Legge federale sull'imposizione della birra

Disegno

(Legge sull'imposizione della birra, LIB) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 131 capoverso 1 lettera c della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 20052, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Principio

La Confederazione riscuote un'imposta sulla birra fabbricata sul territorio doganale svizzero o importata nel territorio doganale svizzero.

Art. 2

Oggetto

La presente legge disciplina l'imposizione della birra il cui tenore alcolico non superi il 15 per cento del volume.

Art. 3

Definizione

Per birra si intende: a.

la birra a base di malto (voce 22033 della tariffa doganale);

b.

le miscele di birra a base di malto con bevande non alcoliche o con prodotti alcolici ottenuti esclusivamente mediante fermentazione (voce 2206 della tariffa doganale);

c.

la birra analcolica (voce 2202 della tariffa doganale).

Art. 4

Sorgere del credito fiscale

Il credito fiscale sorge all'immissione in libero consumo della birra. Per immissione in libero consumo si intende: a.

1 2 3

per la birra fabbricata sul territorio doganale: il momento in cui la birra abbandona lo stabilimento di fabbricazione o è utilizzata per il consumo nello stabilimento di fabbricazione;

RS 101 FF 2005 5045 RS 632.10 Allegato

2005-0044

5091

Legge sull'imposizione della birra

b.

Art. 5

per la birra importata: la data della sua immissione in libera pratica doga nale.

Autorità fiscale

L'autorità fiscale è l'Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane).

Art. 6

Applicabilità della legislazione doganale

Se la presente legge e le sue prescrizioni di esecuzione non dispongono altrimenti, si applica la legislazione doganale.

Sezione 2: Obbligo fiscale Art. 7

Persone soggette all'imposta

Sono soggetti all'imposta: a.

per la birra fabbricata sul territorio doganale: il fabbricante;

b.

per la birra importata: il debitore doganale.

Art. 8

Successione fiscale

Il successore fiscale subentra nei diritti e negli obblighi della persona soggetta all'imposta.

1

2

Sono successori fiscali: a.

gli eredi in caso di decesso della persona soggetta all'imposta o del successore fiscale;

b.

i consoci con responsabilità personale e i loro eredi all'atto di una liquidazione di una società senza personalità giuridica;

c.

la persona giuridica che assume, con attivi e passivi, il patrimonio o l'azienda da un'altra persona giuridica.

Gli eredi rispondono solidalmente dei debiti della società sino a concorrenza della loro quota ereditaria e i soci con responsabilità personale nei limiti della loro responsabilità.

3

Trattandosi di più successori, ciascuno adempie i suoi obblighi ed esercita i suoi diritti autonomamente.

4

Ciascun successore fiscale libera gli altri nei limiti del suo pagamento; i suoi diritti di regresso sono retti dai rapporti giuridici esistenti tra i successori fiscali.

5

Art. 9

Responsabilità solidale

Rispondono solidalmente con la persona soggetta all'imposta o con il successore fiscale: 5092

Legge sull'imposizione della birra

a.

in caso di scioglimento di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica: le persone incaricate della liquidazione, anche nella procedura di fallimento o di concordato, sino a concorrenza dell'importo della liquidazione o dei beni della successione;

b.

nel caso di una persona giuridica che trasferisce la sua sede all'estero senza procedere a una liquidazione: gli organi, personalmente, sino a concorrenza del patrimonio netto della persona giuridica.

Sezione 3: Tariffa d'imposta Art. 10

Base di calcolo

L'imposta è calcolata per ettolitro e in base al tenore di mosto iniziale, espresso in gradi Plato.

1

Il grado Plato è il tenore di mosto iniziale della birra in grammi per 100 grammi di birra, come calcolato secondo la grande formula di Balling in base al tenore di alcol e al tenore in estratto della birra.

2

3

Nel calcolo del grado Plato è considerata soltanto la prima cifra decimale.

Art. 11 1

Aliquota d'imposta

L'aliquota d'imposta ammonta a: a.

fino a 10,0 gradi Plato (birra leggera)

fr. 16.88 per ettolitro;

b.

da 10,1 a 14,0 gradi Plato (birra normale e birra speciale)

fr. 25.32 per ettolitro;

c.

da 14,1 gradi Plato (birra forte)

fr. 33.76 per ettolitro.

La birra il cui tenore alcolico non supera lo 0,5 per cento del volume (birra senz'alcol) è esente dall'imposta.

