Termine di referendum: 26 gennaio 2006

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia del 7 ottobre 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 gennaio 20052, decreta: Art. 1 L'Accordo del 24 settembre 20043 tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia è approvato.

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Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 Il Codice penale4 è modificato come segue: Art. 351novies5 e. Cooperazione con Europol Scambio di dati

L'Ufficio federale di polizia può trasmettere all'Ufficio europeo di polizia (Europol) dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità.

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La trasmissione di questi dati sottostà segnatamente alle condizioni indicate negli articoli 3 e 10­13 dell'Accordo del 24 settembre 20046 tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia.

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RS 101 FF 2005 859 RS ... (FF 2005 895) RS 311 Con l'entrata in vigore dell'art. 351novies CP nel tenore della presente revisione, l'art. 351novies CP di cui al n. 4 del decreto federale del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RU ...; FF 2004 6343) diviene art. 351undecies CP.

Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del CP del 13 dic. 2002 (RU ...; FF 2002 7351), l'art. 351novies CP nel tenore della presente revisione diventa art. 355a CP.

RS ... (FF 2005 895)

2004-2779

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Approvazione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia. DF

Contemporaneamente alla trasmissione dei dati, l'Ufficio federale di polizia informa Europol sullo scopo a cui i dati sono destinati, come pure su tutte le altre restrizioni concernenti il loro trattamento cui esso stesso sottostà in conformità della legislazione federale o cantonale.

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Art. 351decies7 Estensione del mandato

Il Consiglio federale è autorizzato a convenire con Europol modifiche del campo d'applicazione del mandato nell'ambito dell'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo del 24 settembre 20048 tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia.

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

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Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica di cui all'articolo 2.

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Consiglio degli Stati, 7 ottobre 2005

Consiglio nazionale, 7 ottobre 2005

Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christoph Lanz

La presidente: Thérèse Meyer Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 18 ottobre 20059 Termine di referendum: 26 gennaio 2006

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8 9

Con l'entrata in vigore dell'art. 351decies CP nel tenore della presente revisione, gli art. 351decies e 351undecies CP di cui al n. 4 del decreto federale del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RU ...; FF 2004 6343) diventano art. 351duodecies e 351tredecies CP. Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del CP del 13 dic. 2002 (RU ...; FF 2002 7351), l'art. 351decies CP nel tenore della presente revisione diventa art. 355b CP.

RS ... (FF 2005 895) FF 2005 5313

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