Decreto del Consiglio federale che conferisce l'obbligatorietà generale al Regolamento del Fondo per la formazione professionale «Falegname» dell'Associazione Svizzera Fabbricanti di Mobili e Serramenti (ASFMS) del 29 giugno 2005

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale «Falegname» dell'Associazione Svizzera Fabbricanti di Mobili e Serramenti (ASFMS) conformemente al Regolamento del 28 ottobre 20042.

Art. 2 Mediante il Fondo per la formazione professionale sono sostenute prestazioni fondamentali della formazione professionale di base, che sono fornite dall'ASFMS.

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2

Si tratta concretamente di: a.

gestione e ulteriore sviluppo di un sistema completo di formazione di base;

b.

vigilanza e ulteriore sviluppo di metodi di valutazione e verifica;

c.

reclutamento e promozione di nuove leve;

d.

misure per attrarre nuove leve idonee per la formazione di base;

e.

contributi per la partecipazione a concorsi professionali svizzeri e internazionali.

Art. 3 L'obbligatorietà generale vale per i Cantoni di Zurigo, Berna (esclusi i distretti di Courtelary, Moutier e La Neuveville), Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e Ticino, l'Alto Vallese di lingua tedesca (comprendente i sei distretti di Goms, Raron Est, Raron Ovest, Briga, Visp e Leuk) e il Cantone Friburgo di lingua tedesca (comprendente i tre distretti di Saanen-Sense, See e Jaun).

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RS 412.10 Il testo del presente Regolamento è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio del 1° luglio 2005.

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Conferimento dell'obbligatorietà generale al Regolamento del Fondo per la formazione professionale «Falegname» dell'Associazione Svizzera Fabbricanti di Mobili e Serramenti. DCF

Il Regolamento di cui all'articolo 1 si applica direttamente a tutte le aziende che eseguono prodotti di falegnameria o prodotti di rami professionali affini.

2

Art. 4 Ogni azienda attiva in uno dei settori menzionati nell'articolo 3 capoverso 2 ha l'obbligo di versare un contributo al Fondo per la formazione professionale «Falegname».

1

2 I contributi al Fondo si compongono di un contributo di base e di un contributo supplementare in funzione del numero complessivo di collaboratori di professioni tipiche del ramo; ne sono esclusi gli amministratori delle società di capitali, nonché il personale commerciale e le persone in formazione.

3

Sono applicabili i seguenti importi: a.

Importo di base per tutte le aziende:

Fr. 230.­/anno

b.

Importo per collaboratore:

Fr. 19.­/anno

Art. 5 Occorre rendere conto dell'incasso e dell'utilizzazione dei contributi conformemente all'articolo 60 LFPr e all'articolo 68 dell'ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale.

Art. 6 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2005.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

Essa può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

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29 giugno 2005

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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RS 412.101

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