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Messaggio concernente lo scambio di lettere tra la Svizzera e la Corte di Conciliazione e d'Arbitrato nel quadro dell'OSCE, a Ginevra, sulle spese iniziali relative alla locazione e all'attrezzatura dei locali della Corte del 29 gennaio 1997

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio ci pregiamo sottoporvi un disegno di decreto federale che approva lo scambio di lettere tra la Svizzera e la Corte di Conciliazione e d'Arbitrato nel quadro dell'OSCE, a Ginevra, sulle spese iniziali relative alla locazione e all'attrezzatura dei locali della Corte.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

29 gennaio 1997

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In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Koller II cancelliere della Confederazione, Couchepin

1997 - 54

Compendio Dopo quasi due decenni di sforzi la Conferenza sulla. Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE), divenuta in seguito Organizzazione sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) è riuscita, grazie alla nuova situazione politica in Europa, a istituire un meccanismo europeo di soluzione pacifica delle controversie mediante una convenzione conclusa il 15 dicembre 1992. Con decreto federale del 6 dicembre 1993 (RU 1994 1044) le Camere hanno approvato la «.Convenzione del 15 dicembre 1992 relativa alla conciliazione e all'arbitrato nell'ambito della Conferenza sulla Sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE)» corredata di un Protocollo finanziario, ambedue entrati in vigore per la Svizzera il 5 dicembre 1994. La gestione della Convenzione citata è affidata alla «Corte di Conciliazione e di Arbitrato» con sede a Ginevra.

Approvando la Convenzione e il Protocollo finanziario le Camere federali, in ottemperanza agli impegni assunti dalla Svizzera in quanto Stato di sede e fino a conclusione dello scambio di note qui allegato, hanno autorizzato il Consiglio federale ad assumere inizialmente per un periodo di tre anni - come precisato nel Protocollo - le spese di locazione e di mobilio, le spese relative alla manutenzione dei locali, all'assicurazione e alla sicurezza. Dato che tale perìodo giungerà a scadenza a fine 1997 si tratta ora di confermare mediante scambio di lettere con la Corte che la Svizzera intende rispettare gli impegni derivanti dalla Convenzione e dal relativo Protocollo finanziario.

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Messaggio I II

In generale Punto della situazione

L'impegno della Svizzera in favore di metodi di soluzione pacifica delle controversie che implicano l'intervento di terzi è una costante della nostra politica estera. Si ritiene che questi metodi siano il complemento se non addirittura il corollario del divieto di ricorrere alla forza, realizzato in parte nel Patto della Società delle Nazioni e messo a punto nell'articolo 2 paragrafo 4 dello Statuto delle Nazioni Unite. Per la Svizzera, l'interesse di tali meccanismi è evidente: davanti all'istanza neutrale gli Stati piccoli e medi sono posti sullo stesso piano dei loro avversari più potenti.

Dall'inizio di questo secolo la Svizzera ha favorito la conclusione di accordi multilaterali a vocazione universale o regionale, che istituivano vie parifiche di soluzione delle controversie. Nella logica di questa politica la Svizzera, agendo nel quadro della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) ha lanciato l'idea di un sistema di composizione pacifica delle controversie depositando un progetto di convenzione. Questa idea, che la Svizzera ha costantemente difeso in seno alla CSCE, ha fatto strada, favorita dagli sconvolgimenti verificatisi verso la metà degli anni ottanta nei Paesi dell'Europa centrale e orientale. La procedura di negoziati che ne è seguita ha consentito l'adozione della «Convenzione relativa alla Conciliazione e all'Arbitrato nel quadro della CSCE». Tale convenzione istituisce un meccanismo europeo di soluzione delle controversie la cui gestione è affidata alla «Corte di Conciliazione e d'Arbitrato della CSCE» (la Corte).

La Convenzione del 15 dicembre 1992 relativa alla Conciliazione e all'Arbitrato nel quadro della CSCE (dappresso: la Convenzione), è stata firmata da 33 Stati 22 dei quali vi hanno aderito (RU 1995 4392). Con decreto federale del 6 dicembre 1993 (RU 1994 1044; FF 1993 II 1096) avete approvato la Convenzione e il Protocollo finanziario entrati in vigore il 5 dicembre 1994 (RU 1995 4392).

