Decreto federale

Disegno

che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 marzo 20052, decreta: Art. 1 Il Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia è approvato.

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Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Codice penale3 Art. 182 (nuovo) Tratta di esseri umani

Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con la reclusione o con la detenzione4. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta.

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Se la vittima è minorenne o se l'autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è della reclusione5.

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RS 101 FF 2005 2513 RS 311.0 All'entrata in vigore della modifica del Codice penale svizzero del 13 dicembre 2002 (FF 2002 7351) la comminatoria penale avrà il tenore seguente: «... è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria».

All'entrata in vigore della modifica del Codice penale svizzero del 13 dicembre 2002 (FF 2002 7351) la comminatoria penale avrà il tenore seguente: «... , la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno».

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia. DF

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In ogni caso è pronunciata anche la multa6.

È punibile anche chi commette il reato all'estero. L'articolo 6bis è applicabile7.

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Art. 196 Abrogato 2. Legge federale del 20 giugno 20038 sull'inchiesta mascherata Art. 4 cpv. 2 lett. a L'inchiesta mascherata può essere ordinata per perseguire i reati di cui alle seguenti disposizioni:

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a.

articoli 111, 112, 122, 138­140, 143 capoverso 1, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146 capoversi 1 e 2, 147 capoversi 1 e 2, 148, 156, 157 numero 2, 160, 182­185, 187, 188, 191, 192, 195, 197 numero 3, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224, 226­228, 231­234, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 241 capoverso 1, 242, 244 capoverso 2, 251, 260bis, 260ter, 264­266, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 277 numero 1, 305bis numero 2, 310, 322ter, 322quater e 322septies del Codice penale;

3. Legge federale del 6 ottobre 20009 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Art. 3 cpv. 2 lett. a La sorveglianza può essere ordinata per reprimere i reati di cui alle disposizioni seguenti:

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a.

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articoli 111­113, 115, 118 capoverso 2, 122, 127, 138, 140, 143, 144bis numero 1 secondo comma, 146­148, 156, 160, 161, 180­183, 185, 187 numero 1, 188 numero 1, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 192 capoverso 1, 195, 197, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 dal primo al quarto comma, 231 numero 1, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 241 capoverso 1, 244, 251 numeAll'entrata in vigore della modifica del Codice penale svizzero del 13 dicembre 2002 (FF 2002 7351) la comminatoria penale avrà il tenore seguente: «... è pronunciata anche una pena pecuniaria».

All'entrata in vigore della modifica del Codice penale svizzero del 13 dicembre 2002 (FF 2002 7351) il capoverso 5 secondo periodo avrà il tenore seguente: «Gli articoli 5 e 6 sono applicabili».

RS 312.8 RS 780.1

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia. DF

ro 1, 258, 259 capoverso 1, 260bis­260quinquies, 264­266, 277 numero 1, 285, 301, 310, 312, 314, 322ter, 322quater e 322septies del Codice penale (CP); Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

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Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle modifiche di legge di cui all'articolo 2.

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