Legge federale sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

Disegno

(Legge sugli impianti a fune, LIFT) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 87 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 dicembre 20042, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto e scopo

La presente legge disciplina la costruzione e l'esercizio di impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

1

2 Essa regola anche l'immissione in commercio e la messa in servizio di componenti di sicurezza e sottosistemi per impianti a fune.

La presente legge è intesa a far sì che gli impianti a fune siano costruiti e gestiti in maniera sicura per l'essere umano, nonché compatibile con le esigenze ambientali e concorrenziale.

3

Art. 2

Campo d'applicazione

La presente legge si applica a tutti gli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, segnatamente le funivie, le funicolari, le sciovie e gli impianti di trasporto analoghi con complesso motore (impianti a fune).

1

2

1 2

Essa non si applica: a.

agli impianti a fune utilizzati nelle attività minerarie;

b.

agli impianti a fune trasferibili;

c.

agli apparecchi di fiere fissi o mobili e agli impianti di parchi di divertimento;

d.

agli impianti a fune militari;

e.

agli ascensori.

RS 101 FF 2005 793

2004-1860

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Legge sugli impianti a fune

Art. 3

Principi

Chi intende costruire o gestire un impianto a fune destinato al trasporto regolare e commerciale di persone, che necessita di una concessione per il trasporto di persone secondo la legge del 18 giugno 19933 sul trasporto viaggiatori (impianto a fune soggetto a concessione federale), deve ottenere dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT):

1

a.

un'approvazione dei piani;

b.

un'autorizzazione di esercizio.

Chi intende costruire o gestire un impianto a fune che non richiede una concessione per il trasporto di persone secondo la legge sul trasporto viaggiatori, in particolare una sciovia o una piccola funivia, necessita di un'autorizzazione cantonale.

2

La costruzione e l'esercizio degli impianti a fune sono autorizzati soltanto nella misura in cui essi siano sicuri per l'essere umano e compatibili con le esigenze ambientali.

3

Art. 4

Requisiti essenziali e norme tecniche

Il Consiglio federale determina i requisiti essenziali; a tal fine tiene conto del diritto internazionale.

1

L'UFT designa, d'intesa con il Segretariato di Stato dell'economia (Seco), le norme tecniche atte a concretizzare tali requisiti essenziali. Per quanto possibile, definisce norme armonizzate sul piano internazionale. Può incaricare organizzazioni svizzere di normazione indipendenti di elaborare norme tecniche.

2

Art. 5

Adempimento dei requisiti essenziali

Chi mette in servizio un impianto a fune o immette in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti.

1

Se un impianto a fune, un sottosistema o una componente di sicurezza di un impianto a fune è allestito o fabbricato conformemente alle norme tecniche, si presume che i requisiti essenziali siano adempiuti.

2

Chi mette in servizio un impianto a fune o immette in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune non conformi alle norme tecniche deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti in altro modo.

3

Qualora non siano stati stabiliti requisiti essenziali, si deve poter dimostrare che l'impianto a fune, il sottosistema o la componente di sicurezza è stato fabbricato secondo lo stato della scienza e della tecnica.

4

3

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RS 744.10

Legge sugli impianti a fune

Art. 6

Valutazione degli aspetti rilevanti ai fini della sicurezza

L'autorità valuta, nel quadro delle procedure di autorizzazione, gli aspetti rilevanti in materia di sicurezza in funzione dei rischi e sulla base di perizie sulla sicurezza o di rilevamenti per campione.

1

L'autorità stabilisce per quali aspetti il richiedente deve fornire perizie sulla sicurezza.

2

Art. 7

Diritto d'espropriazione

Chi intende costruire un impianto a fune per il trasporto regolare e commerciale di persone nell'ambito del traffico locale o regionale dispone del diritto d'espropriazione conformemente alla legislazione federale.

1

La procedura d'espropriazione è applicabile soltanto se sono falliti i tentativi di acquisire i diritti necessari mediante trattative private o di ottenere una ricomposizione particellare.

