507 Termine d'opposizione: 3 ottobre 1956 DECRETO FEDERALE concernente l'istituzione di rappresentanze diplomatiche (Del 22 giugno 1956) L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° giugno 1956, decreta : Art. 1 Il Consiglio federale ha la facoltà di istituire rappresentanze diploma¬ tiche nel Marocco, in Tunisia e in Libia.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto confoimemente alla legge federale del 17 giugno 1874 concernente le vo¬ tazioni popolari su leggi e risoluzioni federali e di stabilirne l'entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 22 giugno 1956. Il Presidente: Il Segretario: Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 22 giugno 1956. Il Presidente: Il Segretario:

Rttd. Weber.

F. Weber.

Burgdorfer.

Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente all'ar¬ ticolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 22 giugno 1956.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 5 luglio 1956.

Termine d'opposizione: 3 ottobre 1956.

508

Termine d'opposizione: 3 ottobre 1956.

DECRETO FEDERALE sul finanziamento della Società cooperativa fiduciaria dell'industria del ricamo (Del 22 giugno 1956)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 marzo 1956, decreta : I Il decreto federale del 19 dicembre 1951 sul finanziamento della So¬ cietà cooperativa fiduciaria dell'industria del ricamo è prorogato e modi¬ ficato giusta le disposizioni seguenti: Art. 1 1

La Confederazione assegna alla Società cooperativa fiduciaria del¬ l'industria del ricamo, per gli anni 1957 a 1961, un sussidio annuo come contributo per le spese di gestione e per quelle cagionate dall'esecuzione dei compiti statutari.

2

II sussidio federale è concesso alla condizione che i Cantoni di San Gallo, d'Appenzello Esterno, d'Appenzello Interno e di Turgovia, da una parte, e i circoli industriali interessati, dall'altra, versino parimente un sussidio annuo: Art. 3, cpv. 1 Il sussidio annuo dell'industria ascende a: a. 112 500 franchi per un grado di occupazione dell'85 per cento o più; b. 90 000 franchi per un grado di occupazione dal 75 all'85 per cento; c. 75 000 franchi per un grado di occupazione minore del 75 per cento-

509 II 1

II presente decreto sarà pubblicato conformemente all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

2

II Consiglio federale stabilisce la data in cui il presente decreto entra In vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 22 giugno 1956.

II Presidente: Burgdorfer.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 22 giugno 1956.

Il Presidente: Rod. Weber.

Il Segretario: P. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente all'ar¬ ticolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 22 giugno 1956.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 5 luglio 1956.

Termine d'opposizione: 3 ottobre 1956.

510

DECRETO FEDERALE concernente la revisione dell'ordinamento dei cereali (Del 27 giugno 1956)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA C ON FEDERAZIONE SVIZZERA, visti gli articoli 85, numero 14, 118 e 121, primo capoverso, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 gennaio 1956 1), decreta: I L'articolo 23 bis della Costituzione federale è abrogato e sostituito dal seguente nuovo articolo: Articolo 23 bis 1

La Confederazione assicura l'approvvigionamento del paese con ce¬ reali panificabili, valendosi della collaborazione dell'economia privata.

2

All'uopo, serviranno segnatamente le misure seguenti: la Confede¬ razione promuove la coltura dei cereali panificabili di buona qualità, acqui¬ sta i cereali panificabili indigeni a prezzi che ne garantiscano la coltura, ne disciplina l'impiego e ne stabilisce i prezzi di vendita; assicura il man¬ tenimento di scorte sufficienti di cereali panificabili, ne regola la riparti¬ zione e disciplina l'importazione e l'uso dei cereali esteri e della farina panificabili; prende i provvedimenti intesi a mantenere un' industria molitoria forte e sagacemente ripartita su tutto il paese; tutela gli inte¬ ressi dei consumatori e, a tale scopo, può emanare disposizioni concer¬ nenti i prezzi e la lavorazione, tenendo conto delle professioni interessate.

3

Sarà fatta considerazione sulle maggiori difficoltà di produzione e di vita nelle regioni montane.

1") FF 1956, 65.

4 A questi fini e segnatamente allo scopo di consolidare per quanto possibile il prezzo del pane, la Confederazione può concedere sussidi e riscuotere contributi. In condizioni normali, essa assume le spese supple¬ tive cagionate dal grano indigeno, calcolate su una media di più anni.

Essa sopperirà parzialmente a tali spese mediante il provento della tassa di statistica nel traffico delle merci con l'estero.

