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Termine d'opposizione: 27 giugno 1956

LEGGE FEDERALE che rbroga l'articolo 36 della legge federale sui disegni e modelli industriali (Del '21 marzo 1956)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DEL.L.A G O N F E DK'HAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 ottobre 1955, decreta : Art. 1 L'articolo 36 della legge federale del 30 marzo 19001) sui disegni e modelli industriali è abrogato.

Art. 2 11 Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della pre¬ sente legge.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 marzo 1956.

Il Presidente: Rod. Weber.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 marzo 1956.

II Presidente: Burgdorfer.

Il Segretario: Ch. Oser.

1) es 2, 887.

282 Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'ar¬ ticolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 21 marzo 1956.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

// CnnceUierc delia Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 29 marzo 1956.

Termine d'opposizione: 27 giugno 1956.

283

Termine d'opposizione: 27 giugno 1956 LEGGE FEDERALE che completa quella su rassicurazione militare (Del 21 marzo 1956)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 febbraio 1956, decreta : l La legge federale del 20 settembre 1949 su l'assicurazione militare è completata dalle disposizioni seguenti: Art. 60 bis Le pensioni in corso, fissate nuovamente secondo l'articolo 60, primo capoverso, numero 2, sono aumentate con effetto dal 1° gennaio 1956 come segue: a. Per le pensioni concesse avanti il 1° gennaio 1943: 1. il massimo di 840 franchi delle indennità di rincaro in ragione del 40 per cento è soppresso e l'indennità stabilizzata all'aliquota piena sarà compresa nella pensione; 2. le pensioni d'invalidità sono aumentale del 60 per cento, se que-' sta è inferiore al 33 1/3 per cento; 3. le pensioni d'invalidità sono aumentate del 20 per cento, se questa è pari o superiore al 33 Vg per cento; 4. le pensioni di superstite sono aumentate del 10 per cento.

1

284 b. Per le pensioni concesse dal 1° gennaio 1943 al 31 dicembre 1945: 1. il massimo di 300 franchi delle indennità di rincaro in ragione del 12 % per cento è soppresso e l'indennità stabilizzata all'ali¬ quota piena sarà compresa nella pensione; 2. le pensioni d'invalidità sono aumentate del 10 per cento, se que¬ sta è inferiore al 33 l/3 per cento.

2

L'importo delle pensioni aumentate conformemente al primo capo¬ verso non deve oltrepassare quello di una pensione fissata, giusta la legge, sul fondamento di un guadagno annuo di 11000 franchi.

Il Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della pre¬ sente legge.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 marzo 1956.

11 Presidente: Rad. Weber.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 marzo 1956.

Il Presidente: Burgdorfer.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'ar¬ ticolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale, e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 21 marzo 1956.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 29 marzo 1956.

Termine d'opposizione: 27 giugno 1956.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge Federale che abroga l`articolo 36 della legge federale sui disegni e modelli industriali (Del 21 marzo 1956)

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1956

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29.03.1956

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281-284

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