Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 aprile 20052, decreta: Art. 1 La garanzia federale č accordata: 1. Glarona agli articoli 52 capoverso 3, 68 lettera b, 74, 75 capoversi 24, 78, 86a capoverso 1, 88 capoverso 2, 94, 95, 97, 101 lettere a, b, d, 103, 104, 121 capoverso 1 e 134 capoverso 1 della costituzione cantonale, accettati nella Landsgemeinde del 2 maggio 2004; 2. Soletta agli articoli 70bis e 91bis e all'abrogazione dell'articolo 91 lettera e, della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 28 novembre 2004; 3. Basilea Campagna agli articoli 106 capoverso 1 e 106a della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 19 ottobre 2003; 4. Sciaffusa agli articoli 52 capoverso 1 e 78 capoversi 3 e 4 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 29 agosto 2004; 5. Grigioni all'articolo 35 capoverso 1 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 26 settembre 2004; 6. Vallese agli articoli 75 capoverso 3, 78 capoverso 3, 79 capoverso 1 numero 5 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 26 settembre 2004;
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RS 101 FF 2005 2579
2005-0112
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Garanzia federale a costituzioni federali rivedute. DF
7. Giura agli articoli 26 capoverso 2, 75 capoversi 1 e 3, 76 capoversi 1 e 4 della costituzione cantonale, come anche agli articoli 12 e 13 delle disposizioni finali e transitorie, accettati nella votazione popolare del 26 settembre 2004.
Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.
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