero

CS

Collezione sistematica delle leggi e delle ordinanze 1848­1947

DF

decreto federale

DPA

Legge sul diritto penale amministrativo

ICA

imposta sulla cifra d'affari

IG

Comunità d'interessi delle piccole e medie birrerie indipendenti (Interessengemeinschaft unabhängiger Klein- und Mittelbrauereien)

IVA

imposta sul valore aggiunto

LIB

Legge sull'imposizione della birra

ODerr

Ordinanza sulle derrate alimentari

PA

Legge sulla procedura amministrativa

SSB

Società svizzera dei birrai

vCost.

vecchia Costituzione federale

5049

Messaggio 1

Parte generale

1.1

Situazione iniziale

1.1.1

Disciplinamento attuale

Per la sua natura giuridica, l'imposta sulla birra è una tassa onnifase sugli scambi economici. In ambito economico è detta anche imposta speciale di consumo, destinata a integrare l'imposizione generale della cifra d'affari (IVA). Analogamente alle altre imposte di consumo, l'onere fiscale è trasferito ai consumatori.

L'imposta sulla birra è disciplinata dal diritto federale ed è riscossa dall'Amministrazione federale delle dogane. In Svizzera sottostanno all'imposta le birrerie, all'importazione i debitori doganali. La birra prodotta in Svizzera e quella importata sono soggette a un'imposizione unitaria. L'imposta è specifica, la base di calcolo è costituita dal volume. Attualmente l'aliquota dell'imposta sulla birra ammonta in modo unitario a 24.75 franchi l'ettolitro. L'imposizione si fonda sul sistema dell'autotassazione. Il gettito fiscale ammonta a circa 100 milioni di franchi all'anno e confluisce nella Cassa generale della Confederazione.

Il fatto che l'onere complessivo gravante la birra (proporzionalmente al suo prezzo) fosse sancito nella vecchia Costituzione federale (vCost.) garantiva ai birrai che l'onere fiscale percentuale che gravava la birra (imposta sulla birra e IVA, precedentemente ICA; fino al 1995 anche sopraddazi sulle materie prime per la birrificazione e sulla birra) rimanesse invariato. In tal modo i birrai erano al riparo da aumenti inattesi e sproporzionati dell'imposta sulla birra. Dal canto suo, la Confederazione beneficiava di ogni aumento del prezzo della birra: per rispettare l'onere complessivo garantito dalla Costituzione, essa era obbligata ad aumentare ogni volta una delle componenti (imposta sulla birra, ICA/IVA o sopraddazi). Venuta meno la garanzia dell'onere complessivo nella nuova Costituzione federale (Cost.), fu dato il via libera a una nuova normativa inerente all'imposizione della birra e all'elaborazione di un disegno di nuova legge sull'imposizione della birra (LIB). In virtù dell'articolo 196 numero 15 Cost., fino all'entrata in vigore della LIB si applica il diritto anteriore.

1.1.2

Evoluzione storica

In Svizzera, già alla fine del 19° secolo fra i politici si fece strada l'idea di tassare la birra. Tutti gli interventi in tal senso naufragarono tuttavia di fronte al problema di politica economica secondo cui un'imposta sulla birra avrebbe comportato distorsioni della concorrenza se accanto ai distillati, già soggetti a imposta, non fossero state tassate anche tutte le altre bevande alcoliche, compreso il vino.

Tenuto conto delle esigenze finanziarie della Confederazione, si trovò una soluzione provvisoria alla controversia: mediante decreto federale urgente del 30 settembre 19271 (entrato in vigore il 5 ottobre 1927) fu deciso di riscuotere, oltre al dazio 1

RU 1927 449

5050

normale, anche un sopraddazio sull'importazione di orzo e malto da birra e della birra. La birra divenne così per la prima volta fonte finanziaria della Confederazione.

Quando, all'inizio degli anni Trenta del secolo scorso, la crisi economica prese a ripercuotersi anche sulle finanze federali, la Confederazione si mise a cercare nuove fonti finanziarie. Nonostante vi fossero opposizioni, soprattutto da parte delle cerchie dell'economia vinicola, il 4 agosto 1934 il Consiglio federale decise di introdurre un'imposta generale sulle bevande2 (entrata in vigore il 1° gennaio 1935), cui fu sottoposta anche la birra. Il decreto del Consiglio federale fu approvato dall'Assemblea federale il 29 settembre 19343. Nei due anni successivi ci si rese conto che l'imposta sulla birra rappresentava circa tre quarti del gettito totale dell'imposta sulle bevande. Visto che nel frattempo l'opposizione dei viticoltori non era diminuita, mediante decreto del Consiglio federale del 27 settembre 19374 (entrato in vigore 1° ottobre 1937) l'imposta generale sulle bevande fu soppressa, mantenendosi unicamente l'imposta sulla birra. L'Assemblea federale approvò l'imposta sulla birra con il decreto federale del 26 ottobre 19375 che proroga e adatta i programmi finanziari per il 1938.

L'imposta sulla cifra d'affari, introdotta nel 1941, prevedeva per la birra la metà dell'aliquota d'imposta fissata per le forniture all'ingrosso. L'aliquota ridotta rimase in vigore fino al 1° gennaio 1959, data in cui l'onere complessivo gravante la birra fu sancito nella vCost.

Nel corso delle deliberazioni parlamentari del 1957 sul nuovo ordinamento delle finanze della Confederazione ci si occupò della proposta del Consiglio federale di sopprimere l'imposta sulla birra e di applicare, in compenso, la piena aliquota d'imposta sulla cifra d'affari. Mentre il Consiglio degli Stati approvava la proposta del Governo, il Consiglio nazionale si pronunciò a favore del mantenimento dell'imposta sulla birra. In seguito il Parlamento decise, a titolo di compromesso, di sancire l'onere fiscale gravante la birra nella Costituzione federale (art. 41ter cpv. 4 lett. b), con effetto al 1° gennaio 1959, limitandolo nel modo seguente: «L'onere totale che, proporzionalmente al prezzo, grava la birra, comprendente l'imposta sulla birra, i sopraddazi sulle
materie prime per la fabbricazione della birra e sulla birra e l'imposta sulla cifra d'affari, non può essere aumentato né ridotto rispetto al suo stato il 31 dicembre 1958»6.

Il giorno di riferimento determinante, l'onere complessivo ammontava al 17,7 per cento del prezzo all'ingrosso unitario fissato dalle birrerie aderenti alla Società svizzera dei birrai (SSB) per la birra normale in fusti, la birra più venduta all'epoca, «franco cantina degli esercenti». La chiara definizione del rapporto tra prezzo e onere fiscale rispondeva alla volontà dell'industria birraria di non essere ulteriormente gravata dall'imposta sulla birra e adempiva altresì il principio di politica sanitaria di non ridurre l'onere fiscale. Inoltre, questo sistema di indicizzazione e fissazione dell'ammontare dell'onere veniva incontro alla politica commerciale delle birrerie e garantiva alla Confederazione entrate fiscali prevedibili e in aumento.

Nonostante il valore di riferimento del prezzo fosse vincolante solo per le birrerie 2 3 4 5 6

RS 641.411 CS 6 288 RS 641.412 RU 1937 869; CS 6 314 DF del 31 gennaio 1958, accettato da Popolo e Cantoni l'11 maggio 1958; RU 1958 375.

5051

aderenti alla SSB, il sistema di calcolo non fu mai attaccato dalle imprese non cartellizzate.

Con il decreto federale del 21 dicembre 19677 l'Assemblea federale conferì al Consiglio federale la competenza di adattare l'onere totale gravante la birra in modo tale che, proporzionalmente al prezzo, esso continuasse a corrispondere alle condizioni vigenti il 31 dicembre 19588.

Secondo l'articolo 41ter capoverso 1 vCost., la riscossione dell'imposta sulla birra e dell'ICA era limitata nel tempo. Con l'entrata in vigore del decreto federale dell'11 marzo 19719 che proroga l'ordinamento delle finanze federali, si rinunciò a definire la durata di validità. L'articolo 41ter capoverso 4 lettera b vCost. non fu modificato materialmente e venne a recitare: «L'onere complessivo che grava la birra proporzionalmente al prezzo e che comprende l'imposta sulla birra, i sopraddazi sulle materie prime birriere e sulla birra come anche l'imposta sulla cifra d'affari, permane allo stato del 31 dicembre 1970». Nel messaggio del 30 maggio 196710 concernente l'aumento dei sopraddazi sulla birra e le materie prime per la birrificazione il Consiglio federale dichiarava, con riferimento al decreto federale del 21 dicembre 196711, che per prezzo della birra dovesse intendersi il prezzo all'ingrosso (praticato dalle birrerie). Un'indicazione corrispondente risulta pure dalla cifra II del decreto federale menzionato. In tal modo, l'interpretazione del prezzo secondo l'articolo 41ter vCost. fu indirettamente legalizzata.

Alla fine del 1991, in seguito allo sgretolarsi del cartello della birra, venne meno la base di calcolo unitaria per la determinazione dell'aliquota dell'imposta sulla birra.

A seguito di ciò, il sistema dell'imposizione della birra quale era sancito nella vCost.

fu messo in crisi. In particolare emerse il problema che occorreva un nuovo valore di riferimento del prezzo per la determinazione dell'onere complessivo, in quanto per l'imposizione della birra non ci si poteva più basare, come precedentemente, sul prezzo unitario all'ingrosso per la birra normale in fusti. Per contro, la caduta dell'imposizione dei prezzi al dettaglio (commercio intermedio e al dettaglio ed esercizi pubblici) non influiva sul ricavo dell'imposta sulla birra poiché per l'onere complessivo gravante la birra era determinante il
prezzo all'ingrosso.

Nel quadro delle misure inerenti al GATT, con l'ordinanza del 17 maggio 199512 (entrata in vigore il 1° luglio 1995) i sopraddazi sulle materie prime per la fabbricazione di birra e sulla birra furono inclusi nell'imposta sulla birra. Nel contempo fu delegata al DFF la competenza di adeguare l'imposta sulla birra, definendo quale base il prezzo medio all'ingrosso delle birre di tutte le birrerie.

Allo scopo di disporre di una base di calcolo unitaria, da allora le birrerie comunicano per ogni trimestre il prezzo medio di tutte le birre da esse vendute. I prezzi medi vengono ponderati e presi come valore di riferimento medio del prezzo ai fini della determinazione dell'aliquota dell'imposta sulla birra.

7 8

9 10 11 12

RS 632.112.21 In applicazione della cifra II del decreto federale del 21 dic. 1967 concernente l'aumento dei sopraddazi sulla birra e le materie prime per la birrificazione; titolo modificato in «Decreto federale concernente l'adeguamento dell'imposta sulla birra» dall'ordinanza del 30 nov. 1987 che adatta i pertinenti disposti della legislazione federale alla tariffa delle dogane del 1986 (RU 1987 2325).

RU 1971 907 FF 1967 I 685 RS 632.112.21 RU 1995 1831

5052

Il DFF ha fatto uso l'ultima volta della competenza di adeguare l'imposta sulla birra modificando il 5 ottobre 200113 l'ordinanza concernente l'aliquota dell'imposta sulla birra.

L'articolo 131 Cost. non prevede più l'onere complessivo (imposta sulla birra e IVA) garantito proporzionalmente al prezzo della birra. L'imposta sulla birra può quindi essere svincolata dall'imposta sul valore aggiunto e dal prezzo della birra.

1.1.3

Evoluzione del mercato svizzero della birra

1.1.3.1

Osservazioni generali

Lo smercio netto di birra in Svizzera ammontava a circa 2,5 milioni di ettolitri nel 1936, raggiunse i 4,8 milioni nel 1971 e riscese a circa 3,5 milioni di ettolitri nel 2004. Circa il 90 per cento dello smercio complessivo è fatto risalire alle sei birrerie indigene maggiori.

Nel 1936 non è stata importata birra. Negli anni Settanta e Ottanta l'importazione di birra è aumentata progressivamente, raggiungendo nel 2004 circa 0,7 milioni di ettolitri o il 16,5 per cento della birra venduta in Svizzera.

Il consumo di birra in Svizzera è in leggero calo. Nel 2004 il consumo pro capite era di 57,3 litri (nel 1971 di 77,7 litri). La parte del leone la fanno le tradizionali birre di marca svizzera prodotte dalle birrerie aderenti alla Società svizzera dei birrai.