La Svizzera dovette confrontarsi con una forte concorrenza quando si trattò di accogliere la Corte a Ginevra. Infatti altre città quali Vienna, Venezia, Stoccolma ed Helsinki, si contendevano tale privilegio ed avevano formulato offerte vantaggiose non da ultimo la concessione gratuita dei locali e dei costi di istallazione. Il successo ottenuto dalla Svizzera
con l'insediamento della Corte a Ginevra è rilevante sia nell'ambito globale della nostra politica estera sia per quanto concerne più specificamente il ruolo svolto dalla Svizzera in quanto Stato ospite di organizzazioni internazionali.

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Aspetti istituzionali

Contrariamente a quanto suggerisce il nome, la «Corte» istituita dall'articolo 1 della Convenzione è un organismo modesto nella sua struttura. Ogni Stato Parte è invitato a nominare, per mandati rinnovabili ogni sei anni, due conci284

liatori e un arbitro. I conciliatori e gli arbitri sono iscritti in due elenchi tenuti dal Cancelliere della Corte e formano due «collegi». I collegi riuniti eleggono il Presidente della Corte e in seguito ogni collegio elegge due persone; i quattro conciliatori e arbitri così eletti formano con il Presidente il «Bureau» della Corte, organo che si riunisce periodicamente per amministrare le procedure previste dalla Convenzione. L'altro organo permanente previsto la «Cancelleria» è diretto dal Cancelliere che è designato dalla Corte e comprende il personale amministrativo e tecnico necessario.

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Aspetti finanziari In generale

L'articolo 13 della Convenzione prevede l'adozione di un Protocollo finanziario e fissa le linee generali di questo strumento. Il Protocollo in questione è stato elaborato dalle Camere il 6 dicembre 1993 contemporaneamente alla Convenzione (RU 1994 1044). L'articolo 1 conferma il principio enunciato nell'artcolo 13 della Convenzione, ossia che tutte le spese della Corte sono sostenute dall'insieme degli Stati Parte alla Convenzione. Le spese relative ai locali sono a carico dello Stato di sede. Le prestazioni dovute dallo Stato ospitante - in questo caso la Svizzera - riguardo alle spese di locazione e di mobilio, le spese di manutenzione, di assicurazione e di sicurezza come pure gli oneri correnti, saranno stabiliti in uno scambio di lettere fra lo Stato di sede e la Corte, agente con il consenso e per conto degli Stati Parte alla Convenzione.

In attesa della stesura dello scambio di lettere previsto dal Protocollo finanziario e in sintonia con il medesimo, ci avete autorizzati, il 6 dicembre 1993, ad assumere inizialmente per un periodo di tre anni, le spese relative alla locazione, alla manutenzione, all'assicurazione, alla sicurezza come pure gli oneri correnti.

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Offerta di locali alla Corte da parte dello Stato ospitante

La Corte, per poter essere agibile, deve poter disporre di infrastrutture atte ad accogliere gli organi permanenti (il Bureau e la Cancelleria), ma soprattutto poter occupare al più presto i locali di cui abbisogna qualora le venisse sottoposta una controversia. Non appena definite le necessità della Corte, il DFAE ha contattato le autorità locali ginevrine per trovare una sede adeguata. È stata così messa a disposizione della Corte la villa «Rive-Belle», ubicata route de Lausanne 266 a Chambesy, nelle vicinanze di Ginevra. In conformità della Convenzione e del Protocollo finanziario le autorità federali assumono dalla fine 1994 le spese di locazione e di istallazione.

Il decreto federale del 6 dicembre 1993 (RU 1994 1044) ci autorizzava ad assumere inizialmente per un periodo di tre anni le spese relative alla locazione e agli oneri correnti dei locali della Corte, come anche all'arredamento e alla dotazione, alla manutenzione, all'assicurazione e alla protezione degli stessi. Imponendo tale limite di tre anni le Camere federali non intendevano certo riser285

varsi la possibilità di rimettere ulteriormente in questione, oltre tale periodo, l'impegno finanziario della Svizzera nei confronti della Corte, impegno peraltro derivante dalla Convenzione e dal Protocollo finanziario; al contrario, esse auspicavano consentire alla Corte di avviare i lavori senza un termine prestabilito pur mantenendo la loro competenza generale trattandosi di concludere un accordo di diritto internazionale. Si doveva infatti disporre del tempo necessario alla stesura dello scambio di lettere previsto nel Protocollo finanziario. Tale scambio di lettere è attualmente sottoposto alle Camere per approvazione.