0

Le norme d'esecuzione devono essere emanate in via legislativa; ove sia necessario e giustificato dall'interesse comune, esse possono de¬ rogare alla libertà di commercio e d'industria.

II Le norme d'esecuzione emanate in virtù dell'articolo 23 bist presente¬ mente in vigore, della Costituzione federale e in virtù dell'aggiunta costi¬ tuzionale del 26 settembre 1952 concernente l'approvvigionamento del paese con cereali panificabili rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1957. La loro validità sarà tuttavia prorogata di un anno, ove le norme d esecuzione del nuovo articolo 23 bis della Costituzione federale non po¬ tessero entrare in vigore il 1» gennaio 1958.

III Il pi esente decreto sarà sottoposto alla votazione del popolo e dei v v Cantoni.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 27 giugno 1956.

Il Presidente: Rad. Weber.

Il Segretario: P. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 giugno 1956.

11 Presidente: Burgdorfer.

Il Segretario: Ch. Oser.

512 DECRETO FEDERALE ·u l'iniziativa popolare concernente il voto delle spese da parte dell'Assemblea federale (Del 27 giugno 1956)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, vista l'iniziativa popolare del 23 settembre 1953 concernente il voto delle spese da parte dell'Assemblea federale; visto il rapporto del Consiglio federale del 4 maggio 1954 1); visti gli articoli 121 e seguenti della Costituzione federale e gli arti» coli 8 e seguenti della legge del 27 gennaio 1892/5 ottobre 1950 concer¬ nente il modo di procedere per le domande d'iniziativa popolare e le vo¬ tazioni relative alla revisione della Costituzione federale, decreta : Art. 1 Sono sottoposti alla votazione del popolo e dei Cantoni: A. L'iniziativa popolare concernente il voto delle spese da parte dell'As¬ semblea federale.

L'iniziativa è del seguente tenore: I sottoscritti cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, chiedono per la via del¬ l'iniziativa popolare, conformemente all'artioolo 121 della Costituzione federale, che detta Costituzione sia integrata da un articolo 89 ter del seguente tenore: Articolo 89 ter 1. Deliberando in sede di preventivo annuo della Confederazione e di crediti sup¬ pletivi, l'Assemblea federale può superare l'insieme delle spese proposte dal Con¬ siglio federale soltanto se oontemporaneamente provvede, con economie o con nuovi proventi, alla copertura dell'eccedenza.

2. L'Assemblea federale può decidere, con decreto non soggetto a votazione popo¬ lare, una nuova spesa o l'aumento di una spesa, soltanto se tale deoisione è con¬ validata dalla maggioranza di tutti i membri di ciascun Consiglio. Deliberando in sede di preventivo annuo, la stessa maggioranza è richiesta per ogni nuova spesa che superi del 10 per cento l'insieme delle spese del preventivo precedente, ma non sia tuttavia inferiore ai 5000 franchi.

1) FF 1954, 329.

513 3. Ogni decreto federale che determini una nuova spesa unica superiore a cinque milioni di franchi, o una nuova spesa ricorrente superiore a un milione di franchi, dovrà essere sottoposto al popolo per la votazione, quando ciò sia richiesto da 30 000 cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, o da otto Cantoni.

4. Ogni legge o decreto federali che determinino una nuova spesa unica superiore a 100 milioni di franchi o una nuova spesa ricorrente superiore a 20 milioni di franchi dovranno essere sottoposti al popolo per la votazione.

5. È riservata l'applicazione dell'articolo 89 bis ai decreti di carattere obbligatorio generale, la cui entrata in vigore non può essere ritardata.

ß. 11 controprogetto dell'Assemblea federale, che è del seguente tenore: La Costituzione federale è completata con il seguente articolo 89 ter : Articolo 89 ter Per l'approvazione di decreti federali che cagionano spese uniche di oltre cinque milioni di franchi o spese periodiche di oltre 250 000 franchi è necessaria la maggioranza dei membri di ciascuno dei due Consigli legislativi, qualora non possa essere doman¬ data la votazione popolare. La stessa norma vale per le decisioni concernenti le varie vooi del bilancio di previsione che cagionano una spesa unica superiore a cinque milioni di franchi.

