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FOGLIO A nno

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FEDERALE

XXII' Bern», 8 febbraio 1939. Volume I.

pajan?^°ia ^ re8°^a una volta la settimana. Prezzo: ir. 2.- l'anno per gii abbonati Foqlio m \ officiale del Cantone Ticino e per gii abbonati di lingua italiana al Rivole " ^ Cantone dei Grigioni, e fr. 10.- per i soli abbonati al Foglio federale.

feOrst all'Amministrazione del Foglio officiale del Cantone Ticino in ßellinzona.

Termine d'opposizione: 9 maggio 1939.

Legge federale che modifica.

,a

legge federale del 12 aprile 1907 sulla organizzazione militare.

(Prolungamento delle scuole reclute e riordinamento delle scuole sottufficiali e ufficiali).

(Del 3 febbraio 1939.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembr decreta :

Art. 1.

197 11Û rvrimO sU oaPOVersO, Gli articoli 118, secondo capoverso, ila organizza128, 130 e 134 della legge federale del 12 aprile ^ ^ gettembre zione militare, nel testo stabilito dalle leggi dalle disposizioni mi e 9 novembre 1938, sono abrogati e sostatati dalle 1" seguenti : Art. 118, secondo capoverso. La d"fata ^ente trenta olute è di cento sedici giorni per tutte le anm, a giorni per i dragoni. °

86 Art. 119, primo capoverso. Le reclute del servizio sanitario in¬ caricate del servizio degli ammalati e dei feriti vero e proprio fanno un corso d'ospedale (scuola appuntati del servizio sanitario), la cui durata sarà dedotta dalla iscuola reclute. A questo corso pos¬ sono essere chiamati anche soldati sanitari.

Art. 127. Gli appuntati e i soldati proposti per la promozione a sottufficiali devono fare una scuola sottufficiali di diciotto giorni; questa scuola è di venticinque giorni nell'artiglieria, nelle truppe d'aviazione e in quelle della difesa antiaerea e nel genio.

I militari sono chiamati alla scuola sottufficiali su proposta dei loro superiori. Questa proposta è fatta, nelle scuole reclute, dagli ufficiali di truppa e dagli istruttori; nei corsi di ripetizione, dagli ufficiali della rispettiva unità.

Gli studenti in medicina che già alla scuola reclute sono pro¬ posti come sottufficiali del servizio sanitario fanno una scuola sottufficiali, la cui durata è dedotta dalla scuola reclute.

Art. 128. I caporali di nuova nomina fanno come tali una scuola reclute.

Quest'obbligo non esiste per i sottufficiali proposti per la scuo¬ la ufficiali delle truppe del servizio sanitario o del servizio vete¬ rinario. Di regola generale, i caporali delle truppe d'aviazione proposti per la scuola ufficiali non devono fare la scuola reclute.

I caporali dell'artiglieria e delle truppe della difesa antiaerea pro¬ posti per la scuola ufficiali non fanno di regola generale che una metà della scuola reclute. I caporali dell'artiglieria devono inoltre compiere un corso speciale, la cui durata è fissata dal Consiglio federale.

Art. 130. I futuri ufficiali sono istruiti in una scuola ufficiali.

La durata di questa scuola è di : 1° ottantotto giorni nella fanteria, nelle truppe leggere e nel genio ; 2° centodue giorni nell'artiglieria, nelle truppe d'aviazione e in quelle della difesa antiaerea ; 3° cinquantatre giorni nelle truppe del servizio sanitario e in quelle del servizio veterinario ; 4» sessanta giorni nelle truppe di sussistenza e in quelle del treno ; 5° ottantun giorni nelle truppe dei trasporti motorizzati.

87 scuole ufficiali possono essere divise in due parti per per¬ mettere agli allievi di seguire un servizio pratico.

'Art. 134. Gli ufficiali previsti per l'avanzamento devono fare le seguenti scuole : 1° gli ufficiali subalterni della fanteria, delle truppe leggere, del¬ l'artiglieria, delle truppe d'aviazione e di quelle della difesa antiaerea e del genio designati per la promozione al grado di capitano fanno una scuola centrale I della durata di venticin¬ que giorni.

