Legge federale Disegno che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 20051, decreta: I Sono emanate le seguenti leggi: 1.

legge federale sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria nella versione secondo l'allegato 1;

2.

legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi nella versione secondo l'allegato 2;

3.

legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità nella versione secondo l'allegato 3.

II Le leggi qui appresso sono modificate come segue: 1. Codice civile2 Titolo finale, art. 39 1 La Confederazione 2. Misurazione ufficiale a. Finanziamento razione ufficiale.

e i Cantoni finanziano congiuntamente la misu-

L'Assemblea federale disciplina i dettagli in un'ordinanza. Quest'ultima rappresenta la base per i contributi globali fissati in accordi di programma.

2

Le spese di misurazione autorizzate conformemente alla versione del presente articolo del 10 dicembre 19073 sono sopportate conformemente al diritto anteriore.

3

1 2 3

FF 2005 5349 RS 210 CS 2 3

2005-1466

5625

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

2. Codice penale4 Art. 372 cpv. 3 (nuovo) 3

I Cantoni garantiscono un'esecuzione uniforme delle sanzioni penali.

3. Legge federale del 5 ottobre 19845 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure Art. 1 lett. a Le prestazioni previste nella presente legge devono contribuire: a.

a garantire l'applicazione uniforme delle prescrizioni e dei principi dell'esecuzione delle pene e delle misure;

Art. 3 cpv. 1 lett. a, abis (nuova), nonché 3 (nuovo) 1

I sussidi sono concessi alle seguenti condizioni: a.

una pianificazione cantonale o intercantonale dell'esecuzione delle pene e delle misure o dell'assistenza alla gioventù dimostra che l'istituto risponde a una necessità; il Consiglio federale fissa le esigenze in materia di prova della necessità;

abis. i progetti di costruzione di stabilimenti per l'esecuzione di sanzioni privative della libertà sono conformi a quanto previsto da un pertinente trattato intercantonale o approvati dalla competente autorità cantonale; 3 Se nel Cantone in cui il progetto di costruzione è realizzato non è garantita un'esecuzione conforme al diritto federale, i sussidi possono essere ridotti o negati. I sussidi che servono a rimediare a un'irregolarità non possono essere ridotti o negati.

Art. 4

Ammontare dei sussidi

Il sussidio della Confederazione ammonta al 35 per cento dei costi di costruzione riconosciuti.

1

I costi di costruzione riconosciuti sono di norma calcolati sulla base di importi forfettari; in questo caso si deve tener conto della dimensione e del tipo di istituto. Il Consiglio federale stabilisce i criteri di calcolo.

2

3 Se l'istituto adempie solo in parte i compiti previsti dall'articolo 2, il sussidio della Confederazione è ridotto proporzionalmente.

4

4 5

Non sono versati sussidi federali inferiori a 100 000 franchi.

RS 311.0 RS 341

5626

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Art. 7 cpv. 2bis (nuovo) e 3 2bis Nell'ambito di un accordo di prestazioni concluso con la competente autorità cantonale può essere concordato un indennizzo forfettario a favore di case di educazione sussidiabili. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni quadro vincolanti e i criteri di calcolo.

3

Abrogato

Titolo prima dell'art. 10a (nuovo)

Sezione 4a (nuova): Sussidi al Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari Art. 10a La Confederazione può accordare sussidi al Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari.

1

2

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

4. Legge federale del 13 dicembre 20026 sulla formazione professionale Art. 53 cpv. 1 I contributi forfettari versati ai Cantoni sono calcolati principalmente in base al numero di persone che seguono una formazione professionale di base. Tengono inoltre adeguatamente conto dell'ampiezza e del genere della formazione di base nonché dell'offerta di formazione professionale superiore. Il Consiglio federale può considerare altri criteri.

1

5. Legge federale dell'8 ottobre 19997 sull'aiuto alle università Art. 18 cpv. 4 La quota finanziata dalla Confederazione ammonta al massimo al 30 per cento delle spese; ammonta al massimo al 45 per cento per gli istituti che hanno diritto a un sussidio.

4

6 7

RS 412.10 RS 414.20

5627

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

6. Legge federale del 17 marzo 19728 che promuove la ginnastica e lo sport Art. 2 cpv. 3 Abrogato Art. 4 Abrogato 7. Legge federale del 1° luglio 19669 sulla protezione della natura e del paesaggio Art. 13 Aiuti finanziari per la conservazione d'oggetti meritevoli di protezione

La Confederazione può promuovere la protezione della natura e del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici assegnando ai Cantoni, nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, aiuti finanziari globali per la conservazione, l'acquisizione e la manutenzione di paesaggi, località caratteristiche, luoghi storici, rarità naturali e monumenti culturali meritevoli di protezione, nonché i relativi lavori d'esplorazione e di documentazione.

1

In casi eccezionali la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, aiuti finanziari a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.

2

L'importo degli aiuti finanziari è determinato in funzione dell'importanza degli oggetti da proteggere e dell'efficacia dei provvedimenti.

3

Gli aiuti finanziari sono accordati soltanto se i provvedimenti sono attuati in modo economico e competente.

4

5 I provvedimenti di protezione e di manutenzione prescritti costituiscono restrizioni di diritto pubblico della proprietà (art. 702 CC10).

Essi vincolano i proprietari fondiari interessati e devono essere menzionati nel registro fondiario su notificazione del Cantone. Il Consiglio federale disciplina le deroghe all'obbligo della menzione.

Art. 16a Stanziamento dei sussidi

8 9 10

RS 415.0 RS 451 RS 210

5628

L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice crediti quadro di durata limitata per l'assegnazione di sussidi.

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Art. 18d Finanziamento

Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale, regionale e locale, nonché per la compensazione ecologica.

1

In casi eccezionali, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.

2

L'importo delle indennità è determinato in funzione dell'importanza degli oggetti da proteggere e dell'efficacia dei provvedimenti.

3

Le indennità sono accordate soltanto se i provvedimenti sono attuati in modo economico e competente.

4

La Confederazione assume le spese per la designazione dei biotopi d'importanza nazionale.

5

Art. 23c cpv. 3 e cpv. 4­6 (nuovi) Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per provvedimenti di protezione e manutenzione.

3

In casi eccezionali la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.

4

L'importo delle indennità è determinato in funzione dell'efficacia dei provvedimenti.

5

Le indennità sono accordate soltanto se i provvedimenti sono attuati in modo economico e competente.

6

8. Legge militare del 3 febbraio 199511 Art. 105

Materiale dell'esercito

Il materiale dell'esercito comprende: a.

l'equipaggiamento personale;

b.

il rimanente materiale dell'esercito.

Art. 106

Fornitura

La Confederazione fornisce il materiale dell'esercito.

11

RS 510.10

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Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Art. 106a (nuovo)

Gestione e manutenzione

La Confederazione provvede alla gestione e alla manutenzione del materiale dell'esercito.

1

Può incaricare i Cantoni, dietro rimunerazione, della gestione e della manutenzione.

2

Art. 107 Abrogato Art. 110 cpv. 2 e art. 111 Abrogati Capitolo 3 (Art. 115) Abrogato Art. 149a, primo periodo Il Consiglio federale può mettere a disposizione installazioni e materiale dell'esercito per provvedimenti di promovimento internazionale della pace. ...

9. Legge del 5 ottobre 199012 sui sussidi Art. 1 cpv. 1 lett. e Abrogata Art. 6 lett. b Abrogata Art. 7 lett. c e i (nuova) La disciplina degli aiuti finanziari deve attenersi ai seguenti principi:

12

c.

il beneficiario deve fornire la prestazione autonoma che si può ragionevolmente pretendere da lui in base alla sua capacità economica;

i.

gli aiuti finanziari ai Cantoni possono essere accordati nell'ambito di accordi di programma e fissati globalmente o forfettariamente.