Tutti i deoreti federali, ecoetto quelli relativi al bilancio di previsione, che cagio¬ nano spese uniohe di oltre dieci milioni di franchi o spese periodiche di oltre due milioni di franohi, devono essere sottoposti al popolo per l'accettazione o il rifiuto, quando ciò sia domandato da 30000 cittadini aventi diritto di voto o da otto Cantoni. La votazione popolare non può, per altro, essere domandata nel caso di spese già permesse da una legge o a un decreto federale di carattere obbligatorio generale. Se l'entrata in vigore di detti deoreti non può essere ritardata, è applicabile ad essi l'artioolo 89 bis.

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non

®PPhoano ai deoreti federali che approvano trattati

disposizionî^6 ^"e<^era^e stabilirà le disposizioni particolari d'applicazione delle presenti Art. 2 Si propone al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa e di ac¬ cettare il controprogetto dell'Assemblea federale.

Art. 3 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 27 giugno 1956. Il Presidente: Rad. Weber.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 giugno 1956. Il Presidente: Bnrgdorfer.

Il Segretario: Ch. Oser.

514 DECRETO FEDERALE che accerta il risultalo della votazione popolare del 13 maggio 1956 sulla iniziativa per un'estensione dei diritti del popolo nel caso di ri¬ lascio, da parte della Confederazione, di concessioni per l'utilizza¬ zione di forze idrauliche (Del 27 giugno 1956)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA C ON FEDERAZIONE SVIZZERA, visti i processi verbali della votazione popolare del 13 maggio 1956 sull'iniziativa del 23 febbraio 1953 per un'estensione dei diritti del popolo nel caso di rilascio, da parte della Confederazione, di concessioni per la utilizzazione di forze idrauliche; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 giugno 1956 1); dai quali atti risulta che, su un complesso di 721 053 voti validi, l'ini¬ ziativa è stata respinta con 454 831 suffragi contro 266 222, come pure da diciassette Cantoni e cinque mezzi Cantoni contro due Cantoni e un mezzo Cantone, decreta : Art. 1 È preso atto del risultato della votazione popolare del 13 maggio 1956.

Art. 2 L'iniziativa popolare per un'estensione dei diritti del popolo nel caso di rilascio, da parte della Confederazione, di concessioni per l'utilizzazione di forze idrauliche è respinta.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 22 giugno 1956. Il Presidente: Rod. Weber.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 giugno 1956. Il Presidente: Burgdorfer.

Il Segretario: Ch. Oser.

1) FF 199«, 465.

515 DECRETO FEDERALE che approva la gestione del Consiglio federale, del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni nel 1955 (De! 21 giugno 1956)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visti i rapporti del Consiglio federale del 13 aprile 1956, del Tribunale federale dell' 11 febbraio 1956 e del Tribunale federale delle assicurazioni del 23 gennaio 1956, decreta: Articolo unico La gestione del Consiglio federale, del Tribunale federale e del Tri¬ bunale federale delle assicurazioni nel 1955 è approvata.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 8 giugno 1956.

Il Presidente: Burgdorf er.

Il Segretario. Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 giugno 1956.

Il Presidente: Rud. Weber.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 21 giugno 1956.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

516 DECRETO FEDERALE che approva il rapporto di gestione e i conti dell'Ufficio svizzero di compensazione per l'anno 1955 (Del 20 giugno 1956)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA C ON FEDERAZIONE SVIZZERA, visto il rapporto di gestione e i conti dell'Ufficio svizzero di compen¬ sazione per l'anno 1955, visto il rapporto del Consiglio federale del 6 aprile 1956, decreta: Articolo unico Sono approvati il rapporto di gestione e i conti dell'Ufficio svizzero di compensazione per l'anno 1955.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 7 giugno 1956.

Il Presidente: Burgdorfar.

Il Segretario: Ch. Osar.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 giugno 1956.

Il Presidente: Rod. Wabar.

Il Segretario: P. Wabar.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 20 giugno 1956.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Osar.

517

DECRETO FEDERALE che approva il conto di Stato della Confederazione Svizzera per Fanno 1955 (Del 21 giugno 1956)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 aprile 1956, decreta : Articolo unico È approvato il conto di Stato della Confederazione Svizzera per l'eser¬ cizio del 1955 che si chiude con un avanzo netto di fr. 214 922 762.10 e con un eccedenza passiva di fr. 7 580 409 685.57.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 5 giugno 1956.

Il Presidente: Rnd. Weber.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 giugno 1956.

Il Presidente: Burgdorf er.

II Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 21 giugno 1956.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

518

DECRETO FEDERALE concernente la partecipazione della Confederazione all'aumento del capitale sociale della Swissair, società anonima svizzera per la navigazione aerea a Zurigo (Del 25 giugno 1950)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 103 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla na¬ vigazione aerea; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 aprile 1956, decreta: Art. 1 La partecipazione della Confederazione al capitale sociale della Swis¬ sair è portata, in concomitanza con l'aumento del capitale sociale, da 2890 a 8670 azioni nominative d'un valore nominale di 350 franchi. A tale scopo è assegnato un credito di 2 023 000 franchi.

Le nuove azioni saranno ripartite fra l'amministrazione centrale e l'amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni in proporzione alle azioni che sono già in loro possesso.

Art. 2 Il Consiglio federale può comperare per conto della Confederazione, al valore nominale, le azioni che non fossero state acquistate da altri enti o istituti di diritto pubblico.

Art. 3 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, en¬ tra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 12 giugno 1956.

J1 Presidente: Burgdorfer.

II Segretario: Ch. Oser.

519 Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 25 giugno 1956.

Il Presidente: Rod. Weber.

Il 'Segretario: P. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 25 giugno 1956.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oeer.

Foglio Federale, 1956.

40

520 DECRETO FEDERALE concernente il preventivo d'esercizio della Regìa degli alcool per il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 (Del 21 giugno 1956) L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 marzo 1956, decreta: Articolo unico Ê approvato il preventivo d'esercizio della Regìa degli alcool, presen¬ tato dal Consiglio federale per il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, che prevede un'entrata di 46 907 000 franchi e un'uscita di 22 668 000 franchi.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 11 giugno 1956.

Il Presidente: Burgdorf er.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 giugno 1956.

Il Presidente: Rud. Weber.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 21 giugno 1956.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

521

DECRETO FEDERALE ohe accorda un sussidio alla Commissione della liinth per la sistemazione delle opere della Linth tra Bilten e Grynau (Del 13 giugno 1956)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, vista la legge federale del 22 giugno 1877 sulla polizia delle acque; vista la do-manda del 18 agosto 1955 della Commissione federale della Linth; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 marzo 1956, decreta: Art. 1 È accordato alla Commissione federale della Linth, per sistemare le opere della Linth tra Bilten e Grynau, un sussidio di 1 140 0Ó0 franchi al massimo, pari al 40 per cento delle spese reali, il cui importo presunto ascende a 2 850 000 franchi.

Art. 2 Il sussidio sarà pagato nel limite dei crediti messi a disposizione del Consiglio federale e a mano a mano che progrediscono i lavori, c'ohformemente ai conti presentali dalla Commissione della Linth e verificati dall' Ispettorato federale dei lavori pubblici.

Art. 3 Nel calcolare il sussidio si terrà conto delle spese di costruzione vere c proprie, comprese le espropriazioni e la vigilanza immediata dei lavori, delle spese per l'allestimento del progetto d'esecuzione e del preventivo e Per la levata del perimetro. Non si terrà contò, invece, delle spese per altre Misurazioni o altri lavori preliminari, per la cooperazione di autorità, di commissioni o di funzionari nò di quelle necessarie a procurare il capitale e a pagarne gli interessi.

522 Art. 4 L'assegnazione del sussidio è subordinata alla condizione che i Can¬ toni interessati paghino insieme un contributo equivalente per la prevista sistemazione delle opere della Linth.

Art. 5 I programmi annuali dei lavori saranno sottoposti all'approvazione dell' Ispettorato federale dei lavori pubblici.

Nello stabilire i programmi e nell'eseguirli, si terrà conto, in quanto l'urgenza dei lavori lo permetta, delle condizioni del mercato del lavoro.

Ali. 6 L'Ispettorato federale dei lavori pubblici esaminerà se i lavori sono eseguiti conformemente ai piani e verificherà i documenti giustificativi.

Dei lavori per opere parziali compiute si presenterà un rendiconto.

Le spese successive per tali opere saranno considerate spese di manuten¬ zione.

Art. 7 La Commissione della Linth riscuote una tassa minima di 5 cente¬ simi l'ara, fino a compimento dei lavori di correzione previsti.

Art. 8 II presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 5 giugno 1956. Il Presidente: Burgdorfer.

Il Segretario: Ch. Oeer.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 13 giugno 1956. Il Presidente: Rnd. Weber.

Il Segretario: P. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 13 giugno 1956.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oeer.

