Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione Modifica del 24 dicembre 2004 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCL) dell'industria alberghiera e della ristorazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 19 novembre 1998, del 17 dicembre 2001, del 12 dicembre 2002, del 30 gennaio 2003 e dell'8 dicembre 20031, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 10 cpv. 1 e 3

Salari minimi3

II Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2005 e ha effetto sino al 31 dicembre 2007.

24 dicembre 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il vicepresidente, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 2 3

FF 1998 4400­4401, 2001 5822, 2002 7468, 2003 1026 7040 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

Valevoli dall'entrata in vigore dell'obbligatorietà generale rispettivamente dalla stagione estiva 2005.

2004-2794

131

Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione. DCF

132