RS 616.1

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Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Art. 8

Aiuti finanziari complementari dei Cantoni

I Cantoni che completano le prestazioni federali partecipano di regola all'esecuzione. Per il loro tramite devono essere presentate le domande e pagati gli aiuti finanziari. L'attività delle autorità interessate deve essere coordinata anche in modo da evitare oneri amministrativi multipli.

Art. 9 cpv. 2 lett. d Possono essere emanate norme che prevedono indennità ai Cantoni o ai loro enti locali di diritto pubblico se:

2

d.

le indennità devono essere versate nell'ambito di accordi di programma tra Confederazione e Cantoni.

Art. 10 cpv. 2 Nell'emanazione di norme che prevedono indennità ai Cantoni o ai loro enti locali di diritto pubblico vale inoltre quanto segue:

2

a.

per il calcolo dell'indennità, va tenuto conto del margine di azione del Cantone a livello dell'elaborazione e della decisione, nonché della possibilità di partecipazione dei beneficiari e di chi è causa del provvedimento;

b.

di norma, l'indennità è accordata nell'ambito di accordi di programma e fissata globalmente o forfettariamente;

c.

l'indennità va versata al Cantone, anche se il compito è affidato a terzi.

d.

di norma, l'indennità è norma accordata nell'ambito di accordi di programma e fissata globalmente o forfettariamente;

Art. 16 cpv. 1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi mediante decisione formale o contratto.

1

Art. 19 cpv. 2 Dopo le trattative, l'autorità trasmette al richiedente una proposta con un termine per accettarla, il cui contenuto è retto dall'articolo 17 o dall'articolo 20a. Se la proposta si riferisce a un accordo di programma e concerne interessi comunali, il Cantone la sottopone per parere ai Comuni interessati.

2

Art. 20a (nuovo)

Accordi di programma

La Confederazione accorda aiuti finanziari o indennità ai Cantoni di norma nell'ambito di accordi di programma.

1

L'accordo di programma fissa gli obiettivi strategici da realizzare congiuntamente e disciplina la prestazione della Confederazione, nonché, d'intesa con il Controllo federale delle finanze, i dettagli della vigilanza finanziaria.

2

5631

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

3

Gli accordi di programma si estendono di regola su diversi anni.

Se le prestazioni previste nell'ambito di accordi di programma sono fornite dai Comuni, il Cantone rimborsa a questi ultimi almeno la quota di spese corrispondente al rapporto tra i contributi accordati dalla Confederazione e le spese globali.

4

5

L'articolo 23 non si applica agli accordi di programma.

10. Legge federale del 14 dicembre 199013 sull'imposta federale diretta Art. 196 cpv. 1 I Cantoni versano alla Confederazione l'83 per cento delle imposte incassate, delle multe inflitte e incassate per sottrazione d'imposta o violazione di obblighi procedurali, come anche degli interessi riscossi.

1

Art. 197 cpv. 1, secondo periodo Abrogato 11. Legge federale del 13 ottobre 196514 sull'imposta preventiva Art. 2 B. Provvigione dei Cantoni

L'aliquota di partecipazione dei Cantoni al prodotto netto annuo dell'imposta preventiva ammonta al 10 per cento.

1

La relativa quota è ripartita fra i Cantoni all'inizio dell'anno successivo. Il calcolo si basa sulla popolazione residente secondo l'ultimo risultato disponibile del censimento federale della popolazione.

2

Il Consiglio federale disciplina i dettagli dopo aver sentito i Governi cantonali.

3

13 14

RS 642.11 RS 642.21

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Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

12. Legge federale dell'8 marzo 196015 sulle strade nazionali Ingresso L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 8116, 8217, 8318, 8619 e 197 numero 3 della Costituzione federale20; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 200521 decreta: Art. 7 cpv. 3 Con riserva della legislazione federale e dell'approvazione dei progetti da parte delle autorità federali competenti, spetta ai Cantoni d'accordare i diritti necessari per la costruzione, l'ampliamento e la gestione degli impianti accessori.

3

Art. 8 cpv. 1 e 2 Le strade nazionali sono poste sotto la sovranità e sono di proprietà della Confederazione.

1

Gli impianti accessori di cui all'articolo 7 sono di proprietà dei Cantoni.

2

Art. 14 cpv. 2 Ove dette zone possano essere assicurate mediante il diritto cantonale, l'applicazione del medesimo rimane salva nel completamento della rete delle strade nazionali22.

2

Art. 16 cpv. 2, secondo periodo ... L'autorità cantonale sente l'Ufficio prima di rilasciare il permesso di costruire. ...

2

15 16 17 18 19 20 21 22

RS 725.11 Questa disposizione corrisponde all'articolo 23 della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (CS 1 3).

Questa disposizione corrisponde all'articolo 37 della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (CS 1 3).

Questa disposizione corrisponde all'articolo 36bis della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (CS 1 3).

Questa disposizione corrisponde all'articolo 36ter della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (CS 1 3).

RS 101 FF 2005 5349 Come elencate nel decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade nazionali, RS 752.113.11 (stato gg.mm.aa), conformemente all'articolo 197 numero 3 della Costituzione federale, RS 101.

5633

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Art. 18 cpv. 2, primo periodo L'interessato notifica per scritto le sue pretese all'autorità competente secondo l'articolo 21. ...

2

Art. 21 1. Allestimento dei progetti esecutivi

I progetti esecutivi indicano la specie, l'ampiezza e la posizione dell'opera, con tutti gli impianti accessori, i particolari tecnici della costruzione e gli allineamenti.

1

2

L'allestimento dei progetti esecutivi compete a: a.

i Cantoni in collaborazione con l'Ufficio e i servizi federali interessati, per il completamento della rete delle strade nazionali23;

b.

l'Ufficio, per la costruzione di nuove strade nazionali e la sistemazione di quelle esistenti.

Il Consiglio federale stabilisce le prescrizioni concernenti l'elaborazione dei progetti esecutivi e dei piani.

3

Art. 24 cpv. 2, secondo periodo ... L'autorità cantonale sente l'Ufficio prima di rilasciare il permesso di costruire.

2

Art. 25 cpv. 3, primo periodo L'interessato notifica per scritto le sue pretese all'autorità competente entro cinque anni a contare dal giorno in cui ha avuto effetto la restrizione della proprietà. ...

3

Art. 27c d. Avviso personale

23

24

Al più tardi con il deposito pubblico della domanda, il richiedente deve inviare agli aventi diritto all'indennità secondo l'articolo 31 LEspr24 un avviso personale sui diritti da espropriare.

Come elencate nel decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade nazionali, RS 752.113.11 (stato gg.mm.aa) conformemente all'articolo 197 numero 3 della Costituzione federale, RS 101.

RS 711

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Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Art. 28 cpv. 5 La decisione d'approvazione dei piani e le altre decisioni dell'autorità competente per l'approvazione dei piani possono essere impugnate dinanzi alla Commissione federale di ricorso in materia d'infrastrutture e ambiente.

5

Art. 32 cpv. 1 e 2, primo periodo 1

Le autorità competenti provvedono all'acquisto del terreno.

2

Concerne solo il testo tedesco.

Art. 39 cpv. 1 Il diritto d'espropriazione spetta alle autorità competenti. I Cantoni sono autorizzati a delegarlo ai Comuni.

1

Art. 40 II. Provvedimenti per l'impiego dei fondi

Quando il terreno necessario alla costruzione stradale venga acquistato a trattative private o mediante espropriazione, le autorità competenti provvedono del pari a ovviare adeguatamente agli svantaggi cagionati ai fondi che fossero intersecati o separati.

Titolo prima dell'art. 40a

D. Costruzione e sistemazione delle strade nazionali Art. 40a (nuovo) I. Competenze

Sono competenti: a.

i Cantoni, per il completamento della rete delle strade nazionali25;

b.

l'Ufficio, per la costruzione di nuove strade nazionali e la sistemazione di quelle esistenti.

