Allegato 3

Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Disegno

(LPC) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 112a e 112c capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 20052, decreta:

Capitolo 1: Applicabilità della LPGA Art. 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20003 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) si applicano alle prestazioni di cui al capitolo 2, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

1

2 Gli articoli 32 e 33 LPGA si applicano alle prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica di cui al capitolo 3.

Capitolo 2: Prestazioni complementari Sezione 1: Disposizioni generali Art. 2

Principio

La Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4­6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.

1

I Cantoni possono accordare prestazioni oltre i limiti della presente legge e stabilire al riguardo particolari condizioni.

2

1 2 3

RS 101 FF 2005 5349 RS 830.1

2005-1695

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Prestazioni complementari all'AVS. LF

Art. 3 1

Componenti delle prestazioni complementari

Le prestazioni complementari comprendono: a.

la prestazione complementare annua;

b.

il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità.

La prestazione complementare annua è una prestazione pecuniaria (art. 15 LPGA4); il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità è una prestazione in natura (art. 14 LPGA).

2

Sezione 2: Diritto alle prestazioni complementari Art. 4

Condizioni generali

Le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA5) hanno diritto a prestazioni complementari se: 1

a.

ricevono una rendita di vecchiaia dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) o hanno diritto a una rendita vedovile o per orfani dell'AVS;

b.

avrebbero diritto ad una rendita dell'AVS, se: 1. avessero compiuto il periodo di contributo minimo previsto dall'articolo 29 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19466 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); oppure 2. la persona deceduta l'avesse compiuto;

c.

hanno diritto a una rendita o a un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione invalidità (AI) o hanno beneficiato di un'indennità giornaliera dell'AI ininterrottamente per almeno sei mesi; oppure

d.

avrebbero diritto a una rendita dell'AI se avessero compiuto il periodo di contributo minimo previsto dall'articolo 29 capoverso 1 LAVS.

Hanno diritto a prestazioni complementari anche i coniugi separati e le persone divorziate con domicilio e dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA) se ricevono una rendita completiva dell'AVS o dell'AI.

2

Art. 5

Condizioni supplementari per stranieri

Gli stranieri devono aver dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare (termine d'attesa).

1

2

Per i rifugiati e gli apolidi il termine d'attesa è di cinque anni.

Finché non adempiono il termine d'attesa di cui al capoverso 1, gli stranieri che, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, avrebbero diritto a una rendita straor-

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4 5 6

RS 830.1 RS 830.1 RS 831.10

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dinaria dell'AVS o dell'AI hanno diritto a una prestazione complementare pari al massimo all'importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente.

Gli stranieri che non sono rifugiati o apolidi e non sono contemplati dal capoverso 3 hanno diritto a prestazioni complementari soltanto se oltre al termine d'attesa adempiono una delle condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a, b numero 2 o c oppure le condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 2.

4

Art. 6

Età minima

Le persone aventi diritto a un assegno per grandi invalidi hanno diritto alle prestazioni complementari solo se hanno compiuto i 18 anni di età.

Art. 7

Esclusione di restrizioni cantonali

Il diritto alle prestazioni complementari non può essere subordinato a una determinata durata di domicilio o di dimora nel Cantone interessato o al godimento dei diritti civici.

Art. 8

Rifiuto della prestazione complementare

Le prestazioni complementari sono rifiutate definitivamente o temporaneamente se una rendita è stata negata sulla base dell'articolo 21 capoversi 1 o 2 LPGA7.

Sezione 3: Prestazione complementare annua Art. 9

Calcolo e importo

L'importo della prestazione complementare annua corrisponde alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi computabili.

1

Le spese riconosciute e i redditi computabili dei coniugi, delle persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita e degli orfani che vivono in economia domestica comune sono sommati.

2

Se uno o entrambi i coniugi vivono in un istituto o in un ospedale, la prestazione complementare annua è calcolata separatamente per ogni coniuge. La sostanza è attribuita per metà a ognuno dei coniugi. Di norma, le spese riconosciute e i redditi computabili sono divisi a metà. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.

3

Per il calcolo della prestazione complementare annua, non si tiene conto dei figli i cui redditi computabili superano le spese riconosciute.

4

5

Il Consiglio federale disciplina: a.

7

la somma delle spese riconosciute e dei redditi computabili dei membri della stessa famiglia. Esso può prevedere eccezioni al cumulo, in particolare per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI;

RS 830.1

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b.

la valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute nonché della sostanza;

c.

il conteggio dei proventi di un'attività lucrativa che si può ragionevolmente pretendere da persone parzialmente invalide o da vedove senza figli minorenni;

d.

i redditi e le spese determinanti nel tempo;

e.

l'importo forfettario per le spese accessorie di un immobile occupato dal proprietario o dall'usufruttuario;

f.

l'importo forfettario per le spese di riscaldamento di un appartamento locato per quanto queste ultime siano assunte direttamente dal locatario;

g.

il coordinamento con la riduzione dei premi ai sensi della legge federale del 18 marzo 19948 sull'assicurazione malattie (LAMal);

h.

la definizione di istituto.

