Termine di referendum: 7 luglio 2005

Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) (Riduzione dei premi) Modifica del 18 marzo 2005 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 20041, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19942 sull'assicurazione malattie è modificata come segue: Art. 61 cpv. 3 Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto i 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto i 25 anni (giovani adulti).

3

Titolo prima dell'art. 64a

Sezione 3a: Mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi Art. 64a 1 Se

l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).

2 Se,

nonostante la diffida, l'assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell'esecuzione per debiti, l'assicuratore sospende l'assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l'ufficio

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FF 2004 3869 RS 832.10

2004-1052

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Legge federale sull'assicurazione malattie (Riduzione dei premi)

cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell'obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.

3 Se

i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione sono pagati integralmente, l'assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante la sospensione.

4 In

deroga all'articolo 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione. È fatto salvo l'articolo 7 capoversi 3 e 4.

5 Il

Consiglio federale disciplina le modalità d'incasso dei premi e della procedura di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora.

Art. 65 cpv. 1bis e 6

1bis Per i redditi medi e bassi i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione.

6I

Cantoni forniscono alla Confederazione dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari, così da permetterle di verificare l'attuazione degli scopi di politica sociale e familiare. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni.

II Disposizione transitoria della modifica del 18 marzo 2005 (Riduzione dei premi)

Il sistema di riduzione dei premi per i minorenni e i giovani adulti in periodo di formazione, previsto nell'articolo 65 capoverso 1bis, va attuato dai Cantoni entro tre anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

III 1 La

presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Entra

in vigore il 1° gennaio 2006 qualora il termine di referendum sia scaduto inutilizzato o il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua accettazione in votazione popolare.

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2005

Consiglio nazionale, 18 marzo 2005

Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Thérèse Meyer Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 29 marzo 20053 Termine di referendum: 7 luglio 2005 3

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