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Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con il Canada

del 16 giugno 1997

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente una Convenzione di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio con il Canada, firmata il 5 maggio 1997.

Vogliate gradire, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

16 giugno 1997

1997-315

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Koller II cancelliere della Confederazione, Couchepin

44 Foglio federale. 80° anno. Voi. III

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Compendio La Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio attualmente in vigore tra la Svizzera e il Canada è stata conclusa nel 1976. Essa segue nelle grandi linee il modello di convenzione del 1963 elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ma, rispetto a questo modello - che la Svizzera ha a suo tempo dovuto accettare per poter concludere questa importante Convenzione con il Canada (pensioni e rendite, imposte alla fonte sui redditi di capitali) - contiene diverse deroghe di natura materiale.

I recenti sviluppi intervenuti nella politica convenzionale del Canada permettono oggi, nel quadro di una revisione della Convenzione in vigore, di concordare soluzioni che meglio soddisfano gli interessi della Svizzera, segnatamente per quanto concerne l'imposta alla fonte sui dividendi da partecipazioni importanti (riduzione al 5 per cento dell'aliquota dell'imposta alla fonte irrecuperabile), sugli interessi (riduzione al 10 per cento dell'aliquota dell'imposta alla fonte irrecuperabile) e sui canoni (limitazione dei pagamenti assoggettati a un imposta alla fonte del 10 per cento).

Per l'economia svizzera la nuova Convenzione apporta in diversi importanti settori regolamentazioni più favorevoli di quelle contenute nella vigente Convenzione. D'altra parte, il rinnovo dì determinate concessioni a favore della parte canadese non comporta pregiudizi né rispetto alla Convenzione in vigore né rispetto a residenti di altri Stati che hanno concluso una convenzione di doppia imposizione con il Canada. I Cantoni e le cerehie economiche interessate hanno approvato la conclusione della Convenzione.

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Messaggio 1

Genesi

La Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio attualmente in vigore tra la Svizzera e il Canada è stata conclusa nel 1976. Essa segue nelle grandi linee il modello di convenzione del 1963 elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ma, rispetto a questo modello - che la Svizzera ha a suo tempo dovuto accettare per poter concludere questa importante Convenzione con il Canada - contiene diverse deroghe di natura materiale. Queste deroghe corrispondono alla prassi costante del Canada nel campo delle convenzioni bilaterali di doppia imposizione. Esse concernono segnatamente l'imposizione delle rendite e delle pensioni nonché le imposte alla fonte su dividendi, interessi e canoni. Le aliquote dell'imposta alla fonte irrecuperabile previste in questi settori (aliquota uniforme del 15 per cento sui dividendi, del 15 per cento sugli interessi e del 10 per cento sui canoni) sembravano già a quell'epoca elevate per una convenzione di doppia imposizione tra Stati industrializzati (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 1976, FF 1976 III 617) Verso la fine degli anni Ottanta il Canada ha accettato in singole convenzioni di doppia imposizione un'aliquota dell'imposta alla fonte irrecuperabile del 10 per cento per i dividendi di partecipazioni importanti, segnatamente nelle nuove convenzioni con i Paesi Bassi e con il Lussemburgo. Nel 1992, il Ministro delle finanze canadese ha informato che nelle nuove convenzioni di doppia imposizione il Canada era ormai disposto a ridurre progressivamente fino al 5 per cento l'aliquota dell'imposta alla fonte su tali dividendi. La Svizzera ha dunque chiesto al Canada di avviare negoziati per concludere un protocollo nel senso della nuova politica canadese. La parte canadese ha risposto favorevolmente a questa domanda ma ha espresso il desiderio di sottoporre a revisione tutta la Convenzione.

I negoziati, che hanno avuto luogo nel mese di maggio del 1993, si sono basati su un disegno di convenzione elaborato da parte canadese e si sono conclusi, dopo appena un solo incontro, con la parafatura di una nuova convenzione.

I pochi punti rimasti irrisolti sono stati regolati più tardi attraverso uno scambio epistolare.

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Commento alle disposizioni della Convenzione

II disegno della nuova Convenzione segue, sotto l'aspetto formale e materiale, il modello di convenzione dell'OCSE e la prassi convenzionale svizzera in questo campo. Per gran parte delle nuove formulazioni si tratta unicamente di adeguamenti redazionali ai modelli di convenzione dell'OCSE del 1977 e 1992, che non comportano cambiamenti materiali rispetto alla Convenzione in vigore. Di seguito ci limiteremo perciò a commentare le differenze più importanti rispetto al testo dell'OCSE e le particolarità della nuova Convenzione.

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Articolo 2 Imposte considerate Secondo il paragrafo 3 lettera a, per quanto concerne il Canada la Convenzione si estende alle imposte prelevate dal Governo federale in base alla legge concernente l'imposta sul reddito. Come già nella Convenzione in vigore, le imposte delle province canadesi non sono menzionate per motivi di ordine costituzionale. Tuttavia, la Convenzione si applicherà ancora automaticamente per la determinazione delle imposte provinciali, e ciò conformemente ad una Convenzione del Governo canadese con le province canadesi o alla legislazione interna delle province.

L'attuale paragrafo 5, che esclude dal campo di applicazione della Convenzione l'imposta preventiva prelevata in Svizzera sulle vincite alle lotterie, ha potuto essere soppresso poiché il disegno - come del resto già la Convenzione in vigore - non prevede una clausola generale che regoli l'imposizione dei redditi non espressamente menzionati nella Convenzione.

