Concessione rilasciata a Evangeliums-Rundfunk Schweiz (Concessione Radio ERF) del 10 dicembre 2004

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 21 giugno 19911 sulla radiotelevisione (LRTV); in applicazione dell'ordinanza del 6 ottobre 19972 sulla radiotelevisione, rilascia a Evangeliums-Rundfunk Schweiz (ERF Schweiz), Witzbergstrasse 23, 8330 Pfäffikon, la seguente concessione:

Sezione 1: In generale Art. 1

Oggetto

ERF Schweiz è autorizzata a diffondere in Svizzera un programma radiofonico in lingua tedesca.

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2 Salvo disposizioni contrarie della presente concessione, le indicazioni contenute nella domanda e nei documenti complementari relative all'estensione, al contenuto e al genere dei programmi nonché all'organizzazione e al finanziamento sono determinanti e vincolanti.

Art. 2

Obiettivi

ERF Schweiz contribuisce allo sviluppo culturale, alla libera formazione dell'opinione degli ascoltatori e al loro divertimento. Approfondisce soprattutto le questioni etiche, religiose e culturali, contribuendo ad una migliore comprensione tra le confessioni.

Sezione 2: Programma Art. 3

Contenuto

ERF Schweiz diffonde un programma radiofonico religioso basato sui valori cristiani.

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1 2

RS 784.40 RS 784.401

2004-2776

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Concessione Radio ERF

Il programma comprende un notiziario, un servizio d'informazioni, contributi culturali, d'intrattenimento e musicali.

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È fatto salvo l'esame della denominazione del programma da parte di altre autorità.

Art. 4

Dichiarazione e trasparenza

ERF Schweiz dichiara che il programma è un «Programma di cristiani appartenenti alle chiese nazionali e alle chiese libere».

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2 Garantisce l'autonomia redazionale e l'indipendenza nella creazione del programma.

Art. 5

Collaborazione con altre emittenti

La ripresa di parti intere di programmi di altre emittenti deve essere approvata dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).

Sezione 3: Tecnica e obbligo d'esercizio Art. 6

Diffusione

ERF Schweiz diffonde le sue trasmissione via cavo. Sono fatti salvi gli accordi necessari con gli esercenti di reti via cavo.

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Il Dipartimento autorizza i mezzi di diffusione in un allegato alla concessione. Le modifiche devono essergli precedentemente sottoposte per approvazione.

2

La concessione non dà alcun diritto ad ottenere in futuro la possibilità di diffondere per via terrestre in modo analogico o digitale.

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Art. 7

Obbligo d'esercizio

Il Dipartimento può prevedere condizioni oppure limitare, sospendere o revocare la concessione se ERF Schweiz: a.

non inizia l'esercizio entro dodici mesi dal rilascio della concessione;

b.

interrompe l'esercizio senza l'autorizzazione del Dipartimento.

Sezione 4: Sorveglianza Art. 8

Tassa di concessione

Entro il 30 aprile di ogni anno, ERF Schweiz comunica all'UFCOM l'importo degli introiti pubblicitari lordi realizzati l'anno precedente.

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2 Nel contempo comunica la durata totale, calcolata in minuti, della pubblicità trasmessa durante l'anno d'esercizio e in ogni singolo mese.

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Se del caso, permette all'UFCOM di consultare i documenti di terzi incaricati dell'acquisizione della pubblicità.

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Art. 9

Conto e rapporto annuali

Il 30 aprile di ogni anno, ERF Schweiz presenta il suo conto e il suo rapporto annuali.

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2

Il rapporto annuale fornisce informazioni in merito: a.

all'attività di ERF Schweiz e dei suoi organi;

b.

all'attività dell'organo di mediazione;

c.

alla struttura del programma, al tempo d'antenna totale e alla quota di produzioni proprie;

d.

alla collaborazione con altre emittenti svizzere o straniere.

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 10

Modifica

Le modifiche della concessione che risultassero necessarie in seguito all'adeguamento del diritto svizzero alle norme internazionali non conferiscono a ERF Schweiz alcun diritto d'indennizzo.

Art. 11

Entrata in vigore e validità

La presente concessione entra in vigore il 1° dicembre 2004 ed è valida fino al 30 novembre 2014. Non sussiste alcun diritto al suo rinnovo.

10 dicembre 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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