2

Art. 12

Adeguamento dell'aliquota d'imposta

Il Consiglio federale può adeguare l'aliquota d'imposta al rincaro, qualora l'indice svizzero dei prezzi al consumo sia aumentato di cinque punti percentuali dall'entrata in vigore della presente legge o dall'ultimo adeguamento.

1

L'ammontare dell'imposta è calcolato secondo la tariffa vigente al sorgere del credito fiscale.

2

Art. 13

Esenzione fiscale

La birra è esente dall'imposta qualora non sia utilizzata a scopo voluttuario bensì, in particolare, a scopo commerciale nella fabbricazione di altre derrate alimentari o di prodotti cosmetici e farmaceutici. Essa è in particolare esente dall'imposta qualora sia utilizzata:

1

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Legge sull'imposizione della birra

2

a.

nella fabbricazione di aceto;

b.

direttamente o come componente di prodotti semilavorati nella fabbricazione di derrate alimentari, per quanto il tenore alcolico non superi cinque litri di alcol puro per 100 chilogrammi di prodotto;

c.

quale agente colorante (birra di colorazione) per la birra;

d.

nella fabbricazione di shampoo;

e.

in forma denaturata per la fabbricazione di prodotti diversi dalle derrate alimentari;

f.

nella fabbricazione di medicamenti.

È parimenti esente dall'imposta la birra: a.

fabbricata da privati in impianti ed economie domestiche propri ed esclusivamente per il consumo personale;

b.

utilizzata nella fabbricazione di bevande distillate;

c.

esente da dazio secondo l'articolo 14 della legge federale del 1° ottobre 19254 sulle dogane.

Art. 14

Riduzione dell'imposta

L'aliquota d'imposta di cui all'articolo 11 capoverso 1, applicabile alla birra fabbricata mediante ammostatura in stabilimenti di fabbricazione autonomi la cui produzione annua è inferiore a 55 000 ettolitri, è ridotta come segue:

1

a.

al 90 per cento, se la produzione annua è di 45 000 ettolitri;

b.

all'80 per cento, se la produzione annua è di 35 000 ettolitri;

c.

al 70 per cento, se la produzione annua è di 25 000 ettolitri;

d.

al 60 per cento, se la produzione annua non è superiore a 15 000 ettolitri.

La riduzione è dell'1 per cento ogni 1000 ettolitri di birra fabbricati in meno. Le quantità inferiori a 1000 ettolitri non sono considerate.

2

Le aliquote d'imposta sono arrotondate al centesimo secondo i principi commerciali.

3

Per produzione annua di uno stabilimento di fabbricazione si intende la quantità complessiva di birra fabbricata mediante ammostatura, inclusa la birra fabbricata sotto licenza, per la quale il credito fiscale è sorto nel corso di un anno civile, maggiorata della quantità distribuita o utilizzata esente dall'imposta, dedotta la birra senz'alcol.

4

La riduzione dell'imposta è concessa agli stabilimenti di fabbricazione che, giuridicamente ed economicamente autonomi da altri stabilimenti di fabbricazione, utilizzano impianti distinti da quelli di altri stabilimenti di fabbricazione e non fabbricano birra sotto licenza. La riduzione dell'imposta è tuttavia concessa se:

5

4

RS 631.0

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Legge sull'imposizione della birra

6

a.

la quantità di birra fabbricata sotto licenza è inferiore alla metà della produzione annua;

b.

la birra fabbricata sotto licenza è tassata secondo l'aliquota d'imposta di cui all'articolo 11 capoverso 1; e

c.

la produzione annua è inferiore a 55 000 ettolitri.

La riduzione dell'imposta è concessa soltanto per anni civili completi.

L'imposta per la birra soggetta a un'aliquota ridotta è stabilita provvisoriamente, nell'anno civile in corso sulla base della produzione dell'anno precedente.

7

Per la birra importata proveniente da uno stabilimento di fabbricazione estero autonomo, la cui produzione annua è inferiore a 55 000 ettolitri, la riduzione dell'imposta è concessa su presentazione di una conferma ufficiale.

8

Sezione 4: Riscossione e restituzione dell'imposta per la birra fabbricata sul territorio doganale Art. 15

Obbligo di annuncio e registrazione

Chiunque, a scopi commerciali, intenda fabbricare birra sul territorio doganale deve annunciarsi 30 giorni prima dell'inizio della produzione presso l'Amministrazione delle dogane per l'iscrizione nel registro dei fabbricanti di birra.

1

L'iscrizione presuppone che il fabbricante abbia il domicilio nel territorio doganale o sia iscritto nel registro di commercio.