Articolo 3 Definizioni generali La descrizione del termine «Canada» di cui nella lettera a) (i) del paragrafo 1 è più dettagliata di quella contenuta nella Convenzione in vigore. Essa non comporta tuttavia un ampliamento della definizione attuale ma la precisa. Questo punto particolare è stato sottoposto all'analisi dei competenti servizi del Dipartimento federale degli affari esteri che hanno dato il loro assenso.

Articolo 4 Residenza Nella Convenzione oggetto di revisione è stato inserito un nuovo paragrafo 5 concernente le persone tassate in Svizzera secondo il dispendio. La disposizione in questione esclude dal campo di applicazione personale della Convenzione le persone fisiche residenti di uno Stato contraente che non vi sono assoggettate a imposta, secondo il diritto fiscale di questo Stato, su tutti i redditi generalmente imponibili provenienti dall'altro Stato contraente. Si tratta di una disposizione simile a quella contenuta in diverse convenzioni concluse dalla Svizzera.

A tale soluzione si è pervenuti dopo un lungo scambio di corrispondenza, dato che il Canada aveva sollevato questo problema dopo la parafatura del disegno di Convenzione, nel quadro della chiarificazione di punti che erano ancora insoluti. Questo lungo scambio epistolare è in parte la causa per cui il disegno parafato nel 1993 ha potuto essere firmato soltanto il 5 maggio 1997.
Articolo 8 Navigazione marittima ed aerea Questa disposizione contiene un nuovo paragrafo 4 che precisa le nozioni di «utili» e di «esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili» per l'applicazione di questo articolo.

Secondo la lettera a) fanno parte degli utili imponibili soltanto nello Stato di residenza dell'impresa in applicazione del paragrafo 1 (rimasto invariato), anche gli interessi di capitali provenienti dall'esercizio di navi o di aeromobili, nella misura in cui si tratti di utili accessori del citato esercizio. Di conseguenza questi interessi non possono essere assoggettati a un'imposta alla fonte.

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La lettera b) dispone che la locazione di navi, aeromobili, contenitori e beni di equipaggiamento di questo genere fa pure parte dell'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili, nella misura in cui questa locazione abbia luogo occasionalmente e come complemento all'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili.

Articolo 10 Dividendi II punto centrale della revisione della Convenzione è costituito dalla riduzione dell'imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la lettera a) del paragrafo 2, lo Stato della fonte non graverà i dividendi da partecipazioni di un'imposta alla fonte superiore al 5 per cento. Questa aliquota del 5 per cento si applica ai dividendi versati a società che detengono almeno il 10 per cento dei diritti di voto e almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi. La Svizzera avrebbe preferito che l'aliquota di partecipazione fosse fissata al 25 per cento (modello OCSE) o al 20 per cento (art. 69 LIFO), anche se bisogna riconoscere che l'aliquota di partecipazione del 10 per cento si trova sempre più frequentemente nelle nuove convenzioni di doppia imposizione. Questa aliquota di partecipazione poco elevata provocherà, da un lato, una riduzione delle entrate dell'imposta preventiva svizzera sul pagamento di dividendi a società canadesi. D'altro lato, anche l'imposta alla fonte canadese da computare in Svizzera sulle distribuzioni di dividendi da parte di società canadesi a società svizzere si riduce però in misura tale che, in fin dei conti, il saldo dovrebbe essere a favore della Svizzera, visto che gli investimenti diretti svizzeri in Canada di norma sono più importanti di quelli canadesi in Svizzera.

Per i dividendi pagati da una «società d'investimenti» canadese controllata da stranieri ad un azionista residente di Svizzera che detiene almeno il 10 per cento dei diritti di voto e almeno il 10 per cento del capitale, l'imposta alla fonte canadese irrecuperabile è stata limitata al 10 per cento (lettera b).

Negli altri casi, l'imposta irrecuperabile sui dividendi spettante allo Stato della fonte ammonta, come finora, al 15 per cento (lettera e).

Parallelamente alle modificazioni concernenti l'imposizione alla fonte dei dividendi da partecipazioni, anche l'imposta canadese sugli utili delle stabili organizzazioni,
ancorata nel paragrafo 6 dell'articolo 10, viene ridotta dall'attuale 15 per cento al 5 per cento. Inoltre, l'elenco delle deduzioni ammesse dagli utili delle stabili organizzazioni è stato espressamente esteso alle perdite attribuibili alla stabile organizzazione, come pure ad un ammontare di 500000 $ canadesi, che corrispondono all'esenzione prevista nel diritto interno canadese della «Branch Profits Tax».

Articolo 11 Interessi L'imposta alla fonte sugli interessi (par. 2) è ridotta dal 15 per cento al 10 per cento.

In aggiunta alle categorie d'interessi attualmente esentate dall'imposta alla fonte, il paragrafo 4 menziona pure gli interessi pagati ad una Cassa pensioni esentata dall'imposta e che risiede nell'altro Stato contraente.

