Legge federale sul trasporto pubblico

Disegno

(LTP) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20051, decreta: I La legge federale del 4 ottobre 19852 sul trasporto pubblico è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione Concerne soltanto il testo tedesco e francese Titolo Legge federale sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia (Legge sul trasporto di merci, LTM) Art. 1

Campo d'applicazione

La presente legge si applica al trasporto di merci da parte delle imprese ferroviarie, delle imprese di trasporto a fune e delle imprese di navigazione concessionarie.

1

L'articolo 3 capoversi 1 e 4 e gli articoli 7­14, ad eccezione dell'art. 8a, si applicano soltanto al trasporto di merci su commissione.

2

Le disposizioni della presente legge sono imperative per il trasporto di merci su commissione.

3

Per il trasporto di merci non su commissione sono imperative le disposizioni concernenti la responsabilità (art. 39­48) e i rimedi giuridici (art. 50). Le altre disposizioni si applicano laddove il contratto non preveda altrimenti.

4

La legge è applicabile sul territorio svizzero, salvo disposizione contraria di una convenzione internazionale.

5

1 2

FF 2005 2183 RS 742.40

2004-2785

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Trasporto pubblico. LF

Art. 2 lett. c­e, g e h Nella presente legge si intendono per: c.

Impresa: un'impresa di trasporto titolare di una concessione o autorizzazione federale ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie oppure ai sensi della legge del ...4 sul trasporto di viaggiatori, se trasporta merci;

d.

Stazione: una stazione ferroviaria, una fermata ferroviaria o un imbarcatoio;

e.

Veicolo: un veicolo a motore utilizzato per il trasporto di merci, un carro merci o un battello, come anche una cabina, un contenitore o il sedile di un impianto di trasporto a fune;

g.

Abrogata;

h.

Documento di trasporto: una ricevuta dei bagagli o un altro certificato di trasporto.

Art. 3 cpv. 1 lett. a, 2 e 3 1 Le

imprese eseguono ogni trasporto, purché:

a.

il mittente si sottoponga alle disposizioni legali e tariffali.

2 Abrogato 3 Il

Consiglio federale determina le cose che, per ragioni di sicurezza o d'igiene, sono escluse dal trasporto o ammesse soltanto a certe condizioni.

Art. 4

1 Il

Trasporto di merci pericolose

Consiglio federale emana disposizioni speciali sul trasporto di merci pericolose.

2 Il

Dipartimento può affidare l'autorizzazione o il controllo degli imballaggi di merci pericolose ad aziende o organizzazioni che garantiscono un operato conforme alle prescrizioni.

Art. 6 Abrogato Art. 7 cpv. 2 L'impresa che intende cessare il servizio di una stazione per una o più categorie di traffico consulta previamente i Comuni interessati. L'impresa decide definitivamente.

2

3 4

RS 742.101 RS ...; RU ... (FF 2005 2313)

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Trasporto pubblico. LF

Art. 8

Prestazioni commissionate dai poteri pubblici

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni in qualità di committenti possono convenire con le imprese prestazioni che esse non potrebbero offrire se si attenessero a una gestione improntata ai principi dell'economia aziendale.

1

2 A tale scopo essi indennizzano le imprese per i costi non coperti pianificati oppure stanziano contributi per gli investimenti necessari.

Per promuovere il trasporto di merci per ferrovia la Confederazione può concedere aiuti finanziari o mutui senza interessi a favore dei relativi investimenti.

3

4 Si applicano per analogia le disposizioni della legge del ...5 sul trasporto di viaggiatori relative alla presentazione dei conti e dichiarate applicabili dal Consiglio federale.

Art. 8a

Trasporti nell'ambito della cooperazione nazionale in materia di sicurezza

In situazioni speciali e straordinarie le imprese sono obbligate a effettuare prioritariamente trasporti a favore della Confederazione e dei Cantoni.

1

2

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Titolo prima dell'art. 9

Sezione 3: Tariffe del trasporto di merci su commissione Art. 11 Abrogato Titolo prima dell'art. 13

Sezione 4: Trasporti e instradamento per il trasporto di merci su commissione Art. 13 cpv. 2 2A

tal fine stabiliscono tariffe e documenti di trasporto comuni.

Capitolo 2 (art. 15­23) Abrogato

5

RS ...; RU ... (FF 2005 2313)

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Art. 40

Responsabilità dell'impresa per le incombenze di servizio

L'impresa risponde del danno causato dalle persone che occupa per il trasporto, nell'esercizio delle loro incombenze di servizio. Sono considerati tali anche i mandatari di prestazioni di trasporto e i loro impiegati.

Art. 42 cpv. 2 2 Sono

tuttavia ammesse le limitazioni convenzionali della responsabilità per merci:

a.

il cui trasporto è particolarmente difficile o comporta rischi particolari;

b.

trasportate a una tariffa eccezionale (art. 9 cpv. 2) o secondo accordi speciali (art. 10 cpv. 2).

Art. 43 lett. a e b Abrogate Art. 45

Estinzione delle pretese

Le pretese contro l'impresa si estinguono non appena l'avente diritto ritira la merce.

1

2

Le pretese non si estinguono: a.

se l'avente diritto prova che il danno è stato cagionato intenzionalmente o per negligenza grave;

b.

in caso di inosservanza del termine di resa, se è fatto reclamo entro 30 giorni;

c.

in caso di perdita parziale o di danneggiamento accertati prima che l'avente diritto abbia preso in consegna la merce o se il danno non è stato accertato per colpa dell'impresa;

d.

in caso di danno non apparente alla merce, accertato entro i termini stabiliti dal Consiglio federale, se l'avente diritto prova che il danno si è verificato nell'intervallo tra l'accettazione al trasporto e la riconsegna.

Art. 48

Diritto di pegno

L'impresa ha sulla merce i diritti di un creditore pignoratizio per tutti i crediti risultanti dal contratto di trasporto. Questi diritti sussistono fintanto che la merce si trova in possesso dell'impresa o di un terzo al quale può chiederne la restituzione.

Art. 49a

Vigilanza

Il trasporto di merci di cui all'articolo 1 capoverso 1 sottostà alla vigilanza dell'Ufficio federale. Quest'ultimo è abilitato ad abrogare decisioni e istruzioni di organi o servizi delle imprese o a impedirne l'applicazione qualora infrangano la presente legge, l'autorizzazione o accordi internazionali oppure ledano importanti interessi nazionali.

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Art. 51

Delitti

Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene a una disposizione esecutiva della presente legge, la cui violazione è stata dichiarata punibile dal Consiglio federale, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.

1

Se le infrazioni di cui al capoverso 1 sono commesse nell'azienda di una persona giuridica di diritto pubblico o privato o di una società commerciale, le disposizioni penali sono applicabili alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa; tuttavia, la persona giuridica o la società commerciale risponde solidalmente della multa e delle spese.

2

Art. 51a

Perseguimento d'ufficio (nuovo)

I reati punibili secondo il Codice penale6 sono perseguiti d'ufficio se sono commessi contro le seguenti persone durante il servizio: a.

impiegati di imprese che trasportano merci ai sensi dell'articolo 1;

b.

persone incaricate di svolgere determinate mansioni al posto degli impiegati di cui alla lettera a.

Art. 51b

Competenza (nuovo)

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni della presente sezione spettano ai Cantoni.

1

Le sentenze e i decreti di abbandono devono essere trasmessi senza indugio, gratuitamente e in copia integrale al Ministero pubblico della Confederazione a destinazione del Consiglio federale.

2

Art. 52 cpv. 3 Abrogato II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

6

RS 311.0

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