8.2.1

Messaggio concernente l'Accordo di libero scambio fra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano del 12 gennaio 2005

8.2.1.1

Compendio

L'Accordo di libero scambio con il Libano estende la rete di accordi di libero scambio che gli Stati dell'AELS sviluppano con Paesi terzi dall'inizio degli anni Novanta. L'obiettivo della politica dell'AELS nei confronti dei Paesi terzi è di assicurare ai propri operatori economici un accesso ai mercati dei Paesi mediterranei che sia, possibilmente, senza discriminazioni ed equivalente a quello di cui beneficiano i loro principali concorrenti.

I primi accordi di libero scambio conclusi tra gli Stati dell'AELS nell'area del Mediterraneo risalgono al 1991 con la Turchia e al 1992 con Israele. Nel 1995 hanno preso a delinearsi gli sforzi dell'UE intesi a istituire entro il 2010, nell'ambito della Dichiarazione di Barcellona, una grande zona di libero scambio euromediterranea. A tale scopo, già nel mese di giugno del 1995 i Governi degli Stati dell'AELS hanno deciso di intensificare la politica dell'AELS con i Paesi terzi del bacino mediterraneo. L'intenzione era anche quella di contribuire all'integrazione euromediterranea con l'obiettivo di partecipare alla corrispondente futura zona di libero scambio.

Successivamente gli Stati dell'AELS hanno concluso un Accordo di libero scambio con il Marocco nel 1997 (RS 0.632.315.491), con l'OLP/Autorità palestinese nel 1998 (RS 0.632.316.251) e con la Giordania nel 2001 (RS 0.632.314.671). Il presente Accordo di libero scambio con il Libano è stato firmato il 24 giugno 2004.

L'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Libano copre i settori dell'industria, dei prodotti agricoli trasformati nonché del pesce e degli altri prodotti del mare. Nel settore dei prodotti agricoli non trasformati, i diversi Stati dell'AELS hanno concluso convenzioni bilaterali con il Libano (cfr. n. 8.2.1.5). Questo accordo di libero scambio è strutturato in modo asimmetrico per tenere conto del differente livello di sviluppo del Libano e degli Stati dell'AELS. Mentre gli Stati dell'AELS sopprimono tutti i loro dazi e altri tributi dal momento dell'entrata in vigore dell'Accordo, al Libano è accordato un periodo transitorio dal 2008 al 2015 per lo smantellamento progressivo dei dazi. I tempi di smantellamento tariffario del Libano corrispondono a quelli dell'accordo di associazione fra l'UE e il Libano. Le concessioni tariffali svizzere corrispondono a un consolidamento
delle concessioni SPG finora esistenti a livello unilaterale (Sistema di preferenze generalizzate a favore dei Paesi in sviluppo; decreto sulle preferenze tariffali, RS 632.91). L'Accordo di libero scambio sostituisce il sistema svizzero SPG accordato al Libano.

Le concessioni tariffali accordate dalla Svizzera nel quadro dell'accordo bilaterale relativo al commercio dei prodotti agricoli non trasformati non vanno oltre quelle accordate in passato ad altri partner di libero scambio o nell'ambito del SPG.

2004-2748

1091

8.2.1.2

Situazione economica del Libano, relazioni economiche fra la Svizzera e il Libano

Nel 1990, alla fine della guerra civile, l'economia libanese era caratterizzata dal crollo degli investimenti privati, dal collasso del settore pubblico e da un'inflazione del 70 per cento. Fra il 1990 e il 1997, una crescita sostenuta, dettata in particolare dalla ricostruzione e da un importante effetto di recupero, ha prodotto un forte innalzamento del livello della produzione interna; il PIL per persona è quadruplicato, passando dai 1000 dollari del 1990 a quasi 4000 nel 1996, fino a raggiungere i 5000 dollari nel 2003. L'inflazione è passata dal 15 per cento del 1990 al 4 per cento del 2002. Gli indicatori sociali sono tornati progressivamente al livello precedente la guerra. Gli investimenti sostenuti per la ricostruzione del Paese nonché la crescita rapida dell'economia hanno moltiplicato le opportunità di impiego. Tuttavia, la disoccupazione resta elevata e si situa attorno al 20 per cento.