Gli ufficiali subalterni delle truppe del servizio sanitario, delle truppe di sussistenza, delle truppe dei trasporti motoriz¬ zati e di quelle del treno, come pure i veterinari, designati P©r la promozione al grado di capitano fanno, invece della scuola centrale I, un corso tattico-tecnico I della durata di diciotto giorni ; 2° X primotenenti della fanteria, delle truppe leggere, dell'artiglie¬ ria, delle truppe d'aviazione e di quelle della difesa antiaerea, del genio, delle truppe di sussistenza, delle truppe dei tras¬ porti motorizzati e di quelle del treno designati per la pro¬ mozione al grado di capitano fanno una scuola sottufficiali e una scuola reclute come comandanti d'unità.

I Primotenenti designati per la promozione al grado di ca¬ pitano del servizio del parco, come pure i primotenenti del servizio sanitario, del servizio veterinario e del servizio di quartiermastri fanno, invece della scuola sottufficiali e della uoia reclute come comandanti d'unità, un servizio in una scuola reclute o un servizio analogo (reclutamento, servizio in un corso di rimonta, ecc.) della durata di almeno sessanta giorni ; g0 · .

1 capitani della fanteria, delle truppe leggere, dell'artiglieria, elle truppe d'aviazione e di quelle della difesa antiaerea, del genio e delle truppe del servizio sanitario designati per la promozione «1 grado di maggiore fanno una scuola centrale l'I della durata di venticinque giorni.

I capitani del servizio del parco e del servizio veterinario, delle truppe di sussistenza, delle truppe dei trasporti moto¬ rizzati e di quelle del treno designati per la promozione al grado di maggiore fanno, invece della scuola centrale II, un corso tattico-tecnico II della durata di diciotto giorni.

88 I capitani del (servizio sanitario designati per la promo¬ zione al grado di maggiore possono essere chiamati, invece che alla scuola centrale II, ad un corso tattico-tecnico II della durata di diciotto giorni. Questo corso può essere diviso in due parti ; 4o i capitani di tutte le armi designati per la promozione al grado di maggiore, eccettuati quelli del servizio sanitario e del servizio veterinario, come pure gli ufficiali del commis¬ sariato e i quartiermastri, fanno un servizio della durata di almeno quattro settimane come comandanti di battaglione o di gruppo in una scuola reclute.

Gli ufficiali di stato maggiore generale devono pure fare questo servizio prima che ad essi venga conferito un comando di battaglione o di gruppo o immediatamente dopo; 5° gli ufficiali che disimpegnano funzioni speciali, come gli aiu¬ tanti, gli ufficiali informatori, gli ufficiali della difesa chi¬ mica e gli ufficiali delle truppe di frontiera e delle truppe territoriali, designati per l'avanzamento, fanno le scuole e i corsi fissati dal Consiglio federale ; 6° gli ufficiali superiori della fanteria, delle truppe leggere, del¬ l'artiglieria, delle truppe d'aviazione e di quelle della difesa antiaerea e del genio designati per la promozione al grado di colonnello fanno un corso d'istruzione tattica superiore della durata di diciotto giorni.

Gli ufficiali superiori del servizio del parco, del servizio veterinario, del servizio sanitario, delle truppe di sussistenza, delle truppe dei trasporti motorizzati e di quelle del treno designati per la promozione alla carica di capiservizio in uno stato maggiore superiore devono fare, invece del corso d'istruzione tattica superiore, il corso per i servizi dietro il fronte, di ugual durata.

Per essere chiamati alle scuole ed ai corsi previsti nel presente articolo, gli ufficiali dovranno essere proposti dal loro superiore re¬ sponsabile ed aver ottenuto in una scuola o in un corso anteriore un certificato di presunta attitudine per l'avanzamento.

Art. 2.

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge; esso fissa la data della sua entrata in vigore per le diverse armi.

89

Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 3 febbraio 1939. Il Presidente: E. Löpfe-Benz.

Il Segretario : Leimgruber.

Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 3 febbraio 1939. Il Presidente : Vallotton.

Il Segretario : 6. Bovct.

Il Consiglio federale decreta: Ba legge federale che precede sarà pubblicata conformemente a articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e aiarticolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le voazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 3 febbraio 1939.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confedei'azione : G. Bovet.

Data della pubblicazione: 8 febbraio 1939.

Termine d'opposizione: 9 maggio 1989.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge Federale che modifica la legge federale del 12 aprile 1907 sulla organizzazione militare. (Prolungamento delle scuole reclute e riordinamento delle scuole sottufficiali e ufficiali). (Del 3 febbraio 1939.)

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08.02.1939

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