SMERCIO NETTO DI BIRRA IN SVIZZERA E IMPORTAZIONI DI BIRRA DAL 1936

5'000 4'500 4'000 3'500

in 1'000 hl

3'000 2'500 2'000 1'500 1'000 500 0 1936

1941

1946

1951

1956

1961

1966

1971

1976

1981

1986

1991

1996

2001

anno TOTALE

BIRRA INDIGENA

BIRRA D'IMPORTAZIONE

Fonte: Direzione generale delle dogane

Secondo una stima dell'AFD, nel 2003 sono state vendute in Svizzera 20 000 miscele di bevande basate sulla birra con un tenore alcolico superiore allo 0,5 per cento di volume (miscele di birra e bevande analcoliche o bevande alcoliche fermentate).

13

RU 2001 3381

5053

Per quanto riguarda i tipi di birra, lo smercio di birra normale è diminuito gradualmente negli ultimi decenni, cedendo il posto alle birre speciali e alle specialità di birra.

SMERCIO DI BIRRA NORMALE, BIRRA SPECIALE E SPECIALITÀ DI BIRRA DAL 1955 100

percentuale rispetto allo smercio totale

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

anno Fonte: SSB

1.1.3.2

BIRRA NORMALE

BIRRA SPECIALE

SPECIALITÀ DI BIRRA

Industria birraria

Nel 1934 vi erano in Svizzera 60 fabbriche di birra. In seguito a fusioni, riscatti e chiusure, all'inizio degli anni Novanta tale numero era calato a 32, il più basso da sempre. Grazie all'avvio di numerosi birrifici artigianali e microbirrerie negli ultimi dieci anni, alla fine del 2004 il numero delle birrerie soggette a imposizione fiscale era di 142.

Dopo i cambiamenti strutturali degli ultimi anni, attualmente il mercato della birra in Svizzera è dominato dai colossi internazionali Carlsberg A/S di Rheinfelden e Heineken N.V. di Coira.

Gli interessi di questo ramo economico sono difesi dalla Società svizzera dei birrai (SSB), con sede a Zurigo, e dalla Comunità d'interessi delle piccole e medie birrerie indipendenti (Interessengemeinschaft unabhängiger Klein- und Mittelbrauereien, IG), con sede a San Gallo. Alla fine del 2004 la SSB riuniva 20 birrerie di grandi, medie e piccole dimensioni. La IG rappresenta 17 birrerie medie, piccole e artigianali. Diverse aziende aderiscono a entrambe le organizzazioni di categoria. Fra le birrerie che non sono associate né alla SSB né alla IG si annoverano due birrerie medio-grandi, diverse birrerie piccole e artigianali e numerose microbirrerie. Gli importatori di birra non hanno fondato alcuna associazione.

5054

ettolitri

SMERCIO LORDO DI BIRRA NEL 2004 SECONDO LA GRANDEZZA DELLE BIRRERIE

4'000'000 3'585'008 3'500'000

3'225'026

smercio lordo di birra

3'000'000

2'500'000

2'000'000

1'500'000

1'000'000

500'000

0 ettolitri quantità

179'106

53'942

40'741

17'852

68'341

più di 55'000

45'000 - 55'000

35'000 - 45'000

25'000 - 35'000

15'000 - 25'000

meno di 15'000

TOTALE

6

1

1

6

1

127

142

birrerie Fonte: Direzione generale delle dogane

Secondo le indicazioni della SSB, nel 2003 erano circa 2500 le persone impiegate direttamente nell'industria birraria svizzera.

1.1.3.3

Spostamento dalla birra in fusti alla birra in bottiglia

All'introduzione dell'imposta sulla birra, nel 1936, la birra in fusti corrispondeva al 66 per cento dello smercio totale. Dopo un calo passeggero al di sotto del 20 per cento, all'inizio degli anni Settanta, la quota di birra in fusti è attualmente del 35 per cento. Il grosso, pari al 62 per cento, è detenuto dalla birra in bottiglia, mentre il rimanente 3 per cento corrisponde alla birra in lattina.

5055

SMERCIO NETTO DI BIRRA IN FUSTI E DI BIRRA IN BOTTIGLIA DAL 1936 6'000

5'000

in 1'000 hl

4'000

3'000

2'000

1'000

0 1936

1941

1946

1951

1956

1961

1966

1971

1976

1981

1986

1991

1996

2001

anno BIRRA IN FUSTI

BIRRA IN BOTTIGLIA

SMERCIO TOTALE

Fonte: Direzione generale delle dogane

1.1.3.4

Cambiamento della struttura delle vendite

Nel 1955 la birra era venduta per l'87 per cento circa negli esercizi pubblici. Da allora le vendite si sono spostate progressivamente a favore del commercio al dettaglio.

STRUTTURA DELLE VENDITE DI BIRRA DAL 1955 100.0 90.0 80.0

percentuale

70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0

01 20

99

97 19

19

93

95 19

19

91

89 19

19

85

83

87 19

19

19

79

81 19

19

75

77 19

19

71

73 19

19

67

69 19

19

63

65 19

61

19

19

59

57 19

19

19

55

0.0

anno Fonte: Direzione generale delle dogane / SSB

ESERCIZI PUBBLICI

COMMERCIO AL DETTAGLIO, MENSE ecc.

PRIVATI, CONSUMO DOMESTICO

Nel 2002 le vendite negli esercizi pubblici e quelle registrate nel commercio al dettaglio si sono divise all'incirca a metà lo smercio totale.

5056

1.1.4

Sviluppo della situazione inerente ai prezzi e all'imposizione

Dal 1959 i prezzi delle forniture di birra agli esercizi pubblici sono aumentati progressivamente. Per contro, le forniture al commercio soggiacciono da anni a notevoli oscillazioni dei prezzi. In seguito allo sgretolarsi del cartello della birra, alla fine del 1991, e al venir meno dell'imposizione dei prezzi per le birrerie aderenti alla SSB, il sistema dei prezzi nel mercato birrario svizzero si è destabilizzato del tutto.

Dal 1958 (aliquota d'imposta fr. 6.00 per hl) l'aliquota dell'imposta sulla birra è stata aumentata dodici volte fino a raggiungere 24.75 franchi l'ettolitro, mentre l'onere complessivo è stato portato da 10.62 a 39.77 franchi l'ettolitro (cfr. allegato 7.1, «Imposizione fiscale della birra dal 1927»).

Secondo i rilevamenti effettuati dall'AFD, tra il 1959 e il 1995 il prezzo della birra normale in fusti (valore di riferimento per la determinazione dell'imposta sulla birra) è aumentato da 60 a 220.45 franchi l'ettolitro, mentre il prezzo medio ponderato di tutte le birre delle birrerie aderenti alla SSB è aumentato da 67.50 a circa 222 franchi l'ettolitro. L'aumento del prezzo della birra normale in fusti è quindi stato all'incirca del 365 per cento, rispetto al 330 per cento del prezzo medio ponderato di tutte le birre SSB.

PREZZO ALL'INGROSSO DELLA BIRRA NORMALE IN FUSTI E DI TUTTE LE BIRRE, NONCHÉ ONERE FISCALE COMPLESSIVO 1959 - 1995 240 220 200 180

prezzo per hl in fr.

160 140 120 100 80 60 40 20 0

1959

1964

Fonte: Direzione generale delle dogane / SSB

1969

1974

1979

1984

1989

1994

PREZZO ALL'INGROSSO DI TUTTE LE BIRRE PREZZO ALL'INGROSSO DELLA BIRRA NORMALE IN FUSTI ONERE FISCALE (IMP. BIRRA, SOPRADDAZI, ICA/IVA)

Negli anni Cinquanta e Sessanta i prezzi della birra in fusti e della birra in bottiglia hanno conosciuto un'evoluzione uniforme, mentre gli anni Settanta e soprattutto Novanta hanno evidenziato un andamento a forbice. Quest'ultimo è riconducibile, fra le altre cose, all'aumento del prezzo della birra in fusti a causa delle maggiori prestazioni accessorie gratuite fornite alla gastronomia, all'erosione del prezzo della birra in bottiglia nel commercio al dettaglio (offerte speciali) e allo spostamento, dall'estero alla Svizzera, della produzione di costose birre premium in fusti. Se anche tra il 1959 e il 1995 la birra fosse stata tassata sulla base del prezzo medio

5057

delle birre di tutte le birrerie, l'attuale aliquota dell'imposta sulla birra sarebbe più bassa e il gettito fiscale sarebbe minore.

ENTRATE DERIVANTI DALL'IMPOSIZIONE DELLA BIRRA DAL 1927 120.000

100.000

mio. di fr.

80.000

60.000

40.000

20.000

0.000 1927

1932

1937

1942

1947

1952

1957

1962

1967 anno

1972

1977

1982

1987

1992

1997

2002

SOPRADDAZI (fino al giugno 1995) IMPOSTA SULLA BIRRA (dal luglio 1995 i sopraddazi sono integrati nell'imp. sulla birra) IMPOSTA SULLA CIFRA D'AFFARI (fino al 1994); dal 1995 le entrate derivanti dall'IVA sulla birra non sono documentate separatamente Fonte: Direzione generale delle dogane

Di conseguenza, non risulta del tutto ingiustificata l'accusa lanciata dall'industria birraria nel quadro dell'ultimo aumento dell'imposta, secondo cui, rispetto al prezzo della birra del 1959, l'onere fiscale complessivo gravante la birra si sarebbe scostato con movimento quasi impercettibile dall'indicazione costituzionale. Occorre tuttavia considerare che nel ridisciplinare la base di calcolo il Parlamento non aveva l'intenzione di impostare diversamente da allora la tassazione in funzione del prezzo. Sia nel 1959 che nel 1970, per la determinazione ci si basò sul prezzo all'ingrosso della birra più venduta allora (birra normale in fusti). Tale modo di procedere trova la sua legittimazione nel messaggio del 30 maggio 196714 concernente il decreto federale del 21 dicembre 196715 concernente l'aumento dei sopraddazi sulla birra e le materie prime per la birrificazione, e nella cifra II di tale decreto. Inoltre, negli ultimi quarant'anni diversi sviluppi del mercato della birra non erano prevedibili e sia l'amministrazione sia l'industria birraria avevano buoni motivi per non mettere in discussione il sistema d'imposizione vigente. Sarebbe quindi assolutamente improprio affermare che in tutti questi anni sia stata applicata un'imposizione anticostituzionale della birra.

In seguito al cambio di sistema nel 1995 (nuovo valore di riferimento del prezzo sulla base delle vendite registrate dalle birrerie indigene), questo svantaggio è stato in gran parte eliminato. Da allora, la base di calcolo per la determinazione dell'imposta è costituita dal prezzo medio ponderato di tutte le birre.

14 15

FF 1967 I 685 RU 1968 880

5058

1.1.5

Confronto dell'imposta con i Paesi membri dell'UE e dell'AELS

A livello dell'UE, l'imposta sulla birra rientra nelle imposte di consumo armonizzate. Il diritto comunitario prevede disposizioni concernenti il sistema fiscale e fissa aliquote minime dell'imposta di consumo per gli Stati membri.

Confrontando l'onere fiscale gravante la birra con quello dei Paesi dell'Europa centrale, la Svizzera risulta essere nella media. I Paesi dell'Europa meridionale hanno di regola un'imposta più bassa sulla birra, mentre quelli dell'Europa settentrionale riscuotono un'imposta considerevolmente più alta.

5059

5060

1.1.6

Prevenzione dell'alcolismo

1.1.6.1

Consumo di alcol

La Svizzera è annoverata tra i Paesi con un consumo piuttosto elevato di alcol. Nel 2003 il consumo di bevande alcoliche era pari a 9,0 litri di alcol puro pro capite della popolazione residente. Negli ultimi anni il consumo complessivo è leggermente calato.

Per contro, in questi ultimi anni è aumentato il consumo di alcol tra i bambini e i minori. Questo fatto è riconducibile alla diffusione di miscele di bevande dolci alcoliche, i cosiddetti «alcopops», «premix» o «designerdrinks», e alla riduzione dell'imposta e dei prezzi delle bevande spiritose estere, avvenuta nel 1999.

L'80 per cento della popolazione residente in Svizzera non ha problemi con il consumo di alcol, mentre il 20 per cento circa accusa problemi più o meno importanti.

1.1.6.2

Consumo di birra

Anche il consumo di birra ha registrato un lieve calo negli ultimi anni. Nel 2004 il consumo pro capite era di 57,3 litri (nel 1971 di 77,7 litri). La birra rappresenta all'incirca il 30 per cento del consumo totale di alcol (alcol puro).