2

Art. 8

Raccolta, trattamento e pubblicazione dei dati

L'UFT è autorizzato a raccogliere e a trattare i dati relativi agli impianti di imprese di trasporto a fune necessari all'adempimento dei suoi compiti di vigilanza e ai fini delle statistiche ufficiali.

1

L'UFT può raccogliere e trattare i dati di persone necessari al rilascio di documenti di legittimazione.

2

Dopo aver esaminato la proporzionalità del provvedimento, l'UFT può pubblicare dati degni di particolare protezione concernenti un'impresa di trasporto a fune se i dati in questione permettono di verificare che detta impresa rispetta le disposizioni in materia di sicurezza. La pubblicazione avviene sotto forma di comunicato stampa o in un altro modo appropriato.

3

Sono dati degni di particolare protezione segnatamente le informazioni concernenti la revoca di un'autorizzazione.

4

Il Consiglio federale disciplina i dettagli della raccolta, del trattamento e della pubblicazione dei dati.

5

Sezione 2: Costruzione di impianti a fune soggetti a concessione federale Art. 9

Approvazione dei piani

L'approvazione dei piani conferisce il diritto di costruire l'impianto a fune. Con essa sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione dell'impianto.

Il diritto cantonale è preso in considerazione nella misura in cui non ostacoli in modo sproporzionato l'impresa di trasporto a fune nell'adempimento dei suoi compiti.

1

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Legge sugli impianti a fune

Contemporaneamente all'approvazione dei piani è rilasciata la concessione per il trasporto di persone secondo la legge del 18 giugno 19934 sul trasporto viaggiatori.

2

3

4

L'approvazione dei piani è rilasciata quando: a.

i requisiti essenziali in materia di sicurezza nonché le altre prescrizioni determinanti sono adempiuti;

b.

nessun interesse pubblico, segnatamente in materia di pianificazione del territorio, di protezione della natura e del paesaggio o di protezione dell'ambiente vi si oppone;

c.

le condizioni di rilascio della concessione per il trasporto di persone sono adempiute.

I bisogni dei disabili devono essere presi in considerazione in modo adeguato.

Art. 10

Impianti accessori

L'allestimento e la modifica delle costruzioni e degli impianti che non servono in modo preponderante all'esercizio dell'impianto a fune (impianti accessori) sottostanno alle prescrizioni generali del diritto federale e cantonale in materia di pianificazione del territorio, di costruzioni e di ambiente.

Art. 11

Apertura della procedura d'approvazione dei piani

La domanda di approvazione dei piani deve essere presentata all'UFT corredata dei documenti richiesti.

1

2

L'UFT verifica se il dossier è completo e, se del caso, ne chiede il completamento.

3

Il Consiglio federale determina i documenti che il richiedente deve presentare.

Art. 12

Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani

L'UFT trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati, può eccezionalmente ridurre o prorogare tale termine.

1

2 La domanda dev'essere pubblicata negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

Art. 13

Opposizione

Chiunque ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa o della legge federale del 20 giugno 19306 sull'espropriazione può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'UFT.

1

4 5 6

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RS 744.10 RS 172.021 RS 711

Legge sugli impianti a fune

2

I Comuni tutelano i propri interessi mediante opposizione.

3

Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.

Art. 14

Accentramento delle procedure decisionali nell'Amministrazione federale

Il seguito della procedura in seno all'Amministrazione federale si svolge conformemente all'accentramento delle procedure decisionali di cui agli articoli 62a segg.

della legge federale del 21 marzo 19977 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Art. 15 1

Procedura semplificata

La procedura semplificata si applica: a.

alla modifica o trasformazione della destinazione di un impianto a fune che no ne altera in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non lede interessi degni di protezione di terzi e ha ripercussioni solo insignificanti sul territorio e sull'ambiente;

b.

agli impianti a fune che vengono rimossi dopo tre anni al più tardi.