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Parte speciale Progetto di scambio di lettere

II progetto di scambio di lettere negoziato con il Presidente della Corte si basa sull'offerta iniziale formulata a seguito della delega di competenza conferitaci mediante il decreto federale citato.

La villa «Rive-Belle» messa a disposizione della Corte è di proprietà del Canton Ginevra ed è stata recentemente ristrutturata. La superficie di 400 m 2 consente di allestire i locali di cui necessita la Corte, vale a dire una sala riunioni, una biblioteca, un ufficio per il Presidente della Corte e cinque posti lavoro (cancelliere, bibliotecario, segretarie) e archivi. La Corte sarà dotata delle opportune istallazioni che comprendono, in particolare, un impianto per la traduzione simultanea.

La Confederazione si farà carico delle spese di locazione e di manutenzione dei locali, di assicurazione della mobilia, istallazioni tecniche e sicurezza. Da queste spese sono esclusi gli oneri correnti derivanti dall'utilizzazione dei locali e dall'attività della Corte quali: riscaldamento, elettricità, acqua, gas, telecomunicazioni (telefono, telecopiatrici e analoghi impianti di comunicazione) che saranno addebitati alla Corte. Inoltre la Confederazione mette gratuitamente a disposizione della Corte un'adeguata attrezzatura iniziale che comprende la mobilia degli uffici, sale riunioni, biblioteca e archivi nonché un impianto per la traduzione simultanea e il materiale per il trattamento di testi e d'archiviatura.

Dato che i locali messi a disposizione della Corte saranno utilizzati solo qualora venisse presentata una domanda di conciliazione o d'arbitrato, ai fini di un'occupazione ottimale delle superfici, la Svizzera si è riservata il diritto di utilizzare le sale della Villa per seminari, ricevimenti e altre finalità, come sancito nello scambio di lettere, non senza consultare tempestivamente l'amministrazione della Corte. Il Canton Ginevra, al pari della Confederazione, può avvalersi di questa possibilità.

Infine lo scambio di lettere prevede che qualora la Corte dovesse necessitare di maggiore spazio il problema verrà esaminato dalle autorità svizzere con la sua presidenza, al fine di trovare un'adeguata soluzione. Al momento di approvare lo scambio di lettere allegato al presente messaggio, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, sarebbe opportuno che autorizzaste il Dipartimento federale degli affari esteri - trattandosi di questioni finanziarie - a con286

eludere un accordo con la Corte per proporle, ove necessario, altri locali in sostituzione o a complemento di quelli menzionati nello scambio di lettere.

Lo scambio di lettere è di durata illimitata; può essere denunciato in ogni momento da ciascuna Parte mediante preavviso di due anni.

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Attività della Corte

Dal maggio 1995, data della sessione inaugurale, la Corte predispone le proprie strutture di funzionamento ed elabora il regolamento di procedura. Parallelamente è in corso la sistemazione dei locali della Villa in sintonia con le necessità effettive della Corte, mano a mano che le strutture divengono funzionali, ragione per cui i locali saranno definitivamente pronti solo a fine 1998. Peraltro, nessuna controversia è stata finora sottoposta per conciliazione o arbitrato alla Corte e quest'ultima funzionerà a pieno ritmo non appena si verificherà un caso del genere.

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Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale Conseguenze finanziarie

Gli obblighi finanziari della Confederazione nei confronti della Corte di Conciliazione e d'Arbitrato nel quadro dell'OSCE (ex CSCE) comportano due elementi. Da un canto viene concesso un contributo unico di un massimo di 550 000 franchi per l'insediamento della Corte che dovrà essere ultimato entro il 31 dicembre 1998; dall'altro, la Confederazione si farà carico delle spese di locazione e degli oneri correnti relativi ai locali della Corte. Il contratto di locazione concluso con il Cantone di Ginevra verte su un affitto di base (novembre 1994) di 199992 franchi annui, importo indicizzato secondo l'indice dei prezzi al consumo; peraltro gli oneri ammontano a 10800 franchi annui. L'importo di locazione tiene conto del fatto che il Cantone si è impegnato ad assumere un custode per la Villa.

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Ripercussioni sull'effettivo del personale

Nessuna.

