Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione Modifica del 1° marzo 2005 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, allegato al decreto del Consiglio federale del 5 agosto 20041, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 10 Trattative salariali II La dichiarazione d'obbligatorietà generale delle seguenti disposizioni del CCL è modificata come segue: Art. 37.5 Abrogato Art. 49.4 I premi dell'assicurazione collettiva per perdita di guadagno sono per metà a carico del dipendente ... La parte di premio del lavoratore è dedotta dal salario e versata all'assicurazione del datore di lavoro assieme alla sua quota parte. Il datore di lavoro deve informare il dipendente circa le condizioni d'assicurazione dettagliate.

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FF 2004 4149 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2005-0383

2017

Contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione. DCF

III Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2005 e ha effetto sino al 30 giugno 2008.

1° marzo 2005

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2018