Gli scambi commerciali bilaterali fra la Svizzera e il Libano sono importanti se paragonati alle dimensioni del Paese. Nel 2003 il Libano è stato il nostro sesto partner commerciale in Medio Oriente per quanto riguarda le esportazioni svizzere, e la Svizzera è stata, in base alle statistiche libanesi, il primo partner commerciale del Libano nel 2002. Nel corso di questi ultimi anni, le esportazioni svizzere verso il Libano si sono attestate fra i 168 e i 210 milioni di franchi. Le categorie di prodotti più importanti per le esportazioni sono i prodotti farmaceutici (41% delle esportazioni nel 2003), seguiti dai metalli preziosi e dai gioielli (17%) e dagli orologi (11%). Nel 2003, in Svizzera sono stati importati prodotti libanesi per un totale di 191 milioni di franchi: le merci importate più importanti sono state le pietre preziose e i gioielli (97% del totale).

Anche gli investimenti diretti svizzeri in Libano sono relativamente importanti e riguardano essenzialmente i settori del cemento, degli alimentari e dell'industria farmaceutica e delle macchine. Gli investimenti diretti libanesi in Svizzera si concentrano nel settore dei servizi finanziari. Nel 2000, la Svizzera e il Libano hanno firmato un accordo di protezione degli investimenti, entrato in vigore nel 2001.

Inoltre, nel 2003 è stato concluso un accordo di cooperazione fra l'agenzia libanese di investimenti IDAL (Agenzia di sviluppo degli investimenti in Libano) e l'organizzazione svizzera di promozione degli investimenti SOFI (Swiss Organisation for Facilitating Investments).

8.2.1.3

Svolgimento dei negozianti

Gli Stati dell'AELS hanno firmato il 19 giugno 1997 una dichiarazione di cooperazione (cfr. n. 322 e 813 del Rapporto 98/1+2). Sulla base di colloqui esplorativi, il 4 luglio 2002 il Comitato misto istituito da questa dichiarazione di cooperazione è giunto alla conclusione che un accordo di libero scambio sarebbe di sicuro interesse sia per gli Stati dell'AELS sia per il Libano. I negoziati sono stati avviati l'8 aprile 2003. Dopo tre cicli negoziali, i diversi testi degli accordi sono stati parafati il 21 novembre 2003 e il 12 marzo 2004.

1092

8.2.1.4

Contenuto dell'Accordo di libero scambio

L'Accordo di libero scambio con il Libano ricalca in gran parte quelli già conclusi dagli Stati dell'AELS con altri partner dell'Europa centrale e orientale, la Turchia, Israele, l'OLP/Autorità palestinese, il Marocco e la Giordania.

8.2.1.4.1

Scambi commerciali

Grazie alla conclusione dell'Accordo di libero scambio e degli accordi agricoli bilaterali (art. 4 par. 2) è istituita una zona di libero scambio fra gli Stati dell'AELS e il Libano. Le disposizioni dell'Accordo di libero scambio sul commercio dei beni coprono i settori dell'industria, dei prodotti agricoli trasformati nonché del pesce e degli altri prodotti del mare (art. 4 par. 1). L'accordo è asimmetrico e tiene conto pertanto delle differenze nello sviluppo economico fra gli Stati Parte. Mentre gli Stati dell'AELS sopprimono tutti i loro dazi e altri tributi dal momento dell'entrata in vigore dell'accordo, al Libano è accordato un periodo transitorio per eliminare progressivamente i suoi dazi in vista del libero scambio integrale (art. 6). I tempi di smantellamento dei dazi libanesi sui prodotti industriali corrispondono a quelli dell'accordo d'associazione fra l'UE e il Libano: lo smantellamento inizia il 1° marzo 2008 e si conclude il 1° marzo 2015 con l'abolizione totale dei dazi. Le stesse scadenze valgono per l'abolizione dei dazi sul pesce e sugli altri prodotti marittimi nei confronti degli Stati dell'AELS. Per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, ogni singolo Stato dell'AELS accorda al Libano, in un elenco di concessione specifico, le medesime concessioni accordate finora all'UE. Dal canto suo, il Libano accorda agli Stati dell'AELS le stesse condizioni di accesso al mercato di quelle concesse all'UE. Fanno eccezione 12 prodotti (fra cui lo yogurt e i gelati alimentari) per i quali gli Stati dell'AELS ottengono un accesso al mercato sicuramente migliore ma in confronto leggermente inferiore o ritardato.

