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Messaggio concernente la Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e l'Ungheria

del 6 novembre 1996

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale sulla Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e l'Ungheria, firmata il 4 giugno 1996.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

6 novembre 1996

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In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Delamuraz II cancelliere della Confederazione, Couchepin

1996 - 644

Compendio Attualmente, tra la Svizzera e l'Ungheria non esiste alcuna convenzione sulla sicurezza sociale.

Ciò significa che i cittadini ungheresi possono percepire una rendita svizzera solo se sono domiciliati in Svizzera. D'altro canto, i cittadini svizzeri, che hanno compiuto periodi di assicurazione in Ungheria, possono beneficiare della rendita ungherese solo in Ungheria.

Al ritorno in patria tali persone perdono quindi il diritto alla rendita estera e devono quindi ricorrere parzialmente a prestazioni in caso di necessità e sono confrontate con difficoltà finanziarie.

Questi problemi possono essere risolti stipulando la convenzione di sicurezza sociale con l'Ungheria. Questa convenzione realizza nella misura del possibile l'uguaglianza di trattamento fra i cittadini degli Stati contraenti. Regola in particolar modo i rapporti tra i due Stati in materia di assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e permette il versamento delle rendite acquisiste in virtù della legislazione di uno Stato sul territorio dell'altro. Queste regolamentazioni corrispondono, di regola, alle convenzioni di sicurezza sociale stipulate finora dalla Svizzera.

37 Foglio federale. 80° anno. Voi. I

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Messaggio I

Parte generale

II

Situazione iniziale

Tra la Svizzera e l'Ungheria non esisteva finora alcuna convenzione internazionale in materia di sicurezza sociale.

In seguito alla mutata situazione politico-economica in Ungheria, occorre ora stipulare una convenzione che ponga termine ai problemi giuridici esistenti in materia di sicurezza sociale fra i due Paesi.

Attualmente i cittadini ungheresi possono percepire una rendita svizzera solo se sono domiciliati sul territorio della Confederazione. D'altronde, i cittadini svizzeri, che hanno compiuto periodi di assicurazione in Ungheria, possono beneficiare della loro rendita ungherese solo in Ungheria.

Con l'entrata in vigore della lOa revisione dell'AVS il 1° gennaio 1997 (RU 1996 2466), verrà facilitata agli stranieri l'acquisizione della rendita. Inoltre, al momento di lasciare la Svizzera, potranno usufruire del rimborso dei contributi versati senza condizione di reciprocità. In mancanza di una convenzione, però, non avranno alcuna possibilità di percepire una rendita svizzera nel loro Paese d'origine. Per le persone anziane, spesso non è nemmeno possibile il rimborso dei contributi, poiché tale diritto cade in prescrizione cinque anni dopo aver raggiunto l'età di pensionamento. Dal punto di vista della sicurezza sociale, il rimborso dei contributi non è inoltre una soluzione del tutto soddisfacente.

Molti dei cittadini ungheresi che si rifugiarono in Svizzera nel 1956 si avvicinano oggi all'età di pensionamento e desiderano tornare in patria. Tale desiderio è tuttavia ostacolato dalla mancanza di una convenzione di sicurezza sociale fra i due Paesi poiché la Svizzera può versare le rendite acquisite solo se gli assicurati interessati sono domiciliati in Svizzera. Attualmente sono 3776 i cittadini ungheresi che vivono in Svizzera (stato al 31 dicembre 1995).

D'altro canto, migliaia di cittadini svizzeri, in prevalenza ex cittadini ungheresi, hanno compiuto periodi di assicurazione in Ungheria e non ricevono in Svizzera alcuna rendita ungherese in seguito alla mancanza di una convenzione di sicurezza sociale. Di conseguenza devono in parte ricorrere alle prestazioni in caso di necessità dell'AVS rispettivamente alle prestazioni complementari.

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La sicurezza sociale in Ungheria In generale

Alla base della sicurezza sociale ungherese vi è l'assicurazione sociale obbligatoria, la quale, con le sue due componenti principali, l'assicurazione per le rendite e l'assicurazione malattie, copre quasi la totalità della popolazione (10,2 mio all'inizio del 1994).

L'amministrazione statale delle assicurazioni sociali gestisce, attraverso uffici locali, le prestazioni in contanti in caso di vecchiaia, invalidità e decesso e per1010

cepisce i relativi contributi. Le prestazioni in contanti in caso di malattia e di maternità sono invece gestite dal fondo nazionale per l'assicurazione sanitaria.

Esso percepisce a sua volta i contributi mediante i suoi uffici locali.

Le prestazioni in natura sono fornite direttamente da servizi sanitari pubblici organizzati e gestiti dalle autorità comunali locali che hanno concluso un rapporto contrattuale con il sistema d'assicurazione malattie. Esistono inoltre alcuni ospedali centrali e istituzioni assoggettati al ministero per l'assistenza pubblica.

