177

Termine d'opposizione : 11 luglio 1939.

Legge federale concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni.

(Del 6 aprile 1939.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 34ter della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 febbraio 1939, decreta : Art. 1.

Allo scopo di mantenere ed accréscere le possibilità di lavoro e di Promuovere il commercio esteriore, la Confederazione può agevolare j accettazione di ordinazioni per l'estero che presentano un rischio parscolare per la riscossione dei crediti, concedendo all'esportatore una garanzia contro questo rischio.

Art. 2.

Per rischi particolari nel senso dell'articolo 1 s'intendono i peri71 1 a cui è esposta la riscossione di un credito per i lunghi termini Pagamento o di trasferimento dipendenti dalla incertezza della siazione politica od economica.

Art. 3.

aa ^

ka garanzia contro i rischi assicura l'esportatore che, per ordini determinate, egli riscuoterà una parte del suo credito in caso Perdita o di ritardo nel pagamento. 10

m 2

La garanzia dei rischi comprende in modo speciale la parziale copertura di quelle perdite che sono causate dal deprezzamento di va¬ lute estere, dalle difficoltà di trasferimento, da moratorie, come pure dal fatto che Stati, comuni, od altre istituzioni di diritto pubblico non possono o non vogliono pagare le ordinazioni eseguite.

3 Le perdite provenienti dall'insolvibilità di committenti privati non saranno coperte dalla garanzia dei rischi. Sono pure escluse dal beneficio della garanzia statale le perdite dipendenti sia da stato di¬ fettoso dei prodotti forniti, sia dalla loro avaria o scomparsa prima della consegna, oppure da inosservanza dei termini di consegna con¬ venuti.

Art 4.

1

La garanzia dei rischi si applica, di regola, al settanta per cento della somma persa o la cui riscossione sia in ritardo; essa non deve superare l'ottanta per cento. Nel determinare la garanzia non si tiene conto dell'utile netto.

2 II limite effettivo della garanzia è fissato volta per volta all'atto della concessione.

Art. 5.

L'esportatore che vuol ottenere la garanzia statale deve prendere tutte le cautele consentite dalle circostanze per evitare perdite.

Art. 6.

L'esportatore deve fornire le indicazioni necessarie per l'esame ·della sua domanda e prestarsi alla verificazione delle stesse.

Art. 7.

·Se, dopo aver usufruito della garanzia in un caso determinato, l'esportatore riscuote tutta o una parte della somma che credeva persa o il cui pagamento era in ritardo, egli deve restituire alla Confede¬ razione sulla somma riscossa la quota che le spetta in proporzione alla garanzia prestata.

Art. 8.

Ogni anno sarà iscritto nel bilancio preventivo della Confedera¬ zione un credito per i pagamenti da farsi in esecuzione delle garanzie assunte. Se questo credito non sarà esaurito nel corso dell'esercizio, l'avanzo sarà versato al « fondo di garanzia dei rischi dell'esporta¬ zione ». Questo fondo servirà a far fronte ai pagamenti futuri che su¬ perassero il credito iscritto nel bilancio preventivo. L'avere del fondo presso la Cassa federale non frutterà interesse.

m Art. 9.

Quando speciali circostanze lo giustifichino, il Consiglio federalePuò istituire o favorire anche altre forme di garanzia dei rischi.

Art. 10.

Chiunque, con indicazioni false o incomplete, ottiene o tenta di ottenere una garanzia dei rischi per sè o per un terzo, è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a diecimila franchi. Le due pene possono essere cumulate.

Art. 11.

Se l'infrazione è commessa nell'azienda di una persona giuridica o di una società in nome collettivo o in accomandita, le disposizioni pe¬ dali si applicano alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto ägire per essa. Tuttavia, la persona giuridica o la società risponde in solido per le multe e per le spese.

Art. 12.

Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale federale del 4 febbraio 1853. Gli atti commessi all'estero sono pure pu¬ nibili.

1

2 Spetta ai Cantoni di perseguire e punire le infrazioni. I Governi cantonali comunicheranno immediatamente al Dipartimento federale dell'economia pubblica le sentenze giudiziarie emanate e le dichiaraZ1 °ni di non doversi procedere.

Art. 13.

Ï1 Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della pre¬ dente legge. Le disposizioni degli articoli da 1 a 10 del decreto federale deH'8 ottobre 1936 concernente l'incoraggiamento dell'esportazione di *ne^ci, che a quella data cesseranno di aver effetto, continueranno tutav ia a valere per le garanzie assunte sotto l'impero di esso decreto.

Art. 14.

B Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge.

Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 5 aprile 1939.

Il Presidente : E. Löpfe-Bettz.

Il Segretario : Lelmgruber.

180

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 6 aprile 1930.

Il Presidente : Vallotton, Il Segretario : 6. Bovet.

