Decisione concernente il disciplinamento della circolazione stradale militare del 25 gennaio 2005
L'Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito, visto l'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza dell'11 febbraio 20041 sulla circolazione stradale militare, decide: I Sulle strade menzionate qui di seguito, per gli utenti militari sono ordinati e segnalati, mediante segnali giallo-neri, i seguenti provvedimenti di circolazione: 1
Arch SO, punto di traghettamento Ponte nella cava: peso massimo 40 t.
2
Bernex GE, piazza d'armi di Ginevra Chemin du stand dallo stand di tiro fino al chemin de Borbaz: divieto generale di circolazione nelle due direzioni.
3
Bure JU, villaggio per esercitazioni della piazza d'armi
3.1
Accesso al piazzale antistante gli edifici d'esercizio: divieto per veicoli cingolati.
3.2
Discesa verso il livello inferiore degli edifici d'esercizio: divieto generale di circolazione nelle due direzioni.
4
Jassbach/Linden BE, caserma Strada di collegamento Feistermoos-Schlegwegbad: divieto per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori.
5
Neuchlen/Anschwilen/Gossau/San Gallo SG, piazza d'armi Intero perimetro: divieti generali di circolazione nelle due direzioni, divieti per veicoli cingolati
1
RS 510.710
2004-2172
481
pesi massimi.
Conformemente al piano segnaletico UCNEs n. 128.04 modificato.
Il piano è depositato presso: arsenale federale e piazza d'armi di HerisauGossau.
6
Rottenschwil AG, punto di traghettamento Buechwald, strade forestali fuori del settore d'attesa: divieti generali di circolazione nelle due direzioni.
7
Schalunen BE, punto di traghettamento Strada sull'argine lungo il fiume Emme, a partire dalla fine del punto di traghettamento: divieto generale di circolazione nelle due direzioni.
8
Sempione VS, piazze di tiro
8.1
Strada a partire dal pt. 1990 in direzione Stalde: divieto generale di circolazione nelle due direzioni.
8.2
Strada in direzione Blatte: divieto per veicoli cingolati.
8.3
Strada dal vecchio Ospizio in direzione Bielli: peso massimo 6 t.
8.4
Strada verso il vecchio Ospizio, biforcazione Gampisch: divieto generale di circolazione nelle due direzioni.
8.5
Strada di collegamento Gampisch-Nideralp: divieto per veicoli cingolati.
8.6
Nideralp, strada lungo il ruscello: divieto generale di circolazione nelle due direzioni.
8.7
Chlusmatte, strada a partire dal ponte sul Chrummbach: divieto generale di circolazione nelle due direzioni.
8.8
Maschihüs, strada in direzione Barnetscha: divieto generale di circolazione nelle due direzioni.
8.9
Maschihüs, Strada in direzione Sal: divieto generale di circolazione nelle due direzioni.
8.10
Strada in direzione Guggina, a partire dal pt. 1662: divieto generale di circolazione nelle due direzioni.
8.11
Waldmatte, accesso Brunnu: divieto di circolazione per rimorchi.
482
8.12
Chnubla, strada in direzione Rossbodestafel, a partire dal pt. 1662: divieto per veicoli cingolati.
8.13
Holiecht, strada a partire dal pt. 1732 in direzione Grifelwald: divieto per veicoli cingolati.
8.14
Sempione-Villaggio, strada in direzione Bleikuwald: divieto per veicoli cingolati.
8.15
Halbe Stall, strada lungo la galleria in direzione Wäxel: divieto per veicoli cingolati.
II È modificata la seguente decisione concernente il disciplinamento della circolazione stradale militare: 1.
Decisione dell'UFTT del 6 luglio 19902 concernente il disciplinamento della circolazione stradale militare Numero I 9, Linden BE caserma Jassbach Abrogato Numero I 11, Mels SG piazza d'armi Abrogato
1.
Giusta gli articoli 44 e seguenti della legge federale sulla procedura amministrativa3, ognuno di questi provvedimenti può essere impugnato mediante ricorso al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale.
2.
Il provvedimento menzionato al numero I 5 figura nel piano segnaletico che può essere consultato, durante il termine di ricorso, presso l'ufficio di deposito sopraccitato e presso l'Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito, Blumenbergstrasse 39, 3003 Berna.
3.
La presente decisione entra in vigore appena saranno collocati i segnali corrispondenti.
III
25 gennaio 2005
Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito: Organizzazione della circolazione, Zbinden
2 3
FF 1990 II 1309 RS 172.021
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