Art. 10

Spese riconosciute

Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti: 1

a.

importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno: 1. 17 640 franchi per le persone sole, 2. 26 460 franchi per i coniugi, 3. 9 225 franchi per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b.

la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo. L'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente: 1. 13 200 franchi per le persone sole, 2. 15 000 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita, 3. 3 600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella.

Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale), le spese riconosciute sono le seguenti:

2

8

a.

la tassa giornaliera. I Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale;

b.

un importo per le spese personali, stabilito dal Cantone.

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3

Per tutte le persone sono inoltre riconosciute le spese seguenti: a.

spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;

b.

spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.

premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.

importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.

pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.

Art. 11 1

Redditi computabili

Sono computati come reddito: a.

due terzi dei proventi in denaro o in natura dall'esercizio di un'attività lucrativa per quanto superino annualmente 1 000 franchi per le persone sole e 1 500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita. Per gli invalidi aventi diritto a un'indennità giornaliera dell'AI, il reddito dell'attività lucrativa è computato interamente;

b.

i proventi della sostanza mobile e immobile;

c.

un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 25 000 franchi per le persone sole, 40 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani e i figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d.

le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e.

le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga;

f.

gli assegni familiari;

g.

i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;

h.

le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia.

Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale, i Cantoni possono fissare l'importo della sostanza derogando al capoverso 1 lettera c.

2

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3

Non sono computati: a.

le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice civile9;

b.

le prestazioni d'aiuto sociale;

c.

le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

d.

gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;

e.

le borse di studio e altri aiuti all'istruzione.

Il Consiglio federale determina i casi in cui gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali sono computati come redditi.

4

Art. 12

Inizio e fine del diritto a una prestazione complementare annua

Il diritto a una prestazione complementare annua sorge il primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda, purché tutte le condizioni legali siano adempiute.

1

2 Se la domanda è presentata entro sei mesi dall'ammissione in un istituto o in ospedale, il diritto sorge il primo giorno del mese in cui è avvenuta l'ammissione in istituto o in ospedale, purché tutte le condizioni legali siano adempiute.

3 Il diritto si estingue alla fine del mese in cui una delle condizioni non è più adempiuta.

Il Consiglio federale disciplina il pagamento di prestazioni arretrate; esso può abbreviare la durata fissata dall'articolo 24 capoverso 1 LPGA10.

4

Art. 13

Finanziamento

Le prestazioni complementari annue sono finanziate per cinque ottavi dalla Confederazione e per tre ottavi dai Cantoni.

1

Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale, la Confederazione partecipa alle prestazioni complementari annue in ragione di cinque ottavi, per quanto gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1, alla massima pigione possibile secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 1 e alle spese riconosciute secondo l'articolo 10 capoverso 3 non siano coperti dai redditi computabili; non sono considerati i redditi che non sono direttamente legati al soggiorno nell'istituto o nell'ospedale. Il rimanente è assunto dai Cantoni.

2

3 I sussidi della Confederazione sono finanziati mediante le risorse generali, per quanto non possano essere prelevati dalla riserva prevista dall'articolo 111 LAVS11.

Il Consiglio federale disciplina la procedura per la determinazione e il pagamento della quota federale.

4

9 10 11

RS 210 RS 830.1 RS 831.10

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Sezione 4: Rimborso delle spese di malattia e d'invalidità da parte dei Cantoni Art. 14

Spese di malattia e d'invalidità

I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:

1

a.

di dentista;

b.

di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;

c.

per diete;

d.

di trasporto al più vicino luogo di cura;

e.

di mezzi ausiliari; e

f.

di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal12.

I Cantoni possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.

2

Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:

3

a.

per le persone che vivono a casa 1. persone sole, persone vedove, coniugi di persone che vivono in un istituto o in un ospedale: 2. coniugi: 3. orfani di padre e di madre:

b.

per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale:

25 000 franchi 50 000 franchi 10 000 franchi 6 000 franchi

Per le persone che vivono a casa e hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'importo minimo secondo il capoverso 3 lettera a numero 1 è aumentato a 90 000 franchi in caso di grande invalidità di grado elevato, per quanto le spese per le cure e l'assistenza non siano coperte dall'assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale disciplina l'aumento corrispondente per le persone con una grande invalidità di grado medio e quello dell'importo per coniugi.