Le regole d'origine dell'accordo (art. 5 e Protocollo B) sono già sintonizzate con l'introduzione del cumulo EUROMED al quale anche gli Stati dell'AELS parteciperanno. Fino all'entrata in vigore del sistema EUROMED, le possibilità di cumulo si riducono al cumulo bilaterale di semilavorati provenienti dagli Stati dell'AELS e dal Libano. Il rimborso dei dazi prelevati sulle importazioni in provenienza da Stati terzi (drawback), suscettibile di provocare una distorsione della concorrenza, sarà autorizzato solo fino allo scadere di un breve periodo di transizione.

Inoltre, come per ogni accordo di libero scambio dell'AELS, il presente accordo contiene disposizioni sul divieto
delle restrizioni quantitative alle importazioni e alle esportazioni (art. 9 e 10) e sul divieto dei dazi sulle esportazioni (art. 10), sulla non discriminazione mediante imposizioni interne (art. 11), sui monopoli di Stato (art. 14), nonché rinvii alle disposizioni dell'OMC concernenti i regolamenti tecnici (art. 12), i provvedimenti sanitari e fitosanitari (art. 13), le sovvenzioni (art. 15) e i provvedimenti antidumping (art. 16). L'accordo contempla anche le clausole di salvaguardia e disposizioni derogatorie usuali (art. 18, 20, 21 e 22), comprese quelle concernenti le difficoltà dell'adeguamento strutturale e le difficoltà nella bilancia dei pagamenti (art. 19 e 23).

Le disposizioni sulla concorrenza (art. 17) sanciscono che determinate pratiche con effetti di distorsione della concorrenza sono incompatibili con l'accordo e che le Parti contraenti applicano la propria legislazione nazionale di conseguenza.

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8.2.1.4.2

Proprietà intellettuale

Le disposizioni dell'accordo sulla protezione dei diritti relativi alla proprietà intellettuale (art. 24) obbligano le Parti a garantire una protezione effettiva dei diritti relativi alla proprietà intellettuale e a farli rispettare. Le Parti adottano in particolare provvedimenti al fine di impedire la contraffazione e la pirateria. I principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita si applicano conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Accordo TRIPS dell'OMC (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, RS 0.632.20, allegato 1C).

Le Parti confermano i propri impegni assunti in diversi accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale di cui sono Parti contraenti (Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, riveduta il 14 luglio 1967, RS 0.232.04; Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche riveduta il 24 luglio 1971, RS 0.231.15; Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione [Convenzione di Roma], RS 0.231.171). Per quanto riguarda le Convenzioni di Parigi e di Berna, il Libano aderirà agli atti di revisione applicabili negli Stati dell'AELS. Le Parti s'impegnano inoltre ad aderire, entro il 1° marzo 2008, ad altri accordi internazionali in materia di armonizzazione e di protezione della proprietà intellettuale: segnatamente all'Accordo TRIPS, al Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (RS 0.232.112.4), al Trattato di Budapest del 28 aprile 1977 sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (RS 0.232.145.1), al Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti (RS 0.232.141.1), nonché alla Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità vegetali (versione riveduta nel 1978 o 1991, RS 0.232.162). Inoltre, le Parti aderiranno non appena possibile all'Atto di Ginevra (1999) relativo all'Accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (FF 2000 2499), al WIPO Copyright Treaty (Ginevra 1996) e al WIPO Performances and Phonograms Treaty (Ginevra 1996).
Nell'allegato figurano altre norme di protezione materiali concernenti determinati settori del diritto relativo alla proprietà intellettuale. I dati sulle prove, che devono essere depositati nell'ambito di procedure ufficiali di autorizzazione alla commercializzazione di prodotti farmaceutici e agrochimici, beneficiano di una protezione di sei anni al minimo a partire dal rilascio dell'autorizzazione. Questo disciplinamento rappresenta una precisazione del corrispondente impegno dell'Accordo TRIPS dell'OMC. È stipulata, inoltre, una protezione dei design della durata di 25 anni. Nel settore delle indicazioni di origine geografica il Libano si sforzerà di estendere la protezione al settore dei servizi.

