Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo Modifica del 3 marzo 2005 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCL) per l'artigianato del metallo, allegato ai decreti del Consiglio federale del 28 dicembre 2000, del 18 febbraio 2002, del 5 marzo 2003 e del 16 febbraio 20041, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 10 Adeguamento salariale Salari minimi II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2005, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2005 e ha effetto sino al 31 dicembre 2005.

3 marzo 2005

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 2001 92, 2002 1518, 2003 2252, 2004 891 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2005-0415

2021

Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo. DCF

2022