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Articolo 12 Canoni Come in passato, il Canada non è disposto a ridurre l'imposta alla fonte sui canoni al di sotto del 10 per cento. Per contro, è stato possibile limitare ulteriormente, rispetto alla Convenzione in vigore, il campo d'applicazione di questa imposta alla fonte. Di conseguenza, i canoni per l'uso o la concessione in uso di programmi informatici saranno esentati dall'imposta. Lo stesso criterio è applicabile ai pagamenti di canoni tra terzi indipendenti per brevetti e per la diffusione di informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

Articolo 13 Utili di capitale Questa disposizione contiene un nuovo paragrafo 3 secondo il quale gli utili provenienti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati principalmente nel traffico internazionale, come pure quelli provenienti dall'alienazione di contenitori e di altri beni mobili utilizzati principalmente in relazione con l'esercizio di dette navi o di detti aeromobili nel traffico internazionale, sono imponibili soltanto nello Stato di residenza dell'alienante.

Secondo il paragrafo 4 (attuale par. 3), il diritto di tassare gli utili provenienti dall'alienazione di partecipazioni a società immobiliari, a società di persone o a trust, il cui patrimonio è costituito principalmente da beni immobili situati in uno degli Stati contraenti, è attribuito a questo Stato nella misura in cui è stata alienata una partecipazione importante. Ai sensi di questa disposizione il Canada considera importante una partecipazione del 25 per cento. Questa disposizione è applicabile soltanto alle vere società immobiliari e non alle imprese che possiedono nell'altro Stato contraente beni fondiari per l'esercizio della loro attività ordinaria. Neppure l'alienazione di partecipazioni in una società quotata in borsa nell'altro Stato sottosta a questa disposizione.

Il nuovo paragrafo 5 prevede che le autorità competenti dei due Stati contraenti possano decidere di accordare un differimento dell'imposizione degli utili realizzati con l'alienazione di partecipazioni avvenuta nel quadro di una ristrutturazione transfrontaliera.

Articolo 18 Pensioni e rendite II Canada si attiene sempre al principio dell'imposizione di pensioni e rendite nello Stato della fonte. L'imposta a favore dello Stato della fonte è limitata al 15
per cento. La nuova formulazione indica chiaramente che questa limitazione dell'aliquota dell'imposta alla fonte non si applica ai pagamenti forfettari derivanti dalla cessione, dall'annullamento, dal riscatto, dalla vendita o da un'altra forma di alienazione di diritti a rendite la cui costituzione era deducibile fiscalmente.

È inoltre precisato che i pagamenti effettuati in base alla legislazione sulle assicurazioni sociali (in Svizzera l'AVS e l'Ai) non soggiacciono a questa disposizione.

Articolo 25 Scambio di informazioni È stato possibile respingere la domanda canadese di inserire nella Convenzione una grande clausola di assistenza amministrativa fra le autorità che si estenda

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non solo allo scambio di informazioni per una corretta applicazione della Convenzione ma anche a informazioni che servano unicamente a far rispettare il diritto interno dello Stato richiedente. È stata così ripresa senza cambiamenti la piccola clausola di assistenza amministrativa fra le autorità che esiste nella Convenzione in vigore.

Artìcolo 27 Disposizioni diverse II nuovo paragrafo 4 tratta dei contributi alle Casse pensioni degli impiegati di imprese multinazionali. Esso prevede che le persone fisiche affiliate a un istituto di previdenza riconosciuto fiscalmente in uno degli Stati contraenti, che soggiornano o si stabiliscono nell'altro Stato contraente, possano dedurre dal loro reddito imponibile i contributi versati a questo istituto di previdenza nello Stato di provenienza durante un periodo che non oltrepassi i cinque anni. Dopo la scadenza di questo termine cessa la possibilità di effettuare queste deduzioni, a meno che la persona interessata non si affilii ad una Cassa pensioni riconosciuta fiscalmente nello Stato di esercizio dell'attività lucrativa.

All'inizio, il Canada desiderava che venisse inserito nella Convenzione un paragrafo concernente l'uso abusivo della stessa. La Svizzera vi si è opposta facendo valere segnatamente la constatazione che le misure previste dal Decreto del Consiglio federale del 14 dicembre 1962 concernente i provvedimenti contro l'uso senza causa legittima delle convenzioni conchiuse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni (RS 672.202) si rivelavano, per quanto concerne le società residenti di Svizzera che chiedono uno sgravio dell'imposta canadese, abbastanza efficaci per impedire tali abusi. Alla fine, il Canada ha rinunciato all'introduzione di una tale disposizione.

Per contro, il Canada ha insistito per l'inserimento nella Convenzione di un nuovo paragrafo (par. 5) che figura in tutte le convenzioni bilaterali concluse dopo la stipulazione dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS, «General Agreement on Trade in Services»), secondo cui, in caso di disaccordo nello stabilire se una misura rientri nel campo d'applicazione della presente Convenzione di doppia imposizione, la questione può essere sottoposta al Consiglio per gli scambi di servizi soltanto con il consenso dei due Stati.

Articolo 28 Entrata in vigore La nuova
Convenzione entrerà in vigore al momento della sua ratifica e si applicherà retroattivamente al 1° gennaio dell'anno nel corso del quale gli strumenti di ratifica sono stati scambiati.

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Conseguenze finanziarie

In ogni convenzione di doppia imposizione i due Stati contraenti rinunciano a determinate entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite di introiti fiscali risultano in particolare dal rimborso parziale dell'imposta preventiva a residenti del Canada e dal computo delle imposte prelevate alla fonte in Canada conformemente agli articoli 10 (dividendi), 11 (interessi) e 12 (canoni). La nuova Convenzione non dovrebbe perciò produrre globalmente per il fisco svizzero per-

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dite maggiori di quelle che risultano già dalla Convenzione in vigore. In base alla nuova Convenzione aumenterà la parte d'imposta preventiva svizzera da rimborsare sui dividendi e sugli interessi pagati a residenti del Canada, ma, d'altra parte, come conseguenza logica della riduzione dell'aliquota dell'imposta alla fonte irrecuperabile diminuiranno pure le imposte canadesi da computare in Svizzera.

