Termine di referendum: 6 aprile 2006

Legge federale sul mercato interno (LMI) Modifica del 16 dicembre 2005 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 20041, decreta: I La legge federale del 6 ottobre 19952 sul mercato interno è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 94 e 953 della Costituzione federale4; ...

Art. 1 cpv. 3 Per attività lucrativa ai sensi della presente legge s'intende ogni attività a scopo di lucro, eccetto quelle che rientrano negli ambiti di sovranità dello Stato.

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Art. 2 cpv. 4­7 Chi esercita legittimamente un'attività lucrativa ha il diritto di stabilirsi in qualsiasi parte del territorio della Confederazione per l'esercizio di tale attività e, fatto salvo l'articolo 3, di esercitare la stessa secondo le prescrizioni del luogo del primo domicilio. Questo principio si applica anche in caso di cessazione dell'attività nel luogo del primo domicilio. La vigilanza sul rispetto delle prescrizioni del primo domicilio incombe alle autorità del luogo di destinazione.

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Nell'applicazione dei principi di cui ai capoversi precedenti le normative cantonali o comunali concernenti l'accesso al mercato sono considerate equivalenti.

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Se, riguardo a una merce, a un servizio o a una prestazione lavorativa, un'autorità esecutiva cantonale competente ha riconosciuto conforme al diritto federale o auto-

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1 2 3 4

FF 2005 409 RS 943.02 I cpv. 1 e 2 secondo periodo di questa disposizione corrispondono agli art. 31bis cpv. 2 e 33 cpv. 2 della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (CS 1 3).

RS 101

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rizzato l'accesso al mercato, questa sua decisione vale in tutta la Svizzera. L'autorità federale competente per l'esecuzione uniforme della legge è legittimata al ricorso.

Essa può esigere che l'autorità cantonale le comunichi tali decisioni.

Il trasferimento a privati di attività rientranti in monopoli cantonali o comunali si svolge su concorso e non deve discriminare le persone con domicilio o sede in Svizzera.

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Art. 3

Restrizioni del libero accesso al mercato

Agli offerenti esterni non può essere negato il libero accesso al mercato. Le restrizioni devono rivestire la forma di oneri o condizioni e sono ammissibili soltanto se:

1

2

a.

si applicano nella stessa misura agli offerenti locali;

b.

sono indispensabili per preservare interessi pubblici preponderanti; e

c.

sono conformi al principio di proporzionalità.

Le restrizioni non sono conformi al principio di proporzionalità in particolare se: a.

le prescrizioni del luogo d'origine garantiscono già una protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti;

b.

i certificati e gli attestati di sicurezza già prodotti dall'offerente al luogo d'origine sono sufficienti;

c.

il domicilio o la sede costituisce condizione preliminare per l'esercizio di un'attività lucrativa nel luogo di destinazione;

d.

la pratica acquisita dall'offerente nel luogo d'origine consente di garantire una protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti.

Le restrizioni ammissibili secondo il capoverso 1 non devono in alcun caso costituire una barriera dissimulata all'accesso al mercato, volta a favorire interessi economici locali.

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Le decisioni concernenti le restrizioni sono prese con procedura semplice, rapida e gratuita.

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Art. 4 cpv. 2 e 3bis 2

Abrogato

Il riconoscimento di certificati di capacità per attività lucrative che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone è operato conformemente a tale Accordo.

3bis

Sezione 3 (art. 7) Abrogata

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RS 0.142.112.681

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Legge federale sul mercato interno

Art. 8 cpv. 4 Assicura, in collaborazione con i Cantoni e i servizi federali interessati, l'esecuzione dell'articolo 4 capoverso 3bis e a tal fine può emanare raccomandazioni.

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Art. 8a

Assistenza amministrativa

Su domanda, i servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni collaborano agli accertamenti della Commissione della concorrenza e le mettono a disposizione i documenti necessari.

Art. 8b

Obbligo di informare

Le persone interessate sono tenute a fornire alla Commissione della concorrenza tutte le informazioni occorrenti per i suoi accertamenti e a metterle a disposizione i documenti necessari.

Art. 8c

Violazione dell'obbligo di informare

Chi non adempie o non adempie correttamente all'obbligo di informare di cui all'articolo 8b è punito con la multa fino a 10 000 franchi.

1

La Commissione della concorrenza persegue e giudica le violazioni dell'obbligo di informare secondo le disposizioni procedurali della legge federale del 22 marzo 19746 sul diritto penale amministrativo.

2

Art. 9 cpv. 2, 2bis e 3 Il diritto cantonale prevede almeno un rimedio giuridico presso un'autorità indipendente dall'amministrazione.

2

2bis La Commissione della concorrenza può interporre ricorso per far accertare che una decisione limita in modo inammissibile l'accesso al mercato.

3 Se un rimedio giuridico nell'ambito di un appalto pubblico appare fondato ed è già stato stipulato un contratto con l'offerente, l'autorità adita si limita ad accertare in che misura la decisione impugnata violi le normative applicabili in materia.

Art. 10a

Pubblicazione di raccomandazioni, perizie, decisioni e sentenze

La Commissione della concorrenza può pubblicare le sue raccomandazioni e perizie.

1

Le autorità amministrative e giudiziarie trasmettono spontaneamente alla Commissione della concorrenza una copia completa delle decisioni e sentenze pronunciate in applicazione della presente legge. La Commissione della concorrenza raccoglie queste decisioni e sentenze e può pubblicarle periodicamente.

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RS 313.0

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Legge federale sul mercato interno

II Modifica del diritto vigente La legge del 9 ottobre 19927 sulle derrate alimentari è modificata come segue: Art. 15 cpv. 4 Se necessario per conseguire lo scopo della legge, il Consiglio federale può prevedere mediante ordinanza requisiti formativi in materia di igiene per le persone che forniscono direttamente al consumatore cibi o bevande da consumare sul posto.

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III Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005

Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 27 dicembre 20058 Termine di referendum: 6 aprile 2006

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RS 817.0 FF 2005 6641

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