Rispetto ai Paesi dell'UE, il consumo pro capite in Svizzera si colloca nell'ultimo terzo. Nel 2002, ad esempio, si sono consumati 160 litri pro capite in Cechia, 123 litri in Germania, 107 litri in Austria, 75 litri in Spagna e 35 litri in Francia.

1.1.6.3

Protezione dei giovani, limitazioni della pubblicità e della consegna, prevenzione

Allo scopo di prevenire il consumo eccessivo di alcol e di proteggere i giovani dai problemi dell'alcol, il legislatore ha emanato diverse limitazioni della pubblicità e della consegna di bevande alcoliche.

La birra ne è interessata in questi termini:

16 17

­

dal 1° gennaio 2002 la consegna dei classici prodotti fermentati è disciplinata per tutto il territorio nazionale. Secondo l'articolo 37a dell'ordinanza del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari (ODerr)16, parzialmente riveduta, la vendita e la mescita sono vincolate a determinati oneri; fra l'altro, la birra non deve essere consegnata a bambini e minori di 16 anni;

­

ogni Cantone ha la competenza di emanare misure più severe. Le pertinenti leggi cantonali prevedono limiti d'età per la vendita o la mescita di bevande alcoliche ai minori. Nel Cantone Ticino, ad esempio, vige il limite d'età di 18 anni per tutte le bevande alcoliche;

­

secondo l'articolo 37 ODerr17, che contiene disposizioni sulla pubblicità per tutte le bevande alcoliche, è vietata la pubblicità rivolta espressamente ai giovani d'età inferiore ai 18 anni; RS 817.02 RS 817.02

5061

­

secondo l'articolo 136 del Codice penale18, la somministrazione di bevande alcoliche in quantità pericolose per la salute a una persona minore di 16 anni è punita con la detenzione o con la multa;

­

la legge del 21 giugno 199119 sulla radiotelevisione vieta la pubblicità per qualsiasi bevanda alcolica alla radio o alla televisione. Tale legge si trova in fase di revisione. Nelle sessioni primaverili del 2004 e del 2005 il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno deciso di sopprimere il divieto della pubblicità per il vino e la birra nelle emittenti private in Svizzera;

­

la maggior parte delle leggi cantonali in materia di commercio e di esercizi pubblici prevede una disposizione che disciplina il rapporto dei prezzi tra le bevande analcoliche e quelle alcoliche più economiche;

­

secondo i principi della Commissione svizzera per la lealtà nella comunicazione commerciale, in determinati casi la pubblicità per le bevande alcoliche (pubblicità su vettori informativi, mediante distribuzione di campioncini, con azioni pubblicitarie in luoghi frequentati precipuamente da minori, su abbigliamento, oggetti e veicoli usati in ambito sportivo ecc.) rivolta a persone d'età inferiore ai 20 anni è sleale. La Commissione persegue chi viola tali principi.

Quale importante complemento alle misure legali già adottate, la Confederazione mette in atto il programma nazionale contro l'alcolismo denominato «Che ci cavi?».

1.1.6.4

Misure fiscali

1.1.6.4.1

Birra

L'imposta sulla birra è una tassa prettamente fiscale. Da sempre la birra è stata sottoposta a un onere fiscale moderato per il fatto che è considerata bevanda popolare, che i consumatori dispongono spesso di redditi bassi e che il vino e il sidro di mele, quali prodotti di concorrenza, non sono soggetti a imposta.

I pro e i contro di un aumento dell'imposta sulla birra sono illustrati approfonditamente nel commento all'articolo 11 D LIB (Aliquota d'imposta).

1.1.6.4.2

Miscele di bevande basate sulla birra e altre miscele di bevande derivate da alcol ottenuto mediante fermentazione

Allo scopo di combattere l'abuso di alcol, il 3 ottobre 2003 il Parlamento ha deciso di introdurre un'imposta speciale sugli alcopops (bevande distillate edulcorate)20.

Con l'entrata in vigore di tale imposta speciale, il 1° febbraio 2004, queste bevande sono rincarate e in parte scompariranno presumibilmente dal mercato.

18 19 20

RS 311.0 RS 784.40 RU 2004 455

5062

Le miscele di bevande dolci basate su alcol ottenuto esclusivamente mediante fermentazione, come la birra, il vino naturale, il sidro e il vino spumante, non sottostanno invece a tale imposta speciale. Sarebbe coerente, rispondendo peraltro alle deliberazioni sugli alcopops del Consiglio nazionale del 29 settembre 2003, assoggettare alla medesima imposta speciale tutte le miscele di bevande dolci, indipendentemente dalla loro base alcolica.

Secondo l'Ufficio federale di giustizia, inserire queste miscele di bevande dolci fermentate nella legge sull'imposizione della birra non entrerebbe in linea di conto perché tali bevande possono essere composte non solo di birra ma anche di vino naturale, sidro o vino spumante. Del resto sarebbe inammissibile riscuotere una tassa d'incentivazione sulla birra poiché l'articolo 131 Cost. prevede per la birra soltanto un'imposta speciale di consumo. Una tassa d'incentivazione dovrebbe essere basata sull'articolo 118 della Costituzione federale.

Sempre secondo l'Ufficio federale di giustizia, sarebbe pure inopportuno integrare queste miscele di bevande nella legge sull'alcool in quanto, sotto il profilo costituzionale, le bevande fermentate non sottostanno alla legislazione in materia di alcol.

L'imposizione in virtù della legislazione in materia di alcol sarebbe inoltre insidiosa e susciterebbe l'impressione erronea secondo cui anche le altre disposizioni della legge sull'alcool siano applicabili alle miscele di bevande dolci fermentate, compromettendo così l'applicazione del diritto.

Un'imposizione di queste bevande edulcorate sarebbe quindi ipotizzabile soltanto mediante una tassa d'incentivazione in una nuova legge federale. Visto che attualmente la domanda sul mercato interno è esigua, il Consiglio federale rinuncia per ora all'onere speciale per queste miscele di bevande fermentate. In seguito all'entrata in vigore della LIB, le miscele dolci a base di birra saranno comunque soggette all'imposta sulla birra.'

1.1.7

Lacune della normativa vigente

Una valutazione dell'attuale sistema d'imposizione della birra sotto il profilo economico-finanziario richiede un confronto con le esigenze principali poste a un'imposta di consumo ottimale.

Si constatano le seguenti lacune principali: ­

l'attuale imposizione della birra ha portato tendenzialmente a distorsioni della concorrenza riconducibili al sistema dei prezzi imposti;

­

dalla scissione dei prezzi della birra in bottiglia nel 1985 (prezzi all'ingrosso più alti per gli esercizi pubblici rispetto al commercio al dettaglio), dal punto di vista fiscale vi è uno svantaggio concorrenziale per il commercio al dettaglio in quanto l'onere fiscale è rimasto invariato;

­

l'aliquota d'imposta è identica per tutte le birre, indipendentemente da come si presentano, dalla loro gradazione (tenore alcolico o tenore di mosto iniziale) e dall'entità del prezzo. Ad esempio, visto che il prezzo all'ingrosso della birra speciale è superiore a quello della birra normale, l'onere fiscale gravante la birra normale è maggiore rispetto a quello gravante la birra speciale. Le birrerie con un'elevata produzione di birra speciale godono quindi di un vantaggio fiscale rispetto alle altre birrerie; 5063

­

molte disposizioni del decreto federale concernente un'imposta sulle bevande sono obsolete e devono essere riformulate;

­

in seguito all'onere complessivo vigente, a ogni aumento o riduzione dell'imposta sul valore aggiunto il Consiglio federale è costretto ad agire perché l'imposta sulla birra deve essere adeguata. Gli aumenti dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto comportano addirittura una riduzione dell'aliquota dell'imposta sulla birra, determinando così un calo delle entrate risultanti da quest'ultima;

­

in seguito alla caduta del cartello della birra, nel 1991, sul mercato svizzero della birra è venuta a crearsi una grande varietà di prezzi e di prodotti. Aboliti i prezzi all'ingrosso fissati unitariamente dalla SSB, è venuta a mancare la base di calcolo affidabile per l'onere fiscale complessivo. Per tale motivo, nel 1995 si è passati al sistema della comunicazione dei prezzi medi di tutte le birre da parte delle birrerie produttrici. Questa modalità di determinazione del prezzo medio ponderato presuppone un maggior onere amministrativo e risulta essere alquanto problematico a causa dei frequenti cambiamenti strutturali cui sono soggette le birrerie.

1.1.8

Motivi a sostegno di una nuova legge sull'imposizione della birra

In seguito allo sgretolarsi del cartello della birra, il sistema dell'imposizione della birra sancito nella vCost. non era più attuabile. Senza modificare la Costituzione federale non sarebbe stato possibile apportare correttivi sostanziali al sistema vigente. Una modifica costituzionale solo a causa della birra non entrava in linea di conto, non da ultimo perché la Confederazione avrebbe corso il rischio di perdere l'imposta sulla birra.

L'articolo 131 Cost. non prevede più l'onere complessivo garantito proporzionalmente al prezzo della birra (imposta sulla birra e IVA). Pertanto l'imposta sulla birra può essere svincolata dall'imposta sul valore aggiunto e si può rinunciare all'imposizione in funzione del prezzo. In tal modo è data via libera a una nuova legge sull'imposizione della birra, chiamata a sostituire il decreto del Consiglio federale del 4 agosto 1934 concernente un'imposta federale sulle bevande. In virtù dell'articolo 196 numero 15 Cost., fino all'entrata in vigore della LIB si applica il diritto anteriore.

1.2

Obiettivi

1.2.1

Osservazioni generali

La nuova LIB sostituirà il decreto del Consiglio federale del 4 agosto 1934 concernente un'imposta federale sulle bevande, che dal 1937 è applicabile unicamente all'imposizione della birra. Essa si conforma alle peculiarità di un'imposta di consumo e, tenuto conto dello sviluppo dell'integrazione europea, è concepita come normativa di lunga durata. La procedura fiscale è configurata in modo tale che non ci si debba aspettare un maggior onere amministrativo, l'industria birraria svizzera

5064

non sia svantaggiata rispetto a quella estera e il numero delle birrerie soggette all'imposta non aumenti rispetto al disciplinamento attuale.

La nuova LIB è una mera legge fiscale. Non contiene disposizioni inerenti alla protezione dei giovani, a divieti di pubblicità o al diritto in materia di derrate alimentari. Siffatte disposizioni sono contenute in altri atti normativi (cfr. n. 1.1.6.3).

Con l'ordinanza del 25 marzo 199221 il Consiglio federale ha adeguato, con effetto al 1° aprile 1992, l'aliquota dell'imposta sulla birra al nuovo prezzo all'ingrosso per le birre normali in fusti stabilito dalle birrerie. Nel contempo ha incaricato il DFF di elaborare un progetto sull'imposizione della birra, tenendo fra l'altro conto dei seguenti criteri per l'imposta sulla birra: ­

non deve incoraggiare la formazione di cartelli;

­

nel limite del possibile non deve condurre a distorsioni della concorrenza;

­

deve sgravare il Consiglio federale e l'Amministrazione da adeguamenti di routine e da maggiori oneri amministrativi.

Considerato che un nuovo disciplinamento o una correzione del sistema vigente era difficilmente realizzabile senza modificare la pertinente disposizione costituzionale e che era comunque previsto di stralciare l'onere complessivo nella Cost., si è deciso di aspettare l'entrata in vigore della Cost. prima di elaborare la nuova LIB.

Molte disposizioni del diritto vigente sono state adeguate alle circostanze odierne e integrate nella LIB.

1.2.2

Principi per il nuovo sistema d'imposizione

Nell'elaborare il disegno di legge si è tenuto conto dei seguenti principi:

21

­

evitare che si incoraggi la formazione di cartelli;

­

evitare distorsioni della concorrenza;

­

garantire la semplicità, sgravare il Consiglio federale;

­

assicurare l'economicità per quanto riguarda l'amministrazione e la riscossione;

­

non devono risultare né maggiori né minori entrate;

­

garantire l'eurocompatibilità;

­

evitare il cumulo d'imposta (nessun doppio onere fiscale, ad es. cumulando imposta sulla birra e imposta sulle bevande alcoliche);

­

sopprimere l'imposizione dei prezzi;

­

evitare l'evasione fiscale.

RU 1992 800

5065

1.2.3

Il nuovo sistema d'imposizione

Nell'articolo 131 Cost. non è più previsto l'onere complessivo (imposta sulla birra e IVA) garantito proporzionalmente al prezzo della birra. La nuova LIB rinuncia quindi a qualsiasi imposizione dei prezzi.