4

L'importo secondo il capoverso 4 è aumento anche in caso di riscossione di un assegno per grandi invalidi dell'AVS se l'assicurato percepiva in precedenza un assegno per grandi invalidi dell'AI.

5

Le persone che in seguito a un'eccedenza dei redditi non hanno diritto a una prestazione complementare annua hanno diritto al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità che superano l'eccedenza dei redditi.

6

I Cantoni possono rimborsare direttamente ai fornitori i costi fatturati non ancora pagati.

7

12

RS 832.10

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Art. 15

Termine per esercitare il diritto al rimborso

Le spese di malattia e d'invalidità sono rimborsate se: a.

il rimborso è fatto valere entro quindici mesi dalla fatturazione; e

b.

le spese sono insorte in un periodo in cui il richiedente adempiva le condizioni di cui agli articoli 4­6.

Art. 16

Finanziamento

I Cantoni finanziano le prestazioni di cui all'articolo 14.

Capitolo 3: Prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica Art. 17 1

Sussidi

La Confederazione versa annualmente: a.

un sussidio massimo di 16,5 milioni di franchi alla Fondazione svizzera Pro Senectute;

b.

un sussidio massimo di 14,5 milioni di franchi all'Associazione svizzera Pro Infirmis;

c.

un sussidio massimo di 2,7 milioni di franchi alla Fondazione svizzera Pro Juventute.

2 Nel fissare le nuove rendite conformemente all'articolo 33ter LAVS13, il Consiglio federale aumenta gli importi massimi dei sussidi di cui al capoverso 1.

Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei sussidi annui. Esso emana disposizioni sulla ripartizione dei sussidi fra gli organi centrali e quelli cantonali o regionali delle istituzioni di utilità pubblica.

3

I sussidi alle Fondazioni svizzere Pro Senectute e Pro Juventute sono prelevati dalle risorse finanziarie dell'AVS; il sussidio all'Associazione Pro Infirmis è prelevato dalle risorse finanziarie dell'AI.

4

Art. 18 1

Utilizzazione

I sussidi sono impiegati per:

13

a.

prestazioni uniche o periodiche a cittadini svizzeri bisognosi, che hanno domicilio e dimora abituale in Svizzera e sono anziani, vedovi, orfani o invalidi;

b.

prestazioni uniche o periodiche a stranieri, rifugiati e apolidi bisognosi che hanno domicilio e dimora abituale in Svizzera, sono anziani, vedovi, orfani o invalidi e risiedono in Svizzera da cinque anni almeno;

RS 831.10

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c.

il finanziamento di prestazioni in natura o in servizi a favore di persone anziane, invalide, vedove o orfane.

2 Alle persone durevolmente a carico dell'aiuto sociale non possono essere assegnate prestazioni secondo il capoverso 1 lettere a e b.

3

Le istituzioni di utilità pubblica definiscono i principi dell'utilizzazione dei sussidi.

4

Il Consiglio federale può: a.

emanare disposizioni completive sull'utilizzazione dei sussidi;

b.

prevedere un ordinamento particolare, in casi di rigore, a favore degli invalidi bisognosi che hanno beneficiato o probabilmente beneficeranno di una prestazione dell'AI; e

c.

delimitare il campo di attività delle singole istituzioni.

Capitolo 4: Disposizioni comuni Art. 19

Adeguamento delle prestazioni

Nel ricalcolare le rendite conformemente all'articolo 33ter LAVS14, il Consiglio federale può adeguare in modo appropriato gli importi delle spese riconosciute (art. 10 cpv. 1), dei redditi computabili (art. 11 cpv. 1) e delle spese di malattia e d'invalidità (art. 14 cpv. 3 e 4).

Art. 20

Sicurezza delle prestazioni

Le prestazioni secondo la presente legge non sono soggette a esecuzione forzata.

Art. 21

Organizzazione e procedura

La determinazione e il versamento della prestazione complementare competono al Cantone di domicilio del beneficiario. Dopo aver sentito i Cantoni, il Consiglio federale può emanare particolari disposizioni in materia di competenza per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale.

1

I Cantoni designano gli organi incaricati di ricevere le domande e di determinare e versare le prestazioni complementari. Essi possono affidare questi compiti alle casse cantonali di compensazione, ma non alle autorità d'assistenza sociale.

2

3

I Cantoni informano adeguatamente i potenziali beneficiari.

Il versamento della prestazione complementare può essere effettuato insieme con la rendita dell'AVS o dell'AI.

4

14

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Art. 22

Contabilità

Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni sulla contabilità per gli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2.

