Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera

Progetto

(Legge sulla cittadinanza, LCit) (Procedura cantonale / Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 27 ottobre 20051; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: I La legge del 29 settembre 19523 sulla cittadinanza è modificata come segue: Art. 15a Procedura cantonale

La procedura a livello cantonale e comunale è retta dal diritto cantonale.

1

Il diritto cantonale può prevedere che una domanda di naturalizzazione sia sottoposta al voto popolare.

2

Art. 15b Obbligo di motivazione

1

Protezione della sfera privata

1

Il rifiuto di una domanda di naturalizzazione deve essere motivato.

Una domanda di naturalizzazione può essere respinta dal Popolo solo se è stata oggetto di una proposta di rifiuto motivata.

2

Art. 15c I Cantoni provvedono affinché le procedure di naturalizzazione a livello cantonale e comunale tutelino la sfera privata.

Possono prevedere che i seguenti dati personali possano essere resi pubblici;

2

1 2 3

a.

cittadinanza;

b.

durata di residenza;

FF 2005 6177 FF 2005 ...

RS 141.0

2005-2877

6193

Legge sulla cittadinanza

c.

informazioni indispensabili per stabilire se il candidato adempie le condizioni di naturalizzazione, in particolare sull'integrazione nella società svizzera.

Nella scelta dei dati da rendere pubblici, i Cantoni tengono conto della cerchia dei destinatari.

3

Art. 50a Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale

I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie che decidono in ultima istanza cantonale sui ricorsi contro le decisioni di rifiuto di naturalizzazione ordinaria.

Art. 51, rubrica

Ricorsi a livello federale

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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