2

Ogni cambiamento del nome, del domicilio o dell'iscrizione nel registro di commercio dev'essere annunciato senza indugio all'Amministrazione delle dogane.

3

4

Chiunque cessi la fabbricazione di birra è cancellato dal registro.

5

Il registro è pubblico.

Art. 16

Periodo di conteggio

L'imposta per la birra fabbricata sul territorio doganale è dovuta per ciascun trimestre (periodo di conteggio).

Art. 17

Autotassazione

Il fabbricante deve presentare spontaneamente la dichiarazione fiscale all'Amministrazione delle dogane, nella forma prescritta, entro 20 giorni dalla scadenza del periodo di conteggio. Se l'assoggettamento termina prima della scadenza del periodo di conteggio, il termine decorre dalla fine dell'assoggettamento.

1

La dichiarazione fiscale è vincolante per il fabbricante e serve da base per stabilire l'ammontare dell'imposta. Rimane salvo il risultato di un controllo ufficiale.

2

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Legge sull'imposizione della birra

Se contesta la dichiarazione fiscale, l'Amministrazione delle dogane stabilisce l'ammontare dell'imposta mediante decisione.

3

Art. 18

Versamento dell'imposta

Per la birra fabbricata sul territorio doganale il fabbricante versa l'imposta all'Amministrazione delle dogane entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di conteggio. Se l'assoggettamento cessa prima della scadenza del periodo di conteggio, il termine di pagamento decorre dalla cessazione dell'assoggettamento.

Art. 19

Rimborso dell'imposta

Il fabbricante ha diritto al rimborso dell'imposta riscossa indebitamente sulla birra fabbricata sul territorio doganale.

Art. 20

Restituzione dell'imposta

Il fabbricante ha diritto alla restituzione dell'imposta se la birra da lui fabbricata sul territorio doganale:

1

a.

è esportata sotto sorveglianza doganale;

b.

è ritirata (birra di ritorno).

La restituzione dev'essere chiesta entro un anno dal sorgere del diritto alla restituzione.

2

Art. 21

Prescrizione dei diritti di rimborso e di restituzione

Il diritto al rimborso o alla restituzione si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

1

La prescrizione è interrotta dall'esercizio del diritto nei confronti dell'Amministrazione delle dogane.

2

La prescrizione è sospesa finché è pendente una procedura di decisione, di opposizione o di ricorso relativa all'esercizio del diritto.

3

Il diritto al rimborso o alla restituzione si prescrive in ogni caso in 15 anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

4

Art. 22

Ricupero d'imposta

Se l'Amministrazione delle dogane non ha stabilito o non ha stabilito sufficientemente l'imposta dovuta sulla birra fabbricata sul territorio doganale, ne ricupera l'importo entro il termine di prescrizione.

1

Se necessario, procede alla tassazione mediante stima, sulla base dei fatti di cui è a conoscenza.

2

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Legge sull'imposizione della birra

Art. 23

Prescrizione del credito fiscale

Il credito fiscale si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

1

2

La prescrizione è interrotta: a.

se il credito fiscale è riconosciuto dalla persona soggetta all'imposta;

b.

da ogni atto ufficiale con cui è fatto valere il credito fiscale presso la persona soggetta all'imposta.

La prescrizione è sospesa finché la persona soggetta all'imposta non può essere escussa in Svizzera.

3

L'interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutte le persone tenute al pagamento.

4

Il credito fiscale si prescrive in ogni caso in 15 anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

5

Art. 24 1

Ricupero di importi indebitamente rimborsati

L'Amministrazione delle dogane ricupera gli importi indebitamente rimborsati.

Il diritto di ricupero si prescrive in cinque anni dal giorno in cui l'Amministrazione delle dogane è giunta a conoscenza del diritto, ma al più tardi in dieci anni dal giorno in cui è sorto.

2

3 La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale inteso a far valere il diritto di ricupero; è sospesa finché la persona tenuta al pagamento non può essere escussa in Svizzera.

Art. 25

Interessi

In caso di pagamento tardivo dell'imposta è dovuto senza diffida, dal momento dell'esigibilità, un interesse moratorio.

1

Un interesse moratorio è dovuto dal momento in cui un rimborso o una restituzione sono ottenuti indebitamente.

2

A partire dal momento in cui ha riscosso indebitamente un importo o non lo ha restituito, l'Amministrazione delle dogane deve un interesse rimunerativo.

3

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alla riscossione dell'interesse moratorio.