L'imposta sulla birra fa parte delle imposte di consumo armonizzate a livello dell'UE. Il presente disegno di legge si ispira al diritto comunitario22. Il sistema di tassazione è impostato in modo specifico e l'unità di misura è l'ettolitro. La struttura dell'imposta è eurocompatibile.

In deroga al diritto vigente, l'imposta è calcolata in funzione della gradazione della birra sulla base del tenore di mosto iniziale. Inoltre, per le piccole birrerie economicamente indipendenti con una produzione annua complessiva inferiore ai 55 000 ettolitri si applica l'imposta di fabbricazione a canone, secondo cui l'imposta si riduce gradualmente ogni 1 000 ettolitri, al massimo del 40 per cento, fino a raggiungere un onere fiscale del 60 per cento. La riduzione dell'imposta si applica anche alla birra importata, a condizione che le premesse siano adempiute e che venga presentato un certificato ufficiale estero che attesti la produzione annua della birreria produttrice.

Sospensione d'imposta Gli Stati membri dell'UE sono liberi di spedire la birra, senza sottoporla a imposta, dai depositi fiscali (aziende di produzione e depositi di birra) ad altri depositi fiscali nel territorio fiscale o a depositi fiscali e destinatari aventi diritto in altri Stati membri dell'UE.

Da colloqui informali con la SSB è emerso che al momento l'industria birraria svizzera non è interessata a un sistema con sospensione d'imposta. Per tale motivo si è rinunciato a formulare disposizioni in tal senso.

Per la birra importata vi è la possibilità di immagazzinarla in un deposito doganale aperto (deposito doganale privato) senza sottoporla a imposta. In tal modo le birre estere importate sono parificate alle birre indigene, che sottostanno a un'imposizione trimestrale.

1.3

Risultati della consultazione

1.3.1

Osservazioni generali

Il 18 marzo 2004 il capo del Dipartimento federale delle finanze ha incaricato l'Amministrazione federale delle dogane di sottoporre l'avamprogetto della LIB, con il relativo rapporto esplicativo, a una consultazione presso le associazioni e organizzazioni dell'industria birraria direttamente interessate, il settore delle bevande, del commercio e degli esercizi pubblici, nonché le organizzazioni operanti nel campo della protezione dei consumatori e della prevenzione. La consultazione è

22

Direttiva 92/83 CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, GU n. L 316 del 31.10.1992, pag. 21; direttiva 92/84 CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche, GU n. L 316 del 31.10.1992, pag. 29.

5066

durata fino al 28 maggio 2004. Sono pervenuti 33 pareri, mentre 16 destinatari interpellati non hanno risposto.

L'avamprogetto della LIB ha incontrato i favori della maggior parte dei partecipanti alla consultazione. Gli ambienti economici e l'industria birraria hanno giudicato in modo estremamente positivo l'istituzione di una nuova legislazione in materia di imposizione della birra e i connessi adeguamenti strutturali agli sviluppi degli ultimi anni e all'UE.

Per le organizzazioni attive nella prevenzione, la LIB è troppo poco incisiva. Esse chiedono che il progetto sia rielaborato in modo radicale e che si tenga maggiormente conto degli aspetti legati alla politica sanitaria.

1.3.2

Legge fiscale

Le organizzazioni economiche e l'industria birraria auspicano con insistenza che la LIB sia impostata come legge prettamente fiscale e che altre problematiche ne rimangano escluse. Anche le organizzazioni della protezione dei consumatori vorrebbero che le misure preventive contro l'abuso dell'alcol siano disciplinate in altre leggi, di rango superiore.

Le organizzazioni della prevenzione sono del parere che questo approccio sia superato e che la LIB debba tenere maggiormente conto degli aspetti inerenti alla politica sanitaria e all'economia pubblica. In linea di principio, tutte le bevande alcoliche, e quindi anche il vino e il sidro, dovrebbero essere soggette a imposta. All'imposizione dovrebbero sottendere considerazioni di politica sanitaria.

1.3.3

Soppressione dell'imposta sulla birra

Le organizzazioni dell'economia e l'industria birraria sottolineano energicamente il pregiudizio fiscale subíto dalla birra rispetto ad altre bevande fermentate quali il vino e il sidro. I rappresentanti degli esercizi pubblici chiedono addirittura la soppressione dell'imposta sulla birra o una discussione fondamentale sul suo mantenimento.

Pur essendo anch'esse favorevoli alla soppressione dell'imposta, le organizzazioni dell'economia e l'industria birraria ne tollerano il mantenimento alla luce della difficile situazione finanziaria che sta attraversando la Confederazione.

1.3.4

Aliquota dell'imposta sulla birra

Le organizzazioni dell'economia e l'industria birraria chiedono una riduzione delle attuali aliquote dell'imposta sulla birra. Motivano la loro richiesta con il fatto che l'onere fiscale gravante la birra in Germania è sensibilmente inferiore e vorrebbero mantenere l'onere complessivo precedentemente garantito dalla Costituzione. Chiedono fra l'altro che in caso di aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto si diminuiscano in modo corrispondente le aliquote dell'imposta sulla birra.

5067

Per le organizzazioni che si dedicano alla prevenzione, l'onere fiscale gravante la birra è nettamente insufficiente. Esse chiedono che l'imposizione della birra sia impiegata a titolo di strumento d'incentivazione e che si fissino aliquote d'imposta quanto più elevate possibili ai sensi di una misura d'incentivazione.

La Federazione svizzera dei liquori e la Federazione svizzera del vino propongono di sancire le aliquote d'imposta, analogamente alla legislazione sull'alcol, non nella LIB ma nella futura ordinanza sull'imposizione della birra. In tal ambito, l'onere dovrebbe orientarsi di volta in volta all'entità dell'imposta sull'alcol.

1.3.5

Struttura dell'imposta

L'industria birraria si esprime esplicitamente a favore dell'imposizione della birra in funzione del tenore di mosto iniziale e approva lo scaglionamento previsto.

La maggior parte delle organizzazioni attive nella prevenzione propone un'imposizione in funzione del tenore alcolico.

1.3.6

Competenza per l'adeguamento dell'aliquota d'imposta

L'economia e l'industria birraria chiedono che la necessaria aliquota di rincaro sia aumentata, rispettivamente, al 7 e al 10 per cento. Inoltre, l'entità dell'imposta sulla birra andrebbe lasciata al livello attuale fintanto che in un Paese vicino la birra sia soggetta a un'imposta sensibilmente inferiore. Singole organizzazioni auspicano che l'imposta sulla birra sia ridotta di due franchi l'ettolitro ogni volta che l'IVA aumenta di un punto percentuale.

Le organizzazioni della prevenzione chiedono che l'aliquota d'imposta sia di volta in volta adeguata all'attuale situazione relativa all'alcol affinché si possa ridurre il consumo d'alcol.

1.3.7

Miscele di bevande dolci basate sulla birra

Le organizzazioni del settore delle bevande respingono per principio una tassa d'incentivazione sulle miscele di bevande dolci alcoliche.

Anche l'industria birraria respinge la tassa, ma nel caso fosse introdotta approverebbe un onere fiscale unitario per tutti i prodotti alcolici paragonabili, vale a dire tutte le miscele di bevande dolci basate sull'alcol ottenuto mediante fermentazione.

Il settore alberghiero e le organizzazioni attive nella prevenzione chiedono l'introduzione di un onere unitario su tutte le miscele di bevande dolci alcoliche.

5068

1.3.8

Impiego delle entrate derivanti dall'imposta sulla birra

I rappresentanti della prevenzione chiedono che una parte delle entrate sia impiegata a favore della prevenzione e del trattamento di problemi legati all'alcolismo, fra l'altro per l'assicurazione sociale malattie.

1.4

Stralcio di un intervento parlamentare

Il 15 dicembre 1993 il consigliere nazionale Karl Tschuppert ha presentato una mozione in cui chiedeva un nuovo assetto per l'imposizione della birra in Svizzera.

A proposito dell'adeguamento della legislazione fiscale nel contesto dell'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto, egli invitava il Consiglio federale a introdurre per l'imposta sulla birra un sistema collaudato a livello europeo, la cosiddetta imposta di fabbricazione a canone. Il 23 marzo 1995 la mozione è stata trasmessa al Consiglio federale sotto forma di postulato (93.3616).

Visto che la LIB tiene conto dell'imposta di fabbricazione a canone, con la sua entrata in vigore il postulato Tschuppert potrà essere tolto di ruolo.

2

Parte speciale

2.1

Struttura del disegno di legge

Il disegno è strutturato in otto sezioni. La sezione 1 comprende le disposizioni generali, la sezione 2 descrive l'obbligo fiscale, la sezione 3 la tariffa d'imposta. Le sezioni 4 e 5 si occupano di riscossione e restituzione dell'imposta. Le sezioni 6­8 contengono i rimedi giuridici, le disposizioni penali e le disposizioni finali.

2.2

Commento a singoli articoli

2.2.1

Disposizioni generali (sezione 1)

Art. 2

Oggetto

L'articolo 2 fissa l'oggetto dell'imposta. Anche la birra senz'alcol soggiace alla LIB.

Essa è naturalmente esente da imposta, ma viene trattata come la birra alcolica per quel che riguarda l'obbligo di annuncio, la registrazione, l'attività di controllo e le disposizioni penali. Questa soluzione contribuisce ad assicurare la riscossione dell'imposta e fa in modo che non occorra menzionare esplicitamente la birra senz'alcol nei vari articoli di legge.

La produzione di birra con un tenore alcolico superiore al 15 per cento del volume è irrealistica; birre del genere ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 della legge del 21 giugno 193223 sulle bevande distillate sarebbero sottoposte alla legislazione sull'alcol.

23

RS 680

5069

Art. 3

Definizione

Rispetto al diritto vigente, la nomenclatura riportata nella Tariffa doganale svizzera24 servirà per l'interpretazione del termine birra. Il campo di applicazione della voce della tariffa determinante per lo sdoganamento è dunque determinante anche per la riscossione dell'imposta. Il fatto di riferirsi alla tariffa doganale è eurocompatibile. Questa soluzione è facilmente applicabile ed è già stata adottata nella legge sull'imposizione degli oli minerali25 e nella legge sull'imposizione degli autoveicoli26. Non è il caso di rifarsi alle definizioni contenute nell'ordinanza sulle derrate alimentari, che non considerano birra molte bevande a base di birra, come ad esempio la maggior parte delle miscele di birra.

Oltre alla birra senz'alcol e alla birra alcolica, soggiacciono alla LIB le bevande miscelate a base di birra con un tenore alcolico superiore allo 0,5 per cento in volume (miscele di birra con bevande non alcoliche o con bevande fermentate).

Art. 4

Sorgere del credito fiscale

In principio, il credito fiscale sorge al momento in cui la birra abbandona la birreria o è utilizzata per il consumo nello stabilimento di fabbricazione (birra indigena), oppure con l'immissione della birra in libera pratica doganale (birra importata).

Questa disposizione corrisponde al diritto vigente. Viene in tal modo mantenuta la parità di trattamento fiscale tra la birra importata e la birra indigena.

Art. 5

Autorità fiscale

Come in precedenza, l'imposizione della birra è affidata all'AFD, che dispone della necessaria competenza tecnica e dell'infrastruttura richiesta per l'applicazione della LIB.

Art. 6

Applicabilità della legislazione doganale

Poiché l'applicazione della legislazione sull'imposizione della birra compete all'AFD, è ovvio dichiarare le norme valide per i diritti doganali applicabili alla legislazione sull'imposizione della birra. La legge ne risulta in tal modo alleggerita.

Analoga tecnica di rinvio si applica del resto in altri atti normativi che non riguardano il diritto doganale (legge sull'IVA, sull'alcol, sull'imposizione del tabacco e sull'imposizione degli oli minerali).

Il rinvio alle norme doganali corrisponde al diritto vigente.

2.2.2 Art. 7

Obbligo fiscale (sezione 2) Persone soggette all'imposta

Come per le altre imposte di consumo, l'imposta sulla birra è riscossa sul fabbricante o sull'importatore e trasferita ai consumatori. Questa procedura corrisponde al diritto sulle imposte di consumo 24 25 26

RS 632.10 allegato RS 641.61 RS 641.51

5070

Le disposizioni del diritto fiscale vigente sono state riprese nei settori della successione fiscale e della responsabilità solidale per l'imposta.

