Termine di referendum: 26 gennaio 2006
Legge federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) Modifica del 7 ottobre 2005 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 20041, decreta: I La legge federale del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 61b
Capitolo 2: Approvazione di atti normativi cantonali Art. 61b Se una legge federale lo prevede, i Cantoni sottopongono alla Confederazione le loro leggi ed ordinanze per approvazione; l'approvazione è condizione di validità.
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Nei casi non controversi l'approvazione è data dai dipartimenti.
Nei casi controversi decide il Consiglio federale. Esso può approvare anche con riserva.
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Titolo prima dell'art. 61c
Capitolo 3: Informazione sui trattati intercantonali e sui trattati dei Cantoni con l'estero Art. 61c
Obbligo di informare
I Cantoni che concludono trattati con altri Cantoni o con l'estero (Cantoni contraenti) ne informano la Confederazione. Riguardo ai trattati con l'estero informano la
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FF 2004 6299 RS 172.010
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Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
Confederazione prima di concluderli. Confederazione e Cantoni cercano soluzioni definite di comune accordo.
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Sono eccettuati i trattati che: a.
servono all'esecuzione di trattati già portati a conoscenza della Confederazione;
b.
sono soprattutto diretti alle autorità o disciplinano questioni tecnico-amministrative.
Art. 62
Procedura
La Confederazione pubblica nel Foglio federale ragguagli sui trattati portati a sua conoscenza.
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Il dipartimento competente esamina se un trattato non contraddice al diritto federale o agli interessi della Confederazione. Comunica il risultato dell'esame ai Cantoni contraenti entro due mesi dalla pubblicazione di cui al capoverso 1. I Cantoni non contraenti (Cantoni terzi) comunicano entro lo stesso termine le loro eventuali obiezioni ai Cantoni contraenti.
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In caso di obiezioni, il dipartimento e i Cantoni terzi cercano di pervenire a una soluzione definita di comune accordo con i Cantoni contraenti.
3
Quando non si raggiunge un'intesa, il Consiglio federale e i Cantoni terzi possono sollevare reclamo presso l'Assemblea federale entro sei mesi dalla pubblicazione di cui al capoverso 1.
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Titolo prima dell'art. 62a
Capitolo 4: Accentramento delle procedure decisionali Titolo prima dell'art. 62d
Capitolo 5: Esenzione fiscale e protezione della proprietà della Confederazione Titolo prima dell'art. 62f
Capitolo 6: Diritto di polizia Titolo prima dell'art. 63
Capitolo 7: Disposizioni finali
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Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
II La legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento è modificata come segue: Art. 74 cpv. 3 L'entrata in materia è obbligatoria se si tratta di iniziative popolari, preventivi, rapporti di gestione o consuntivi, nonché in caso di reclamo contro trattati intercantonali o contro trattati conclusi dai Cantoni con l'estero e in caso di conferimento della garanzia a costituzioni cantonali.
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Titolo prima dell'art. 129a
Capitolo 8: Procedura in caso di reclamo contro trattati intercantonali o contro trattati conclusi dai Cantoni con l'estero Art. 129a Se solleva reclamo contro un trattato intercantonale o contro un trattato concluso dai Cantoni con l'estero, il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un disegno di decreto federale semplice concernente l'approvazione.
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2 Se un Cantone solleva reclamo, la commissione competente della Camera prioritaria presenta al plenum della Camera il progetto di decreto federale semplice concernente l'approvazione.
III 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 7 ottobre 2005
Consiglio nazionale, 7 ottobre 2005
Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christoph Lanz
La presidente: Thérèse Meyer Il segretario: Christophe Thomann
Data di pubblicazione: 18 ottobre 20054 Termine di referendum: 26 gennaio 2006
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RS 171.10 FF 2005 5301
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