Disegno

Decreto federale che approva l'aliquota della tassa CO2 sui combustibili del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 7 capoverso 4 della legge dell'8 ottobre 19991 sul CO2; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 20052, decreta: Art. 1 L'aliquota della tassa pari a 35 franchi per tonnellata di CO2 secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del 22 giugno 20053 sul CO2 è approvata.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

1 2 3

RS 641.71 FF 2005 4389 Cfr. Allegato

2005-1410

4419

Ordinanza relativa alla tassa sul CO2

Allegato

(Ordinanza sul CO2) del 22 giugno 2005

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 6, 7 capoverso 3, 10, 11 e 15 della legge dell'8 ottobre 19994 sul CO2 (legge), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Principio

La Confederazione riscuote sui combustibili una tassa sul CO2 (tassa) secondo gli articoli 7­11 della legge.

Art. 2

Definizione

Per combustibili secondo la presente ordinanza si intendono i vettori energetici fossili utilizzati: a.

per la produzione di calore;

b.

per la produzione di energia elettrica in impianti termici;

c.

per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore.

Art 3

Aliquota della tassa

1

L'aliquota della tassa ammonta a 35 franchi per tonnellata di CO25.

2

La tassa viene riscossa applicando la tariffa riportata nell'allegato.

4 5

RS 641.71 Approvata dall'Assemblea federale il ... (DF che approva l'aliquota della tassa CO2 sui combustibili, FF 2005 4419)

4420

Ordinanza sul CO2

Sezione 2: Esenzione dalla tassa per le imprese che si impegnano formalmente a limitare le emissioni secondo l'articolo 9 della legge Art. 4

Requisiti relativi alle imprese

Le imprese che vogliono essere esentate dalla tassa devono inoltrare all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) una proposta di limitazione delle emissioni (proposta).

1

Le imprese che, da sole o congiuntamente ad altre imprese, raggiungono un volume annuo di emissioni complessivo di almeno 250 000 tonnellate di CO2 possono inoltrare la proposta direttamente.

2

Le imprese riunite in gruppi che raggiungono insieme un volume annuo di emissioni complessivo inferiore a 250 000 tonnellate di CO2 devono elaborare la proposta in collaborazione con le agenzie incaricate secondo l'articolo 28 capoverso 3.

3

Art. 5 1

Requisiti relativi alla proposta

La proposta deve contenere: a.

una documentazione delle emissioni di CO2 e le aliquote di riferimento per il loro aumento nell'anno di base 1990 e nell'anno che precede l'elaborazione della proposta;

b.

una descrizione dello stato attuale della tecnologia utilizzata in seno all'impresa;

c.

una documentazione concernente i provvedimenti di miglioramento dell'efficienza e di sostituzione già realizzati nonché i loro effetti;

d.

indicazioni motivate sulle previsioni di crescita della produzione;

e.

una documentazione sui provvedimenti tecnicamente ed economicamente possibili come pure sui provvedimenti previsti, con una stima degli effetti e dei costi.

Chi vuole beneficiare dell'esenzione dalla tassa deve inoltrare la relativa proposta all'UFAFP entro il 1° luglio dell'anno in corso per l'anno successivo.

2

Art. 6

Entità della limitazione

L'entità della limitazione delle emissioni di CO2 è stabilita in base all'articolo 9 capoverso 4 della legge. È inoltre stabilita in base:

1

a.

alla riduzione ottenuta a partire dal 1990 nonché al potenziale di riduzione residuo;

b.

alla reddittività dei provvedimenti volti a limitare le emissioni di C;

c.

al risparmio fiscale.

L'obiettivo di limitazione viene fissato per il 2010. Determinante ai fini del suo raggiungimento è la media conseguita nel periodo 2008­2012.

2

4421

Ordinanza sul CO2

Art. 7

Variabili di obiettivo

L'impegno formale prevede per le imprese un obiettivo di limitazione assoluto (obiettivo di emissione di CO2) e un indicatore per l'efficacia del provvedimento (obiettivo di intensità di CO2).