Titolo prima dell'art. 41 Abrogato

25

Come elencate nel decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade nazionali, RS 752.113.11 (stato gg.mm.aa), conformemente all'articolo 197 numero 3 della Costituzione federale, RS 101.

5635

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Art. 41, titolo marginale e cpv. 2 II. Costruzione.

1. Metodi, aggiudicazione e vigilanza

Le autorità competenti aggiudicano e sorvegliano i lavori. Il Consiglio federale determina i principi determinanti per i Cantoni.

2

Art. 42 cpv. 1 Le autorità competenti prendono le misure necessarie per garantire la sicurezza della costruzione, per evitare pericoli alle persone e ai beni e per proteggere i vicini dalle molestie che non possano essere tenuti a tollerare.

1

Art. 44, titolo marginale e cpv. 3 III. Trasformazioni edilizie nel settore delle strade nazionali

Quando il precedente divieto fosse violato, le autorità competenti possono prendere le misure necessarie al ripristino a spese del trasgressore, indipendentemente dalla punibilità del medesimo.

3

Art. 45, titolo marginale e cpv. 1 IV. Ripartizione 1 Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comudelle spese di nicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti sifspostamenti, incroci e raccordi. fatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i 1. Nuove opere

provvedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell'opera nuova.

Rimangono salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni.

Art. 46, titolo marginale

2. Trasformazione di incroci

Art. 47, titolo marginale e cpv. 2, primo periodo 3. Disciplinamen- 2 to derogatorio delle spese.

Decisione in caso di contestazioni

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 48, titolo marginale V. Ripartizione delle spese di adattamenti alle opere militari

5636

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Titolo prima dell'art. 49

Capo terzo: Manutenzione ed esercizio delle strade nazionali Art. 49 I. Manutenzione ed esercizio.

1. Principio

Le strade nazionali e le loro installazioni tecniche sono mantenute ed esercitate secondo criteri economici e in maniera da assicurare un traffico sicuro e spedito e mantenere per quanto possibile inalterata la viabilità.

2. Competenza

1

Art. 49a (nuovo) La Confederazione è competente per la manutenzione e l'esercizio delle strade nazionali.

Essa conclude con i Cantoni o con enti da essi costituiti accordi sulle prestazioni concernenti l'esecuzione della manutenzione corrente e dei piccoli lavori di manutenzione edile. Se per determinate unità territoriali nessun Cantone o nessun ente è disposto a concludere un accordo sulle prestazioni, la Confederazione può affidare l'esecuzione a terzi.

In casi motivati, la Confederazione può esercitare essa stessa singole unità territoriali o parti di esse.

2

Il Consiglio federale emana in particolare disposizioni sul perimetro d'esercizio delle unità territoriali, l'ampiezza e l'indennizzo della prestazione. Esso determina l'assegnazione delle singole unità territoriali.

3

Art. 50 II. Gestione degli impianti accessori

La gestione degli impianti accessori è subordinata in particolare alle prescrizioni concernenti la polizia del commercio e dell'industria, l'igiene pubblica e la polizia degli alberghi. Se le necessità del traffico o interessi d'ordine generale lo esigono, il Dipartimento può prevedere eccezioni.

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Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Art. 54 1. Alta vigilanza

Il completamento della rete delle strade nazionali26 sottostà all'alta vigilanza della Confederazione.

1

Ove occorra, il Consiglio federale provvede affinché i Cantoni interessati assumano in comune la compilazione dei progetti e i lavori di costruzione.

2

Art. 55 II. Surrogazione

Mediante decisione del Consiglio federale, la Confederazione può assumere, interamente o in parte, i compiti di un Cantone in conformità della presente legge se:

1

a.

il Cantone ne fa domanda e è realmente impossibilitato ad assumere esso stesso tali compiti;

b.

è necessario per assicurare l'esecuzione dell'opera e il Cantone rifiuta d'adempiere tali compiti entro un termine adeguato stabilito dal Consiglio federale.

Anche in questi casi, le spese sono ripartite secondo le disposizioni della legge federale del 22 marzo 198527 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata.

2

Capo quinto (art. 56­58) Abrogato Art. 60 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'applicazione e vigila sulla loro esecuzione.

I. Esecuzione della legge 1. Consiglio federale

1

Ia. Trattati internazionali

Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali che riguardano le opere edilizie transfrontaliere nell'ambito di un collegamento di strade nazionali con strade estere a grande capacità.

2 Adotta, in particolare, le disposizioni per garantire una progettazione a regola d'arte, un'esecuzione economica dei lavori, un controllo sufficiente della costruzione, nonché una manutenzione e un esercizio adeguati.

Art. 61a (nuovo)

26

27

Conformemente al decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade nazionali, RS 752.113.11 (stato gg.mm.aa) ), conformemente all'articolo 197 numero 3 della Costituzione federale, RS 101.

RS 725.116.2

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Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Art. 62a (nuovo) IIa. Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

All'entrata in vigore della presente legge, la Confederazione diventa senza indennizzo proprietaria delle strade nazionali.

1

Il Consiglio federale designa i fondi, i diritti reali limitati, le convenzioni di diritto pubblico e gli accordi obbligatori, nonché le decisioni che sono trasferiti alla Confederazione al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento può rettificare tali assegnazioni mediante decisione formale entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2

Il Consiglio federale disciplina i rapporti di proprietà e le conseguenze in materia di indennità per le superfici, i posti di manutenzione e i centri di polizia che non sono più necessari per le strade nazionali o lo sono solo in parte. L'obbligo d'indennizzo è limitato a 15 anni.

3

I fondi e i diritti reali limitati, trasferiti alla Confederazione, sono iscritti nel registro fondiario o intestati alla Confederazione senza prelievo di tassa.

4

Il Consiglio federale designa le tratte che devono essere costruite nell'ambito del completamento della rete delle strade nazionali28. I Cantoni rimangono proprietari di tali tratte finché esse non vengano aperte alla circolazione.

5

Al momento del trasferimento della proprietà alla Confederazione, i Cantoni le consegnano i documenti, i piani e le banche dati pertinenti, conformemente all'attuale stato dell'esecuzione. I Cantoni archiviano gli atti storici a tempo indeterminato e i giustificativi contabili conformemente alle prescrizioni legali.

6

7 Il Consiglio federale disciplina la competenza per l'esecuzione dei progetti di sistemazione e di manutenzione che sono in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

13. Legge federale del 21 giugno 199129 sulla sistemazione dei corsi d'acqua Art. 6

Indennità per misure di protezione contro le piene

1

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione promuove le misure atte a proteggere la vita umana e i beni materiali considerevoli dai pericoli delle acque.

28

29

Come elencate nel decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade nazionali, RS 752.113.11 (stato gg.mm.aa), conformemente all'articolo 197 numero 3 della Costituzione federale, RS 101.

RS 721.100

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Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

2

Essa accorda indennità segnatamente per: a.

l'esecuzione, il ripristino e la sostituzione di opere e installazioni di protezione;

b.

l'allestimento di catasti e di carte dei pericoli, l'approntamento e l'esercizio di stazioni di misurazione, nonché la creazione di sistemi d'allarme per la sicurezza di centri abitati e vie di comunicazione.

Art. 7

Aiuti finanziari per le rinaturazioni

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può versare aiuti finanziari per le rinaturazioni delle acque pregiudicate da opere idrauliche.

Art. 8

Forma dei contributi

La Confederazione accorda ai Cantoni gli aiuti finanziari e le indennità sotto forma di contributi globali sulla base di accordi di programma.

1

Per progetti particolarmente onerosi, le indennità e gli aiuti finanziari possono essere accordati singolarmente.

2

Art. 9

Condizioni per la concessione dei contributi

I contributi sono accordati solo per provvedimenti che si basano su un'adeguata pianificazione, adempiono le condizioni legali e presentano un buon rapporto costiutili.