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Costituzionalità

La presente Convenzione si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che accorda alla Confederazione il diritto di stipulare trattati con Stati esteri. Secondo l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale, spetta all'Assemblea federale approvare la presente Convenzione. La Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile mediante notificazione scritta presentata almeno sei mesi prima. Essa non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale e non implica un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.

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Conclusioni

Rispetto alla Convenzione in vigore, la nuova Convenzione contiene cambiamenti favorevoli all'economia svizzera, segnatamente in materia di imposizione dei redditi di capitali. Le concessioni fatte alla parte canadese non comportano pregiudizi né rispetto alla Convenzione in vigore né rispetto a residenti di altri Stati che hanno concluso una convenzione di doppia imposizione con il Canada. In generale riteniamo che la nuova Convenzione possa essere considerata vantaggiosa. I Cantoni e le cerehie economiche interessate hanno approvato la conclusione della Convenzione in occasione di una procedura di consultazione effettuata dal Dipartimento delle finanze il 9 agosto 1993.

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Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con il Canada

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 giugno 1997'>, decreta:

Art. l 1 La Convenzione, firmata il 5 maggio 1997, tra la Confederazione Svizzera e il Canada intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è approvata.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 II presente decreto non sottosta a referendum.

9559

"FF 1997 III 1177

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Convenzione

Traduzione»

tra la Confederazione Svizzera e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

// Consiglio federale svizzero e il Governo del Canada, desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2 Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno dei due Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne il Canada: le imposte prelevate dal Governo del Canada in base alla legge concernente l'imposta sul reddito (loi de l'impôt sur le revenu) (qui di seguito indicate quali «imposta canadese»); b) per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi); e (ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare ed immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve ed altri elementi del patrimonio), (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

Dal testo originale francese.

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Doppie imposizioni

4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Articolo 3 Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, a)

(i)

il termine «Canada», usato in senso geografico, designa il territorio del Canada compresi (A) le zone situate fuori delle acque territoriali canadesi che, in accordo con il diritto internazionale e secondo il diritto canadese, appartengono alle zone sulle quali il Canada può esercitare i suoi diritti per quanto concerne il fondò e il sottosuolo marini nonché le loro risorse naturali; e (B) i mari e lo spazio aereo sovrastante le zone menzionate nella lettera (A) in relazione ad attività concernenti l'esplorazione e l'estrazione di risorse naturali in esse contenute; (ii) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;

b)

le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, a seconda dal contesto, il Canada o la Svizzera;

e)

il termine «persona» comprende le persone fisiche, le successioni (estâtes), i trust, le società, le società di persone (partnerships) e ogni altra associazione di persone;

d)

il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

e)

le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

f)

l'espressione «autorità competente» designa: (i) per quanto concerne il Canada, il «Ministre du Revenu national» o il suo rappresentante autorizzato; (ii) per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;

g)

il termine «imposta» designa, a seconda del contesto, l'imposta canadese o l'imposta svizzera;

h.

il termine «cittadini» designa (i) tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente;

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(ii) tutte le persone giuridiche, le società di persone e associazioni di persone costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4 Residenza 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e, per quanto concerne la Svizzera, essa comprende una società di persone costituita o organizzata secondo il diritto svizzero.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; e) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza; d) se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una società è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è regolata come segue: a) si ritiene che essa sia residente dello Stato di cui ha la cittadinanza; b) se essa non ha la cittadinanza di nessuno degli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

4. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica o da una società è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo e per stabilire le modalità d'applicazione della Convenzione a detta persona.

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5. Una persona fisica che non è assoggettata alle imposte generalmente prelevate nello Stato contraente di cui sarebbe residente secondo le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 per tutti i redditi generalmente imponibili secondo la legislazione fiscale di questo Stato e provenienti dall'altro Stato contraente non è considerata residente del primo Stato ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 5 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; e) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; e f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata oltrepassa i dodici mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se: a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; e) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di esercitare altre attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliario; f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a-e, a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e

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che, se fossero esercitate per il tramite di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione sia in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6 Redditi immobili 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Ai fini della presente Convenzione l'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili, nonché agli utili provenienti dall'alienazione di tali beni.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi da beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Articolo 7 Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge o ha svolto in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili a detta stabile organizzazione.

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2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un'impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l'impresa di cui è la stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Articolo 8 Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 e dell'articolo 7, gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dal viaggio di una nave avente per scopo principale il trasporto di
passeggeri o di merci tra località situate nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili menzionati in detti paragrafi e derivanti ad un'impresa di uno Stato contraente dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

4. Ai sensi del presente articolo a) il termine «utili» comprende gli interessi sulle somme provenienti direttamente dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili, a

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Doppie imposizioni

condizione che detti interessi costituiscano redditi accessori del citato esercizio; b)

il termine «esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili» da parte di una persona comprende: (i) il noleggio o la locazione di navi o di aeromobili e (ii) la locazione di contenitori ed equipaggiamenti analoghi da parte di questa persona, a condizione che detto noleggio o detta locazione costituisca un'attività accessoria dell'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili da parte di questa persona.