La procedura semplificata si applica altresì alla presentazione successiva di piani particolareggiati richiesta in sede di approvazione dei piani.

2

3

L'UFT può ordinare il picchettamento.

4

La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente.

L'UFT sottopone il progetto agli interessati, sempreché questi ultimi non abbiano dato previamente il loro consenso scritto, concedendo loro un termine di opposizione di 30 giorni.

5

L'UFT può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

6

7 Per il resto, si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio, si applica quest'ultima.

Art. 16

Diritto applicabile

La procedura di approvazione dei piani è disciplinata, in subordine, dalla legge federale del 20 dicembre 19578 sulle ferrovie e dalla legge federale del 20 giugno 19309 sull'espropriazione.

7 8 9

RS 172.010 RS 742.101 RS 711

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Legge sugli impianti a fune

Sezione 3: Esercizio Art. 17

Autorizzazione d'esercizio

L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: 1

a.

l'UFT per gli impianti a fune soggetti a concessione federale;

b.

l'autorità cantonale competente per gli altri impianti a fune.

L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione valuta il progetto sotto il profilo dei rischi ai sensi dell'articolo 6. Determina gli aspetti per i quali il richiedente è tenuto a fornire perizie sulla sicurezza.

2

3

L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata se: a.

vengono forniti l'attestato di sicurezza e le necessarie perizie sulla sicurezza;

b.

il progetto soddisfa i requisiti essenziali e le altre prescrizioni determinanti;

c.

sono adempiuti gli oneri importanti per la messa in esercizio formulate nell'approvazione dei piani e nella concessione o nell'autorizzazione cantonale;

d.

è fornito un attestato d'assicurazione secondo l'articolo 21.

e.

è stata predisposta l'organizzazione dell'esercizio e della manutenzione e di recupero in linea, e vi è personale formato a tal fine.

Art. 18

Obbligo di diligenza

Il titolare dell'autorizzazione d'esercizio è responsabile della sicurezza dell'esercizio. Deve segnatamente provvedere a una manutenzione dell'impianto a fune tale da garantirne la sicurezza in ogni momento.

Art. 19

Smantellamento dell'impianto a fune

Se l'esercizio di un impianto a fune cessa, il proprietario è tenuto a smantellare l'impianto a proprie spese e a ripristinare lo stato anteriore.

Sezione 4: Responsabilità e obbligo di assicurazione Art. 20

Responsabilità

Il gestore di un impianto a fune soggiace alla legge federale del 28 marzo 190510 sulla responsabilità delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e della Posta svizzera.

10

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RS 221.112.742

Legge sugli impianti a fune

Art. 21

Obbligo di assicurazione

Il gestore di un impianto a fune è tenuto a stipulare una sufficiente copertura assicurativa con un assicuratore autorizzato a esercitare in Svizzera o un altro istituto riconosciuto dall'autorità di sorveglianza sulle assicurazioni contro le conseguenze della responsabilità civile.

1

2

Fanno eccezione all'obbligo di assicurazione: a.

le pretese del proprietario e del gestore dell'impianto a fune;

b.

le pretese derivanti da danni materiali causati dai congiunti della persona tenuta a risarcire il danno, ossia: 1. il coniuge o il partner in unione domestica registrata, 2. gli ascendenti o i discendenti, 3. i fratelli e le sorelle che vivono nella stessa economia domestica;

c.

le pretese derivanti da danni materiali alle cose trasportate.

I contratti d'assicurazione e le loro successive modifiche devono essere notificati all'autorità competente. L'assicuratore è tenuto a rilasciare un certificato di assicurazione a destinazione dell'autorità competente.

3

L'assicuratore deve comunicare all'autorità competente la sospensione o la cessazione di un'assicurazione.

4

L'autorità competente può esigere un aumento della copertura assicurativa, qualora quest'ultima sia palesemente insufficiente.