Art. 8

Successione fiscale

Per successione fiscale si intende la surrogazione di un successore legale in tutti i diritti e obblighi di una persona soggetta all'imposta. I doveri contemplano tanto il pagamento delle tasse dovute quanto gli altri obblighi derivanti dalla legge (p. es.

obbligo di tenere una contabilità e obbligo di annuncio). Il successore fiscale può però anche far valere tutti i diritti che avrebbe avuto la persona soggetta all'origine.

La successione fiscale concerne le persone menzionate al capoverso 2.

Art. 9

Responsabilità solidale

Al contrario della successione fiscale, la responsabilità solidale determinata concerne esclusivamente responsabilità finanziarie.

2.2.3 Art. 10

Tariffa d'imposta (sezione 3) Base di calcolo

Secondo il diritto comunitario27, gli Stati membri dell'UE dispongono di due sistemi d'imposizione. L'imposta può essere riscossa in base al tenore di mosto iniziale, espresso in gradi Plato e in ettolitri, o in base al tenore alcolico, espresso in gradi d'alcol e in ettolitri. In entrambi i casi si parte dal prodotto finito. In seno all'UE (nuovi Paesi membri esclusi), dieci Stati, tra cui i nostri vicini della Germania, dell'Austria e dell'Italia, hanno scelto l'imposizione basata sul tenore di mosto iniziale. Il grado Plato è il tenore di mosto iniziale della birra in grammi per 100 grammi di birra, come calcolato secondo la grande formula di Balling in base al tenore di alcol e al tenore in estratto della birra. Quanto più elevato è il tenore di mosto iniziale, tanto più forte è la birra e più elevato il suo tenore alcolico. La maggior parte delle birre fabbricate in Svizzera hanno un tenore di mosto iniziale compreso tra gli 11 e i 15 gradi Plato. Il loro tenore alcolico varia fra il 4,5 e il 5,5 per cento del volume.

L'imposizione secondo il tenore di mosto iniziale presenta numerosi vantaggi pratici. Tradizionalmente, nelle birrerie si lavora con il tenore di mosto iniziale, più raramente con il tenore alcolico. Nelle fabbriche di birra il tenore di mosto iniziale viene stabilito senza grossi problemi. Le birrerie di piccola e media dimensione, e soprattutto le birrerie domestiche e dei ristoranti, invece non dispongono in generale di mezzi tecnici adeguati per stabilire il grado alcolico. L'imposizione secondo il tenore alcolico implica quindi una maggiore disponibilità di risorse tecniche e amministrative e comporterebbe costi elevati a questi fabbricanti. L'imposizione secondo il tenore di mosto iniziale comporterà anche semplificazioni nel traffico transfrontaliero: la maggior parte degli Stati membri dell'UE ha infatti istituito un sistema d'imposizione in tal senso.

27

Direttiva 92/83 CEE, art. 3.

5071

Un'imposizione basata sui gradi Plato è svantaggiosa e comporta un maggior carico fiscale per quei prodotti la cui aggiunta di zucchero aumenta il tenore in estratto e quindi anche il tenore di mosto iniziale. È il caso soprattutto delle bevande miste a base di birra impiegate come limonate zuccherate. Per ragioni di uguaglianza giuridica, nelle disposizioni esecutive della LIB si prevede di definire il tenore di mosto iniziale in modo che il tenore in estratto dello zucchero aggiunto non venga preso in considerazione.

Le organizzazioni di categoria SSB e GI sono favorevoli a un'imposizione secondo il tenore di mosto iniziale.

Art. 11

Aliquota d'imposta

Aliquota d'imposta e classi d'imposta Secondo il diritto comunitario28, negli Stati membri dell'UE l'aliquota minima dell'imposta di consumo per la birra è fissata a 0,748 ECU (Euro) per hl/grado Plato di prodotto finito. Con un'aliquota media di fr. 2.11 per ettolitro (1,338 Euro) la Svizzera si situa al di sopra dell'aliquota minima dell'UE.

Secondo il diritto dell'UE29, gli Stati membri che riscuotono l'imposta sulla birra in base al grado Plato possono suddividere la birra in categorie comprensive al massimo di 4 gradi Plato per categoria e applicare a tutte le birre di una determinata categoria la stessa aliquota d'imposta di consumo per ettolitro. Questa normativa dell'UE è stata ripresa per fissare le seguenti classi d'imposta: birre leggere (fino a 10,0 gradi Plato), birre normali e speciali (da 10,1 a 14,0 gradi Plato) e birre forti (da 14,1 gradi Plato). Le birre leggere comprendono anche le birre medie con un tenore alcolico del 2,4 per cento del volume. Per ragioni di economia amministrativa (aumento del lavoro amministrativo e tecnico per l'industria della birra e l'Amministrazione) si è rinunciato a una differenziazione più marcata. Per le stesse ragioni, e per allinearsi alle tariffe fiscali dei diversi Stati dell'UE, si è rinunciato a riprendere nella tariffa fiscale le classi d'imposta delle birre con meno di 6,0 e con più di 18 gradi Plato.

La birra con un tenore alcolico fino allo 0,5 per cento del volume, secondo l'articolo 309 ODerr30 e il diritto dell'UE31 è considerata birra senz'alcol ed è quindi esente dall'imposta.

Calcolo dell'aliquota d'imposta Le aliquote d'imposta sulla birra sono fissate in modo tale che il nuovo sistema d'imposizione non porti a una diminuzione del gettito fiscale per le casse federali, ma nemmeno a un aumento delle entrate. Sono prese in considerazione, tra l'altro, le minori e maggiori entrate derivanti dalla nuova struttura d'imposizione (art. 11) e dall'imposta di fabbricazione a canone (art. 14).

Le aliquote d'imposta sono state fissate sulla base delle aliquote d'imposta in vigore, del gettito d'imposta e dei dati relativi allo smercio e all'importazione di birra nel 2002.

28 29 30 31

Direttiva 92/84 CEE, art. 6.

Direttiva 92/83 CEE, art. 3.

RS 817.02 Direttiva 92/83 CEE, art. 2.

5072

Le aliquote d'imposta hanno carattere provvisorio. Secondo l'articolo 44 capoverso 5 (disposizioni transitorie), il Consiglio federale può, all'entrata in vigore della LIB, adeguare le aliquote d'imposta qualora nel frattempo il prezzo della birra sia aumentato, vi siano state modifiche nel volume dello smercio e delle importazioni e l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sia stata eventualmente aumentata in adeguamento al nuovo stato.

Livello d'imposta Una delle questioni fondamentali è la seguente: l'imposta sulla birra va mantenuta al livello attuale oppure bisogna aumentarla?

Gli argomenti contrari a un aumento d'imposta sono i seguenti: ­

la base costituzionale dell'imposta sulla birra non è stata modificata per aumentare l'imposta, ma a causa della complessità di riscuotere tale imposta in base al prezzo della birra. Con la LIB è ora possibile fissare una base di calcolo indipendente dal prezzo della birra;

­

se la birra fosse stata tassata già dal 1959 ­ e non solo dal 1995 ­ sulla base del prezzo medio di tutte le birre di tutte le birrerie, e non sulla base del prezzo all'ingrosso della birra normale, l'attuale aliquota d'imposta e il suo reddito sarebbero più bassi (v. anche n. 1.1.4);

­

l'imposta sulla birra è una particolare imposta di consumo a carattere fiscale.

Non è una tassa d'incentivazione e non ha alcuna destinazione vincolata;

­

un aumento dell'imposta sulla birra non produrrebbe alcun effetto d'incitamento. Anche aumentando l'imposta del 100 per cento, il prezzo di un bicchiere di birra di 3 dl o di una bottiglia di birra di 3,3 dl aumenterebbe solo di 10 centesimi;

­

un aumento dell'imposta sulla birra farebbe diminuire il consumo nel settore della ristorazione e aumentare quello domestico; dalla ristorazione e dalle piccole birrerie la vendita si trasferirebbe cioè al commercio al dettaglio (marche a buon mercato). Ciò provocherebbe una perdita di posti di lavoro (ristorazione e piccole birrerie) e un aumento, soprattutto tra i giovani, del consumo domestico non controllato di birre a buon mercato;

­

da anni il consumo di birra in Svizzera è in diminuzione. Rispetto agli altri Paesi europei, il consumo pro capite è nettamente al di sotto della media.

Con l'abbassamento, dal 1° gennaio 2005, del limite del tasso alcolemico allo 0,5 per mille nella circolazione stradale questa tendenza si accentuerà ulteriormente;

­

dal 1° luglio 1999 il consumo di superalcolici è aumentato sensibilmente, mentre quello di vino è in calo da un paio d'anni. Prima di gravare ulteriormente sul consumo di birra, peraltro già in regresso, sarebbe il caso di prevedere un aumento dell'imposta sull'alcol e di introdurre eventualmente un'imposta di consumo sul vino e il mosto. La popolazione non capirebbe un aumento del genere;

­

il timido sviluppo delle birrerie di piccola e media dimensione non va frenato con un aumento d'imposta, bensì incoraggiato con l'introduzione di uno scaglionamento in base alla quantità;

5073

­

i più recenti studi medici giungono alla conclusione che il consumo moderato di alcol comporta effettivi vantaggi per la salute32;

­

in caso di aumento dell'imposta sarebbe d'attendersi un aumento della differenza di prezzo con i Paesi confinanti ­ in particolare la Germania ­ con conseguenze negative sulle vendite nelle regioni di frontiera e nel settore turistico;

­

un aumento dell'imposta colpirebbe in modo sproporzionato i ceti più deboli della popolazione.

Gli argomenti a favore di un aumento d'imposta sono i seguenti: ­

se si confronta la situazione fiscale con i Paesi dell'Europa centrale, la Svizzera si trova nella media. In generale, i Paesi dell'Europa meridionale e settentrionale hanno un'imposta sulla birra più bassa, rispettivamente più alta;

­

in base a uno studio condotto nell'ottobre 2003 dall'Istituto di ricerche economiche e regionali (IRER) dell'Università di Neuchâtel33, l'abuso di alcol genera ogni anno in Svizzera costi sociali per 6,5 miliardi di franchi (costi materiali 2,2 miliardi; costi immateriali 4,3 miliardi); i proventi dell'imposta sull'alcol coprono solo in minima parte i costi derivanti da questo abuso;

­

imposte di consumo elevate sono il migliore strumento d'incentivazione per impedire l'abuso di alcol. Sono una base importante del pacchetto di misure coerenti in materia di prevenzione34;

­

oggi alcuni grandi distributori offrono la birra a un prezzo più conveniente dell'acqua minerale;

­

i giovani sono più sensibili ai prezzi e regiscono maggiormente ai loro cambiamenti.

Riassumendo, siamo dell'avviso che le ragioni a favore di un aumento dell'imposta non controbilanciano quelle contrarie. Perseguiamo perciò una neutralità di bilancio.

Art. 12

Adeguamento dell'aliquota d'imposta

Specifiche aliquote d'imposta sono soggette alla svalutazione provocata dal rincaro.

È pertanto opportuno prevedere misure atte a mantenere il valore reale dell'imposta.

La vCost. garantiva un carico globale percentuale costante. I necessari adeguamenti delle aliquote dell'imposta sulla birra erano delegati al Dipartimento federale delle finanze.

32

33 34

A. Guiraud et al., Cardioprotective effect of chronic low dose ethanol drinking: Insights into the concept of ethanol preconditioning, in: Journal of Molecular and Cellular Cardiology 36 (2004), quaderno 4, pagg. 561­566; M.K. Malinski et al., Alcohol Consumption and Cardiovascular Disease Mortality in Hypertensive Men, in: Archives of Internal Medicine 164 (2004), n. 6, pagg. 623­628; inoltre: The quarterly Review of Alcohol Research 11 (2003), n. 1.

Jeanrenaud, C. et al. «Le coût social de l'abus d'alcool en Suisse», Institut de recherches économiques et régionales, Université de Neuchâtel, 2003.

T.F. Babor et al., «Alcohol: No Ordinary Commodity ­ Research and Public Policy», Oxford 2003.

5074

Il Consiglio federale deve quindi mantenere la possibilità di adeguare in un determinato ambito le aliquote d'imposta della LIB al rincaro. La limitata competenza del Consiglio federale di aumentare le aliquote d'imposta contrasta la tesi sostenuta dall'industria della birra e dal settore della ristorazione, secondo cui ­ dato che la Costituzione non garantisce più il carico globale ­ non vi sarebbe più alcun ostacolo a un aumento dell'imposta sulla birra. Questa misura assicura il valore reale della tassa fiscale, come avviene già nel sistema attuale. Per quanto riguarda l'aumento d'imposta, la delega delle competenze al Consiglio federale non è d'altronde un fatto nuovo; esiste già per l'imposta sul tabacco e per l'imposta federale diretta.

