Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione Modifica del 19 dicembre 2005 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCL) dell'industria alberghiera e della ristorazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 19 novembre 1998, del 17 dicembre 2001, del 12 dicembre 2002, del 30 gennaio 2003, dell'8 dicembre 2003, del 24 dicembre 2004 e del 22 settembre 20051, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 10

Salari minimi3

Art. 11

Salario minimo per praticanti

II Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2006 e ha effetto sino al 31 dicembre 2007.

19 dicembre 2005

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 1998 4400­4401, 2001 5822, 2002 7468, 2003 1026 7040, 2005 131 5107­5110 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

Valevole dal 1° gennaio 2006 rispettivamente dall'estate 2006

2005-3373

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Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione. DCF

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