L'accordo stabilisce che le parti contraenti possono avviare consultazioni per riesaminare le disposizioni concernenti la proprietà intellettuale, al fine di migliorare il livello di protezione e di evitare o di sopprimere le distorsioni commerciali causate dal sistema di protezione attuale. Inoltre, le parti sono pronte a tenere consultazioni di esperti sulle loro attività, relazioni e sviluppi internazionali nel settore della proprietà intellettuale.

Per la Svizzera le disposizioni dell'accordo non comportano adeguamenti. Il compito della Svizzera si limiterà ad aderire al WIPO Copyright Treaty (Ginevra 1996) e al WIPO Performances and Phonograms Treaty (Ginevra 1996), impegno già presente in altri accordi di libero scambio dell'AELS.

1094

8.2.1.4.3

Servizi, investimenti, appalti pubblici, cooperazione economica e tecnica

In materia di servizi (art. 25) e di appalti pubblici (art. 28), l'accordo prevede clausole evolutive e di negoziazione, al fine in particolare di evitare eventuali discriminazioni concernenti il Libano o gli Stati dell'AELS in seguito a un accordo preferenziale concluso successivamente fra una Parte e un Paese terzo. Per quanto riguarda gli investimenti, l'accordo contempla un articolo sulla loro promozione (art. 26) nonché una disposizione che garantisce la libertà del traffico dei pagamenti in materia d'investimenti e di commercio (art. 27).

Al pari di altri accordi di libero scambio dell'AELS con partner del bacino mediterraneo, anche questo accordo comprende una disposizione concernente la cooperazione economica e tecnica (art. 29). Al fine di trasporre questa disposizione, l'AELS ha negoziato con il Libano progetti di cooperazione tecnica che dovrebbero servire al buon funzionamento dell'accordo e alla realizzazione dei suoi obiettivi. In questo contesto, la Svizzera e il Libano hanno firmato una dichiarazione d'intenti (Memorandum of Understanding). Il segretariato dell'AELS eseguirà anche alcuni progetti di cooperazione tecnica con il Libano.

8.2.1.4.4

Disposizioni istituzionali, composizione delle controversie

Per garantire il buon funzionamento e la gestione dell'accordo è istituito un Comitato misto (art. 30). In quanto organo paritetico, il Comitato misto decide all'unanimità (art. 31).

L'accordo prevede una procedura di composizione delle controversie fondata su consultazioni fra le Parti in seno al Comitato misto (art. 32). Se il Comitato misto non riesce a trovare una soluzione amichevole entro tre mesi, la Parte lesa ha la possibilità di adottare provvedimenti temporanei (art. 33). Trascorso questo termine, le parti alla controversia hanno quindi la possibilità di ricorrere a una procedura d'arbitrato (art. 34). Le decisioni del tribunale d'arbitrato sono definitive e obbligatorie per le parti alla controversia.

8.2.1.4.5

Preambolo, disposizioni generali e finali

Il preambolo e la disposizione sugli obiettivi dell'accordo (art. 1) definiscono gli scopi generali della cooperazione fra le Parti nel quadro dell'Accordo di libero scambio. Le Parti confermano fra l'altro l'intenzione di promuovere il commercio dei beni e dei servizi nonché di creare condizioni quadro stabili e prevedibili per gli investimenti. Riaffermano i principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Una clausola evolutiva generale prevede che le Parti contraenti rivedano l'accordo, in particolare, alla luce degli sviluppi che intervengono nelle relazioni economiche internazionali in seno all'OMC e che esaminino assieme le possibilità di sviluppare e di estendere la loro cooperazione avviata mediante questo accordo (art. 35).

