Decisione concernente il disciplinamento della circolazione stradale militare del 25 gennaio 2005

L'Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito, visto l'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza dell'11 febbraio 20041 sulla circolazione stradale militare, decide: I Sulle strade menzionate qui di seguito, per gli utenti militari sono ordinati e segnalati, mediante segnali giallo-neri, i seguenti provvedimenti di circolazione: 1

Arch SO, punto di traghettamento Ponte nella cava: ­ peso massimo 40 t.

2

Bernex GE, piazza d'armi di Ginevra Chemin du stand dallo stand di tiro fino al chemin de Borbaz: ­ divieto generale di circolazione nelle due direzioni.

3

Bure JU, villaggio per esercitazioni della piazza d'armi

3.1

Accesso al piazzale antistante gli edifici d'esercizio: ­ divieto per veicoli cingolati.

3.2

Discesa verso il livello inferiore degli edifici d'esercizio: ­ divieto generale di circolazione nelle due direzioni.

4

Jassbach/Linden BE, caserma Strada di collegamento Feistermoos-Schlegwegbad: ­ divieto per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori.

5

Neuchlen/Anschwilen/Gossau/San Gallo SG, piazza d'armi Intero perimetro: ­ divieti generali di circolazione nelle due direzioni, ­ divieti per veicoli cingolati

1

RS 510.710

2004-2172

481

­ pesi massimi.

Conformemente al piano segnaletico UCNEs n. 128.04 modificato.

Il piano è depositato presso: arsenale federale e piazza d'armi di HerisauGossau.

6

Rottenschwil AG, punto di traghettamento Buechwald, strade forestali fuori del settore d'attesa: ­ divieti generali di circolazione nelle due direzioni.

7

Schalunen BE, punto di traghettamento Strada sull'argine lungo il fiume Emme, a partire dalla fine del punto di traghettamento: ­ divieto generale di circolazione nelle due direzioni.

8

Sempione VS, piazze di tiro

8.1

Strada a partire dal pt. 1990 in direzione Stalde: ­ divieto generale di circolazione nelle due direzioni.

8.2

Strada in direzione Blatte: ­ divieto per veicoli cingolati.

8.3

Strada dal vecchio Ospizio in direzione Bielli: ­ peso massimo 6 t.

8.4

Strada verso il vecchio Ospizio, biforcazione Gampisch: ­ divieto generale di circolazione nelle due direzioni.

8.5

Strada di collegamento Gampisch-Nideralp: ­ divieto per veicoli cingolati.

8.6

Nideralp, strada lungo il ruscello: ­ divieto generale di circolazione nelle due direzioni.

8.7

Chlusmatte, strada a partire dal ponte sul Chrummbach: ­ divieto generale di circolazione nelle due direzioni.

8.8

Maschihüs, strada in direzione Barnetscha: ­ divieto generale di circolazione nelle due direzioni.

8.9

Maschihüs, Strada in direzione Sal: ­ divieto generale di circolazione nelle due direzioni.

8.10

Strada in direzione Guggina, a partire dal pt. 1662: ­ divieto generale di circolazione nelle due direzioni.

8.11

Waldmatte, accesso Brunnu: ­ divieto di circolazione per rimorchi.

482

8.12

Chnubla, strada in direzione Rossbodestafel, a partire dal pt. 1662: ­ divieto per veicoli cingolati.

8.13

Holiecht, strada a partire dal pt. 1732 in direzione Grifelwald: ­ divieto per veicoli cingolati.

8.14

Sempione-Villaggio, strada in direzione Bleikuwald: ­ divieto per veicoli cingolati.

8.15

Halbe Stall, strada lungo la galleria in direzione Wäxel: ­ divieto per veicoli cingolati.

II È modificata la seguente decisione concernente il disciplinamento della circolazione stradale militare: 1.

Decisione dell'UFTT del 6 luglio 19902 concernente il disciplinamento della circolazione stradale militare Numero I 9, Linden BE caserma Jassbach Abrogato Numero I 11, Mels SG piazza d'armi Abrogato

1.

Giusta gli articoli 44 e seguenti della legge federale sulla procedura amministrativa3, ognuno di questi provvedimenti può essere impugnato mediante ricorso al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale.

2.

Il provvedimento menzionato al numero I 5 figura nel piano segnaletico che può essere consultato, durante il termine di ricorso, presso l'ufficio di deposito sopraccitato e presso l'Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito, Blumenbergstrasse 39, 3003 Berna.

3.

La presente decisione entra in vigore appena saranno collocati i segnali corrispondenti.

III

25 gennaio 2005

Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito: Organizzazione della circolazione, Zbinden

2 3

FF 1990 II 1309 RS 172.021

483