Dalla Costituzione non potrebbero risultare competenze più estese che permettano al Consiglio federale di adeguare le aliquote d'imposta, alla luce per esempio di considerazioni di politica sanitaria, in quanto l'imposta sulla birra è una particolare imposta di consumo a carattere fiscale e non una tassa d'incentivazione. Un aumento dell'imposta sulla birra non produrrebbe alcun effetto d'incentivazione.

Art. 13

Esenzione fiscale

Essenzialmente, l'imposizione della birra deve essere applicata solo se la birra è utilizzata a scopo voluttuario. La birra impiegata nel settore cosmetico e farmaceutico è quindi esente dall'imposta. Lo stesso vale per la birra utilizzata nella fabbricazione di derrate alimentari con un minimo tenore alcolico. Queste esenzioni fiscali corrispondono al diritto dell'UE35.

La birra è esente dall'imposta anche quando si appura che è utilizzata per la fabbricazione di bevande distillate. Questa esenzione fiscale non è prevista nel diritto comunitario. Essa si giustifica col fatto che questi prodotti soggiacciono, oltre che all'imposta sulla birra, all'imposta sull'alcol e sarebbero in tal modo soggetti a una doppia imposizione. La procedura scelta dell'esenzione fiscale è giustificata dai minori costi amministrativi.

Dall'imposta è esente anche la birra fabbricata da privati in impianti ed economie domestiche propri e destinata al consumo privato (consumo nella propria economia domestica). Questa esenzione è già contemplata nel diritto vigente e corrisponde anche al diritto dell'UE36.

In base al diritto attuale, anche il consumo domestico era esonerato dall'imposta. Si trattava di un privilegio concesso per tradizione a questo settore dell'industria. Alla base di questo disciplinamento vi erano ragioni d'ordine sociale, nonché l'intenzione di impedire il self service illecito nelle birrerie e di evitare la sottrazione d'imposta che vi è correlata. Nei Paesi dell'UE il consumo domestico è esente dall'imposta solo in Germania, e solo a condizione che la birra sia distribuita gratuitamente agli impiegati e agli operai delle birrerie37.

Il privilegio del consumo domestico esente da imposta non è più attuale e per ragioni di parità di trattamento in materia fiscale non è nemmeno stato incluso nella LIB.

35 36 37

Direttiva 92/83 CEE, art. 27.

Direttiva 92/83 CEE, art. 6.

Nota 9467/92 del Segretariato generale del Consiglio del 23 ottobre 1992 (consumo domestico).

5075

Art. 14

Riduzione dell'imposta

Secondo il diritto comunitario38, gli Stati membri dell'UE sono liberi di prevedere aliquote d'imposta ridotte per la birra prodotta da piccole birrerie indipendenti.

Con gli «scaglionamenti secondo la quantità», una riduzione d'imposta deve poter compensare i maggiori oneri che derivano alle piccole birrerie dai costi del personale, d'investimento, di produzione e di gestione, nonché dalle sfavorevoli condizioni per quel che riguarda la pubblicità. Questo sistema comporta anche per le piccole birrerie la soppressione di altri fattori protezionistici, quali la riduzione dei dazi doganali sulla birra importata (di regola le grandi birrerie sono anche importatrici di birra estera) e la possibilità di lottare più efficacemente contro la perdita di un vantaggio in materia di concorrenza, ossia i costi di trasporto e di gestione, un tempo elevati, delle grandi birrerie. Inoltre, le grandi birrerie riescono meglio di quelle piccole ad assorbire gli aumenti d'imposta, grazie soprattutto al loro volume di vendita e alla loro politica di vendita e dei prezzi (birre a buon mercato).

Secondo il diritto comunitario39, le aliquote d'imposta ridotte valgono solo per le aziende indipendenti la cui produzione annua è inferiore ai 200 000 hl di birra. Le aliquote non possono essere inferiori di oltre il 50 per cento all'aliquota normale nazionale dell'imposta di consumo. In seno all'UE (nuovi Stati membri esclusi), l'imposta di fabbricazione a canone è applicata in sette Paesi, tra cui i nostri vicini della Germania e dell'Austria. Le riduzioni sono praticate diversamente dai vari Paesi dell'UE. Mentre la Germania si attiene integralmente alle linee direttrici dell'UE (produzione annua di 200 000 hl e 50% di riduzione massima), l'Austria (50 000 hl e riduzione fino al 40%) e la Finlandia (55 000 hl e riduzione fino al 30%) applicano, ad esempio, un sistema concepito appositamente per la loro industria birraria.

Da anni le piccole birrerie indigene chiedono una riduzione d'imposta per le piccole birrerie indipendenti. Il 15 dicembre 1993, il consigliere nazionale Karl Tschuppert aveva depositato una mozione in tal senso (cfr. n. 1.4).

In Svizzera una deroga al principio di unità di misura esisteva già negli anni 1964­1974, quando alle piccole birrerie veniva garantita la restituzione dei sopraddazi riscossi
sulle materie prime da birrificazione e sull'imposta sulla birra quando erano scaglionati in funzione dello smercio totale annuo40.

L'imposta di fabbricazione a canone è l'espressione di una politica strutturale fiscale a favore di un'industria birraria di medie dimensioni.

La costituzionalità dello scaglionamento in base alla quantità è contestata. Sulla questione vi sono i pareri giuridici del prof. Yvo Hangartner, San Gallo, del 20 agosto 1996 (a favore) e del prof. Georg Müller, Untererlinsbach, del 23 novembre 1995 (contrario). I sostenitori ritengono che organizzare l'imposta sulla birra secondo il sistema dell'imposta di fabbricazione a canone sia conforme alla Costituzione federale. La misura non contravviene i principi dell'uguaglianza di diritto e della libertà economica, di commercio e di concorrenza; al contrario, essa sarebbe atta a migliorare, o quantomeno a mantenere, la politica di concorrenza e la protezione dei consumatori così come previsto dagli articoli 96 e 97 Cost. Nella sua presa 38 39 40

Direttiva 92/83 CEE, art. 4.

Direttiva 92/83 CEE, art. 4.

Decreto del Consiglio federale del 4 febbraio 1966 concernente la concessione di agevolezze fiscali alle birrerie indigene. RS 632.112.22.

5076

di posizione del 13 marzo 1996 con i complementi del 25 settembre 1996 e del 20 ottobre 2000, l'Ufficio federale della giustizia è giunto alla conclusione che uno scaglionamento dell'aliquota dell'imposta sulla birra è anticostituzionale. Un sistema del genere contravverrebbe in particolare all'uguaglianza di diritto e alla libertà di commercio e d'industria nonché al principio della libertà economica e nemmeno costituirebbe una misura economica di politica strutturale ai sensi dell'articolo 103 Cost.

Se ancora qualche anno fa le grandi birrerie erano contrarie a un'imposta di fabbricazione a canone, si è giunti oggi a una soluzione di compromesso analoga al modello adottato dall'Austria. Il modello proposto è adattato alla situazione svizzera. Esso prevede una riduzione d'imposta fino a un massimo del 40 per cento, ciò che corrisponde a un onere fiscale del 6 per cento, e concerne le aziende di produzione indipendenti con una produzione annua inferiore ai 55 000 ettolitri, scaglionati in tranche di 1000 ettolitri (v. allegato 7.2, «Tariffa dell'imposta di fabbricazione a canone della birra»). Alla fine del 2004, 136 birrerie su 142 avrebbero beneficiato della riduzione d'imposta.

Si potrebbe anche pensare di sfruttare tutte le possibilità contenute nelle direttive dell'UE concernenti un'imposta sulla birra ridotta (produzione annua di 200 000 hl e 50 per cento di riduzione massima). Riprenderemmo in tal modo l'imposta di fabbricazione a canone così come viene applicata in Germania, tipico Paese della birra, le cui strutture di produzione e di smercio non sono paragonabili a quelle svizzere. In base a questo modello, 139 birrerie su 142 sarebbero classificate come piccole birrerie.

L'introduzione dell'imposta di fabbricazione a canone non comporterebbe minori entrate nelle casse della Confederazione. La minore entrata sarebbe sopportata dalle sei maggiori birrerie, che realizzano circa il 90 per cento dello smercio totale.

La riduzione d'imposta sarà accordata anche alla birra importata, se sono adempiute le condizioni e su presentazione di un documento ufficiale straniero in cui si attesti la produzione annua della birreria produttrice. Ciò è conforme quindi all'articolo III dell'Accordo generale del 30 ottobre 194741 sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) (trattamento nazionale non
discriminatorio dei prodotti nazionali e importati).

I concetti di «autonomo» e «birra sotto licenza» sono definiti nel diritto dell'UE42 e saranno spiegati nelle disposizioni esecutive della LIB.

L'introduzione dell'imposta di fabbricazione a canone è una questione importante e costituisce una necessità evidente per l'industria svizzera della birra. Il disciplinamento è eurocompatibile ed è sostenuto apertamente dalle due associazioni di categoria, la SSB e il GI.

41 42

RS 0.632.21 Direttiva 92/83 CEE, art. 4.

5077

2.2.4

Riscossione e restituzione dell'imposta per la birra fabbricata sul territorio doganale (sezione 4)

Per la realizzazione dei diritti di credito è necessario prevedere una procedura legale che permetta alle autorità fiscali di accedere ai beni del debitore. Il pegno fiscale (art. 26) e la garanzia dei crediti fiscali (art. 27) sono i due mezzi coattivi di cui dispone l'autorità fiscale in materia di garanzia dei crediti concernenti l'imposta sulla birra. Tra i due strumenti atti a garantire la riscossione dell'imposta, il diritto di pegno fiscale è il più significativo e diretto.

Art. 15

Obbligo di annuncio e registrazione

Affinché l'autorità fiscale possa sorvegliare le transazioni risultanti dall'imposta è necessario che ne sia informata. Per questo motivo i partecipanti, oltre all'obbligo principale di versare l'imposta sulla birra, sottostanno a una serie di altri obblighi, tra cui quello di annuncio. Si rinuncia al rilascio di un permesso. La produzione di birra con un tenore alcolico massimo dello 0,5 per cento in volume è pure soggetta alla sorveglianza fiscale.

Considerato che il registro non contiene dati degni di particolare protezione, esso deve essere accessibile al pubblico.

Art. 16

Periodo di conteggio

Ogni trimestre le persone soggette all'imposta inoltrano la dichiarazione fiscale all'autorità fiscale. Questa disposizione corrisponde al diritto vigente.

Le modalità di conteggio e di pagamento dell'imposta sulla birra influenzano la liquidità della Confederazione e delle birrerie. Un conteggio trimestrale conviene alle birrerie nella misura in cui l'imposta dovuta per i primi due mesi del trimestre frutta loro un interesse. Un conteggio mensile comporterebbe d'altronde un onere amministrativo sproporzionato per l'Amministrazione e i fabbricanti.

Art. 17

Autotassazione

Come per altre imposte (imposta preventiva, tassa di bollo, IVA, imposta sul tabacco), l'imposta sulla birra è riscossa secondo il sistema dell'autotassazione. Questa disposizione corrisponde al diritto vigente.

Art. 18

Versamento dell'imposta

Dal principio dell'autotassazione deriva l'obbligo delle persone soggette all'imposta di versare l'importo dovuto all'Amministrazione doganale. Secondo il diritto vigente, l'importo dovuto deve essere versato contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione fiscale, ossia entro il giorno 20 del mese successivo la fine del trimestre.

L'estensione del termine di pagamento a 30 giorni dopo la fine del trimestre conteggiato costituisce una semplificazione e un adeguamento con le altre imposte. In tal modo, il contribuente ha anche la garanzia di non dover anticipare all'autorità fiscale l'imposta sulla birra fornita poiché l'imposta gli viene riversata normalmente entro 30 giorni.

5078

Art. 20

Restituzione dell'imposta

La birra deve essere consumata in un determinato periodo di tempo e non è possibile conservarla troppo a lungo. La restituzione dell'imposta è perciò giustificata per la birra che non è più possibile consumare o che, per altre ragioni, non è più possibile smerciare e che il fabbricante ha ritirato dalla vendita.