Il Consiglio federale decreta : La presente legge sarà pubblicata in conformità dell'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e dell'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente la votazione popolare su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 6 aprile 1939.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione : G. Bovet.

Data della pubblicazione : 12 aprile 1939.

Termine d'opposizione : 11 lufflio 1939.

181

Termine d'opposizione : 11 luglio 1939.

Legge federale concernente il soccorso a favore delle imprese private ferroviarie e di navigazione.

(Del 6 aprile 1939.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visti gli articoli 23 e 26 della Costituzione, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 aprile 1937, decreta : Capo primo.

RISANAMENTO FINANZIARIO.

Art. 1.

1 La Confederazione può partecipare, nei limiti della presente e gge, al risanamento finanziario delle imprese private ferroviarie e di navigazione oberate ohe, per la loro importanza economica o militar e, sono utili alla Svizzera o a una parte considerevole del paese.

2 Consiglio federale è stanziato, a questo scopo, un credito di 25 milioni di franchi al massimo.

Art. 2.

II credito menzionato nell'articolo 1 deve essere anticipato dal n to capitale della Confederazione, con riserva della disposizione del Poverso che segue, e ammortizzato secondo un piano da stabilirsi.

1

c,.1

2 A. copertura del credito saranno prelevati dieci milioni di frandal fondo alimentato nel 1936 e nel 1937, conformemente all'arti-

182 colo 52, primo capoverso, del programma finanziario del 31 gennaio 1936; dopo il 1937, saranno parimente prelevati cinque milioni di fran¬ chi per ogni anno durante il quale detto fondo sarà alimentato.

3 II reddito delle partecipazioni della Confederazione nel senso della presente legge sarà versato alla cassa federale e deve servire a rafforzare l'ammortamento; non potrà essere usato per aumentare il credito fissato nell'articolo 1, secondo capoverso.

Art. 3.

Un' impresa è reputata oberata nel senso della presente legge quando si può prevedere che, coperte le spese d'esercizio e fatti i ne¬ cessari ammortamenti industriali annuali, l'eccedenza delle entrate ri¬ marrà inferiore, in misura considerevole e durevolmente, all'ammon¬ tare degli interessi dei debiti.

Art. 4.

II Consiglio federale decide, tenendo conto di tutte le circostanze e di tutti i bisogni, se ad un'impresa deve essere concesso il soccorso federale previsto dalla presente legge. Esso fissa, nei limiti del credito stanziato a questo scopo, il modo e la misura del soccorso. In luogo di partecipazioni o unitamente a queste, la Confederazione può pure li¬ berare le imprese oberate dagli impegni che hanno verso di essa.

2 II Consiglio federale può, inoltre, obbligare l'impresa a prendere le misure di carattere organico, amministrativo, finanziario o tecnico ch'esso giudica atte ad assicurarne il risanamento ; può pure ob¬ bligarla a seguire, per il miglioramento della sua situazione, le vie le¬ gali a sua disposizione.

1

Art. 5.

La partecipazione della Confederazione al risanamento finan¬ ziario di un'impresa presuppone il concorso dei Cantoni interessati.

2 II Consiglio federale fissa la partecipazione dei Cantoni, la quale deve essere almeno pari a quella della Confederazione. Le prestazioni fatte in precedenza dai Cantoni o dalle loro corporazioni o istituzioni di diritto pubblico a favore dell'impresa possono essere equamente computate.

1

Art. 6.

1 L'impresa che sollecita l'intervento della Confederazione deve corredare la sua domanda dei necessari documenti giustificativi.

2 Essa è tenuta a dare all'autorità ogni informazione utile.

183 Art 7.

II Consiglio federale nomina una commissione di periti incari¬ cata di esaminare le domande; essa dipende dal Dipartimento delle Poste e ferrovie. I Cantoni hanno il diritto di farsi rappresentare, con voto consultivo, alle deliberazioni della commissione concernenti il risanamento finanziario di imprese le cui linee si trovano sul loro territorio.

2 La commissione di periti esamina se sono soddisfatte le condizioni Previste negli articoli 1 e 3; essa deve pure indicare in quale misura, a suo parere,- occorre che i "Cantoni interessati partecipino al risa¬ namento finanziario dell'impresa richiedente.

1

3

II Dipartimento delle poste e ferrovie può inoltre consultare la immissione su tutte le misure che concernono l'esecuzione della pre¬ sente legge.

Art. 8.

I titoli, nuovi o modificati, emessi in occasione del risanamento finanziario di un'impresa, sono esenti dalle tasse scadute al momento della loro emissione o della loro modificazione nel seneo della legge del I ottobre 1917 sulle tasse di bollo.

Art. 9.

L'impresa al cui risanamento finanziario la Confederazione ha Partecipato è tenuta ad allestire ogni anno un bilancio preventive nolle costruzioni e dell'esercizio.