4

5

Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce le aliquote d'interesse.

Art. 26

Pegno fiscale

La Confederazione ha un diritto legale di pegno sulla birra fabbricata sul territorio doganale e soggetta all'imposta, quando:

1

a.

il pagamento dell'imposta appare compromesso;

b.

la persona soggetta all'imposta è in ritardo con il pagamento della stessa.

5097

Legge sull'imposizione della birra

Il pegno fiscale si applica parimenti alla birra per la quale non è ancora sorto il credito fiscale.

2

3

La procedura è retta dalle prescrizioni vigenti in materia di dazi.

Art. 27

Garanzia dei crediti fiscali

L'Amministrazione delle dogane può fare garantire crediti fiscali, anche se gli stessi non sono ancora esigibili, quando:

1

a.

il loro pagamento appare compromesso;

b.

la persona soggetta all'imposta è in ritardo con il pagamento; e

c.

il credito fiscale non è garantito mediante un pegno fiscale sufficiente e realizzabile.

La garanzia può essere fornita mediante il deposito di contanti o di titoli di credito o mediante fideiussione.

2

3

La procedura è retta dalle prescrizioni vigenti in materia di dazi.

Art. 28

Misure di controllo

Chiunque fabbrica birra sul territorio doganale deve tenere un controllo completo delle sue attività. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. L'Amministrazione delle dogane può prescrivere l'utilizzazione di determinati formulari.

1

A richiesta il fabbricante deve fornire all'Amministrazione delle dogane tutte le informazioni necessarie e presentarle tutti i libri, i documenti commerciali e gli atti rilevanti ai fini dell'esecuzione della presente legge.

2

3

I documenti vanno conservati durante dieci anni.

L'Amministrazione delle dogane può controllare, in ogni momento e senza preavviso, gli impianti di produzione, i magazzini e gli altri locali aziendali nonché, se necessario, i libri contabili.

4

Sezione 5: Riscossione e restituzione dell'imposta per la birra importata nel territorio doganale Art. 29

Prescrizioni applicabili alla birra importata

Alla birra importata nel territorio doganale sono applicabili le disposizioni e le procedure della legislazione doganale, se la presente legge e le sue prescrizioni di esecuzione non dispongono altrimenti.

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Art. 30 1

Restituzione dell'imposta in caso di riesportazione

L'imposta riscossa all'importazione è restituita su richiesta se: a.

la birra è riesportata, non modificata, entro un anno dallo sdoganamento all'importazione;

b.

è comprovato che la birra riesportata è identica a quella importata in precedenza;

c.

la domanda di restituzione è presentata al momento dello sdoganamento all'esportazione.

Domande di restituzione presentate successivamente sono considerate se presentate per scritto, entro 60 giorni a contare dallo sdoganamento all'esportazione, alla direzione del circondario doganale in cui è avvenuta la riesportazione.

2

La restituzione è concessa anche per la birra non riesportata bensì, su richiesta, distrutta sul territorio doganale.

3

Art. 31

Interessi

È applicabile l'articolo 25.

Sezione 6: Rimedi giuridici Art. 32

Opposizione

Contro le decisioni di prima istanza della Direzione generale delle dogane può essere fatta opposizione alla Direzione medesima entro 30 giorni dalla notificazione.

Ne sono escluse le decisioni concernenti la prestazione di garanzie.

1

Alla procedura d'opposizione si applica la legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa.

2

Art. 33

Ricorsi

Le decisioni degli uffici doganali possono essere impugnate entro 60 giorni con ricorso alla direzione di circondario delle dogane.

1

Le decisioni, comprese quelle su ricorso, prese dalla direzione di circondario delle dogane possono essere impugnate, entro 30 giorni, con ricorso alla Direzione generale delle dogane.

2

Le decisioni su opposizione e su ricorso prese dalla Direzione generale delle dogane possono essere impugnate, entro 30 giorni, con ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia doganale.

3

5

RS 172.021

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Legge sull'imposizione della birra

Le decisioni concernenti la prestazione di garanzie, prese in prima istanza dalla Direzione generale delle dogane, possono essere impugnate, entro 30 giorni, con ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia doganale. Il ricorso contro decisioni concernenti la prestazione di garanzie non ha effetto sospensivo.

4

Inoltre, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni sull'organizzazione giudiziaria federale, in particolare dalla legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa e dalla legge federale del 16 dicembre 19437 sull'organizzazione giudiziaria.

