Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Procedura di consultazione Dipartimento federale di giustizia e polizia Modifica della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) La legge sugli avvocati (LLCA) definisce le condizioni cui è subordinata l'iscrizione in un registro cantonale degli avvocati. A seguito della riforma dell'insegnamento superiore risultante dalla Dichiarazione di Bologna, per poter chiedere l'iscrizione nel registro occorrerà aver compiuto studi in giurisprudenza conclusi con l'ottenimento di un diploma di master (o, come previsto attualmente, di una licenza) conferito da un'università svizzera. I Cantoni dovranno tuttavia ammettere i titolari di un diploma di bachelor al praticantato di avvocato. La LLCA subirà due ulteriori modifiche: l'iscrizione potrà essere chiesta soltanto dagli avvocati titolari di un'assicurazione di responsabilità civile; inoltre l'obbligo di comunicazione delle autorità sarà ampliato.

Termine di consultazione: 30 giugno 2005 La documentazione può essere ottenuta presso: Ufficio federale di giustizia, Bundesrain 20, 3003 Berna, Signora Cornelia Perler, tel. 031 322 47 44, fax 031 322 84 01, www.ofj.admin.ch

22 marzo 2005

2005-0575

Cancelleria federale

2025