L'imposta è restituita anche nel caso in cui la birra sia prodotta in Svizzera ed esportata sotto sorveglianza doganale.

Art. 21

Prescrizione dei diritti di rimborso e di restituzione

Il diritto si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorto. La prescrizione è interrotta dall'esercizio del diritto ed è sospesa finché su di esso è pendente la relativa procedura.

Il diritto vigente della Confederazione in materia di imposta sul consumo non contempla la prescrizione assoluta. Per la sicurezza del diritto, e come avviene normalmente per le imposte dirette, la legge sull'imposizione della birra stabilisce un termine del genere. Esso è di 15 anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui il diritto è sorto.

Art. 22

Ricupero d'imposta

L'autorità fiscale può ricuperare un importo se non ha determinato o non ha determinato sufficientemente l'imposta. Un ricupero è una revisione a detrimento di chi è soggetto all'imposta e presuppone un errore suo o dell'autorità fiscale. L'errore deve riguardare un fatto relativo alla fissazione dell'imposta, ma può anche risultare da un'errata valutazione giuridica. Una modifica del parere dell'autorità fiscale nella valutazione delle prescrizioni giuridiche non è tuttavia sufficiente.

Art. 23

Prescrizione del credito fiscale

Il termine di prescrizione corrisponde a una prescrizione del diritto di riscuotere l'imposta, che limita il diritto dell'autorità fiscale di riscuotere l'imposta sulla birra cresciuta in giudicato. Inizia a decorrere con l'inizio della validità giuridica della tassazione e dura cinque anni. La prescrizione s'interrompe e decorre da capo se la persona soggetta all'imposta riconosce il credito fiscale oppure da ogni atto ufficiale con cui è fatto valere il credito fiscale. La condizione è che l'atto ufficiale sia comunicato al contribuente.

Il diritto vigente della Confederazione in materia d'imposta sul consumo non contempla alcuna prescrizione assoluta del diritto di riscuotere l'imposta. Per la sicurezza del diritto, e come avviene normalmente per le imposte dirette, la legge sull'imposizione della birra stabilisce un termine del genere. Esso è di 15 anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui il diritto è sorto.

Art. 26

Pegno fiscale

Il pegno sulla birra è uno strumento elementare che assicura la ricuperabilità dei diritti fiscali. Sorge contemporaneamente al credito fiscale, che deve garantire, e ha la precedenza su tutti gli altri diritti reali sulla cosa. Il pegno fiscale sulla birra è analogo al diritto di pegno doganale e al diritto di pegno del diritto civile e, analo5079

gamente ad essi, consiste nel diritto del creditore di disporre di determinate cose di terzi per soddisfare i propri crediti. Tutta la birra che si trova nella birreria, indipendentemente dal fatto che sia tassata o meno, è soggetta al pegno fiscale. Viene così data la possibilità di addossare l'imposta all'acquirente diretto di birra.

Art. 27

Garanzia dei crediti fiscali

L'autorità fiscale può chiedere garanzie alla persona soggetta all'imposta se questa è in ritardo con il pagamento o se la pretesa fiscale appare compromessa. Dato che, secondo il diritto vigente, le aziende di produzione non sono più tenute a fornire garanzie concernenti le tasse fiscali e che tali garanzie non sono nemmeno previste per l'IVA, si rinuncia a una richiesta generale di garanzia.

La garanzia è una misura ufficiale che ha lo scopo di garantire alla Confederazione una sicurezza per un diritto sancito dalla legislazione fiscale, la cui realizzazione appare compromessa per determinati motivi esterni. La garanzia, quale strumento giuridico speciale, è oggi prevista in tutti gli atti tributari della Confederazione, come pure in numerose leggi tributarie cantonali.

Art. 28

Misure di controllo

Il particolare obbligo che incombe alle persone soggette all'imposta di tenere un registro dei movimenti di quantità e di altri particolari processi aziendali è decisivo per l'attività di sorveglianza dell'autorità fiscale e per la sicurezza dell'imposta. Alle persone soggette all'imposta sono pertanto prescritte determinate registrazioni.

2.2.5 Art. 30

Riscossione e restituzione dell'imposta per la birra importata nel territorio doganale (sezione 5) Restituzione dell'imposta per riesportazione

In base agli obblighi di diritto internazionale della Svizzera (GATT 2004 e Accordo del 22 luglio 1972 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea), la birra importata non deve essere sfavorita rispetto alla birra indigena.

L'imposta riscossa sulla birra importata e nuovamente riesportata viene dunque restituita, sempre che la birra sia riesportata, non modificata, entro un anno dallo sdoganamento e che al momento dello sdoganamento sia presentata domanda di restituzione.

Dato che la riesportazione della birra comporta spese elevate e che le spese di rispedizione possono risultare persino superiori al valore complessivo della birra, la restituzione è concessa anche per la birra non riesportata bensì, su richiesta, distrutta sul territorio doganale (cpv. 3).

5080

2.2.6 Art. 32

Rimedi giuridici (sezione 6) Opposizione

In principio, le decisioni fiscali sono emanate dalla Direzione generale delle dogane.

Dato che si tratta della suprema istanza amministrativa, il ricorso è escluso dalla procedura amministrativa. Per questo motivo le decisioni della Direzione generale delle dogane (escluse le decisioni concernenti la prestazione di garanzie) possono essere contestate in procedura d'opposizione. Tale procedura permette all'autorità di tassazione di ritornare sulla sua decisione. Le condizioni e i termini d'opposizione, nonché le esigenze formali, corrispondono nello spirito alle disposizioni della procedura di ricorso della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)43.

Art. 33

Ricorsi

Il ricorso è ammesso tanto contro le decisioni degli uffici doganali quanto contro le decisioni prese dalle direzioni di circondario doganale. Per analogia ai rimedi giuridici in materia doganale (art. 116 della legge sulle dogane del 18 marzo 2005)44, le direzioni di circondario sono istanze di ricorso per le decisioni prese dagli uffici doganali. Decisioni e decisioni di ricorso prese dalle direzioni di circondario possono essere impugnate presso la Direzione generale delle dogane.

Le decisioni su opposizione e su ricorso prese dalla Direzione generale delle dogane possono essere impugnate con ricorso presso la Commissione federale di ricorso in materia doganale, sempre che il ricorso riguardi la determinazione dell'imposta. La PA fissa la procedura.

Le disposizioni sulla protezione giuridica devono essere adeguate alle nuove disposizioni nel quadro della revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale.

2.2.7 Art. 35

Disposizioni penali (sezione 7) Messa in pericolo o sottrazione dell'imposta

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, sottrae o compromette l'imposta sulla birra si rende punibile. Commette una messa in pericolo o sottrazione chi, ad esempio, non dichiara o dichiara in modo inesatto birra nella dichiarazione d'importazione (al momento dello sdoganamento) o nella dichiarazione fiscale, oppure chi procura un profitto fiscale indebito a sé o a un terzo.

La terminologia della messa in pericolo e della sottrazione corrisponde a quella presente in altre leggi la cui esecuzione incombe all'Amministrazione delle dogane, come la legge sulle dogane del 18 marzo 200545, la legge sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut), la legge sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) e la legge sull'IVA (LIVA). Si opera tuttavia una differenza: se un'infrazione viene accertata al passaggio del confine, ad esempio in caso di mancata dichiarazione di merce 43 44 45

RS 172.021 FF 2005 2057 FF 2005 2057

5081

assoggettata al pagamento della tassa, si tratta di messa in pericolo; nel caso in cui l'Amministrazione delle dogane accerta un'infrazione all'interno del Paese si parla di sottrazione.

Sono punibili i reati commessi con dolo, con dolo eventuale e per negligenza.

La massima pena comminata non ammonta più a venti o a dieci volte (cfr. art. 60 del Regolamento esecutivo del decreto del Consiglio federale del 4 agosto 1934 concernente un'imposta federale sulle bevande; RS 641.411.1) l'importo dell'imposta sottratta o compromessa rispettivamente dell'indebito profitto, bensì soltanto al quintuplo. La stessa misura della pena è applicata anche negli articoli 85 LIVA, 118 e 119 della legge sulle dogane del 18 marzo 2005, 36 LIAut, nonché nell'articolo 38 LIOm. Questo cambiamento armonizza la base legale alla prassi penale vigente, la quale tende ormai da tempo a ridurre il livello massimo delle multe.

In caso di circostanze aggravanti l'importo massimo della multa comminata può essere aumentato della metà e può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno. Nel caso di condanna a una pena privativa della libertà è competente il tribunale (cfr. art. 73 cpv. 1 DPA). Il Tribunale federale si è già espresso varie volte in merito ai criteri di una perpetrazione professionale o abituale (cfr. tra l'altro DTF 103 IV 286).

Per la commissione di reati punibili ai sensi degli articoli 14­16 DPA (truffa in materia di prestazioni di tasse, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, soppressione di documenti) sono salve le pene ivi comminate.

In base all'Accordo del 26 ottobre 200446 di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari (Accordo sulla lotta contro la frode) l'assistenza amministrativa e l'assistenza giudiziaria sono ammesse anche se non sono adempiute le condizioni per la truffa in materia di tasse ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 DPA. Per perquisizioni e sequestri nell'assistenza giudiziaria fanno stato le disposizioni dell'articolo 31 dell'Accordo sulla lotta contro la frode. Perquisizioni e sequestri non sono quindi subordinati a condizioni diverse dalla seguente: «il fatto che ha dato
luogo alla rogatoria è punibile, conformemente al diritto delle due parti contraenti, con pena privativa della libertà o misura di sicurezza restrittiva della libertà per una durata massima di almeno 6 mesi, ovvero è punibile in base al diritto di una delle due parti contraenti con una sanzione equivalente e in base al diritto dell'altra parte contraente a titolo di infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale competente in particolare in materia penale». Questa disposizione corrisponde all'articolo 51 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen. Nel caso di circostanze aggravanti secondo l'articolo 35, le rogatorie a scopo di perquisizione e di sequestro sono ricevibili secondo l'articolo 31 dell'Accordo sulla lotta contro la frode.

46

FF 2004 5801

5082

Art. 36

Ricettazione fiscale

Soltanto una sottrazione d'imposta entra in considerazione quale antefatto punibile della ricettazione fiscale.

Chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o altrimenti in custodia, occulta, smercia o aiuta a smerciare oppure mette in circolazione birra di cui sa o deve supporre che è stata sottratta all'imposta cui è soggetta, si rende colpevole di ricettazione. Il ricettatore è punito con la pena comminata alla sottrazione commessa dall'autore.

Art. 37

Distrazione del pegno fiscale

Questa fattispecie di reato si verifica raramente, tuttavia occorre citarla.

Art. 38

Tentativo

Secondo l'articolo 104 CP il tentativo di contravvenzione è punito soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge. Il tentativo di infrazione fiscale può essere commesso solo intenzionalmente.

Art. 39

Infrazioni commesse nell'azienda'

Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, possono essere prese in considerazione le persone fisiche che hanno commesso l'infrazione. Si applica l'articolo 6 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA)47. Una disposizione analoga si trova nella legge sull'IVA e nella legge sulle dogane del 18 marzo 2005.

Art. 40

Concorso di infrazioni

Quale disposizione speciale, il presente articolo ha il primato sull'articolo 68 CP.

Esso disciplina i casi in cui un'infrazione realizza contemporaneamente la fattispecie di un'altra infrazione perseguibile dall'Amministrazione delle dogane, come ad esempio i dazi doganali, l'infrazione dei divieti o l'imposta sul valore aggiunto. Il disciplinamento è necessario in quanto l'articolo 68 CP48, conformemente all'articolo 9 DPA49, si applica soltanto alle multe.

Art. 42

Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo

Il capoverso 1 rinvia alla DPA quale diritto sussidiario applicabile in materia di perseguimento e di giudizio.

Secondo il capoverso 3 anche la distrazione del pegno fiscale soggiace al termine di prescrizione più lungo di cui all'articolo 11 capoverso 2 DPA.

47 48 49

RS 313.0 RS 311.0 RS 313.0

5083

2.2.8 Art. 44

Disposizioni finali (sezione 8) Disposizioni transitorie

La presente legge sostituirà il Decreto del Consiglio federale del 1934 concernente un'imposta federale sulle bevande. Le persone soggette all'imposta restano iscritte nel registro dei fabbricanti di birra, le decisioni passate in giudicato non sono interessate dal nuovo diritto e i procedimenti pendenti saranno trattati secondo il diritto anteriore.