Il 28 per cento della popolazione, ovvero quasi 2,9 milioni di persone, percepisce una rendita, prestazioni regolari simili a rendite o a prestazioni d'assistenza. Con 70 pensionati su 100 persone attive, la quota dei pensionati è elevata. Nel 1990 ammontava ancora al 57 per cento.

I 2,9 milioni di beneficiari di prestazioni si riassumono come segue: il 54 per cento (circa 1,6 mio di persone) percepisce una rendita di vecchiaia in base alla prestazione lavorativa e ai contributi versati, il 23 per cento percepisce una rendita d'invalidità e il 12 per cento una rendita per superstiti. Il restante 11 per cento beneficia di altre prestazioni non contributive.

A causa dell'aumento continuo dei beneficiari di prestazioni e del regolare adeguamento delle stesse, aumentano anche i costi.

Sebbene l'adattamento semestrale delle rendite si orienti sull'evoluzione dei salari, l'inflazione non viene pienamente compensata. Fra il 1990 e il 1994 le rendite hanno perso mediamente il 17-18 per cento del potere d'acquisto.

II sistema di rendite attualmente in vigore in Ungheria si basa sulle condizioni socioeconomiche degli inizi degli anni settanta. Da allora si sono però verificati profondi cambiamenti: la modifica della struttura degli assicurati (gli indipendenti sono ad esempio stati integrati nell'assicurazione legale), la ristrutturazione dell'economia in corso, il perdurare della recessione e il tasso d'inflazione elevato.

Negli ultimi anni si sono inoltre accentuate ulteriormente le tensioni tra la parte finanziatrice del sistema delle rendite e quella fornitrice delle prestazioni. Col tempo si è annientato l'equilibrio finanziario.

Il motivo principale di questi problemi non va ricercato tanto nell'invecchiamento della popolazione, quanto
piuttosto nella situazione occupazionale. Nell'agosto 1995 il tasso di disoccupazione ammontava al 10,5 per cento. Il pensionamento anticipato ed il prepensionamento, introdotti per far fronte alla disoccupazione, sono spesso l'unica possibilità di rifugio per un numero crescente di disoccupati.

Per il sistema delle rendite la disoccupazione rappresenta un onere enorme, e questo non solo perché si ricorre sempre più spesso alla rendita anticipata, ma anche a causa della diminuzione dei contributi versati. Occorre inoltre tener presente che l'età di pensionamento legale è già molto bassa (55 anni per le donne, 60 anni per gli uomini). Poiché il tasso di contribuzione è elevato, sono numerose le persone che fanno capo all'economia sommersa, e che si sottraggono quindi al pagamento dei contributi.

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Le regolamentazioni decrescenti atte a fissare le rendite favoriscono inoltre il pensionamento anticipato accentuando ulteriormente il problema del finanziamento.

Per risolvere questi problemi, si stanno attuando delle riforme.

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Vecchiaia, invalidità, decesso

La legge attualmente in vigore risale al 1975. Vi sono assoggettati salariati e indipendenti.

Il finanziamento avviene mediante i contributi dei datori di lavoro (24,5% della somma salariale) e degli assicurati (6% del salario). Eventuali disavanzi sono coperti dallo Stato.

Attualmente hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto i 60 anni e le donne che hanno compiuto i 55 anni. In futuro si intende innalzare l'età di pensionamento per entrambi i sessi a 62 anni. Dopo 20 anni assicurativi si ha diritto alla rendita completa, mentre una rendita parziale è ottenibile dopo 15 anni di versamenti.

La rendita di vecchiaia completa ammonta al 53 per cento di quanto guadagnato nei migliori quattro anni degli ultimi cinque anni in caso di 20 anni assicurativi. A questa somma si aggiunge il 2 per cento all'anno per i cinque anni d'assicurazione successivi, l'I per cento all'anno per i sette anni successivi, dopodiché lo 0,5 per cento per ogni ulteriore anno. Con 42 anni di assicurazione la rendita di vecchiaia ammonta al 75 per cento del guadagno. Nel caso di un reddito mensile medio superiore a 16000 fiorini 1' si tiene conto, per il calcolo della rendita, del 90 per cento del guadagno (per importi tra 16000 e 18000 fiorini) fino a scalare gradatamente al 30 per cento per importi fra 70000 e 80 000 fiorini e al 10 per cento del guadagno per somme superiori a 80 000 fiorini. La rendita parziale corrisponde al 33 per cento del guadagno per 15 anni assicurativi e aumenta progressivamente al 51 per cento per 19 anni assicurativi.

In caso di rinvio della rendita oltre l'età di pensionamento, la rendita può aumentare del 7 per cento per attività particolari e del 3 per cento in caso di altre attività fino a raggiungere un importo massimo del 95 per cento del guadagno.

La rendita minima ammonta a 7480 fiorini al mese.