1

2 Essa non potrà fare, in una misura eccedente i bisogni normali della manutenzione, grandi spese d'esercizio di carattere nuovo nè im¬ portanti costruzioni e acquisti nè potrà assumere partecipazioni fi¬ nanziarie in altre imprese, senza l'autorizzazione del Dipartmento delle Poste e ferrovie.

Art. 10.

Dalla data della presentazione della domanda di un'impresa per la Partecipazione al suo risanamento finanziario a quella della decisione a ciò relativa del Consiglio federale, come pure durante cinque anni dal giorno in cui è stata decisa la partecipazione della Confederazione, a liquidazione forzata dell'impresa non può essere ordinata che col COnse nso del Consiglio federale.

Art. 11.

In caso di riscatto devesi tener conto delle prestazioni per il ri¬ sanamento finanziario di un'impresa oberata fatte da enti pubblici nel anso della presente legge. I diritti spettanti alle parti in caso di ri¬ atto rimangono del resto intatti.

184 Art. 12.

1 La Confederazione può concedere il soccorso previsto dalla pre¬ sente legge anche per render possibile la fusione di imprese oberate nessuna delle quali adempie, da sola, ai requisiti dell'articolo 1, purché con questa fusione sia creata un'impresa che risponda ai detti requi¬ siti e ne risultino, per l'esercizio, vantaggi certi e importanti.

2 La partecipazione della Confederazione è subordinata al concorso dei Cantoni previsto dall'articolo 5.

Art. 13.

Il Consiglio federale può pure consentire alle imprese oberate in modo permanente delle facilitazioni per l'adempimento degli obblighi ad esse imposti dalla concessione o dalla legge ; se la legge prevede già facilitazioni siffatte sono applicabili le sue disposizioni.

Capo secondo.

INNOVAZIONI TECNICHE E MIGLIORAMENTI.

Art. 14.

1 Alle imprese private ferroviarie e di navigazione che non cadono sotto l'articolo 1, ma ohe tengono un posto importante nel traffico ge¬ nerale del paese o di una delle sue regioni e che col tempo possono bastare a se stesse, il Consiglio federale può concedere prestiti per nuovi acquisti, a condizione che sia provato che ne risulterà un eser¬ cizio più economico. Può parimente concedere loro prestiti per rinno¬ vare e completare parti importanti delle costruzioni o degli impianti o per adattarli ai bisogni nuovi del traffico.

2 II tasso dell'interesse dei prestiti sarà fissato caso per caso te¬ nendo conto delle circostanze. L'ammortamento annuo sarà dell'I per cento.

Art. 15.

1 Alle imprese menzionate nell'articolo 14, il Consiglio federale può inoltre concedere, per gli scopi ivi indicati, dei contributi quando i mezzi di cui dispone l'impresa non siano sufficienti.

2 Al Consiglio federale è, a questo scopo, stanziato un credito di quindici milioni di franchi al massimo. Se il credito non sarà assorbito dai sussidi concessi nei dieci anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, il residuo sarà destinato all'ammortamento in confor¬ mità dell'articolo 2, terzo capoverso.

Art. 16.

Le imprese di trasporto che servono essenzialmente solo al traf¬ fico locale, al traffico turistico e all'industria alberghiera, non hanno diritto al soccorso previsto negli articoli 14 e 15.

185 Art. 17.

Le prestazioni di cui agli articoli 14 e 15 sono concesse solo se l Cantoni interessati assumono, per lo stesso scopo, un onere di almeno Pari importo.

2 Per quanto concerne il soccorso da concedere e l'impiego delle somme messe a disposizione, sarà stabilita una convenzione tra la Confederazione e i Cantoni, da una parte, e l'impresa, dall'altra ; la convenzione determinerà inoltre le altre condizioni da imporsi per ren¬ dere efficace il soccorso stesso.

3 Sono applicabili gli articoli 2, 6, 11 e 13 della presente legge.

1

Capo terzo.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 18.

Il Consiglio federale presenterà ogni anno un rapporto sull ese¬ nzione della presente legge.

Art. 19.

Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della pre¬ sente legge e prende le misure necessarie alla sua esecuzione.

Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 5 aprile 1939. Il Presidente: E. Löpfe-Benz.

Il Segretario : Letmgruber.

Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 6 aprile 1939. Il Presidente : Vallotton.

Il Segretario : G. Bovet.

II Consiglio federale decreta : La presente legge sarà pubblicata in conformità dell'articolo 89, fecondo capoverso, della Costituzione federale e dell'articolo 3 della e 8ge federale del 17 giugno 1874 concernente la votazione popolare su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 6 aprile 1939.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione : v.

G. Bovet.

a a * della pubblicazione : 12 aprile 1939.

eri nine d'opposizione : 11 luglio 1939.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge Federale concernete la garanzia dei rischi delle esportazioni. (Del 6 aprile 1939.)

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1939

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19.04.1939

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