1

L'UFAFP adegua annualmente l'obiettivo di emissione di CO2 alla crescita di produzione dell'impresa. L'adeguamento avviene per l'ultima volta nel 2010.

2

3 Le piccole imprese riunite in gruppi (art. 4 cpv. 3) possono sottoscrivere l'impegno formale anche senza definire e adeguare l'obiettivo di emissione di CO2 qualora i relativi costi risultino sproporzionati.

Art. 8

Riduzione delle emissioni all'esterno dell'azienda

Le imprese possono ridurre le loro emissioni anche adottando provvedimenti all'esterno dell'azienda se i provvedimenti interni non sono tecnicamente possibili o economicamente sostenibili.

Art. 9

Decisione sull'esenzione dalla tassa

1

L'UFAFP esamina la proposta.

2

Statuisce sull'esenzione dalla tassa mediante decisione.

Art. 10

Rapporto e monitoraggio

Entro il 1° giugno di ogni anno, le imprese esentate dalla tassa inoltrano all'UFAFP, tramite le agenzie incaricate secondo l'articolo 28 capoverso 3, i dati richiesti, segnatamente le informazioni sulle emissioni di CO2 e sull'intensità di CO2. I dati. devono essere confrontati in una tavola sinottica con quelli degli anni precedenti.

1

2

L'UFAFP può esigere dati supplementari in qualsiasi momento.

3

Le imprese devono tenere una contabilità delle merci.

I gruppi di imprese redigono un rapporto entro il 1° giugno 2008. Detto rapporto documenta:

4

a.

l'andamento delle emissioni e dell'intensità di CO2 rispetto alle variabili di obiettivo;

b.

i provvedimenti di limitazione delle emissioni di CO2 adottati;

c.

altri provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi e la loro efficacia;

d.

eventuali scostamenti dagli obiettivi fissati, corredati da una motivazione e dai provvedimenti di rettifica previsti.

4422

Ordinanza sul CO2

Art. 11

Diritti di emissione

L'UFAFP assegna alle imprese esentate dalla tassa una quota di diritti di emissione di CO2 per gli anni 2008­2012 equivalente all'obiettivo di emissione di CO2. Gli adeguamenti di tale obiettivo comportano la modifica della quota di diritti di emissione.

1

2 L'UFAFP tiene un registro nazionale dei titolari dei diritti di emissione. Per essere valide, le transazioni devono essere iscritte nel registro.

I diritti di emissione vengono annullati per la prima volta il 1° giugno 2009 e poi ogni anno fino al 1° giugno 2013 a seconda delle emissioni documentate.

3

Art. 12 1

Restituzione della tassa

La tassa viene restituita su domanda.

2 Le imprese autorizzate inoltrano la domanda di restituzione alla Direzione generale delle dogane in base alle modalità prescritte da quest'ultima.

3

La domanda deve contenere: a.

l'elenco dettagliato delle tasse versate;

b.

le fatture relative alle tasse versate;

c.

ulteriori prove richieste dalla Direzione generale delle dogane, se necessarie per la restituzione della tassa.

Art. 13

Periodicità della restituzione

Le domande di restituzione delle tasse versate l'anno precedente oppure durante l'esercizio chiuso l'anno precedente devono essere inoltrate entro il 30 giugno.

1

2

Le domande possono comprendere un periodo da uno a dodici mesi.

Il diritto alla restituzione decade se la domanda non è inoltrata entro i termini stabiliti.

3

Art. 14

Importo minimo e tassa sull'importo della restituzione

L'importo della restituzione viene pagato soltanto se ammonta ad almeno 1000 franchi per domanda.

1

2 Per ogni domanda viene riscossa una tassa del 5 per cento sull'importo della restituzione, pari ad almeno 50 franchi e non superiore a 1000 franchi.