5

Sezione 5: Vigilanza ed emolumenti Art. 22

Autorità di vigilanza

L'autorità di vigilanza è: a.

l'UFT per gli impianti a fune soggetti a concessione federale;

b.

l'autorità cantonale competente per gli altri impianti a fune.

Art. 23

Mansioni e competenze dell'autorità di vigilanza

L'autorità di vigilanza sorveglia la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune sotto il profilo dei rischi.

1

L'autorità di vigilanza può esigere prove e perizie. Può procedere autonomamente a prove per campionatura.

2

Essa prende tutte le misure necessarie a ristabilire la sicurezza qualora constati che l'impianto a fune potrebbe compromettere la sicurezza di persone o beni. Può limitare o vietare l'esercizio dell'impianto.

3

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Legge sugli impianti a fune

Art. 24

Obbligo di notifica e di collaborazione

Eventi particolari durante la costruzione o l'esercizio di un impianto a fune devono essere immediatamente notificati all'autorità di vigilanza.

1

Il gestore è tenuto in ogni tempo a fornire informazioni all'autorità di vigilanza e a presentare tutta la documentazione. Deve concedere all'autorità di vigilanza libero accesso a tutte le parti dell'impianto a fune e coadiuvarla a titolo gratuito nelle attività di esame e di controllo.

2

Art. 25

Emolumento di vigilanza

L'UFT riscuote annualmente un emolumento forfettario a copertura dei costi della propria vigilanza.

1

L'emolumento è determinato in base alle spese di vigilanza dell'anno precedente e, in particolare, in funzione del genere e delle dimensioni degli impianti a fune.

2

Il Consiglio federale disciplina i particolari; determina segnatamente le spese di vigilanza computabili.

3

Sezione 6: Rimedi giuridici e disposizioni penali Art. 26

Rimedi giuridici

Le decisioni dell'UFT possono essere impugnate dinanzi alla Commissione di ricorso in materia di infrastrutture e ambiente.

Art. 27 1

Disposizioni penali

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, a.

costruisce o fa costruire un impianto a fune senza la necessaria approvazione dei piani (art. 9) o in violazione della stessa;

b.

gestisce o fa gestire un impianto a fune senza l'autorizzazione d'esercizio (art. 17) o in violazione della stessa;

c.

contravviene all'obbligo di diligenza (art. 18), all'obbligo di notifica (art. 24 cpv. 1) o all'obbligo di collaborazione (art. 24 cpv. 2);

d.

contravviene a una prescrizione d'esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale;

e.

contravviene a una decisione intimatagli in virtù della presente legge o di una prescrizione d'esecuzione e sotto comminatoria di una pena ai sensi del presente articolo

è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Se i reati di cui al capoverso 1 sono commessi nel campo d'attività di una persona giuridica o di una società commerciale di diritto pubblico o privato, le disposizioni penali sono applicabili alle persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire

2

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Legge sugli impianti a fune

per essa; la persona giuridica o la società commerciale risponde solidalmente della pena pecuniaria e delle spese.

Il perseguimento e il giudizio dei reati secondo la presente legge spettano ai Cantoni.

3

4 Le sentenze e i decreti di abbandono devono essere trasmessi senza indugio, in copia integrale, al Ministero pubblico della Confederazione.

Sezione 7: Esecuzione Art. 28

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Emana in particolare prescrizioni concernenti: a.

la pianificazione, la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli impianti a fune;

b.

la procedura atta a verificare la conformità degli impianti a fune, delle componenti di sicurezza e dei sottosistemi con i requisiti essenziali;

c.

la procedura di riconoscimento dei servizi indipendenti incaricati di effettuare le valutazioni di conformità.

Art. 29

Delega di compiti di vigilanza

Il Consiglio federale può delegare compiti di vigilanza a servizi tecnici di controllo indipendenti.

Sezione 8: Disposizioni finali Art. 30

Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 31

Disposizioni transitorie

Le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo il diritto anteriore dall'autorità competente in virtù del medesimo.

