Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore privato dei servizi di sicurezza Modifica del 14 gennaio 2005 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore privato dei servizi di sicurezza, allegato al decreto del Consiglio federale del 19 gennaio 20041, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Allegato 1, n. 2

Salari minimi per collaboratori con salario mensile

Allegato 2, n. 1

Disposizioni per collaboratori ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 del CCL3

II Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2005 e ha effetto sino al 31 dicembre 2008.

14 gennaio 2005

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 2004 655 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

Corrisponde all'articolo 2 capoverso 4 del decreto del Consiglio federale del 19 gennaio 2004

2005-0013

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Contratto collettivo di lavoro per il settore privato dei servizi di sicurezza. DCF

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