Art. 23

Revisione

Gli uffici che fissano e versano le prestazioni complementari devono essere sottoposti a revisione almeno una volta all'anno. La revisione deve estendersi all'applicazione materiale del diritto, alla contabilità e alla gestione.

1

La revisione di una cassa di compensazione che fissa e versa le prestazioni complementari compete all'ufficio di revisione competente in virtù dell'articolo 68 LAVS15.

2

Il Cantone designa l'ufficio di revisione incaricato di svolgere la revisione di altri organi d'esecuzione. Può delegare questo compito a un ufficio di revisione autorizzato ad eseguire la revisione delle casse di compensazione o a un ufficio di controllo cantonale idoneo.

3

4 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è autorizzato a eseguire se necessario revisioni complementari o a farle eseguire da altri uffici.

Art. 24

Ripartizione delle spese amministrative

Le spese amministrative per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari annue sono ripartite tra la Confederazione e i Cantoni in proporzione alle loro quote di partecipazione alle spese per le prestazioni complementari secondo l'articolo 13 capoversi 1 e 2.

1

Il Consiglio federale disciplina i dettagli della determinazione e la procedura. Può fissare importi forfettari.

2

Art. 25

Responsabilità per danni

In deroga all'articolo 78 LPGA16, la responsabilità degli organi secondo l'articolo 21 capoverso 2 è retta dal diritto cantonale.

Art. 26

Trattamento di dati personali e comunicazione di dati

Le disposizioni della LAVS17 concernenti il trattamento di dati personali e la comunicazione di dati si applicano per analogia, incluse le deroghe alla LPGA18.

15 16 17 18

RS 831.10 RS 830.1 RS 831.10 RS 830.1

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Art. 27

Effetto sospensivo

L'articolo 97 LAVS19 sulla revoca dell'effetto sospensivo si applica per analogia.

Art. 28

Vigilanza della Confederazione

Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione della presente legge. Allo scopo di garantire un'esecuzione uniforme, può incaricare l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di impartire istruzioni ai servizi che ne sono incaricati.

1

I Cantoni e le istituzioni di utilità pubblica forniscono ai servizi designati dal Consiglio federale tutte le informazioni e sottopongono loro tutti gli atti di cui necessitano nell'esercizio della loro funzione di vigilanza. Inoltre, essi presentano ogni anno al Consiglio federale un rapporto e i conti annuali e gli forniscono i dati statistici richiesti.

2

Art. 29

Approvazione delle disposizioni d'esecuzione e dei principi

Le disposizioni d'esecuzione emanate dai Cantoni devono essere approvate dalla Confederazione.

1

I principi delle istituzioni di utilità pubblica devono essere approvate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e sono vincolanti per gli organi delle istituzioni.

2

Art. 30

Esclusione del regresso

Gli articoli 72­75 LPGA20 non sono applicabili.

Art. 31

Disposizioni penali

È punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 20 000 franchi, sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice penale21 commina una pena più grave, chiunque:

1

2

a.

mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene indebitamente da un Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una prestazione in virtù della presente legge;

b.

mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene illecitamente un sussidio in virtù della presente legge;

c.

viola l'obbligo del segreto oppure, nell'applicazione della presente legge, abusa della sua posizione ufficiale o professionale, a danno di terzi o a suo vantaggio.

Le due pene di cui al capoverso 1 possono essere cumulate.

19 20 21

RS 831.10 RS 830.1 RS 311.0

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3 È punito con la multa fino a 5000 franchi, sempre che non sia data una fattispecie descritta nel capoverso 1, chiunque:

4

a.

violando l'obbligo incombentegli, fornisce scientemente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni,

b.

si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce,

L'articolo 90 LAVS22 è applicabile.

Sezione 5: Rapporto con il diritto europeo Art. 32 Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/7123 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

22 23

24 25

26

27 28

a.

l'Accordo del 21 giugno 199924 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7225 nella loro versione aggiornata26;

b.

l'Accordo del 21 giugno 200127 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata28.

RS 831.10 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971, pag. 2) (consolidato dal regolamento (CEE) n. 118/97 del Consiglio del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gen.

1997, pag. 1); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 feb. 1999, pag. 1).

RS 0.142.112.681 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, GU L 74 del 27 marzo 1972, pag. 1 (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gen. 1997, pag. 1; modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 feb. 1999, pag. 1).

RS 0.831.109.268.1/11. La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n.

1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna. Fa tuttavia fede unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE.

RS 0.632.31 RS 0.831.109.268.1/11

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Sezione 6: Disposizioni finali Art. 33

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 34

Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 19 marzo 196529 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è abrogata.

29

RU 1965 535, 1972 2314, 1974 1589, 1978 391, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466, 1997 2952, 2000 2687, 2002 685 701 3371 3453, 2003 3837.

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