1

Il Consiglio federale disciplina dettagliatamente le condizioni ed emana prescrizioni, segnatamente sull'ammontare dei contributi e sulle spese computabili.

2

Art. 10

Stanziamento dei mezzi

L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice un credito quadro quadriennale per i provvedimenti di promozione ordinari.

1

I mezzi per contributi a provvedimenti straordinari di protezione contro le piene, necessari a causa di fenomeni naturali, sono stanziati mediante decreti specifici.

2

I crediti d'impegno per grandi progetti che necessitano di ingenti mezzi per un lungo periodo sono sottoposti all'Assemblea federale mediante messaggio separato.

3

5640

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

14. Legge federale del 22 marzo 198530 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata Ingresso L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 8231, 8332 e 8633 della Costituzione federale34; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 200535, decreta: Art. 3 lett. a, b, bbis, c, frase introduttiva e n. 1, nonché d n. 1 e 2 Previa deduzione delle sue spese per la collaborazione all'esecuzione della presente legge, la Confederazione impiega il prodotto dell'imposta sugli oli minerali assegnato al traffico stradale e il prodotto netto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali per: a.

il finanziamento delle strade nazionali;

b.

i contributi alle spese delle strade principali;

bbis. provvedimenti intesi a migliorare l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati; c.

gli altri contributi direttamente vincolati ad opere: 1. contributi per binari di raccordo privati;

d.

contributi non direttamente vincolati ad opere: 1. per le spese dei Cantoni per le strade aperte agli autoveicoli; 2. ai Cantoni privi di strade nazionali già aperte al traffico;

Art. 4 cpv. 3 e 4 Abrogati Art. 6 cpv. 2 I contributi inferiori a 30 000 franchi non sono versati; sono eccettuati le quote versate a titolo di partecipazione alle spese di completamento della rete delle strade

2

30 31 32 33 34 35

RS 725.116.2 Questa disposizione corrisponde all'articolo 37 della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (CS 1 3).

Questa disposizione corrisponde all'articolo 36bis della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (CS 1 3).

Questa disposizione corrisponde all'articolo 36ter della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (CS 1 3).

RS 101 FF 2005 5349

5641

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

nazionali36 e i contributi per provvedimenti di protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio.

Titolo prima dell'art. 7

Capitolo 3: Finanziamento delle strade nazionali Titolo delle sezioni 1 e 2 abrogato Art. 7 1

Principio

Il finanziamento comprende: a.

le spese per la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e l'esercizio delle strade nazionali;

b.

la partecipazione alle spese per il completamento della rete delle strade nazionali37 secondo l'articolo 11.

Il finanziamento degli impianti accessori ai sensi dell'articolo 7 della legge federale dell'8 marzo 196038 sulle strade nazionali compete ai Cantoni.

2

Art. 8

Costruzione e sistemazione

Per costruzione si intende l'edificazione di un nuovo impianto stradale; per sistemazione si intendono tutte le misure edilizie relative a un impianto stradale in esercizio.

1

2

Costruzione e sistemazione comprendono:

36

37

38

a.

la pianificazione, l'ottenimento dei dati di base, la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza e l'amministrazione;

b.

l'acquisto di terreni, comprese le rilottizzazioni causate dalla costruzione stradale;

c.

l'esecuzione dell'opera e i necessari lavori d'adeguamento, compresa la sostituzione di strade forestali e campestri, di piste ciclabili, di percorsi pedonali e di sentieri;

d.

i provvedimenti protettivi dell'ambiente e del paesaggio, come anche le opere di protezione contro le forze della natura;

Come elencate nel decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade nazionali, RS 752.113.11 (stato gg.mm.aa), conformemente all'articolo 197 numero 3 della Costituzione federale, RS 101.

Come elencate nel decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade nazionali, RS 752.113.11 (stato gg.mm.aa), conformemente all'articolo 197 numero 3 della Costituzione federale, RS 101.

RS 725.11

5642

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

e.

le installazioni per la sicurezza e per il decongestionamento delle strade, come i centri d'intervento per la lotta contro gli incidenti chimici, i dispositivi per il controllo del peso e altri controlli della circolazione, le corsie e aree di posteggio;

f.

le installazioni per la gestione del traffico, come la centrale di gestione del traffico e la centrale dei dati sul traffico.

I Cantoni assumono le spese di costruzione e di sistemazione di impianti ai sensi dell'articolo 6 della legge federale dell'8 marzo 196039 sulle strade nazionali che servono prevalentemente interessi cantonali, regionali o locali e che sono costruiti su loro domanda. Le spese della futura manutenzione corrente sono computati. A titolo eccezionale la Confederazione può partecipare alle spese computabili, fino a concorrenza del 30 per cento. Il Consiglio federale decide nel singolo caso.

3

Art. 9

Manutenzione

Per manutenzione si intendono il rinnovamento e la grande manutenzione di un impianto stradale esistente.

1

2

La grande manutenzione e il rinnovamento delle strade nazionali comprendono: a.

i lavori necessari alla conservazione della strada e delle sue installazioni tecniche, in particolare i lavori al corpo stradale e ai manufatti;

b.

i lavori di complemento, come anche i lavori d'adeguamento di impianti stradali in esercizio alle esigenze del nuovo diritto.

3 I Cantoni assumono le spese di manutenzione di impianti ai sensi dell'articolo 6 della legge federale dell'8 marzo 196040 sulle strade nazionali che servono prevalentemente interessi cantonali, regionali o locali e che sono costruiti su loro domanda. A titolo eccezionale la Confederazione può accordare un aiuto finanziario pari alla sua partecipazione alle spese di costruzione. Il Consiglio federale definisce i dettagli.

Sono considerate spese quelle per la progettazione, per i lavori veri e propri, per la vigilanza e per l'amministrazione.

4

Art. 10

Esercizio

Per esercizio si intendono la manutenzione corrente, i piccoli lavori di manutenzione, la gestione del traffico e la protezione contro i danni.

1

La manutenzione corrente comprende tutte le misure e tutti i lavori necessari per l'agibilità e la sicurezza delle strade, come i servizi d'assistenza invernale, la pulizia delle carreggiate e delle corsie di sosta, la manutenzione delle strisce mediane e delle scarpate, i lavori necessari per una prontezza permanente d'esercizio degli impianti di regolazione del traffico, come anche le piccole riparazioni.

2

39 40

RS 725.11 RS 725.11

5643

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

I piccoli lavori di manutenzione comprendono tutte le misure e tutti i lavori che, necessari per preservare la strada e le sue installazioni tecniche, possono essere attuati senza un grande onere di progettazione e con spese limitate.

3

La gestione del traffico comprende tutte le misure e tutti i lavori necessari per un traffico sicuro e fluido sulle strade nazionali, segnatamente:

4

a.

regolazione, ripartizione e controllo del traffico;

b.

informazioni sul traffico, come la raccolta e il trattamento di dati, nonché l'allestimento e la diffusione di informazioni sul traffico che permettano agli utenti della strada di prendere decisioni ottimali prima e durante un viaggio sulle strade nazionali.

5 La protezione contro i danni comprende tutte le misure e tutti i lavori necessari per la sicurezza del traffico sulle strade nazionali, nonché per la protezione delle persone e dell'ambiente, come la protezione contro il fuoco, gli oli, le sostanze chimiche e le radiazioni.

6 Sono

considerate spese quelle per la progettazione, per i lavori veri e propri, per la vigilanza e per l'amministrazione.

Art. 11

Completamento della rete delle strade nazionali

Per il completamento della rete delle strade nazionali41, la Confederazione assume le seguenti quote delle spese conformemente all'articolo 8 capoverso 2:

1

a.

per le strade nazionali di prima e seconda classe: ­ fuori dalle città il 75­90 per cento, ­ nelle città il 50­80 per cento;

b.

per le strade nazionali di terza classe: ­ nella regione delle Alpi e nel Giura il 75­90 per cento, ­ fuori da queste regioni il 55­70 per cento, ­ nelle città il 50­70 per cento.