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Programma di legislatura

Lo scambio di lettere non figura nel programma di legislatura 1995-1999, ma discende dall'approvazione mediante decreto federale del 6 dicembre 1993 (RU 1994 1044) della Convenzione del 15 dicembre 1992 relativa alla Conciliazione e all'Arbitrato nel quadro dell'OSCE (RU 1995 4392) e del Protocollo finanziario (RU 1995 4406).

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Base giuridica Costituzionalità

Lo scambio di lettere che sarà concluso con la Corte costituisce un accordo di diritto internazionale e richiede la vostra approvazione in conformità dell'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale (Cost.). La competenza della Confederazione di concludere trattati internazionali è data dall'articolo 8 Cost.

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Forma dell'atto da adottare

II decreto federale sottoposto alla vostra approvazione si fonda sull'articolo 85 numero 5 Cost. che conferisce all'Assemblea federale la competenza di approvare trattati internazionali. Lo scambio di lettere non sottosta al referendum facoltativo previsto dall'articolo 89 capoverso 3 Cost. dato che è denunciabile in qualsiasi momento; esso non prevede neppure l'adesione a un'organizzazione internazionale né implica un'unificazione multilaterale del diritto.

Come menzionato qui innanzi sarà il caso di conferire una delega di competenza al Dipartimento federale degli affari esteri per sopperire adeguatamente alle eventuali necessità di locali e consentire alla Svizzera, in quanto Stato di sede, di rispettare gli impegni verso la Corte. Qualora si dovessero assegnare alla Corte altri locali oltre a quelli già menzionati nello scambio di lettere sarà sufficiente predisporre un accordo complementare allo scambio di lettere in questione, senza doverne modificare il testo. Pertanto, al momento di approvare detto scambio di lettere, dovrete accettare il principio della messa a disposizione gratuita dei locali in favore della Corte per soddisfare gli impegni sanciti dalla Convenzione e dal Protocollo finanziario. La fissazione del luogo di insediamento della Corte a Ginevra è solo l'attuazione di questo principio ed è compito nostro e del Dipartimento federale degli affari esteri. Lo scambio di lettere prevede peraltro che «qualora la Corte dovesse necessitare di maggiore spazio, il problema verrà esaminato dalle autorità svizzere con la sua presidenza al fine di trovare una soluzione appropriata».

Il decreto federale che vi presentiamo per approvazione non sottosta a referendum.

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Decreto federale

Disegno

concernente lo scambio di lettere tra la Svizzera e la Corte di Conciliazione e d'Arbitrato nel quadro dell'OSCE, a Ginevra, sulle spese iniziali relative ai locali occupati dalla Corte e all'attrezzatura del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 gennaio 1997 '*, decreta: Art. l 1

Lo scambio di lettere tra la Svizzera e la Corte di Conciliazione e d'Arbitrato nel quadro dell'OSCE, a Ginevra, sulle spese iniziali relative ai locali occupati dalla Corte e all'attrezzatura, è approvato.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

II Dipartimento federale degli Affari Esteri, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ove necessario è autorizzato a concludere un accordo sull'assegnazione di altri locali in sostituzione o a complemento di quelli menzionati nello scambio di lettere.

Art. 3

II presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottosta al referendum.

" FF 1997 II 282

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Spese iniziali relative ai locali occupati dalla Corte e all'attrezzatura

Berna, 9 dicembre 1996 Dipartimento federale degli affari esteri II Segretario di Stato

Signor Robert Badinter Presidente della Corte di Conciliazione e d'Arbitrato nel quadro dell'OSCE Villa Rive-Belle 266, Route de Lausanne 1292 Chambésy

Signor Presidente, Ho preso atto del Suo accordo preliminare relativo alla nostra proposta del 19 agosto scorso di uno scambio di lettere sugli impegni del Paese di sede in materia di spese per i locali e la mobilia messi a disposizione della Corte.

Allego alla presente i progetti di lettera che firmerò per conto della Confederazione svizzera, come anche la Sua risposta. Sono stati recati cambiamenti puramente formali, ma sostanzialmente rispecchiano la nostra proposta del 19 agosto.

Le due lettere potranno essere scambiate non appena adempiute le formalità costituzionali svizzere richieste, vale a dire quando il Parlamento le avrà approvate.

Gradisca, signor Presidente, l'assicurazione della mia massima considerazione.