Art. 15

Rinvio della restituzione

Se un'impresa esentata dalla tassa rischia di non raggiungere il suo obiettivo, la Direzione generale delle dogane può, d'intesa con l'UFAFP, rinviare la restituzione della tassa fino a quando tale rischio cessa di esistere.

4423

Ordinanza sul CO2

Art. 16

Garanzia della restituzione

Previa intesa con l'UFAFP, la Direzione generale delle dogane può esigere in ogni momento una garanzia per le tasse restituite.

Art 17 1

Rispetto dell'impegno formale

L'impegno formale è considerato rispettato se: a.

l'obiettivo di emissione di CO2 stabilito è stato raggiunto da gruppi di imprese o da singole imprese;

b.

le piccole imprese di cui all'articolo 7 capoverso 3 hanno realizzato i provvedimenti.

2 Il superamento dell'obiettivo di emissione di CO2 può essere compensato mediante l'acquisto di diritti di emissione da altre imprese oppure con l'acquisto all'estero di diritti di emissione o certificati corrispondenti alla quota stabilita dall'articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza del 22 giugno 20056 sul computo delle riduzioni di CO2.

3 Se le emissioni di CO2 di un gruppo di imprese superano l'obiettivo di emissione di CO2, gli obiettivi di emissione di CO2 stabiliti per le singole imprese sono determinanti per la valutazione del raggiungimento dell'obiettivo stesso.

Art. 18

Mancato rispetto dell'impegno formale

Le imprese che non rispettano l'impegno formale sottoscritto devono restituire alla Direzione generale delle dogane le tasse rimborsate, compresi gli interessi.

1

2 La Direzione generale delle dogane stabilisce l'ammontare della tassa mediante decisione.

3

Il termine di pagamento è di 60 giorni a decorrere dalla notifica della decisione.

In caso di ritardo nel pagamento è applicato un interesse di mora del cinque per cento.

4

Art. 19

Conservazione dei documenti

Tutti i documenti necessari alla restituzione della tassa vanno conservati per un periodo di cinque anni e, su richiesta, devono essere presentati alla Direzione generale delle dogane.

6

RS 641.711.1; RU 2005 3581

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Ordinanza sul CO2

Sezione 3: Esenzione dalla tassa per i combustibili fossili Art. 20

Acquisto esente da tassa di combustibili fossili non utilizzati a scopo energetico

Le persone che producono, estraggono o importano combustibili fossili non utilizzati a scopi energetici o ne fanno commercio, possono usufruire dell'esenzione dalla tassa se sottoscrivono un impegno formale.

1

Le persone che hanno sottoscritto un impegno formale secondo il capoverso 1 possono rivendere i combustibili fossili senza pagare la tassa soltanto se l'acquirente si è impegnato a utilizzarli in modo corrispondente.

2

Purché sia garantito il pagamento della tassa, per determinate merci e utilizzazioni la Direzione generale delle dogane può prevedere l'esenzione dalla tassa senza applicare la procedura di cui ai capoversi 1 e 2.

3

Art. 21

Restituzione

Chi non utilizza a scopi energetici combustibili fossili assoggettati alla tassa può chiedere la restituzione della stessa. La procedura si svolge secondo le disposizioni della legislazione sull'imposizione degli oli minerali. L'importo minimo e la tassa sull'importo della restituzione sono disciplinati dall'articolo 14.

Sezione 4: Riscossione della tassa sul carbone prodotto o estratto in Svizzera Art. 22

Credito fiscale

Il credito fiscale sul carbone prodotto o estratto in Svizzera sorge al momento in cui il carbone lascia l'azienda di produzione o di estrazione o viene utilizzato all'interno della stessa.

Art. 23

Procedura

La riscossione della tassa è disciplinata dalle disposizioni della legislazione sull'imposizione degli oli minerali.