2 Non sono assunte le imposte sugli utili immobiliari, le tasse di mutazione, le tasse di bollo e analoghi tributi dovuti secondo il diritto cantonale.

Il Consiglio federale stabilisce l'aliquota della partecipazione secondo gli oneri dei Cantoni per le strade nazionali, il loro interesse alle medesime e la loro capacità finanziaria.

3

Se la capacità finanziaria del Cantone è insufficiente e la realizzazione di una strada nazionale riveste un interesse predominante per tutto il Paese, il Consiglio federale può eccezionalmente aumentare la partecipazione oltre l'aliquota massima.

Tale aliquota non può tuttavia essere superata di oltre il 7 per cento delle spese computabili.

4

41

Come elencate nel decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade nazionali, RS 752.113.11 (stato gg.mm.aa), conformemente all'articolo 197 numero 3 della Costituzione federale, RS 101.

5644

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Agli impianti che, costruiti su domanda dei Cantoni, servono prevalentemente interessi cantonali, regionali o locali si applica l'articolo 8 capoverso 3.

5

La Confederazione esegue i pagamenti proporzionatamente al progredire dei lavori preliminari e dei lavori di costruzione. Può anticipare, a un interesse adeguato, le somme dovute dal Cantone, oppure in casi di rigore accordare mutui. Il Consiglio federale disciplina le modalità di pagamento.

6

Titolo prima dell'art. 12

Capitolo 4: Contributi alle spese delle strade principali Art. 12 cpv. 1 Dopo avere sentito i Cantoni, il Consiglio federale designa la rete delle strade principali per la quale la Confederazione accorda contributi.

1

Art. 13

Contributi globali

La prestazione della Confederazione ai Cantoni avviene sotto forma di contributi globali.

1

2

I contributi globali sono calcolati in base a: a.

la lunghezza delle strade;

b.

l'intensità del traffico che ingloba anche il carico ambientale;

c.

l'altitudine e il carattere di strada di montagna.

Il Consiglio federale pondera i criteri di cui al capoverso 2 e determina le aliquote percentuali dei Cantoni nel credito annuale. Consulta i Cantoni prima di emanare le disposizioni d'esecuzione.

3

Art. 14 e 15 Abrogati Art. 17

Costruzione, manutenzione ed esercizio

I Cantoni costruiscono, provvedono alla manutenzione ed esercitano le strade principali. Per adempiere questi compiti, utilizzano i contributi globali.

5645

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Titolo prima dell'art. 17a (nuovo)

Capitolo 4a: Contributi alle infrastrutture dei trasporti negli agglomerati Art. 17a

Scopo

La Confederazione versa contributi alle infrastrutture che portano a un sistema globale dei trasporti più efficiente e duraturo nelle città e negli agglomerati.

1

I contributi sono versati per la sistemazione dell'infrastruttura a favore del traffico stradale e ferroviario e del traffico lento.

2

Possono essere versati contributi anche per misure corrispondenti in territori esteri limitrofi.

3

4

I contributi d'esercizio sono esclusi.

Art. 17b

Aventi diritto

I contributi sono di principio versati a enti istituzionali. Questi ultimi si costituiscono secondo il diritto cantonale.

1

2

La Confederazione designa le città e gli agglomerati che hanno diritto ai contributi.

I contributi alle ferrovie urbane sono versati mediante accordi sulle prestazioni conclusi con le imprese di trasporto secondo la legislazione sulle ferrovie. I contributi agli enti istituzionali sono ridotti in modo corrispondente.

3

Art. 17c

Condizioni

I contributi sono accordati se in un programma d'agglomerato gli enti istituzionali provano che: a.

i progetti previsti sono inseriti in una pianificazione globale dei trasporti e coordinati con le reti di trasporto regionali e nazionali e lo sviluppo degli insediamenti;

b.

i progetti previsti sono conformi al piano direttore cantonale;

c.

il finanziamento residuo degli investimenti per i progetti previsti è garantito e gli oneri collaterali per l'esercizio e la manutenzione sono sopportabili;

d.

gli investimenti per i progetti previsti presentano un effetto complessivo favorevole.

Art. 17d

Ammontare dei contributi

I contributi sono calcolati in base all'effetto complessivo dei programmi d'agglomerato. Ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili dei programmi d'agglomerato.

1

5646

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

L'effetto complessivo è il rapporto tra l'onere finanziario e i seguenti obiettivi di efficacia:

2

a.

migliore qualità del sistema dei trasporti;

b.

maggior sviluppo centripeto delle zone abitate;

c.

meno carico inquinante e meno consumo di risorse;

d.

maggior sicurezza dei trasporti.

È data priorità ai contributi ai programmi d'agglomerato che contribuiscono a risolvere i maggiori problemi ambientali e di traffico.

3

Capitolo 5: Altri contributi direttamente vincolati alle opere Sezione 1: Contributi per binari di raccordo privati Art. 18

Principio

La Confederazione può versare contributi alle spese di costruzione di binari di raccordo privati.

1

2

I contributi non possono superare il 60 per cento delle spese computabili.

Art. 19 e 20 Abrogati Art. 27

Rapporto con altre quote ed altri contributi

Nel caso di costruzione e di sistemazione delle strade nazionali e di completamento della rete delle strade nazionali42, i necessari provvedimenti di protezione ecologica secondo l'articolo 25 costituiscono parte integrante del progetto. Per le strade principali, le spese dei provvedimenti sono indennizzate mediante i contributi globali.

Art. 30

Rapporto con altre quote ed altri contributi

Nel caso di costruzione e di sistemazione delle strade nazionali e di completamento della rete delle strade nazionali43, i necessari provvedimenti di protezione del paesaggio secondo l'articolo 28 costituiscono parte integrante del progetto. Per le strade principali, le spese dei provvedimenti sono indennizzate mediante i contributi globali.

42

43

Come elencate nel decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade nazionali, RS 752.113.11 (stato gg.mm.aa), conformemente all'articolo 197 numero 3 della Costituzione federale, RS 101.

Come elencate nel decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade nazionali, RS 752.113.11 (stato gg.mm.aa), conformemente e all'articolo 197 numero 3 della Costituzione federale, RS 101.

5647

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Art. 33

Rapporto con altre quote ed altri contributi

Nel caso di costruzione e di sistemazione delle strade nazionali e di completamento della rete delle strade nazionali44, le necessarie opere di protezione contro le forze della natura secondo l'articolo 31 costituiscono parte integrante del progetto. Per le strade principali, le spese per le opere di protezione sono indennizzate mediante i contributi globali.

Art. 34, rubrica e cpv. 1 lett. a, c, d, nonché cpv. 3 e 4 Contributi generali I contributi generali alle spese delle strade aperte agli autoveicoli sono commisurati a:

1

a.

la lunghezza delle strade aperte agli autoveicoli, escluse le strade nazionali;

c.

abrogata

d.

abrogata

Il Consiglio federale consulta i Cantoni prima di emanare le disposizioni d'esecuzione.

3

4

I Cantoni utilizzano i contributi per adempiere i loro compiti nel settore stradale.

Art. 35, rubrica, cpv. 1, 2 e 4 Contributi ai Cantoni privi di strade nazionali 1

Abrogato

Ai Cantoni privi di strade nazionali sono pagati annualmente contributi compensativi. Tali contributi sono commisurati alla lunghezza delle strade aperte agli autoveicoli e all'onere stradale di questi Cantoni.

2

4

I Cantoni utilizzano i contributi per adempiere i loro compiti nel settore stradale.

Art. 41b (nuovo) Disposizione transitoria concernente la modifica del ...

