Allegato 2

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi

Disegno

(LIPIn) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 112b capoverso 3 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 20052, decreta:

Sezione 1: Scopo Art. 1 La presente legge si prefigge di garantire agli invalidi l'accesso a un'istituzione che ne promuova l'integrazione (istituzione).

Sezione 2: Compiti dei Cantoni Art. 2

Principio

Ogni Cantone garantisce che gli invalidi domiciliati sul suo territorio dispongano di un'offerta di istituzioni che soddisfi adeguatamente le loro esigenze.

Art. 3 1

1 2

Istituzioni

Sono considerate istituzioni: a.

i laboratori che occupano in permanenza nei loro locali o in posti di lavoro decentralizzati invalidi i quali, nelle condizioni usuali, non possono esercitare un'attività lucrativa;

b.

case e altre forme di alloggio collettivo destinate agli invalidi;

c.

centri diurni in cui gli invalidi possono incontrarsi e partecipare a programmi di occupazione e a programmi per il tempo libero.

RS 101 FF 2005 5349

2005-1694

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Istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi. LF

Le unità di una struttura che svolgono i compiti elencati nel capoverso 1 sono parificate alle istituzioni.

2

Art. 4

Riconoscimento di istituzioni

Il Cantone riconosce le istituzioni necessarie per attuare il principio di cui all'articolo 2. Queste istituzioni possono essere situate all'interno o all'esterno del suo territorio.

1

La concessione, il diniego e la revoca del riconoscimento avvengono mediante decisione formale.

2

Art. 5

Condizioni per ottenere il riconoscimento

Affinché possa essere riconosciuta, un'istituzione deve adempiere le seguenti condizioni: 1

a.

disporre di un'infrastruttura e di un'offerta di prestazioni conformi alle esigenze degli invalidi, nonché di personale specializzato;

b.

assicurare una gestione economica;

c.

rendere note le condizioni di ammissione;

d.

informare per scritto gli invalidi e i loro congiunti sui loro diritti e doveri;

e.

tutelare i diritti della personalità degli invalidi, segnatamente il diritto all'autodeterminazione, alla sfera privata, alla promozione individuale, ai contatti sociali al di fuori dell'istituzione, alla protezione contro abusi e maltrattamenti, nonché il diritto alla partecipazione degli invalidi e dei loro congiunti;

f.

rimunerare gli invalidi in caso di attività economicamente utilizzabili;

g.

garantire un trasporto conforme alle esigenze degli invalidi da e per i centri diurni e i laboratori;

h.

assicurare che sia garantita la qualità.

Il riconoscimento è accordato dal Cantone sul cui territorio l'istituzione è situata. I Cantoni possono concordare un altro disciplinamento della competenza. Le istituzioni riconosciute dal Cantone competente possono essere riconosciute da altri Cantoni senza verifica delle condizioni di cui al capoverso 1.

2

Art. 6

Controllo

L'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 1 è controllata periodicamente.

1

Il controllo compete al Cantone sul cui territorio l'istituzione è situata. I Cantoni possono concordare un altro disciplinamento delle competenze.

2

3 Il Cantone competente informa gli altri Cantoni in caso di revoca del riconoscimento a un'istituzione da esso controllata che non adempie più le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 1.

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Istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi. LF

Art. 7

Partecipazione ai costi

I Cantoni partecipano ai costi per il soggiorno in un'istituzione riconosciuta, nella misura in cui l'invalido non dipenda dall'assistenza sociale a causa di questo soggiorno.

1

Se non trova un posto in un'istituzione riconosciuta dal suo Cantone di domicilio, che soddisfi adeguatamente le sue esigenze, l'invalido ha diritto che il Cantone partecipi, nei limiti definiti dal capoverso 1, ai costi del soggiorno in un'altra istituzione che adempia le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 1.

2

Sezione 3: Diritto ai sussidi e diritto di ricorso delle organizzazioni Art. 8

Diritto ai sussidi

Se la legislazione cantonale prevede la partecipazione ai costi mediante la concessione di sussidi alle istituzioni riconosciute o a invalidi, il diritto a tali sussidi deve essere garantito.

Art. 9

Diritto di ricorso delle organizzazioni

Le organizzazioni d'importanza nazionale che rappresentano gli interessi degli invalidi ed esistono da almeno dieci anni possono ricorrere contro le decisioni di riconoscimento di un'istituzione.

1

2

Il Consiglio federale designa le organizzazioni che hanno il diritto di ricorso.

Sezione 4: Disposizione transitoria Art. 10 1 Secondo l'articolo 197 numero 4 della Costituzione federale3 i singoli Governi cantonali adottano una strategia per promuovere l'integrazione degli invalidi a norma dell'articolo 2. Sentono le istituzioni e le organizzazioni degli invalidi.

2

3

La strategia comprende i seguenti elementi: a.

pianificazione del fabbisogno dal profilo qualitativo e quantitativo;

b.

procedura per analisi periodiche del fabbisogno;

c.

genere di collaborazione con le istituzioni;

d.

principi di finanziamento;

e.

principi per la formazione professionale e il perfezionamento del personale specializzato;

f.

procedura di conciliazione per le controversie tra invalidi e istituzioni;

RS 101

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Istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi. LF

3

g.

genere della collaborazione intercantonale, in particolare nella pianificazione del fabbisogno e nel finanziamento;

h.

piano di attuazione della strategia.

La strategia è sottoposta per approvazione al Consiglio federale.

Il Consiglio federale consulta una commissione peritale. Quest'ultima è nominata dallo stesso e si compone di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, delle istituzioni e degli invalidi.

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