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Termine d'opposizione: 9 maggio 1939.

Legge federale concernente la bonifica della pianura della Linth nei Cantoni di Svitto e di San Gallo.

(Del 3 febbraio 1939.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visti gli articoli 23 e 24 della Costituzione; visto il messaggio del Consiglio ifederale del 21 marzo 1938, decreta : Art. 1.

Sotto il nome di « Impresa per la bonifica della pianura della Linth » è eretto un ente federale di diritto pubblico.

Nella sua qualità di ente autonomo, l'impresa deve, in confor¬ mità delle prescrizioni che seguono e a norma del progetto allestito dalla sezione delle bonifiche fondiarie della divisione federale dell'a¬ gricoltura, bonificare i terreni della pianura della Linth situati nei Cantoni di Svitto e di San Gallo, e provvedere alla manutenzione del¬ l'opera.

La bonifica comprende la sistemazione dei torrenti, la canalizza¬ zione per lo scolo delle acque, il raggruppamento dei terreni e la co¬ struzione delle strade.

Il Consiglio federale fissa la sede dell'impresa.

Art. 2.

I terreni situati nella regione della bonifica, nonché quelli inte¬ ressati alla sistemazione dei torrenti formano il perimetro.

91 Art. 3.

Le spese dell'opera sono stimate in .

· · '^ A.. Riva sinistra della Linth, comprendente 1WU n 5.000.000 territori dei Cantoni di Svìtto e di San B. Riva destra della Linth, parte mieriore regione^n_ Uznach-Benken, nel Cantone di San Gallo, c P 4.000.OOO dente 1200 ha ,,1 di c. Riva destra della Linth, parte superiorc reg>o 3.73o.OOO Schanis nel Canton San Gallo, comprendente 1130 Totale 12.730.000 Queste spese saranno coperte : delle a) Con contributi della Confederasi»TM pari al 60 per cen spese di bonifica; A ...

A · rvwnunr b) con contributi dei Cantoni, dei dis re ì tributi de{ perimetro; c) con prestazioni dei proprietari sogge di con altri contributi. nnrt«i Il piano di finanziamento è sottoposto all'approvazione del glio federale. .

, ^ fr,litfln0 intea C1 La Confederazione versa degli ^ ^'r °u®a ^omma non superessi, nel limite del suo contributo, ma pe riore a franchi 750.000 l'anno. .

.ito so\an La Confederazione versa contributi ai s?r^>a^ a^e mente se questi sono da attribuirsi a cause straordinarie.

La Confederazione vigila su l'esecuzione e la manutenz" l'opera.

Art. 5.

Gli organi responsabili dell'impresa sono.

1° La commissione della bonifica; 2° le commissioni esecutive ; 3° le commissioni di stima; 4° la commissione di ricorso.

Art. 6.

A.n.

u.

La commissione della bonifica è l'autorità suprema ^egu Jjente, Essa si compone di undici membri. Il presidente e ì rappresenun rappresentante della commissione della Lin e

92 tante del Dipartimento federale dell'economia pubblica vengono no¬ minati dal Consiglio federale; essi non devono essere cittadini dei Cantoni interessati.

Due membri sono nominati dal Governo del Cantone di Svitto e cinque da quello del Cantone di San Gallo.

La commissione della bonifica designa la direzione generale dei lavori; essa emana, con riserva della ratificazione del Consiglio fe¬ derale, i regolamenti e le prescrizioni per la costruzione, la manuten¬ zione dell'opera e la rappresentanza dell'impresa.

Art. 7.

Per ciascuna delle tre zone della bonifica è istituita una com¬ missione esecutiva.

Le commissioni esecutive comprendono il presidente della commis¬ sione della bonifica, quale presidente, l'ingegnere della Linth, e dei rap¬ presentanti dei Cantoni, cioè : 1° Zona A (riva sinistra della Linth): Tre rappresentanti del Cantone di Svitto e due rappresentanti del Cantone di iSan Gallo; 2<> Zona B (riva destra della Linth, parte inferiore): Tre rappresentanti del Cantone di San Gallo ; 3° Zona C (riva destra della Linth, parte superiore): Tre rappresentanti del Cantone di San Gallo.

I rappresentanti cantonali sono nominati dal Governo del Can¬ tone.

Le commissioni esecutive prendono, in conformità delle prescri¬ zioni della commissione della bonifica, tutte le misure atte ad assi¬ curare l'esecuzione dei lavori nella loro zona. In particolare esse sono incaricate di approvare i piani di costruzione e i programmi dei la¬ vori, di aggiudicare i lavori e di vigilare sull'esecuzione.

Art. 8.

In ciascuna delle tre zone della bonifica è istituita una commis¬ sione di stima composta di tre membri e di due supplenti.

II Consiglio federale nomina il presidente comune delle tre com¬ missioni; questo non deve essere cittadino dei Cantoni interessati.

I Governi dei Cantoni di Svitto e di San Gallo nominano cia¬ scuno un membro ed un supplente per la zona situata sulla riva si¬ nistra della Linth.

Per le zone della riva destra, i commissari e i loro supplenti sono nominati dal Governo del Cantone di San Gallo.

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I commissari non devono essere proprietari di immobili nel pe¬ rimetro della bonifica.