Articolo 9 Imprese associate 1. Allorché a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di questo Stato - e tassa in conseguenza - utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo sugli adeguamenti da portare agli utili nei due Stati contraenti.

3. Uno Stato contraente non rettificherà gli utili di un'impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, non dopo lo spirare di cinque anni a partire dalla fine dell'anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un'impresa di questo Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.

Articolo 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

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Doppie imposizioni

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento dei diritti di voto e del capitale della società che paga i dividendi; b) nonostante le disposizioni della lettera a), il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se questi sono pagati da una società d'investimenti controllata da stranieri e residente del Canada ad un beneficiario effettivo residente di Svizzera che detiene almeno il 10 per cento dei diritti di voto e del capitale della società che paga i dividendi; e e) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili - ad eccezione dei crediti nonché i redditi assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione génératrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla
società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o la partecipazione génératrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

6. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso che proibisca al Canada di prelevare, sui redditi di una società imputabili a stabili organizzazioni situate in Canada, un'imposta che si aggiunge a quella che sarebbe applicabile ai redditi di una società costituita in Canada, purché l'imposta addizionale così stabilita non ecceda il 5 per cento. Ai sensi della presente disposizione, il termine «redditi» designa gli utili imputabili a queste stabili organizzazioni situate in Canada (compresi gli utili provenienti dall'aliena-

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zione di beni facenti parte dell'attivo di dette stabili organizzazioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 13) conformemente all'articolo 7, per l'anno in corso e per gli anni precedenti, dopo aver dedotto: a) le perdite d'esercizio imputabili a queste stabili organizzazioni (comprese le perdite provenienti dall'alienazione di beni facenti parte dell'attivo di dette stabili organizzazioni) per il detto anno e per gli anni precedenti; b) tutte le imposte prelevate in Canada su detti utili, esclusa l'imposta addizionale menzionata nel presente paragrafo; e) gli utili reinvestiti in Canada, purché l'ammontare di questa deduzione sia stabilito conformemente alle disposizioni della legislazione canadese attualmente in vigore concernente il calcolo della deduzione per investimenti in beni situati in Canada e di ogni altra ulteriore modificazione di tali disposizioni che non ne intaccherebbe il principio generale; e d) cinquecentomila dollari canadesi ($ 500 000), meno tutti gli ammontari dedotti secondo la presente lettera d) (i) dalla società o (ii) da una persona ad essa associata in virtù d'una attività commerciale identica o analoga a quella esercitata dalla società; ai sensi della presente lettera d) una società è considerata associata ad un'altra società se l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra o se le due società sono direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona o dalle stesse persone o se la strutturazione dei prezzi tra le due società non segue la legge del libero mercato.

Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili anche ai redditi che una società esercitante un'attività nel campo dei beni immobili realizza dall'alienazione di beni immobili situati in Canada, anche in assenza di una stabile organizzazione in Canada, ma unicamente nella misura in cui questi redditi sono imponibili in Canada in virtù delle disposizioni dell'articolo 6 e del paragrafo 1 dell'articolo 13.

7. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 lettera e) e 4 sono applicabili anche ai redditi che un residente di Svizzera realizza da una successione (estate) o da un trust residenti del Canada. Per l'applicazione della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 22, il termine «dividendi» comprende anche i menzionati redditi.

Articolo 11 Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

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Doppie imposizioni

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente che ne è il beneficiario effettivo, sono imponibili soltanto in detto altro Stato nella misura in cui questi interessi a) sono penalità per pagamento tardivo; o b) sono pagati per un debito derivante dalla vendita a credito di equipaggiamenti, merci o prestazioni da parte di un residente dell'altro Stato, salvo quando la vendita ha luogo fra imprese associate ai sensi delle disposizioni delle lettere a) o b) del paragrafo 1 dell'articolo 9 o quando la persona che paga e quella che percepisce gli interessi sono imprese associate ai sensi di queste disposizioni.

4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, a) gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati per un debito del Governo di questo Stato, di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se un residente dell'altro Stato contraente ne è il beneficiario effettivo; b) gli interessi provenienti dalla Svizzera e pagati ad un residente del Canada sono imponibili soltanto in Canada se sono pagati per un prestito accordato, garantito o assicurato, oppure per un credito approvato, garantito o assicurato dalla «Société pour l'expansion des exportations» o da ogni altro istituto designato e concordato attraverso uno scambio di lettere tra le autorità competenti degli Stati contraenti; e) gli interessi provenienti dal Canada e pagati ad un residente di Svizzera sono imponibili soltanto in Svizzera se sono pagati per un prestito accordato, garantito o assicurato oppure per un credito approvato, garantito o assicurato conformemente alle disposizioni svizzere che disciplinano la garanzia dei rischi delle esportazioni oppure da ogni altro istituto designato e concordato attraverso uno scambio di lettere tra le autorità competenti degli Stati contraenti; e d) gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente che è stato costituito e viene esercitato esclusivamente allo scopo di amministrare o di fornire prestazioni in virtù di una o di diverse istituzioni di pensione, di vecchiaia o di altre forme di previdenza a favore degli impiegati, non sono imponibili nel primo Stato se (i) il
residente ne è il beneficiario effettivo e generalmente è esonerato dall'imposta nell'altro Stato; e (ii) gli interessi non provengono dall'esercizio di un'attività industriale o commerciale o da una persona associata.

5. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o no di pegno ipotecario, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione dello Stato da cui i redditi provengono, ai red-

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diti di somme date in prestito. Tuttavia, il termine «interessi» non comprende i redditi menzionati negli articoli 8 o 10.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa.

In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è questo stesso Stato, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12 Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce
i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, a) i canoni per diritti d'autore e altri compensi analoghi per la produzione o riproduzione di opere letterarie, drammatiche, musicali o di altre opere artistiche (esclusi tuttavia i canoni per pellicole cinematografiche o per altre opere registrate su pellicole, nastri magnetici o altri mezzi di riproduzione destinati alla telediffusione); b) i canoni per l'uso o la concessione in uso di programmi informatici; e e) nella misura in cui la persona che paga e quella che percepisce i canoni non siano associate fra di loro, i canoni per l'uso o la concessione in uso

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di brevetti o di informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico (esclusa qualsiasi informazione fornita nell'ambito di un contratto di locazione o di franchising), provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente che ne è l'effettivo beneficiario, sono imponibili soltanto in questo altro Stato.

4. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di diritti d'autore, brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti o ogni altro bene immateriale, oppure per l'uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; questo termine comprende anche i compensi di qualsiasi natura per pellicole cinematografiche e per altre opere registrate su pellicole, nastri magnetici o altri mezzi di riproduzione destinati alla telediffusione.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato con, traente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari
relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13 Utili di capitale 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo Stato.

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2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili che un'impresa residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione a) di navi o di aeromobili impiegati dall'impresa principalmente nel traffico internazionale o b) di beni mobili (compresi contenitori e relativi equipaggiamenti) utilizzati dall'impresa principalmente in relazione con l'esercizio di dette navi o di detti aeromobili nel traffico internazionale sono imponibili soltanto in questo Stato.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione a) di azioni (escluse le azioni quotate ad una borsa riconosciuta dell'altro Stato contraente) che fanno parte di una importante partecipazione al capitale di una società residente di questo altro Stato e il cui valore proviene principalmente da beni immobili situati in questo altro Stato o b) di una importante partecipazione ad una società di persone o ad un trust costituito in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente ed il cui valore proviene principalmente da beni immobili situati in questo altro Stato sono imponibili in questo altro Stato. Ai sensi del presente paragrafo l'espressione «beni immobili» comprende le azioni di una società conformemente alla lettera a) o una partecipazione ad una società di persone o ad un trust conformemente alla lettera b) ma non comprende altri beni, ad eccezione dei beni locativi nei quali la società, la società di persone o il trust esercita la sua attività.

5. Quando un residente di uno Stato contraente aliena beni nell'ambito di una costituzione, di una ristrutturazione, di una fusione, di una scissione o di un'operazione analoga e gli utili o i redditi provenienti da questa alienazione non sono riconosciuti ai fini dell'imposizione in questo Stato, se la persona che acquista i beni lo richiede, l'autorità competente dell'altro
Stato contraente può, a condizioni per lui soddisfacenti, accettare di differire il riconoscimento degli utili o dei redditi relativi ai detti beni ai fini dell'imposizione in questo altro Stato fino al momento e nel modo precisati nell'accordo.

6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

7. Le disposizioni del paragrafo 6 non pregiudicano il diritto del Canada di assoggettare ad imposta, conformemente alla sua legislazione, gli utili che una persona fisica residente di Svizzera ritrae dall'alienazione di un bene, se l'alienante

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Doppie imposizioni

a) b)

possiede la cittadinanza canadese o è stato residente del Canada per almeno quindici anni prima dell'alienazione del bene e è stato residente del Canada in un momento qualunque nel corso dei cinque anni immediatamente precedenti all'alienazione del bene.

Articolo 14 Professioni indipendenti 1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che questa persona non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della propria attività. Ove disponga o abbia disposto di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione «libera professione» comprende, segnatamente, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15 Lavoro subordinato 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e b) le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e e) l'onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni ricevute da un'impresa di uno Stato contraente per un'attività dipendente svolta a bordo di navi o aeromobili esercitati nel traffico internazionale, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 16 Compensi e gettoni di presenza Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di

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amministrazione o di vigilanza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17 Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano qualora sia stabilito che né l'artista dello spettacolo o lo sportivo né persone a loro associate partecipino direttamente o indirettamente agli utili della persona considerata nel suddetto paragrafo.

Articolo 18 Pensioni e rendite 1. Le pensioni e le rendite provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili nello Stato dal quale provengono e secondo la legislazione di questo Stato. L'imposta sui pagamenti periodici di pensioni o rendite (ad eccezione dei pagamenti forfettari derivanti dalla cessione, dall'annullamento, dal riscatto, dalla vendita o da un'altra forma di alienazione di una rendita nonché dei pagamenti di qualsiasi natura effettuati in base ad un contratto di rendita i cui costi erano deducibili, totalmente o parzialmente, nel calcolo del reddito della persona che ha comprato il contratto) non può tuttavia eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo del pagamento. Ai sensi del presente articolo, il termine «pensioni» non comprende i pagamenti eseguiti in base alla legislazione sulle assicurazioni sociali di uno Stato contraente.

2. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione: a) le pensioni pagate dalla Svizzera, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi alla
Svizzera, alla suddivisione politica o all'ente locale nell'esercizio di funzioni pubbliche, sono imponibili soltanto in Svizzera; b) le pensioni e gli assegni di guerra (comprese le pensioni e gli assegni pagati agli ex combattenti o pagati come conseguenza di danni o ferite subiti nel corso di una guerra) provenienti dal Canada e pagati ad un residente di Svizzera devono essere esclusi dalla base di tassazione per l'imposta svizzera nella misura in cui sarebbero esentati dall'imposta canadese se fossero ricevuti da un residente del Canada;

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e)

d)

le pensioni e le rimunerazioni provenienti dalla Svizzera sulla base della legislazione concernente l'assicurazione militare saranno esentate dall'imposta canadese se lo saranno da quella svizzera; le pensioni alimentari e le rimunerazioni analoghe provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente che ivi è assoggettato all'imposta su questi redditi, sono imponibili soltanto in questo altro Stato.

Articolo 19 Funzioni pubbliche 1. a) Gli stipendi, i salari e le rimunerazioni analoghe, diversi dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali stipendi, salari e rimunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica beneficiaria delle rimunerazioni sia un residente di detto altro Stato che abbia la cittadinanza di detto Stato o non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle rimunerazioni per prestazioni di servizi rese nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Articolo 20 Studenti Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili nel primo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

Articolo 21 Patrimonio 1. Il patrimonio costituito da beni immobili posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.

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3. Il patrimonio costituito da navi o da aeromobili impiegati nel traffico internazionale da un'impresa di uno Stato contraente nonché da beni mobili adibiti al loro esercizio, è imponibile soltanto in questo Stato.

4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Articolo 22 Eliminazione della doppia imposizione 1. Per quanto concerne il Canada, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a) Fatte salve le disposizioni vigenti della legislazione canadese relative al computo dell'imposta pagata in un territorio fuori del Canada sull'imposta dovuta in Canada e ogni ulteriore modifica di queste disposizioni, che non dovrebbe intaccare il principio generale di questa disposizione, e nella misura in cui la legislazione canadese non preveda un computo o uno sgravio più vantaggioso, l'imposta dovuta in Svizzera sugli utili o sui redditi provenienti dalla Svizzera viene computata sull'imposta canadese dovuta sugli stessi utili o redditi.

b) Qualora un residente di Svizzera realizzi gli utili menzionati nel paragrafo 7 dell'articolo 13 che sono imponibili in Canada, il Canada, in conformità delle disposizioni vigenti della legislazione canadese relative al computo dell'imposta pagata in un territorio fuori del Canada sull'imposta dovuta in Canada e di ogni ulteriore modifica di queste disposizioni, che non dovrebbe intaccare il principio generale di questa disposizione, computa l'imposta su questi utili dovuta in Svizzera da questa persona sull'imposta canadese dovuta sugli stessi utili.

e) Fatte salve le disposizioni vigenti della legislazione canadese relative all'imposizione dei redditi provenienti da una società straniera affiliata e ogni ulteriore modifica di queste disposizioni, che non dovrebbe intaccare il principio generale di questa disposizione, una società residente del Canada può, ai fini del calcolo dell'imposta canadese, dedurre nel calcolo del suo reddito imponibile tutti i dividendi ricevuti che provengono dall'eccedenza esente d'imposta di una società straniera affiliata residente di Svizzera.

d) Qualora, conformemente ad una disposizione della presente Convenzione, i redditi o il patrimonio di un residente del Canada siano esentati dall'imposta canadese, il Canada può tener conto di questi redditi o di
questo patrimonio esenti d'imposta per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio.

2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a) Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Canada, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, salve le disposizioni delle lettere b), e) e d), ma può, per determinare l'im-

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Doppie imposizioni

posta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio, senza tener conto dell'esenzione; questa esenzione si applica tuttavia agli utili menzionati nel paragrafo 4 dell'articolo 13 soltanto se viene dimostrato che questi utili siano stati effettivamente assoggettati ad imposta in Canada.

b) Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 sono imponibili in Canada, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: (i) computo dell'imposta pagata in Canada, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sull'imposta svizzera sui redditi di suddetto residente; la somma così computata non può, tuttavia, eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imponibili in Canada; o riduzione forfettaria dell'imposta svizzera; o esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all'imposta prelevata in Canada sull'ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

e) Le disposizioni della lettera a) non limitano il diritto della Svizzera di imporre gli utili menzionati nel paragrafo 7 dell'articolo 13.

d) Qualora un residente di Svizzera riceva pensioni o rendite che, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18 sono imponibili in Canada, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio pari ad un terzo dell'ammontare netto delle pensioni o delle rendite.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della lettera a) del paragrafo 1, gli utili o i redditi di un residente del Canada che conformemente alla Convenzione sono imposti in Svizzera, sono considerati come provenienti dalla Svizzera.

Articolo 23 Non discriminazione 1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più
onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

1203

Doppie imposizioni

3. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri familiari.

4. Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti di uno Stato terzo.

5. Ai fini del presente articolo il termine «imposizione» designa le imposte considerate nella presente Convenzione Articolo 24 Procedura amichevole 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, inviare all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente una domanda scritta e motivata di revisione di questa imposizione. Per essere ricevibile, la domanda deve essere presentata entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. L'autorità competente di cui al paragrafo 1, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Uno Stato contraente non aumenterà la base del calcolo dell'imposta di un residente di uno dei due Stati contraenti includendo in essa redditi che siano stati già imposti nell'altro Stato contraente dopo la scadenza dei termini previsti dal suo diritto interno e, in ogni caso, non dopo lo spirare di cinque
anni a partire dalla fine del periodo fiscale nel corso del quale i redditi in questione sono stati realizzati. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. In particolare, esse potranno consultarsi al fine di pervenire ad un accordo a) per l'adeguata attribuzione degli utili ad un residente di uno Stato contraente e alla sua stabile organizzazione nell'altro Stato contraente;

1204

Doppie imposizioni

b)

per l'adeguata attribuzione dei redditi ad un residente di uno Stato contraente e ad una persona associata ai sensi dell'articolo 9.

5. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi al fine di evitare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

Articolo 25 Scambio di informazioni 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno scambiarsi le informazioni (che le legislazioni fiscali degli Stati contraenti permettono di ottenere nel quadro della normale prassi amministrativa) necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione relative alle imposte oggetto della presente Convenzione. Le informazioni così scambiate devono essere tenute segrete e potranno essere rivelate soltanto a persone o autorità che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte alle quali si riferisce la presente Convenzione. Non potranno essere scambiate informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali o metodi commerciali.

2. Le disposizioni del presente articolo non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo di adottare misure amministrative in deroga alla regolamentazione o alla prassi amministrativa di uno dei due Stati contraenti, ovvero contrarie alla sua sovranità, alla sua sicurezza o all'ordine pubblico oppure di fornire informazioni che non possano essere ottenute in base alla sua propria legislazione e a quella dello Stato che le chiede.

Articolo 26 Agenti diplomatici e funzionari consolari 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, d'una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situate nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata, ai fini della Convenzione, residente dello Stato accreditante, a condizione che sia assoggettata, nello Stato accreditante, ai medesimi obblighi, quanto alle imposte sull'insieme del suo reddito e patrimonio, dei residenti di detto Stato.

3. La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una
missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo o di un gruppo di Stati, che soggiornano sul territorio di uno Stato contraente e non sono assoggettati nell'uno o nell'altro Stato contraente agli stessi obblighi, quanto alle imposte sull'insieme del loro reddito e patrimonio, dei residenti di detto Stato.

1205

Doppie imposizioni

Articolo 27 Disposizioni diverse 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano, in qualunque modo, le esenzioni, le deduzioni, i computi o altre facilitazioni che sono o saranno accordati: a) dalla legislazione di uno Stato contraente per la determinazione dell'imposta prelevata da questo Stato; o b) da ogni altro accordo stipulato da uno Stato contraente.

2. Le disposizioni della presente Convenzione non possono essere interpretate nel senso che impediscano al Canada di assoggettare ad imposta gli ammontari inclusi nel reddito di un residente del Canada in relazione ad una partecipazione ad una società di persone, ad un trust o ad una società straniera affiliata controllata.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro per l'applicazione della Convenzione.

4. I contributi per i servizi prestati durante un anno, pagati per lo stesso anno, da una persona fisica o per conto di una persona fisica residente di uno Stato contraente o che vi soggiorna temporaneamente, ad una Cassa pensioni riconosciuta fiscalmente nell'altro Stato contraente, sono considerati, durante un periodo che non oltrepassi in totale i 60 mesi, ai fini dell'imposizione nel primo Stato, alla stessa stregua dei contributi pagati ad una Cassa pensioni riconosciuta fiscalmente nel primo Stato, a condizione che a) questa persona fisica abbia versato regolarmente i contributi a questa Cassa pensioni nel periodo immediatamente prima di essere diventata residente del primo Stato o di avervi soggiornato temporaneamente; e b) l'autorità competente del primo Stato accetti che questa Cassa pensioni sia riconosciuta fiscalmente in questo Stato.

5. Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo XXII (Consultazioni) dell'Accordo generale sugli scambi di servizi, gli Stati contraenti convengono che, nonostante le disposizioni di detto paragrafo, in caso di disaccordo fra di loro nello stabilire se una misura rientri nel campo d'applicazione della presente Convenzione, ciascuno di essi ha la facoltà di sottoporre la questione al Consiglio per gli scambi di servizi, soltanto con il consenso dei due Stati contraenti, come previsto da tale disposizione. Dubbi riguardo all'interpretazione del presente paragrafo devono essere risolti sulla base del paragrafo 4 dell'articolo 24 o, in mancanza di un accordo, sulla base di ogni altra procedura accettata dai due Stati contraenti.

Articolo 28 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

1206

Doppie imposizioni

a)

con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, agli ammontari pagati o accreditati a non residenti il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno nel corso del quale la Convenzione è entrata in vigore e b) con riferimento alle altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno nel corso del quale la Convenzione è entrata in vigore.

3. Le disposizioni della Convenzione tra il Canada e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio firmata a Berna il 20 agosto 1976 cesseranno di avere effetto per le imposte alle quali la presente Convenzione si applica conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.

Articolo 29 Denuncia La presente Convenzione rimarrà in vigore per una durata illimitata ma potrà essere denunciata da ciascuno Stato contraente all'altro Stato contraente per via diplomatica con un preavviso scritto entro il 30 giugno di ogni anno civile successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica; in tal caso la Convenzione cesserà di essere applicabile: a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, agli ammontari pagati o accreditati a non residenti il, o dopo il, 1 ° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia; e b) con riferimento alle altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Berna, il 5 maggio 1997, in due esemplari in lingua francese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero: Kaspar Villiger

Per il Governo del Canada: Réjan Frenette

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con il Canada del 16 giugno 1997

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1997

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19.08.1997

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