Se la realizzazione di progetti di sistemazione e di manutenzione delle strade nazionali si prolunga oltre la data di entrata in vigore della presente legge, alle spese accumulate sino a quel momento si applica il diritto anteriore.

1

2 I costi di sistemazione delle infrastrutture, intese a gestire e controllare il traffico merci pesante attraverso le Alpi, possono essere assunti integralmente e retroattivamente dalla Confederazione.

Ai progetti di costruzione sulle strade principali non ancora terminati al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto si applica il diritto anteriore.

3

44

Come elencate nel decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade nazionali, RS 752.113.11 (stato gg.mm.aa), conformemente all'articolo 197 numero 3 della Costituzione federale, RS 101.

5648

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

I Cantoni con progetti di costruzione di cui al capoverso 3 ricevono contributi globali conformemente all'articolo 13 soltanto in misura pari alla somma cui ammontano, nel contributo globale che spetta loro, i contributi legati alle singole opere.

4

5 La Confederazione può partecipare alle spese dei piani sociali dei Cantoni, se tali spese derivano dal cambiamento di competenze nell'ambito delle strade nazionali. I Cantoni possono presentare una domanda in tal senso entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo diritto. Il Consiglio federale fissa la partecipazione.

15. Legge federale del 19 dicembre 195845 sulla circolazione stradale Art. 2 cpv. 3bis, primo periodo 3bis L'Ufficio federale delle strade decide le misure concernenti la regolazione locale del traffico sulle strade nazionali. ...

Art. 53a Controlli del traffico pesante

I Cantoni svolgono i controlli stradali del traffico pesante conformemente all'obiettivo della legge dell'8 ottobre 199946 sul trasferimento del traffico e in funzione del maggior rischio.

Art. 57a cpv. 1 Sulle strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore (autostrade e semiautostrade) i Cantoni istituiscono settori di competenza al fine di assicurare un adempimento efficace dei compiti per il servizio di polizia.

1

Titolo prima dell'art. 57c

Capo ottavo: Gestione del traffico Art. 57c Gestione del traffico da parte della Confederazione

La Confederazione è competente per la gestione del traffico sulle strade nazionali. Può delegare tale compito totalmente o parzialmente ai Cantoni o a terzi.

1

2

45 46

La Confederazione può: a.

ordinare provvedimenti di regolazione del traffico motorizzato idonei e necessari per impedire o eliminare gravi perturbazioni del traffico sulle strade nazionali;

b.

ordinare altri provvedimenti di ripartizione e di controllo del traffico idonei e necessari per garantire la sicurezza e la flui-

RS 741.01 RS 740.1

5649

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

dità del traffico motorizzato. Rimane salvo l'articolo 3 capoverso 6; c.

emanare raccomandazioni sulla regolazione del traffico motorizzato per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico e realizzare gli obiettivi della legge dell'8 ottobre 199947 sul trasferimento del traffico.

La Confederazione consulta i Cantoni per l'allestimento dei piani di gestione del traffico.

3

La Confederazione informa gli utenti della strada, i Cantoni e i gestori di altri mezzi di trasporto sulle condizioni di circolazione, le restrizioni del traffico e lo stato delle strade sulle strade nazionali.

4

La Confederazione allestisce e gestisce una centrale dei dati sul traffico e una centrale di gestione del traffico per le strade nazionali.

5

I Cantoni comunicano alla Confederazione i dati sul traffico necessari per adempiere tali compiti.

6

Per adempiere il loro compiti, i Cantoni possono disporre gratuitamente dei dati della centrale dei dati sul traffico di cui al capoverso 5.

Contro remunerazione, la Confederazione permette ai Cantoni e a terzi di estendere la centrale dei dati sul traffico e di utilizzarla per scopi supplementari.

7

La Confederazione può, contro remunerazione, assumere per conto dei Cantoni la preparazione e la diffusione delle informazioni sul traffico.

8

Art. 57d (nuovo) Gestione del traffico da parte dei Cantoni

I Cantoni allestiscono piani di gestione del traffico per le strade designate dal Consiglio federale che sono rilevanti per la gestione del traffico delle strade nazionali. Questi piani devono essere approvati dalla Confederazione.

1

I Cantoni informano gli utenti della strada sulle condizioni di circolazione, le restrizioni del traffico e lo stato delle strade per la rimanente rete stradale sul loro territorio. Per quanto la situazione lo esiga, informano la Confederazione, altri Cantoni e gli Stati confinanti.

2

I Cantoni possono delegare il loro compito d'informazione alla centrale di gestione del traffico o a terzi.

3

La Confederazione assiste i Cantoni mediante una consulenza tecnica e nel coordinamento delle informazioni sul traffico che interessano gli altri Cantoni o gli Stati limitrofi.

4

47

RS 740.1

5650

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

16. Legge federale del 20 dicembre 195748 sulle ferrovie Art. 53 cpv. 1, 2 e 2bis La quota di partecipazione della Confederazione all'indennizzo globale delle offerte di trasporto nel traffico regionale, ordinate congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni, ammonta al 50 per cento.

1

Il Consiglio federale stabilisce, almeno ogni quattro anni, le quote di indennizzo dovute dalla Confederazione e dai singoli Cantoni. Consulta previamente i Cantoni e tiene conto delle loro condizioni strutturali.

2

2bis Esso stabilisce lo scarto temporaneo massimo dalla quota federale di cui al capoverso 1.

Art. 61 cpv. 1 La quota di partecipazione della Confederazione alle prestazioni per i miglioramenti tecnici (art. 56) ammonta al minimo al 5 per cento e al massimo al 50 per cento. Si applica inoltre l'articolo 53 capoversi 2­5.

1

17. Legge federale del 5 ottobre 199049 sui binari di raccordo ferroviario Art. 11 cpv. 2 La Confederazione può sussidiare la costruzione dei binari di raccordo secondo l'articolo 18 della legge federale del 22 marzo 198550 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata.

2

18. Legge federale del 21 dicembre 194851 sulla navigazione aerea Art. 101a Abrogato

48 49 50 51

RS 742.101 RS 742.141.5 RS 725.116.2 RS 748.0

5651

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Art. 103 cpv. 1 lett. a (conformemente alla versione nel FF 2004 1197) La Commissione della concorrenza esamina la compatibilità con l'articolo 13 dell'Accordo del 21 giugno 199952 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo:

1

a.

dei progetti di decisioni del Consiglio federale che favoriscono singole imprese o rami di produzione rientranti nel campo d'applicazione di tale accordo, segnatamente le prestazioni e le partecipazioni previste negli articoli 101 e 102 della presente legge;

19. Legge del 7 ottobre 198353 sulla protezione dell'ambiente Art. 50

Sussidi per misure di protezione dell'ambiente lungo le strade

Nell'ambito dell'impiego del prodotto netto dell'imposta sugli oli minerali e della tassa sulle strade nazionali, la Confederazione partecipa alle spese:

1

a.

per le misure di protezione dell'ambiente lungo le strade nazionali e lungo quelle principali che devono essere sistemate con l'aiuto federale conformemente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 198554 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin); per le strade principali, questi sussidi sono parte integrante dei contributi globali secondo la LUMin;

b.

per le misure di protezione fonica e di isolamento acustico nella rimanente rete stradale sulla base di accordi di programma con i Cantoni; gli importi sono stabiliti in funzione dell'efficacia delle misure.

I Cantoni sottopongono un rapporto al Consiglio federale sull'utilizzo dei sussidi per le misure di protezione dell'ambiente lungo le strade principali che devono essere sistemate con l'aiuto federale e lungo le rimanenti strade.