Inoltre, al Consiglio federale è attribuita la delega di adeguare, al momento dell'entrata in vigore della LIB, le aliquote dell'imposta sulla birra secondo l'articolo 11, in modo che si tenga conto, dall'ultimo adeguamento dell'imposta, delle modifiche del prezzo della birra e dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nonché delle modifiche delle basi di calcolo per le aliquote dell'imposta sulla birra (smercio e importazioni di birra).

3

Conseguenze

3.1

Conseguenze finanziarie e conseguenze per l'effettivo del personale della Confederazione

Con il nuovo sistema restano assicurate entrate per l'ammontare annuo attuale di circa 100 milioni di franchi. Delegando al Consiglio federale la facoltà di adeguare al rincaro le aliquote d'imposta contenute nella legge sull'imposizione della birra, il valore reale dell'imposizione fiscale resta invariato.

Attualmente, l'introduzione della LIB nella forma proposta non comporterà alcun aumento degli effettivi del personale. Le spese relative all'infrastruttura e al personale, se confrontate con l'attuale disciplinamento, non hanno ripercussioni sui costi e sul bilancio.

3.2

Conseguenze per l'informatica

L'applicazione dell'imposizione sulla birra sarà sostenuta da un efficace programma EED. Esso sarà realizzato nel quadro del progetto informatico «TabaccoBirra» dell'AFD, che si trova ancora in fase di progettazione. Non sono da prevedere spese supplementari per l'informatica.

3.3

Conseguenze per l'economia

Il reddito netto della Confederazione risultante dall'imposta sulla birra è destinato esclusivamente alla cassa generale della Confederazione. La nuova LIB è dunque di interesse generale.

Il sistema dell'imposta di fabbricazione a canone (art. 14) favorisce le birrerie di media dimensione. Le beneficiarie dirette sono le piccole birrerie indipendenti con una produzione annuale inferiore ai 55 000 ettolitri.

5084

La LIB non avrà alcuna conseguenza sul consumo di birra in Svizzera. Negli ultimi anni si è registrata una leggera diminuzione del consumo di birra in Svizzera e questa tendenza continuerà verosimilmente anche nei prossimi anni.

4

Programma di legislatura

Il progetto figura nel rapporto sul programma di legislatura 1999­2003 (FF 2000 2095) e nel rapporto sul programma di legislatura 2003­2007 (FF 2004 1015).

5

Compatibilità con gli impegni internazionali

OMC Il progetto è conforme all'articolo III dell'Accordo generale del 30 ottobre 194750 sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) sul trattamento nazionale che vieta un trattamento discriminatorio dei prodotti nazionali e importati.

UE L'imposta sulla birra appartiene alle imposte di consumo armonizzate a livello dell'UE. La presente LIB è in ampia misura eurocompatibile e le linee direttive dell'UE per l'imposizione della birra sono rispettate: ­

Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche51;

­

Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche52.

In deroga a entrambe le direttive UE, la legge svizzera ammette tuttavia ulteriori casi di sgravio fiscale, che permettono di evitare le doppie imposizioni e un eccessivo carico amministrativo.

La legge sull'imposizione della birra è compatibile con l'Accordo di libero scambio tra la Svizzera e la CE del 197253, segnatamente con l'articolo 1854.

6

Basi legali

6.1

Costituzionalità

La nuova LIB si fonda sull'articolo 131 capoverso 1 lettera c della Costituzione federale, che delega alla Confederazione la competenza di riscuotere un'imposta di consumo sulla birra.

50 51 52 53 54

RS 0.632.21 GU L 316 del 31 ottobre 1992, pag. 21 GU L 316 del 31 ottobre 1992, pag. 29 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la CEE, RS 0.632.401.

L'art. 18 cpv. 1 dispone che: «Gli Stati parte al presente Accordo evitano qualsiasi misura o pratica fiscale interna tale da creare, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di uno Stato parte e i prodotti analoghi provenienti da un altro Stato parte».

5085

6.2

Delega di competenze legislative

La legge sull'imposizione della birra delega al Consiglio federale il potere di legiferare sui punti seguenti: ­

adeguamento al rincaro delle aliquote d'imposta stabilite nella LIB (art. 12);

­

emanazione di disposizioni esecutive (art. 43).

7

Abrogazione di disposizioni sull'imposta sulle bevande e sull'imposizione della birra

Il decreto federale prevede l'abrogazione di disposizioni che a suo tempo erano state emanate nella forma di decreti federali e del Consiglio federale sull'imposta sulle bevande e sull'imposizione della birra semplici pubblicati nella Raccolta delle leggi e che verranno a cadere con la prevista LIB.

5086

5087

30.09.1927 08.07.1932 04.08.1934 31.01.1936 13.12.1937 07.11.1938 19.03.,1941 29.07.1941 20.11.1942 13.12.1943 09.01.1945 20.03.1950 29.01.1952 21.12.1955 06.04.1957 31.01.1958 12.04.1964 30.05.1967 30.05.1967

05.10.1927 22.03.1932 01.01.1935 01.02.1936 15.12.1937 09.11.1938 01.04.1941 01.10.1941 01.01.1943 15.12.1943 01.10.1944 01.05.1950 01.02.1952 01.01.1956 01.04.1957 01.01.1959 01.04.1964 01.06.1967 01.06.1967

DF DF DCF DF DCF DCF DCF DCF DCF DCF DCF DCF DGD DF DGD DF DFF DFF DCF

del

Atto o autorità emanatrice

dal

Validità

40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 57.00 57.00 60.00 60.00 68.00 75.50 75.50

Fr.

Birra normale aperta

2.18 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.30

Fr.

Sopraddazi

4.00 6.00 6.00 6.00 12.00 12.00 12.00 12.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

Fr.

Imposta sulla birra

Prezzo ingrosso Imposizione per hl

Imposizione fiscale della birra dal 1927

0.765 1.53 1.53 1.53 1.53 1.71 1.54 1.62 1.62 3.06 4.08 4.08

Fr.

ICA

Fr.

IVA

2.18 6.00 10.00 12.00 11.00 12.00 18.00 18.765 19.53 14.53 8.53 10.53 10.71 10.54 10.62 10.62 12.06 13.08 13.38

Fr.

Totale

1,5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2,7 2,7 2,7 4,5 5,4 5,4

%

Tasso ICA/ IVA

5.38 14.81 24.69 29.63 27.16 29.63 35.29 36.79 38.29 28.49 16.73 20.65 18.79 18.49 17.70 17,7 17,7 17,7 17,7

%

Onere fiscale globale

Inizio dell'imposizione Necessità finanziarie Imposta sulle bevande Necessità finanziarie Svalutazione del franco Riduzione prezzo del malto Aumento prezzo della birra Introduzione dell'ICA Raddoppio dell'ICA Aumento prezzo del malto Perdite Riduzione prezzo del malto Aumento prezzo della birra Riduzione 10 % dell'ICA Aumento prezzo della birra Iscrizione nella legge Aumento dell'ICA Aumento dell'ICA Aumento dei sopraddazi

Osservazioni

Allegato

DCF 24.11.1971

DFF

DFF

DFF O

O

O

O

O

O

O

O

01.12.1971

01.05.1974

01.12.1976

01.06.1980 01.07.1981

01.10.1982

01.01.1985

01.10.1987

01.05.1990

01.07.1991

01.04.1992

01.04.1995

5088

21.12.1967 16.09.1970

DF DF

15.05.1968 01.10.1970

13.03.1995

15.03.1992

17.06.1991

01.05.1990

20.05.1987

17.12.1984

15.09.1982

20.05.1980 24.06.1981

18.11.1976

25.04.1974

del

Atto o autorità emanatrice

dal

Validità

220.45

205.00

190.00

175.00

165.00

158.00

150.50

114.00 132.00

104.50

97.50

88.00

75.50 80.50

Fr.

Birra normale aperta

3.30

3.30

3.30

3.30

3.30

3.30

3.30

3.30 3.30

3.30

3.30

3.30

3.30 3.30

Fr.

Sopraddazi

22.27

21.02

15.95

14.40

13.40

12.70

11.00

7.50 9.25

7.50

7.50

7.50

6.00 6.60

Fr.

Imposta sulla birra

Prezzo ingrosso Imposizione per hl

11.97

14.40

13.26

12.50

11.97

12.34

9.35 10.82

7.73

6.45

4.75

4.08 4.35

Fr.

ICA

13.45

Fr.

IVA

39.02

36.29

33.65

30.96

29.20

27.97

26.64

20.15 23.37

18.53

17.25

15.55

13.38 14.25

Fr.

Totale

6,5

6,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2 8,2

7,4

6,6

5,4

5,4 5,4

%

Tasso ICA/ IVA

17,7

17,7

17,7

17,7

17,7

17,7

17,7

17,7 17,7

17,7

17,7

17,7

17,7 17,7

%

Onere fiscale globale

Accettazione dell'Ass. fed.

Aumento prezzo della birra e dell'imposta sulla birra Aumento prezzo della birra e dell'imposta sulla birra Aumento prezzo della birra e dell'ICA Aumento prezzo della birra e dell'ICA Aumento dell'ICA Aumento dell'imposta sulla birra Aumento dell'imposta sulla birra Aumento dell'imposta sulla birra /modifiche dell'ICA Aumento dell'imposta sulla birra Aumento dell'imposta sulla birra Aumento dell'imposta sulla birra Aumento dell'imposta sulla birra/modifiche dell'ICA Aumento dell'imposta sulla birra /introduzione dell'IVA

Osservazioni

O

O

DFF

01.01.1998

01.01.1999

01.01.2002

5089

17.05.1995

O

01.07.1995

05.10.2001

25.11.1998

25.01.1998

Tutte le birre

del

Atto o autorità emanatrice

dal

Validità

212.65

202.94

202.94

220.45

Fr.

Birra normale aperta

­

Fr.

Sopraddazi

24.75

23.79

25.57

25.57

Fr.

Imposta sulla birra

Prezzo ingrosso Imposizione per hl

Fr.

ICA

15.02

14.16

12.38

13.45

Fr.

IVA

39.77

37.95

37.95

39.02

Fr.

Totale

7,6

7,5

6,5

6,5

%

Tasso ICA/ IVA

18,7

18,7

18,7

17,7

%

Onere fiscale globale

Modifica della forma di riscossione Aumento IVA/diminuzione dell'imposta sulla birra Aumento dell'imposta sulla birra

Sopraddazio integrato nell'imposta sulla birra

Osservazioni

Tariffa dell'imposta di fabbricazione a canone della birra Scaglionamento in base alla quantità da 15 000 a 55 000 hl Aliquota: Fr. 2.11 per hl e grado Plato PRODUZIONE ANNUA

5090

RIDUZIONE

ONERE

ALIQUOTA D'IMPOSTA PER ETTOLITRO fino a 10,0

10,1­14,0

da 14,1

gradi Plato Fr.

gradi Plato Fr.

25.32 25.07 24.81 24.56 24.31 24.05 23.80 23.55 23.29 23.04 22.79 22.53 22.28 22.03 21.78 21.52 21.27 21.02 20.76 20.51 20.26 20.00 19.75 19.50 19.24 18.99 18.74 18.48 18.23 17.98 17.72 17.47 17.22 16.96 16.71 16.46 16.20 15.95 15.70 15.45 15.19

33.76 33.42 33.08 32.75 32.41 32.07 31.73 31.40 31.06 30.72 30.38 30.05 29.71 29.37 29.03 28.70 28.36 28.02 27.68 27.35 27.01 26.67 26.33 26.00 25.66 25.32 24.98 24.64 24.31 23.97 23.63 23.29 22.96 22.62 22.28 21.94 21.61 21.27 20.93 20.59 20.26

ettolitri

in %

in %

gradi Plato Fr.

55 000 54 000 53 000 52 000 51 000 50 000 49 000 48 000 47 000 46 000 45 000 44 000 43 000 42 000 41 000 40 000 39 000 38 000 37 000 36 000 35 000 34 000 33 000 32 000 31 000 30 000 29 000 28 000 27 000 26 000 25 000 24 000 23 000 22 000 21 000 20 000 19 000 18 000 17 000 16 000 15 000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60

16.88 16.71 16.54 16.37 16.20 16.04 15.87 15.70 15.53 15.36 15.19 14.95 14.78 14.62 14.45 14.28 14.11 13.94 13.78 13.61 13.50 13.34 13.17 13.00 12.83 12.66 12.49 12.32 12.15 11.98 11.82 11.65 11.48 11.31 11.14 10.97 10.80 10.63 10.47 10.30 10.13