Jakob Kellenberger

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Spese iniziali relative ai locali occupati dalla Corte e all'attrezzatura Progetto Dipartimento federale degli affari esteri II Segretario di Stato

Berna, Signor Robert Badinter Presidente della Corte di Conciliazione e d'Arbitrato nel quadro dell'OSCE 266, Route de Lausanne 1292 Chambésy

Signor Presidente, L'articolo 1 capoverso 2 del Protocollo finanziario del 28 aprile 1993, parte integrante della Convenzione relativa alla Conciliazione e all'Arbitrato nel quadro dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, prevede che gli obblighi del Paese di sede in materia di spese relative ai locali e alla mobilia messi a disposizione della Corte, siano oggetto di uno scambio di lettere tra la Corte, agente con il consenso degli Stati Parte alla Convenzione e in loro nome, e lo Stato di sede.

La Confederazione Svizzera dichiara di mettere gratuitamente a disposizione della Corte a Ginevra i locali di cui necessita. La Corte occupa dal dicembre 1994 i locali della villa Rive-Belle ubicata route de Lausanne 266, Chambésy.

La Confederazione Svizzera è disposta ad assumere le spese correnti di manutenzione dei locali, di assicurazione del mobilio e dell'attrezzatura tecnica, come anche le spese relative alla sicurezza.

Tale assunzione non include gli oneri correnti dovuti all'utilizzazione dei locali e all'attività della Corte quali riscaldamento, elettricità, acqua, gas, né le spese di telecomunicazioni (telefono, telecopiatrici, telescriventi e altri mezzi analoghi) che saranno assunti direttamente dalla Corte.

Il Paese di sede dichiara inoltre di mettere gratuitamente a disposizione della Corte un'adeguata attrezzatura iniziale. Quest'ultima comprende la mobilia per gli uffici, per la zona ricevimento e le udienze, la mobilia per la biblioteca e gli archivi, un impianto di traduzione simultanea nonché il materiale per il trattamento dei testi e per l'archiviatura (vedere descrizione allegata). La mobilia e l'attrezzatura tecnica devono essere consegnate al più tardi entro il 31 dicembre 1998 e saranno cedute alla Corte. La Corte si assume l'onere di manutenzione e di mantenimento.

Il Paese di sede si riserva il diritto di utilizzare, qualora si presenti l'occasione, le sale di ricezione del pianterreno della Villa per seminar!, ricevimenti e altri usi - previa consultazione della cancelleria della Corte. Le spese per tali utilizzazioni saranno a carico del Paese ospitante. Gli oneri correnti (riscaldamento, elettricità, acqua, gas) non saranno fatturati alla Svizzera. Sarà garantita e rispettata la riservatezza delle aree degli uffici e degli archivi.

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Spese iniziali relative ai locali occupati dalla Corte e all'attrezzatura

Se la Corte dovesse necessitare di maggiore spazio, il problema verrà esaminato dalle autorità svizzere con la sua presidenza al fine di trovare una soluzione adeguata.

Le sarei grato se volesse confermarmi il suo assenso su quanto precede. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno un accordo in forma di scambio di lettere che entrerà in vigore alla data della risposta. Tale scambio di lettere potrà essere denunciato in ogni momento da ciascuna Parte mediante preavviso scritto di due anni.

Gradisca, signor Presidente, l'assicurazione della mia massima considerazione.

Jakob Kellenberger

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Spese iniziali relative ai locali occupati dalla Corte e all'attrezzatura Progetto Corte di Conciliazione e d'Arbitrato nel quadro dell'OSCE II Presidente

Ginevra, Signor Jakob Kellenberger Segretario di Stato Dipartimento federale degli Affari Esteri 3003 Berna

Signor Segretario di Stato, Mi pregio riferirmi alla Sua lettera del

1996 del seguente tenore:

«L'articolo 1 capoverso 2 del Protocollo finanziario del 28 aprile 1993, parte integrante della Convenzione relativa alla Conciliazione e all'Arbitrato nel quadro dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, prevede che gli obblighi del Paese di sede in materia di spese relative ai locali e alla mobilia messi a disposizione della Corte, siano oggetto di uno scambio di lettere tra la Corte, agente con il consenso degli Stati Parte alla Convenzione e in loro nome, e lo Stato di sede.

La Confederazione Svizzera dichiara di mettere gratuitamente a disposizione della Corte a Ginevra i locali di cui necessita. La Corte occupa dal dicembre 1994 i locali della villa Rive-Belle ubicata route de Lausanne 266, Chambesy. La Confederazione Svizzera è disposta ad assumere le spese di locazione e di mobilio, le spese relative alla manutenzione dei locali, all'assicurazione, all'attrezzatura tecnica e alla sicurezza.