2

20. Legge del 24 gennaio 199155 sulla protezione delle acque Art. 61

Impianti per le acque di scarico

Entro i limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per la costruzione e l'acquisto di:

1

52 53 54 55

RS 0.748.127.192.68 RS 814.01 RS 725.116.2 RS 814.20

5652

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

a.

impianti, installazioni e apparecchiature per l'eliminazione dell'azoto nelle stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico, in quanto servano ad adempire accordi di diritto pubblico internazionale o decisioni di organizzazioni internazionali miranti a garantire la qualità delle acque fuori della Svizzera;

b.

canalizzazioni costruite in sostituzione degli impianti, delle installazioni e delle apparecchiature giusta la lettera a.

Le indennità sono stabilite in funzione della quantità di azoto eliminato mediante i provvedimenti di cui al capoverso 1.

2

Art. 62a cpv. 2­4 Le indennità sono stabilite in funzione delle proprietà e della quantità di sostanze di cui si previene il convogliamento e il dilavamento, nonché dei costi dei provvedimenti che non sono indennizzati mediante i contributi secondo la legge del 29 aprile 199856 sull'agricoltura o secondo la legge federale del 1° luglio 196657 sulla protezione della natura e del paesaggio.

2

3

Abrogato

L'Ufficio federale dell'agricoltura accorda le indennità come contributi globali sulla base di accordi di programma conclusi con i Cantoni per ogni zona in cui sono necessari provvedimenti. Per valutare se i programmi previsti assicurano un'adeguata protezione delle acque, consulta l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio. I Cantoni attribuiscono le indennità ai singoli aventi diritto.

4

Art. 64 cpv. 1 e 3 1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può assegnare ai Cantoni indennità per ricerche sulle cause della insufficiente qualità di un'acqua importante, al fine di stabilire le misure di risanamento necessarie.

3 Entro i limiti dei crediti stanziati, essa può sostenere mediante indennità e lavori condotti per proprio conto la compilazione di inventari cantonali degli impianti per l'approvvigionamento in acqua, nonché delle falde freatiche, purché:

a.

gli inventari siano allestiti conformemente alle direttive federali; e

b.

le domande siano presentate prima del 1° novembre 2010.

Art. 65 cpv. 1 L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice un credito quadro limitato nel tempo per l'assegnazione dei contributi.

1

56 57

RS 910.1 RS 451

5653

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

21. Legge federale del 20 dicembre 194658 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti Art. 101bis cpv. 1, frase introduttiva e lett. c­d, nonché cpv. 3 L'assicurazione può accordare sussidi alle spese di personale e di organizzazione delle istituzioni private di utilità pubblica attive a livello nazionale per l'esecuzione dei seguenti compiti a favore delle persone anziane:

1

3

c.

coordinamento e sviluppo;

d.

abrogata.

Abrogato

Art. 102 cpv. 2 2

L'assegno per grandi invalidi è finanziato esclusivamente dalla Confederazione.

Art. 103

Contributo federale

Il contributo federale ammonta a ...59 per cento delle spese annue dell'assicurazione; da esso è dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 102 capoverso 2.

1

La Confederazione devolve inoltre all'assicurazione il prodotto della tassa sulle case da gioco.

2

Art. 107 cpv. 2 2

La Confederazione versa ogni mese il suo contributo al Fondo di compensazione.

Disposizione transitoria relativa all'articolo 101bis Fino all'entrata in vigore di un nuovo disciplinamento cantonale relativo al finanziamento per l'assistenza e le cure a domicilio, i Cantoni devono fissare il sussidio alle istituzioni private di utilità pubblica (Spitex) che finora ricevevano i sussidi AVS conformemente all'articolo 101bis del diritto previgente, sulla base dei salari dell'anno precedente e dell'aliquota percentuale determinante per l'ammontare del contributo nel .... (2007 = anno civile prima dell'entrata in vigore della NPC). Essi pagano inoltre 30 franchi per ogni giornata di permanenza nell'istituto diurno e un franco per ogni pasto consegnato.

58 59

RS 831.10 L'importo definitivo del contributo federale all'AVS può essere fissato solo dopo l'entrata in vigore della NPC.

5654

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

22. Legge federale del 19 giugno 195960 sull'assicurazione per l'invalidità Art. 8 cpv. 2 e 3 lett. c Il diritto alle prestazioni previste negli articoli 13 e 21 esiste indipendentemente dalla possibilità d'integrazione nella vita professionale o di svolgimento delle mansioni consuete.

2

3

I provvedimenti d'integrazione sono: c.

abrogata.

Art. 14 cpv. 1 lett. a 1

I provvedimenti sanitari comprendono: a.

la cura eseguita dal medico stesso o, su sua prescrizione, dal personale sanitario ausiliario, in uno stabilimento o a domicilio, ad eccezione delle terapie logopediche e psicomotorie;

Art. 19 Abrogato Art. 54

Uffici AI cantonali

La Confederazione provvede all'istituzione di uffici AI cantonali. A tale scopo conclude con i Cantoni convenzioni relative all'istituzione degli uffici AI.

1

I Cantoni istituiscono il loro ufficio AI sotto forma di istituto cantonale di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Più Cantoni possono concludere insieme una convenzione per istituire un ufficio AI comune o per delegare a un altro ufficio AI alcuni dei compiti di cui all'articolo 57. Gli atti legislativi cantonali o i concordati intercantonali disciplinano in particolare l'organizzazione interna degli uffici AI.

2

Se in un Cantone non si riesce a concludere una convenzione sull'istituzione dell'ufficio AI, il Consiglio federale può istituire l'ufficio AI cantonale sotto forma di istituto di diritto pubblico federale dotato di personalità giuridica.

3

La delega di compiti previsti dal diritto cantonale a un ufficio AI cantonale sottostà all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno. L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri.

4

Art. 73 Abrogato Art. 74 cpv. 1 lett. d Abrogata 60

RS 831.20

5655

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Art. 75 cpv. 1, primo periodo, nonché cpv. 2 1 Il Consiglio federale stabilisce i limiti massimi dei sussidi previsti dall'articolo 74.

...

Il diritto ai sussidi dell'assicurazione decade per quanto le spese che li giustificano, conformemente all'articolo 74, siano già sussidiate in virtù di altre leggi federali.

2

Art. 77 cpv. 1 lett. b e 2 I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti: 1

b.

2

dai contributi della Confederazione;

L'assegno per grandi invalidi è finanziato esclusivamente dalla Confederazione.

Art. 78

Contributo della Confederazione

Il contributo della Confederazione ammonta a ...61 per cento delle uscite annue dell'assicurazione; da esso viene dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 77 capoverso 2.

1

2

L'articolo 104 LAVS62 si applica per analogia.

Art. 78bis Abrogato Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

Se, prima che siano trascorsi 25 anni dall'ultimo pagamento di contributi secondo il previgente articolo 73, le costruzioni sono distolte dallo scopo cui erano destinate o sono trasferite a un soggetto giuridico che non è di utilità pubblica i contributi devono essere restituiti al Fondo di compensazione secondo l'articolo 107 LAVS63 a favore del conto dell'assicurazione invalidità.

1

2 L'importo da rimborsare è diminuito del 4 per cento per ogni anno di utilizzazione conforme alla destinazione prevista.

La restituzione deve essere richiesta dall'Ufficio federale entro cinque anni dal cambiamento di destinazione.

3

61 62 63

L'importo definitivo del contributo federale all'AI può essere fissato solo dopo l'entrata in vigore della NPC.

RS 831.10 RS 831.10

5656

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

23. Legge federale del 18 marzo 199464 sull'assicurazione malattie Art . 65 cpv. 2 Abrogato Art. 66

Sussidio della Confederazione

La Confederazione accorda annualmente ai Cantoni un sussidio per la riduzione dei premi a tenore degli articoli 65 e 65a.

1

Il sussidio della Confederazione corrisponde a un quarto delle spese lorde dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il 30 per cento della popolazione svizzera residente e del numero di assicurati secondo l'articolo 65a lettera a.