Sezione 5: Distribuzione del prodotto della tassa alla popolazione Art. 24 1 Gli assicuratori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 19947 sull'assicurazione malattie (LAMal) distribuiscono, su incarico e sotto la vigilanza dell'UFAFP, la loro parte del prodotto della tassa agli

7

RS 832.10

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Ordinanza sul CO2

assicurati secondo il capoverso 2. Il prodotto della tassa viene distribuito annualmente quale prodotto di un anno, costituito dall'ammontare delle entrate al 31 dicembre compresi gli interessi. La distribuzione avviene due anni dopo (anno di distribuzione).

Gli assicuratori distribuiscono il prodotto di un anno accreditandolo sui premi degli assicurati. Informano gli assicurati a tale riguardo in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l'anno di distribuzione. Distribuiscono il prodotto annuo della tassa in parti uguali a tutti i loro assicurati che il 1° gennaio dell'anno di distribuzione:

2

a.

sono soggetti all'obbligo d'assicurazione secondo la LAMal; e

b.

sono domiciliati o dimorano abitualmente in Svizzera.

Gli assicuratori comunicano all'Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo di ogni anno di distribuzione, il numero di assicurati che adempiono ai presupposti secondo il capoverso 2.

3

Il prodotto della tassa è distribuito agli assicuratori in rapporto alla loro quota entro il 30 aprile di ogni anno di distribuzione. Per gli oneri da loro assunti gli assicuratori vengono indennizzati con gli interessi sulla quota del prodotto della tassa risultanti da tale versamento anticipato.

4

Sezione 6: Distribuzione del prodotto della tassa all'economia Art. 25

Quota spettante all'economia

Le casse di compensazione AVS (casse di compensazione) distribuiscono ai datori di lavoro, su incarico e sotto la vigilanza dell'UFAFP nonché secondo le istruzioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, la quota spettante ai datori di lavoro in rapporto alla massa salariale determinante computata. Successive modifiche di masse salariali, effettuate in seguito a controlli da parte dei datori di lavoro, non vengono prese in considerazione.

1

Il prodotto della tassa viene distribuito annualmente quale prodotto di un anno, costituito dall'ammontare delle entrate al 31 dicembre compresi i relativi interessi.

La distribuzione avviene entro il 30 giugno del secondo anno successivo alla riscossione (anno di distribuzione) in base al salario determinante computato nell'anno di riscossione.

2

Art. 26

Organizzazione

L'UFAFP comunica annualmente il fattore di distribuzione alle casse di compensazione.

1

Le casse di compensazione distribuiscono la quota del prodotto sotto forma di versamento o di computo.

2

Esse comunicano annualmente ai datori di lavoro aventi diritto il fattore di distribuzione e la quota versata.

3

4426

Ordinanza sul CO2

Art. 27

Indennità spettante alle casse di compensazione

L'UFAFP, d'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, fissa l'indennità spettante alle casse di compensazione.

1

2 L'indennità viene versata in base a una chiave di ripartizione dei costi che tiene conto del numero di datori di lavoro soggetti al rendiconto e delle casse di compensazione interessate.

3 Le casse di compensazione e l'Ufficio centrale di compensazione (UCC) vengono indennizzati separatamente con importi forfettari per i costi sostenuti per l'introduzione dell'organizzazione della distribuzione del prodotto della tassa.

Sezione 7: Esecuzione Art. 28

Autorità esecutive

L'Amministrazione federale delle dogane esegue la presente ordinanza, fatta eccezione per le disposizioni relative all'esenzione dalla tassa e alla distribuzione del prodotto della tassa.

1

2 L'UFAFP esegue le disposizioni relative all'esenzione dalla tassa di cui agli articoli 4­11 e alla distribuzione del prodotto della tassa.

3 L'Ufficio federale dell'energia e le agenzie private (agenzie) incaricate secondo gli articoli 16 e 18 della legge del 26 giugno 1998 sull'energia8 sostengono l'UFAFP nell'ambito dell'esecuzione delle disposizioni sull'esenzione dalla tassa, segnatamente per la determinazione dei valori obiettivo di cui agli articoli 6 e 7 e per il monitoraggio di cui all'articolo 10 della presente ordinanza.