523 DECRETO FEDERALE concernente l'assegnazione di un mutuo senza interesse all' Organizzazione internazionale del Lavoro per l'ampliamento del fabbricato del¬ l'Ufficio internazionale del Lavoro a Ginevra (Del 7 giugno 1956)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 aprile 1956, decreta: Art. 1 È assegnato all'Organizzazione internazionale del Lavoro, per l'amplia¬ mento del fabbricato dell'Ufficio internazionale del Lavoro a Ginevra, un mutuo, senza interesse, di 3 400 000 franchi al massimo che sarà resti¬ tuito a rate annue uguali nel termine di 25 anni.

Art. 2 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 5 giugno 1956. Il Presidente: Burgdorier.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 7 giugno 1956. Il Presidente: Rod. Weber.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 7 giugno 1956.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, H Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

624 DECRETO FEDERALE concernente rassegnazione di crediti suppletivi per Tanno 1956 (I serie) , e di crediti per lavori di costruzione (Del 20 giugno 1956)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 1956, decreto: Art. 1 Sono assegnati al Consiglio federale, conformemente alla sua proposta, i crediti suppletivi domandati come prima serie per l'esercizio del 1956 i quali ascendono a fr. 14 787 046 per il preventivo finanziario e a fran¬ chi 2 900 000 per il preventivo dell'amministrazione delle poste, dei tele¬ grafi e dei telefoni.

Art. 2 Sono assegnati al Consiglio federale per nuovi progetti di costruzione i crediti domandati i quali ascendono a fr. 5 902 000.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 5 giugno 1956. J1 Presidente: Rad. Weber.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 giugno 1956. Il Presidente: Burgdorfer.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 20 giugno 1956.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

525 DECRETO FEDERALE che approva i conti e il rapporto di gestione delle Ferrovie federali svizzere per l'anno 1955 (Del 19 giugno 1956) L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE

SVIZZERA,

visto il rapporto di gestione e i conti presentati dalla Direzione gene¬ rale delle Ferrovie federali il 6 aprile 1956; visto il rapporto c le proposte del consiglio d'amministrazione del 23 aprile 1956, presentati al Consiglio federale per l'Assemblea federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 1956, decreta : Art. 1 Sono approvati i conti del 1955 e il bilancio al 31 dicembre 1955 del¬ l'amministrazione delle Ferrovie federali svizzere.

Art. 2 La gestione delle Ferrovie federali svizzere nel 1955 è approvata.

Art. 3 L eccedenza attiva di fr. 1 520 650.29 è riportata a conto nuovo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 7 giugno 1956. li Presidente: Rud. Weber.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 giugno 1956. Il Presidente: Burgdorler.

Il Segretario: Ch. Osar.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 19 giugno 1956.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

526 DECRETO FEDERALE ohe accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Berna (Del 27 giugno 1956)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 aprile 1956; considerato che la presente disposizione costituzionale riveduta non contiene nulla di contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale all'articolo 26, numero 13, riveduto, della Costituzione del Cantone di Berna, accettato nella votazione popolare del 4 marzo 1956.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 15 giugno 1956. Il Presidente: Rad. Weber.

11 Segretario: P. Weber.

Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 giugno 1956. Il Presidente: Bargdorfer.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 27 giugno 1956.

Per ordine del Consiglio federale sviscero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

527 DECRETO FEDERALE che accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Appenzello Esterno (Del 26 giugno 1956)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 1956; considerato che la presente disposizione costituzionale riveduta non contiene nulla di contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale all'articolo 77, riveduto, della Costi¬ tuzione del Cantone di Appenzello Esterno, accettato nella Landsgemeinde del 29 aprile 1956.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

;

Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 15 giugno 1956. Il Presidente: Burgdorfer.

Il Segretario: Ch. Oser.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 26 giugno 1956. Il Presidente: Rud. Weber.

Il Segretario: P. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 26 giugno 1956.

Per ordine dèi Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

528 DECRETO FEDERALE che accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Vaud (Del 27 giugno 1956)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 aprile 1956; considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute non con¬ tengono nulla di contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale all'articolo 19, riveduto, della Costi¬ tuzione del Cantone di Vaud, accettato nella votazione popolare del 3 e 4 marzo 1956.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stali.

Berna, 8 giugno 1956. Il Presidente: Rud. Weber.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 giugno 1956. Il Presidente: Burjjdorfer.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 27 giugno 1956.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto federale concernente l`istituzione di rappresentanze diplomatiche (Del 22 giugno 1956)

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Bundesblatt

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Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1956

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

27

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

05.07.1956

Date Data Seite

507-528

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10 153 210

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