2

Il Consiglio federale stabilisce la quota che spetta a ciascun Cantone in base alla sua popolazione residente e al numero di assicurati secondo l'articolo 65a lettera a.

3

24. Legge federale del 20 giugno 195265 sugli assegni familiari nell'agricoltura Art. 20 cpv. 3 Abrogato Art. 21

Contributi dei Cantoni

I contributi dei Cantoni sono calcolati in base all'importo degli assegni familiari pagati nel Cantone.

1

Il Consiglio federale riduce proporzionalmente i contributi dei Cantoni mediante il versamento di cui all'articolo 20 capoverso 2.

2

25. Legge del 25 giugno 198266 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 92 cpv. 7bis, secondo periodo ... Il Consiglio federale fissa le quote a carico dei Cantoni mediante una chiave di ripartizione che tenga conto del numero annuale di giorni di disoccupazione controllata. ...

7bis

64 65 66

RS 832.10 RS 836.1 RS 837.0

5657

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

26. Legge del 29 aprile 199867 sull'agricoltura Art. 97a (nuovo)

Accordo di programma

La Confederazione può accordare contributi ai Cantoni nell'ambito di accordi di programma.

1

I servizi federali interessati stabiliscono per quanto possibile definitivamente i loro oneri e le loro condizioni negli accordi di programma.

2

La procedura di pubblicazione di progetti sostenuti con contributi degli accordi di programma è retta dal diritto cantonale.

3

Art. 136 La consulenza è concepita per persone attive nell'agricoltura, nell'economia domestica rurale, nelle organizzazioni agricole, nell'ambito dello sviluppo delle aree rurali o nella garanzia e la promozione della qualità dei prodotti agricoli. Essa è prestata a queste persone assistendole nei loro processi professionali e nel loro perfezionamento.

1

2

I Cantoni assicurano la consulenza a livello cantonale.

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda aiuti finanziari a organizzazioni o istituzioni sovraregionali o d'importanza nazionale che operano in settori specializzati e a centri di consulenza d'importanza nazionale per le prestazioni fornite.

3

Sono sostenute le attività di consulenza che promuovono lo scambio di conoscenze, di informazioni e di esperienze tra ricerca e prassi, tra le aziende agricole e le persone di cui al capoverso 1. Il Consiglio federale stabilisce nei dettagli i settori di attività e le categorie di prestazioni.

4

Il Consiglio federale disciplina i requisiti che le organizzazioni, le istituzioni, i centri di consulenza e i consulenti da essi impiegati devono soddisfare.

5

Art. 137 Abrogato Art. 138 Abrogato Art. 143 lett. a Abrogata

67

RS 910.1

5658

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Art. 144 cpv. 1, secondo periodo Abrogato 27. Legge forestale del 4 ottobre 199168 Art. 35

Principi

Nei limiti dei crediti stanziati, i contributi di promozione secondo la presente legge sono accordati a condizione che: 1

a.

i provvedimenti siano attuati in modo economico e competente;

b.

i provvedimenti siano valutati insieme a quelli di altre leggi federali globalmente e secondo la loro azione congiunta;

c.

il beneficiario fornisca una prestazione propria proporzionata alla sua capacità economica, allo sforzo che si può ragionevolmente pretendere da lui ed alle altre possibilità finanziarie delle quali potrebbe valersi;

d.

i terzi usufruttuari o responsabili di danni partecipino al finanziamento;

e.

le controversie siano composte durevolmente e a vantaggio della conservazione della foresta.

Il Consiglio federale può prevedere che i contributi siano versati soltanto a destinatari che partecipano a misure d'autosostegno dell'economia forestale e del legno.

2

Art. 36 cpv. 1 frase introduttiva, lett. a, nonché cpv. 2 e 3 (nuovi) La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per provvedimenti intesi a proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli contro le catastrofi naturali, segnatamente per:

1

a.

la costruzione, il ripristino e la sostituzione di opere e impianti protettivi;

In casi eccezionali, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.

2

L'ammontare delle indennità è determinato in base al pericolo costituito da catastrofi naturali, nonché ai costi e all'efficacia dei provvedimenti.

3

Art. 37

Foresta di protezione

La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per provvedimenti necessari per adempiere la funzione protettiva della foresta, segnatamente per:

1

a.

68

la cura della foresta di protezione, incluse la prevenzione e la riparazione di danni che mettono in pericolo la foresta di protezione;

RS 921.0

5659

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

b.

la garanzia dell'infrastruttura per la cura della foresta di protezione, per quanto essa tenga conto della foresta come ambiente naturale di vita.

L'ammontare delle indennità è determinato in base alla superficie di foresta di protezione da curare, al pericolo da evitare e all'efficacia dei provvedimenti.

2

Art. 38

Diversità biologica della foresta

La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che contribuiscono a conservare e a migliorare la diversità biologica della foresta, segnatamente per:

1

2

a.

la protezione e la manutenzione delle riserve forestali e di altri spazi vitali della foresta importanti dal profilo ecologico;

b.

la cura dei giovani popolamenti;

c.

il collegamento di spazi vitali della foresta;

d.

la conservazione di gestioni forestali tradizionali;

e.

la produzione di materiale di riproduzione forestale.

La Confederazione accorda gli aiuti finanziari per: a.

i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a­d: come contributi globali in base agli accordi di programma conclusi con i Cantoni;

b.

i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera e: mediante decisione dell'Ufficio federale.

L'ammontare degli aiuti finanziari è determinato in base all'importanza dei provvedimenti per la diversità biologica e alla loro efficacia.

3

Art. 38 (nuovo)

Economia forestale

La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che migliorano la redditività dell'economia forestale, segnatamente per:

1

2

a.

basi di pianificazione sovraziendali;

b.

provvedimenti intesi a migliorare le condizioni di gestione delle aziende dell'economia forestale;

c.

provvedimenti relativi alla pubblicità e alla promozione delle vendite presi in comune dall'economia forestale e del legno;

d.

il deposito di legname in caso di sovrapproduzione straordinaria.

La Confederazione accorda gli aiuti finanziari per: a.

i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a e b: come contributi globali in base agli accordi di programma conclusi con i Cantoni;

b.

i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera c: mediante decisione dell'Ufficio federale.

L'ammontare degli aiuti finanziari è determinato in base all'efficacia dei provvedimenti.

3

5660

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Art. 40 cpv. 1 lett. b La Confederazione può accordare mutui rimborsabili, senza interesse o a interesse ridotto:

1

b.

per il finanziamento dei costi residui di provvedimenti sussidiabili secondo gli articoli 36, 37 e 38a capoverso 1 lettera b;

Art. 41

Assegnazione dei contributi

L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice un credito quadro quadriennale per l'assegnazione dei contributi e dei mutui.

1

Per i contributi agli interventi intesi a far fronte a catastrofi naturali straordinarie, il termine decorre dal momento del relativo provvedimento.

2

28. Legge federale del 20 giugno 198669 sulla caccia Art. 11 cpv. 6 Il Consiglio federale emana disposizioni per la protezione delle bandite federali di caccia e delle riserve per gli uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale e nazionale. La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per le spese di vigilanza di tali riserve e aeree.

6

Art. 13 cpv. 3 La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per le spese di risarcimento dei danni causati dalla selvaggina di una bandita federale.

3

29. Legge federale del 21 giugno 199170 sulla pesca Art. 12 cpv. 2 e 3 Gli aiuti finanziari della Confederazione sono calcolati in funzione dell'importanza dei provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a-c per la protezione e lo sfruttamento dei pesci e dei gamberi; ammontano al massimo al 40 per cento delle spese.

2

3

Abrogato

69 70

RS 922.0 RS 923.0

5661

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30. Legge federale del 3 ottobre 200371 sulla Banca nazionale Art. 31 cpv. 3 La quota versata ai Cantoni è ripartita in funzione della loro popolazione residente.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli dopo aver sentito i Cantoni.

3

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

71

RS 951.11

5662