Art. 29

Indennità per l'onere derivante dall'esecuzione

Le autorità esecutive ricevono insieme l­1,5 per cento del prodotto complessivo (prodotto lordo) a titolo di indennità per l'onere derivante dall'esecuzione dell'ordinanza.

Art. 30

Controlli delle autorità esecutive

Le autorità esecutive possono eseguire ad ogni momento controlli senza preavviso, segnatamente presso le persone soggette al pagamento della tassa e presso quelle che presentano una domanda di restituzione della tassa.

1

Su richiesta devono essere fornite alle autorità esecutive tutte le informazioni e tutti i libri contabili, i documenti commerciali, i dati elettronici e i documenti originali rilevanti ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza.

2

8

RS 730.0

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Ordinanza sul CO2

Art. 31

Prova del versamento della tassa

Chi commercia con combustibili fossili assoggettati alla tassa è tenuto a indicare sulle fatture emesse agli acquirenti l'ammontare della tassa versata.

Sezione 8: Entrata in vigore e prima riscossione della tassa Art. 32 1 La presente ordinanza entra in vigore il ... [60 giorni dopo l'approvazione dell'aliquota della tassa da parte dell'Assemblea federale].

2 La tassa è riscossa per la prima volta all'inizio del semestre successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza (il 1° gennaio o il 1° luglio).

22 giugno 2005

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione,Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Ordinanza sul CO2

Allegato 1 (art. 3 cpv. 2)

Tariffa della tassa CO2 sui combustibili: 35 franchi per tonnellata di CO2 Voce della tariffa doganale 9

Designazione della merce

Aliquota fr.

Per ogni 1000 kg

2701.

1100 1200 1900 2000 2702.

2704.

1000 2000 0000

Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili: ­ carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati: ­ ­ antracite 92.50 ­ ­ carbone fossile bituminoso 92.50 ­ ­ altri carboni fossili 92.50 ­ mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da 92.50 carboni fossili Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo: ­ ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate 73.20 ­ ligniti agglomerate 73.20 Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, 99.30 anche agglomerati; carbone di storta Per ogni 1000 l a 15°C

2710.

1191 1192 1199 1991 1992

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base; residui di oli: ­ oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base, diversi dai residui: ­ ­ oli leggeri e preparazioni: ­ ­ ­ destinati ad altri usi: ­ ­ ­ ­ benzina e sue frazioni ­ ­ ­ ­ white spirit ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ destinati ad altri usi: ­ ­ ­ ­ petrolio ­ ­ ­ ­ oli per il riscaldamento: ­ extraleggero

81.90 81.90 81.90 88.20 92.90 Per ogni 1000 kg

1999

­ medio e pesante ­ ­ ­ ­ altri distillati e prodotti

111.10 Per ogni 1000 l a 15°C

­ ­ ­ ­ ­ gasolio 9

92.90

RS 632.10 Allegato

4429

Ordinanza sul CO2

Voce della tariffa doganale

Designazione della merce

Aliquota fr.

­ altri ­ residui di oli: ­ ­ contenenti difenili policlorurati (PCB), trifenili policlorurati (PCT) o difenili polibromati (PBB) ­ ­ altri

111.10

Per ogni 1000 kg

9100 9900

111.10 111.10 Per ogni 1000 l a 15°C

2711.

1190 1290 1390 1490 1990

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi: ­ liquefatti: ­ ­ gas naturale: ­ ­ ­ altri ­ ­ propano: ­ ­ ­ altri ­ ­ butani: ­ ­ ­ altri ­ ­ etilene, propilene, butilene e butadiene: ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ altri

40.40 53.10 61.40 68.40 68.40 Per ogni 1000 kg

2190 2990 2713.

1100 1200

4430

­ allo stato gassoso: ­ ­ gas naturale: ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ altri Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi: ­ coke di petrolio: ­ ­ non calcinato ­ ­ calcinato

89.60 111.10

115.20 115.20