5

Sezione 7: Disposizioni penali Art. 34

Infrazioni fiscali

Sono considerate infrazioni fiscali: a.

la messa in pericolo dell'imposta;

b.

la sottrazione d'imposta;

c.

la ricettazione fiscale;

d.

la distrazione del pegno fiscale.

Art. 35

Messa in pericolo o sottrazione d'imposta

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, all'atto della fabbricazione in Svizzera o dell'importazione, omettendo di denunciare la birra, dissimulandola, facendone una dichiarazione inesatta o in qualsiasi altro modo, sottrae o compromette l'imposta o procura un profitto fiscale indebito a sé o a un terzo, è punito con la multa sino al quintuplo dell'imposta sottratta o compromessa o dell'indebito profitto.

1

In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Inoltre può essere inflitta una pena detentiva8 fino a un anno. Sono circostanze aggravanti:

2

a.

il fatto di reclutare una o più persone per commettere un'infrazione;

b.

il fatto di commettere infrazioni per mestiere o abitualmente.

Se non può essere accertato esattamente, l'ammontare dell'imposta sottratta o messa in pericolo è stimato dall'Amministrazione delle dogane.

3

Rimangono salvi gli articoli 14­16 della legge federale del 22 marzo 19749 sul diritto penale amministrativo (DPA).

4

6 7 8 9

RS 172.021 RS 173.110 Nuova denominazione secondo la modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351) RS 313.0

5100

Legge sull'imposizione della birra

Art. 36

Ricettazione fiscale

Chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o altrimenti in custodia, occulta, smercia o aiuta a smerciare oppure mette in circolazione birra di cui sa o deve supporre che è stata sottratta all'imposta cui è soggetta, è punito con la pena comminata per l'antefatto.

Art. 37

Distrazione del pegno fiscale

Chiunque, lasciato in possesso della birra sequestrata dall'Amministrazione delle dogane a titolo di pegno fiscale, distrugge intenzionalmente tale birra o ne dispone senza il consenso dell'Amministrazione delle dogane è punito con la multa fino al quintuplo del valore della birra sul mercato interno.

Art. 38 1

Tentativo

Il tentativo di infrazione fiscale è punibile.

Esso è punito con la multa fino al doppio dell'ammontare dell'imposta messa in pericolo.

2

Art. 39

Infrazioni commesse nell'azienda

Se la multa applicabile non supera i 100 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 DPA10 esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, l'autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l'azienda al pagamento della multa (art. 7 DPA).

Art. 40

Concorso di infrazioni

Se un atto costituisce contemporaneamente una messa in pericolo o sottrazione dell'imposta o una ricettazione fiscale e un'infrazione ad altre disposizioni federali perseguibile dall'Amministrazione delle dogane, si applica la pena corrispondente all'infrazione più grave; la pena può essere adeguatamente aumentata.

Art. 41

Inosservanza di prescrizioni d'ordine

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza grave, contravviene a una disposizione della presente legge, a una disposizione di esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile oppure a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa fino a 5000 franchi.

10

RS 313.0

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Art. 42 1

Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo

Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla DPA11.

L'Amministrazione delle dogane è l'autorità competente per il perseguimento e il giudizio.

2

La prescrizione dell'azione penale di cui all'articolo 11 capoverso 2 DPA si applica a tutte le infrazioni fiscali.

3

Sezione 8: Disposizioni finali Art. 43

Esecuzione

1

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

2

L'Amministrazione delle dogane esegue la presente legge.

Art. 44

Disposizioni transitorie

Chiunque è iscritto nel registro dei fabbricanti di birra secondo il diritto anteriore è considerato registrato secondo l'articolo 15.

1

Le decisioni passate in giudicato secondo il diritto anteriore non sono pregiudicate dal nuovo diritto.

2

I procedimenti in materia di imposta sulla birra pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono portati a termine secondo il diritto anteriore.

3

Alle procedure di opposizione e di ricorso si applica il nuovo diritto. L'obbligo fiscale e la tariffa dell'imposta sono rette dal diritto anteriore.

4

5 Il Consiglio federale può, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, adeguare le aliquote dell'imposta sulla birra secondo l'articolo 11 capoverso 1 qualora, dall'ultimo adeguamento dell'imposta:

a.

l'aliquota legale dell'imposta sul valore aggiunto sia stata modificata;

b.

il prezzo medio all'ingrosso delle birre di tutte le birrerie sia aumentato; o

c.

le basi di calcolo (volume dello smercio e delle importazioni) per le aliquote d'imposta si siano modificate.

Art. 45

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

11

RS 313.0

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