Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione Modifica del 22 settembre 2005 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Il decreto del Consiglio federale del 19 novembre 19981, che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione è modificato come segue (modifica del campo d'applicazione): Art. 2 cpv. 2 Le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, dichiarate di obbligatorietà generale, hanno validità immediata per tutti i datori di lavoro e i salariati (inclusi i lavoratori occupati a tempo parziale e gli ausiliari) delle aziende che offrono un servizio alberghiero e/o gastronomico e segnatamente di quelle che, dietro compenso, alloggiano persone o servono sul posto cibi o bevande. Le aziende che consegnano pasti pronti al consumo sono equiparate ad alberghi, ristoranti e caffé. Non è indispensabile che si tratti di attività a fine di lucro.

Sono escluse le cantine e le mense destinate unicamente al personale dell'azienda, nonché le aziende di ristorazione integrate nei locali di negozi di vendita del commercio al minuto, per le quali fanno stato le medesime condizioni di lavoro e i medesimi orari d'apertura di quelli vigenti per il negozio stesso.

Esclusi sono:

1

a.

i gerenti, i direttori;

b.

i famigliari del datore di lavoro e del gerente (coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle);

c.

i musicisti, gli artisti e i disc-jockeys;

d.

gli allievi di scuole professionali durante corsi scolastici;

e.

il personale occupato prevalentemente in un'azienda accessoria oppure nell'economia domestica;

f.

gli apprendisti ai sensi della legislazione sulla formazione professionale;

g.

il personale impiegato nelle ferrovie.

FF 1998 4400

2005-2241

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Contratto colletivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione. DCF

II Le seguenti disposizioni modificate del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCL) dell'industria alberghiera e della ristorazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 19 novembre 1998, del 17 dicembre 2001, del 12 dicembre 2002, del 30 gennaio 2003, dell'8 dicembre 2003 e del 24 dicembre 20042 sono dichiarate d'obbligatorietà generale3: Art. 6 cpv.4

Disdetta

Art. 8 cpv. 2

Salario lordo

Art. 10 cpv. 1 scalino III

Salari minimi

Art. 14 cpv. 1

Pagamento del salario

Art. 15 cpv. 7

Orario di lavoro / straordinari

Art. 19 cpv. 1 e 4

Congedo per formazione professionale

Art. 21 cpv. 1 e 2

Piano di lavoro / controllo dell'orario di lavoro

Art. 22 cpv. 2 e 3

Salario in caso di impedimento del collaboratore

Art. 23 cpv. 1

Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia/ gravidanza

Art. 24 Abrogato Art. 25 cpv. 3 e 4

Assicurazione contro gli infortuni

Art. 26 cpv. 1

Certificato medico

Art. 27 lett. c

Previdenza professionale

Art. 35 lett. d (ufficio di controllo) n. 1 e 4

Esecuzione del contratto

Art. 35 lett. f (sanzioni)

Esecuzione del contratto

Art. 35 lett. g (contributi) n. 4

Esecuzione del contratto

2 3

FF 1998 4400, 2001 5822, 2002 7468, 2003 1026 e 7040, 2005 131 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto colletivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione. DCF

III Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2005 e ha effetto sino al 31 dicembre 2007.

22 settembre 2005

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Contratto colletivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione. DCF

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