1095

Come per gli altri accordi di libero scambio dell'AELS, la modifica dei protocolli e degli allegati è di competenza del Comitato misto (art. 36). Altre modifiche dell'accordo sono sottoposte dal Comitato misto, per ratifica, alle Parti contraenti (art. 37). Per quanto concerne le future decisioni del Comitato misto (art. 30 e 31), la cui approvazione per la Svizzera è di competenza del Consiglio federale, occorre far capo ai rapporti del Consiglio federale sui trattati internazionali conclusi, compresi gli emendamenti (cfr. rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2003, FF 2004 2921).

Lo scopo di questa delega di competenza al Comitato misto (che decide all'unanimità) è di semplificare la procedura per l'adeguamento degli allegati tecnici dell'accordo e di facilitare così la gestione di quest'ultimo. Gli allegati e i protocolli di tutti gli accordi di libero scambio conclusi fra gli Stati dell'AELS sono aggiornati regolarmente, in particolare al fine di considerare gli sviluppi intervenuti nel sistema commerciale internazionale (per es. l'OMC, l'Organizzazione mondiale delle dogane, le altre relazioni di libero scambio degli Stati dell'AELS o dei loro partner). I seguenti allegati e protocolli tecnici dell'accordo rientrano in questa delega di competenza: Allegato I (applicazione geografica: disposizioni concernenti Spitzberg), Allegato II (prodotti esclusi dal capitolo sugli scambi commerciali), Allegato III (lavorazione del pesce e degli altri prodotti del mare), Allegato IV (smantellamento dei dazi per prodotti industriali), Allegato V (disposizioni sulla protezione dei diritti relativi alla proprietà intellettuale), Protocollo A (lavorazione dei prodotti agricoli trasformati), Protocollo B (regole d'origine e metodi di cooperazione amministrativa), Protocollo C (deroghe alle disposizioni sui monopoli di Stato).

Altre regole riguardano l'applicazione dell'accordo (art. 2 e 3), il rapporto con altri accordi preferenziali (art. 38) e l'adesione di altre Parti all'accordo (art. 39). Ogni Parte può ritirarsi dall'accordo entro sei mesi mediante notifica scritta al depositario (art. 40). Il governo della Norvegia funge da depositario dell'accordo (art. 42).

8.2.1.5

Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e il Libano

Parallelamente all'Accordo di libero scambio, ogni Stato dell'AELS ha concluso con il Libano un accordo bilaterale sul commercio di prodotti agricoli di base. Questi accordi sono giuridicamente vincolati all'Accordo di libero scambio e non possono essere applicati in maniera autonoma. Le concessioni accordate dalla Svizzera riguardano la riduzione o la soppressione dei dazi all'importazione di determinati prodotti agricoli dichiarati di particolare interesse dal Libano. La Svizzera non ha accordato concessioni che non avesse già elargito ad altri partner di libero scambio o accordato, autonomamente, nel quadro del SPG. La protezione doganale è quindi mantenuta nei confronti dei prodotti sensibili per l'agricoltura svizzera.

In compenso, il Libano accorda ai seguenti prodotti svizzeri d'esportazione lo stesso accesso al mercato concesso a quelli dell'UE: carne secca, latte in polvere e altri prodotti lattieri, formaggi a pasta dura e semidura, caffè tostato, tè, pomodori preparati, marmellate, determinati frutti e succhi di frutta, estratti di caffè e di tè nonché determinati prodotti speciali per il foraggiamento.

1096

8.2.1.6

Entrata in vigore

L'articolo 41 dell'Accordo di libero scambio sancisce che quest'ultimo entra in vigore il 1° gennaio 2005 per gli Stati che avranno depositato i loro strumenti di ratifica almeno due mesi prima di questa data, a condizione che il Libano ne faccia parte. Altrimenti (ma anche per gli altri Stati) l'accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al giorno di deposito degli strumenti di ratifica.