Tale assunzione non include gli oneri correnti dovuti all'utilizzazione dei locali e all'attività della Corte quali riscaldamento, elettricità, acqua, gas, né le spese di telecomunicazioni (telefono, telecopiatrici, telescriventi e altri mezzi analoghi) che saranno assunti direttamente dalla Corte.

Il Paese di sede dichiara inoltre di mettere gratuitamente a disposizione della Corte un'adeguata attrezzatura. Quest'ultima comprende la mobilia per gli uffici, per la zona ricevimento e le udienze, la mobilia per la biblioteca e gli archivi, un impianto di traduzione simultanea nonché il materiale per il trattamento dei testi e per l'archiviatura (vedere descrizione allegata). La mobilia e l'attrezzatura tecnica devono essere consegnate al più tardi entro il 31 dicembre 1998 e saranno cedute alla Corte. La Corte si assume l'onere di manutenzione e di mantenimento.

Il Paese di sede si riserva il diritto di utilizzare, qualora si presenti l'occasione, le sale di ricezione del pianterreno della Villa per seminari, ricevimenti e altri usi - previa consultazione della cancelleria della Corte. Le spese per tali utilizzazioni saranno a carico del Paese ospitante. Gli oneri correnti (riscaldamento, elettricità, acqua, gas) non saranno fatturati alla

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Spese iniziali relative ai locali occupati dalla Corte e all'attrezzatura

Svizzera. Sarà garantita e rispettata la riservatezza delle aree degli uffici e degli archivi.

Se la Corte dovesse necessitare di maggiore spazio, il problema verrà esaminato dalle autorità svizzere con la sua presidenza al fine di trovare una soluzione adeguata.

Le sarei grato se volesse confermarmi il suo assenso su quanto precede.

In caso affermativo, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno un accordo in forma di scambio di lettere che entrerà in vigore alla data della risposta. Tale scambio di lettere potrà essere denunciato in ogni momento da ciascuna Parte mediante preavviso scritto di due anni».

Mi pregio comunicarle che gli Stati Parte alla Convenzione e la Corte di Conciliazione e d'Arbitrato approvano quanto precede. Pertanto, la Sua lettera e quella di risposta costituiranno un accordo in forma di scambio di lettere che entrerà in vigore il ... e potrà essere denunciato in ogni momento da ciascuna Parte mediante preavviso di due anni.

Gradisca, signor Segretario di Stato, l'assicurazione della mia massima considerazione.

Robert Badinter Presidente della Corte di Conciliazione e d'Arbitrato nel quadro dell'OSCE

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Spese iniziali relative ai locali occupati dalla Corte e all'attrezzatura

Allegato Attrezzatura iniziale dei locali Sala riunioni, sale colloqui, sala ricevimento, salone 10 uffici 57 sedie 1 scrittoio 10 poltrone 3 tavoli bassi diverse lampade 2 tappeti Biblioteca 3 scaffalature 1 tavolo 4 poltrone diverse lampade 1 tappeto Ufficio del presidente 1 biblioteca 1 scrivania e 1 poltrona d'ufficio 1 tavolo riunioni 4 poltrone diverse lampade 1 tappeto 5 posti lavoro (cancelliere, «greffier», bibliotecario, segretari) 1 ufficio e 1 poltrona per ogni posto 2 armadi o scaffalature (registrazione pensile, deposito) per funzione diverse lampade materiale minuto (cestini, appendiabiti, grucce, sedie, ecc.)

5 ordinatori personali 2 stampanti 5 telefoni 2 telecopiatrici Archivi scaffalature armadi 1 tavolo e 4 sedie diverse lampade materiale minuto (cestini, ecc.)

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Spese iniziali relative ai locali occupati dalla Corte e all'attrezzatura

Impianto di traduzione simultanea cabine per traduzioni in due lingue (con possibilità di estensione a due altre lingue) emittente/ricevente a infrarossi (8 microfoni, 30 cuffie) cavi di raccordo

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente lo scambio di lettere tra la Svizzera e la Corte di Conciliazione e d'Arbitrato nel quadro dell'OSCE, a Ginevra, sulle spese iniziali relative alla locazione e all'attrezzatura dei locali della Corte del 29 gennaio 1997

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1997

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97.007

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

25.03.1997

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282-296

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