1

Le concessioni e autorizzazioni d'esercizio federali rilasciate conformemente al diritto anteriore rimangono valide fino alla loro scadenza.

2

Art. 32

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Legge sugli impianti a fune

Allegato (art. 30)

Modifiche del diritto vigente Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 194311 sull'organizzazione giudiziaria Art. 99 cpv. 2 lett. a e d 2

Il capoverso 1 non è applicabile: a.

alle concessioni per lo sfruttamento di forze idrauliche, come pure per impianti a fune;

d.

alle approvazioni di piani di impianti ferroviari, a fune, di filoveicoli, della navigazione pubblica, di trasporto in condotta, di impianti elettrici e delle strade nazionali.

2. Legge federale del 20 dicembre 195712 sulle ferrovie Art. 2 cpv. 1 La rete ferroviaria svizzera è costituita di ferrovie principali e di ferrovie secondarie. Le ferrovie principali sono quelle a scartamento normale che servono il traffico di transito nazionale e internazionale; le ferrovie secondarie sono quelle a scartamento normale che servono prevalentemente il traffico di una determinata regione e, inoltre, quelle a scartamento ridotto, quelle a cremagliera e le tranvie.

1

3. Legge del 18 giugno 199313 sul trasporto viaggiatori Art. 1 cpv. 2 2

La seconda, quarta e quinta sezione della presente legge sono applicabili anche: a.

alle ferrovie ai sensi della legge del 20 dicembre 195714 sulle ferrovie;

b.

agli impianti a fune ai sensi della legge del ...15 sugli impianti a fune;

c.

a tutti gli altri mezzi di trasporto, in quanto non sottostiano ad altri atti normativi.

11 12 13 14 15

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RS 173.110 RS 742.101 RS 744.10 RS 742.101 RS ...; RU ... (FF 2005 823)

Legge sugli impianti a fune

Art. 4 cpv. 1bis e 4, frase introduttiva 1bis L'Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) è competente per il rilascio della concessione per impianti a fune secondo l'articolo 3 capoverso 1 della legge del ...16 sugli impianti a fune.

4

L'autorità che rilascia la concessione può revocare la concessione qualora: ...

Art. 4a

Condizioni per il rilascio di una concessione per le offerte senza funzione di collegamento

Per le offerte che non hanno funzione di collegamento, la concessione è rilasciata se sono adempite, oltre a quelle previste dall'articolo 4 capoverso 2, le seguenti condizioni:

1

2

a.

l'ubicazione, il genere e la prestazione di trasporto dell'offerta prevista sono appropriati;

b.

il punto di partenza delle corse previste è facilmente accessibile mediante i trasporti pubblici;

c.

la nuova offerta non pregiudica l'esistenza economica di offerte esistenti conformi ai bisogni;

d.

la dotazione turistica esistente o prevista nell'ambito dell'offerta programmata lascia supporre che la domanda sarà sufficiente per coprire i costi d'esercizio;

e.

l'utilizzazione dell'offerta di trasporto esistente di una regione è buona e la nuova offerta non la compromette in misura considerevole;

f.

il finanziamento previsto e il risultato economico prevedibile fanno supporre che le costruzioni, gli impianti e i veicoli necessari all'offerta possano essere sottoposti a una manutenzione tale da garantire la sicurezza d'esercizio e sufficientemente ammortizzati.

La concessione può essere vincolata a condizioni o rilasciata con oneri.

Art. 4b Ex articolo 4a Art. 18a

Reati contro il personale di servizio

Sono perseguiti d'ufficio i reati secondo il Codice penale17 commessi nei confronti delle seguenti persone durante l'esercizio delle loro funzioni:

16 17

a.

impiegati di imprese titolari di una concessione o di un'autorizzazione di cui all'articolo 4;

b.

persone incaricate di svolgere una mansione in vece degli impiegati di cui alla lettera a.

RS ...; RU ... (FF 2005 823) RS 311.0

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