Conformemente all'articolo 8 dell'Accordo agricolo tra la Svizzera e il Libano, quest'ultimo entra in vigore contemporaneamente all'Accordo di libero scambio.

8.2.1.7

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni

Le ripercussioni finanziarie degli accordi con il Libano sono modeste per la Svizzera. Nel 2003, gli introiti doganali dovuti alle importazioni in provenienza dal Libano ammontavano a poco meno di 150 000 franchi. Dal momento che una gran parte delle importazioni dal Libano è già esonerata dai dazi in virtù del SPG, soltanto una piccola parte di questi introiti doganali sarà abolita. La perdita modesta di dazi sarà bilanciata dal miglioramento degli sbocchi commerciali sul mercato libanese per l'industria e l'agricoltura svizzere.

Per i Cantoni e i Comuni gli accordi con il Libano non hanno ripercussioni finanziarie né sull'effettivo del personale. Non avranno neppure conseguenze per l'informatica della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

8.2.1.8

Ripercussioni economiche

È nell'interesse della Svizzera sviluppare una rete propria di accordi di libero scambio nel bacino mediterraneo, soprattutto nella prospettiva di un'eventuale partecipazione alla vasta «zona di libero scambio euromediterranea» prevista dall'UE entro il 2010. Con lo smantellamento dei dazi sui prodotti industriali e su una parte dei prodotti agricoli nel commercio fra il Libano e la Svizzera, gli accordi avranno ripercussioni positive per le imprese e i consumatori svizzeri e libanesi. Da ambo le parti, miglioreranno gli sbocchi per l'industria e l'agricoltura. Nel 2003 le esportazioni svizzere in Libano ammontavano a 168 milioni di franchi, mentre le importazioni a 191 milioni di franchi. Dato che per i prodotti agricoli la Svizzera ha accordato praticamente soltanto concessioni già attribuite in passato ai suoi altri partner di libero scambio o nell'ambito del SPG, non sono attese ricadute significative nel settore dell'agricoltura svizzera.

8.2.1.9

Programma di legislatura

L'Accordo di libero scambio e l'Accordo bilaterale agricolo con il Libano corrispondono al contenuto dell'obiettivo 8 del rapporto sul Programma di legislatura 2003-2007 (FF 2004 969): «Assumere le responsabilità internazionali/Preservare le opportunità della Svizzera in materia di esportazioni».

1097

8.2.1.10

Compatibilità con l'OMC e il diritto europeo

La Svizzera e gli altri Stati dell'AELS sono membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) mentre il Libano è in procinto di aderirvi. La Svizzera, gli altri Stati dell'AELS e il Libano ritengono che i presenti accordi ­ come quelli di libero scambio AELS conclusi in precedenza ­ siano conformi agli impegni derivanti dagli accordi GATT/OMC. Gli accordi di libero scambio sono sottoposti a un controllo da parte degli organi competenti dell'OMC e possono essere oggetto di una procedura di composizione delle controversie in seno all'OMC.

La conclusione di accordi di libero scambio con Paesi terzi non è in contraddizione con il diritto economico europeo e neppure con gli obiettivi della nostra politica d'integrazione europea. Diritti e obblighi nei confronti dell'UE e degli Stati dell'AELS non sono messi in discussione. Le disposizioni del presente Accordo di libero scambio sono simili alle disposizioni corrispondenti dell'accordo dell'associazione UE-Libano firmato nel giugno 2002 e la cui parte concernente la politica commerciale è applicata dal 1° marzo 2004.

8.2.1.11

Validità per il Principato del Liechtenstein

Il Principato del Liechtenstein è firmatario dell'Accordo di libero scambio. In virtù del Trattato del 29 marzo 1923 fra la Svizzera e il Liechtenstein (RS 0.631.112.514), la Svizzera applica anche al Liechtenstein le disposizioni doganali dell'Accordo di libero scambio.