Le commissioni determinano il perimetro di ciascuna zona, esse fissano il valore dei terreni situati nel perimetro e stabiliscono ai piano dì partecipazione alle spese dell'impresa; esse regolano g i o blighi di manutenzione dei canali e delle strade del perimetro.

Art. 9.

La commissione di ricorso si compone di tre membri e di due supplenti.

Il suo presidente è scelto dal Consiglio federale fra i membri del Tribunale federale.

I Governi dei Cantoni di Svitto e di San Gallo designano cia¬ scuno un membro ed un supplente.

I membri della commissione di ricorso non devono far parte delle altre commissioni ne essere proprietari di immobili situati nel periTriof-iw metro.

Art. 10.

Ail'U iv.

Tutti i commissari sono nominati per un periodo di sei anni.

XJn regolamento del Consiglio federale fisserà le indennità a cui essi hanno diritto.

Art. 11.

I membri della commissione della bonifica e delle commissioni esecutive nominati dai Cantoni devono comprendere un'equa rappre¬ sentanza dei proprietari del perimetro.

Art. 12.

L'impresa della bonifica ha il diritto di espropriazione. L'espro¬ priazione è retta dalla legge federale del 20 giugno 1930 su l'espropria¬ zione, salvo che : 1. la Commissione federale di stima è sostituita dalle commissioni di stima istituite nell'art. 8 ; 2. la commissione di ricorso indicata nell'art. 9 conosce, in luogo del Tribunale federale, dei ricorsi diretti contro le decisioni delia commissione di stima che non sono considerati come definitivi termini della legge su l'espropriazione.

Art. 13.

Tutte le contestazioni d'ordine amministrativo o tecnico vengono decise dalle commissioni esecutive e, in ultima istanza, dalla commi sione della bonifica.

94 I ricorsi concernenti la determinazione del perimetro, la stima dei terreni e il contributo dei proprietari ai lavori della bonifica e di ma¬ nutenzione sono giudicati dalle commissioni esecutive e, in ultima istan¬ za, dalla commissione di ricorso.

Le decisioni definitive degli organi competenti sono parificate alle sentenze che hanno acquistato forza di cosa giudicata del Tribunale federale.

Art. 14.

I contributi dei proprietari alle spese della bonifica vengono fis¬ sati dalle commissioni esecutive, in conformità del piano di parteci¬ pazione.

I contributi possono essere prestati mediante cessione di terreno.

Art. 15.

Le spese di manutenzione vanno a carico dei proprietari, a meno che non siano disponibili altri contributi.

Art. 16.

Qualora dei terreni bonificati venissero sottratti all'agricoltura entro venticinque anni dalla fine dei lavori, i proprietari rifonderanno i sussidi della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti e dei Comuni.

Qualora dei fondi venissero, durante questo termine, usati per la¬ vori pubblici, questi sussidi possono essere imputati in equa misura sul prezzo di vendita, a meno che vi sia già stata compensazione in seguito a mutazioni.

Art. 17.

Per assicurare il pagamento dei proprietari alle spese di bonifica e di manutenzione, nonché il rimborso dei sussidi in conformità del¬ l'art. 16, è istituito un onere fondiario con priorità di rango su gli altri diritti reali iscritti nel registro fondiario. Quest'onere deve essere annotato nel registro fondiario.

Art. 18.

La commissione della bonifica prende le misure atte ad assicurare la protezione della natura. Siffatte misure non devono intralciare no¬ tevolmente l'esecuzione dell'opera.

Art. 19.

La commissione della bonifica sottopone tutti gli anni al Consi¬ glio federale un rapporto intorno alla sua attività e il rendiconto.

Art. 20.

D'accordo con la commissione della bonifica i Cantoni di Svitto e di San G-allo prendono sul loro territorio delle misure affinchè la bo¬ nifica sia immediatamente seguita dal cambiamento di colture che ne

95 derivaTM, essi vigileranno parimente perchè sia assicurata una colonizzazione adatta alle condizioni locali.

Art. ZI.

Ai Cantoni di S vitto e di San Gallo e accettano a -contare dalla data della presente legge per di le condizioni poste da essa. n Consiglio fedeSe l'opera non può essere eseguita per l' Pieseiite rale è autorizzato a dichiarare applicabili le dispo caso ess0 legge a una parte sola della regione da imposipotrà modificare le disposizioni concernenti li füve di lattare zione delle commissioni previste negli ar icoi dizioni d'una esecula rappresentanza degli interessi m eausa alle zione parziale.

Art. 22.

Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata m vigoie de a pr sente legge.

Esso è incaricato di eseguirla.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 3 febbraio 1939. Ü Residente : Il Segretario : Leima«"®1Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 3 febbraio 1939. » Presidente: Vallotton.

II Segretario : G. Bove*.

Il Consiglio federale decreta : La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente al¬ l'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e ali arti¬ colo 3 della -legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 3 febbraio 1939.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione : G. Bovet.

Lata della pubblicazione: 8 febbraio 1939.

Termine d'opposizione: 9 maggio 1939.

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Legge Federale concernente la bonifica della pianura della Linth nei Cantoni di Svitto e di San Gallo. (Del 3 febbraio 1939.)

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08.02.1939

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