Quanto all'Accordo bilaterale sui prodotti agricoli tra la Svizzera e il Libano, il Principato del Liechtenstein vi sarà vincolato fintanto che sarà legato alla Svizzera da un'unione doganale.

8.2.1.12

Pubblicazione degli allegati dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Libano

Gli allegati dell'Accordo di libero scambio comprendono diverse centinaia di pagine contenenti prevalentemente disposizioni di natura tecnica. Si possono richiedere all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna1 e sono disponibili sul sito Internet del segretariato dell'AELS2. Conformemente agli articoli 5 e 13 capoverso 3 della legge federale del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512) e all'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, la pubblicazione può limitarsi al titolo corredato di un riferimento o dell'indicazione dell'organismo presso il quale i testi possono essere ottenuti. Fa eccezione il Protocollo B sulle regole d'origine e i metodi di cooperazione amministrativa che contiene le regole d'origine determinanti per il trattamento tariffario preferenziale.

1 2

www.bbl.admin.ch/fr/bundespublikationen http://secretariat.efta.int/Web/ExternalRelations/PartnerCountries/Lebanon

1098

8.2.1.13

Costituzionalità

Secondo l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), gli affari esteri competono alla Confederazione. La competenza dell'Assemblea federale di approvare i trattati internazionali si evince dall'articolo 166 capoverso 2 Cost. In base all'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale o che comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto o per l'attuazione delle quali è necessario adottare leggi federali.

L'Accordo di libero scambio può essere denunciato in qualsiasi momento mediante un preavviso di sei mesi: ciò comporta anche la fine automatica dell'Accordo bilaterale agricolo (art. 40 dell'Accordo di libero scambio, art. 9 dell'Accordo agricolo).

Questi accordi non implicano un'adesione a un'organizzazione internazionale.

L'attuazione degli accordi comporterà unicamente alcune modifiche di ordinanze (modifica dei dazi cfr. n. 8.2.1.4.1 e 8.2.1.5), ma non la modifica di leggi federali.

Sulla questione relativa alla presenza in questi accordi di disposizioni importanti che contemplano norme di diritto (cfr. art. 164 cpv. 1 Cost. e art. 22 cpv. 4 della legge sul Parlamento, RS 171.10), occorre sottolineare i seguenti punti: i presenti accordi contengono diverse disposizioni che contemplano norme di diritto (concessioni doganali, parità di trattamento ecc.). Tuttavia, queste disposizioni possono, da un lato, essere attuate mediante ordinanze che il Consiglio federale ha la competenza di emanare in materia di concessioni doganali conformemente alla legge sulla tariffa doganale (RS 632.10). Dall'altro, queste disposizioni non sono così fondamentali da dover essere qualificate come importanti ed essere quindi soggette al referendum in materia di trattati internazionali. Non sostituiscono disposizioni del diritto interno e non costituiscono neppure decisioni di principio per la legislazione nazionale. Gli accordi previsti non superano di regola gli impegni già assunti dalla Svizzera in accordi precedenti. Il loro contenuto come anche la loro importanza politica, giuridica ed economica sono paragonabili agli altri accordi conclusi in questi ultimi anni dagli Stati dell'AELS con Paesi terzi e che non sono stati
sottoposti a referendum facoltativo.

Al fine di sviluppare una prassi praticabile per quanto riguarda il numero 3 introdotto recentemente nell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. e di evitare che accordi simili siano ripetutamente sottoposti a referendum, abbiamo deciso, nel messaggio concernente l'Accordo di libero scambio con il Cile del 19 settembre 2003 (FF 2003 6193) di accompagnare d'ora innanzi gli accordi da sottoporre al Parlamento con la proposta di non sottoporli al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali se tali accordi, paragonati a quelli già conclusi, non comportano nuovi impegni importanti per la Svizzera. I presenti accordi soddisfano questo criterio e s'iscrivono nel quadro degli altri accordi già conclusi dagli Stati dell'AELS. Il decreto federale non sottostà di conseguenza a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

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