La premessa per aver diritto a una rendita d'invalidità è l'invalidità completa (impossibilità di svolgere qualsiasi attività lucrativa) o l'invalidità parziale (riduzione del 67% della capacità lavorativa). In caso d'insorgenza dell'invalidità all'età di 22 anni si presuppongono due anni assicurativi; qualora l'invalidità subentri ulteriormente, la durata minima dell'assicurazione aumenta gradatamente fino a 20 anni assicurativi per 55 anni e oltre.

In caso d'invalidità
completa, purché siano stati compiuti meno di due anni assicurativi, la rendita ammonta al 56 per cento del guadagno medio calcolato a partire dal 1° gennaio 1988; tale somma sale gradatamente fino al 63 per "100 fiorini ungheresi = 0,87 franchi svizzeri (1° gen. 1996).

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cento per 25 anni assicurativi. Se gli anni di assicurazione sono più di 25, l'importo della rendita di vecchiaia è aumentato del 5 per cento.

La rendita minima ammonta a 7810 fiorini al mese.

In determinati casi è concesso un assegno per grandi invalidi pari al 10 per cento del guadagno (rendita minima con assegno: 7850 fiorini al mese).

In caso d'invalidità parziale, l'importo che sarebbe stato corrisposto per l'invalidità completa è ridotto del 5 per cento del guadagno (rendita minima: 7480 fiorini).

Le rendite per superstiti sono accordate se l'assicurato beneficiava di una rendita o se adempiva le condizioni per una rendita d'invalidità.

Le persone vedove percepiscono il 50 per cento della rendita dell'assicurato se, al momento del decesso del coniuge, avevano compiuto 55 anni (vedove) o 60 anni (vedovi) oppure se erano invalide o avevano due figli a carico. Altre persone vedove hanno diritto a questa prestazione solo per un anno.

Gli orfani con meno di 16 anni (25 anni se studenti, illimitato se invalidi) percepiscono il 25 per cento della rendita dell'assicurato. Gli orfani di entrambi i genitori e gli orfani di padre o di madre con un genitore invalido beneficiano del 50 per cento della rendita dell'assicurato.

L'importo massimo delle rendite vedovili corrisponde al 100 per cento della rendita dell'assicurato. L'importo minimo ammonta invece a 7260 fiorini mensili per vedovi, vedove e orfani di entrambi i genitori nonché a 6920 fiorini per orfani di padre o di madre.

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Malattia e maternità

La legge attualmente in vigore risale al 1975 ed è assoggettata al sistema delle assicurazioni sociali.

Per le prestazioni in contanti sono coperti i salariati, gli indipendenti, i membri di cooperative, gli apprendisti in fase di specializzazione nonché i lavoratori a domicilio. Le prestazioni dell'assicurazione maternità concernono invece tutte le donne incinte.

Per le prestazioni in natura sono coperti tutti gli assicurati con diritto a prestazioni in contanti, i beneficiari di una rendita, i beneficiari dell'indennità di disoccupazione, i beneficiari di prestazioni dell'aiuto sociale, i beneficiari di rendite ecclesiastiche, gli studenti, i familiari con diritto al sostentamento e i figli.

Il finanziamento avviene attraverso i contributi dei datori di lavoro (18% della somma salariale) e degli assicurati (18% del guadagno). Lo Stato si assume i costi dei sussidi per l'educazione e per la maternità.

In caso di malattia hanno diritto a prestazioni in contanti gli assicurati oppure ' le persone che, a seguito di malattia, diventano inabili al lavoro entro i tre giorni che seguono la cessazione dell'assicurazione. Qualora la durata dell'assicurazione sia inferiore a un anno, la prestazione è ridotta di conseguenza.

L'indennità di malattia ammonta al 60 per cento del guadagno oppure al 70 per cento in caso di attività lavorativa ininterrotta di due anni. Il pagamento

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è effettuato dal primo giorno di malattia fino a un anno (oppure, qualora il precedente periodo d'assicurazione sia inferiore, per la durata ininterrotta dell'assicurazione prima della malattia). Il datore di lavoro paga per i primi 15 giorni, l'assicurazione sociale subentra a partire dal 16° giorno.

Hanno diritto a prestazioni in contanti in caso di maternità, vale a dire a indennità di maternità, le donne assicurate oppure, premesso che possano vantare 180 giorni di assicurazione nel corso dei due anni precedenti il parto, coloro che hanno partorito entro i 42 giorni dal termine dell'assicurazione. Se per i due anni precedenti il parto si vantano 270 giorni d'assicurazione, le indennità di maternità ammontano al 100 per cento del guadagno medio. Qualora, invece, i giorni di assicurazione siano almeno 180, l'indennità è del 65 per cento.

Le rispettive somme sono versate per tutta la durata del congedo di maternità (4 settimane prima e 20 settimane dopo il parto).

A partire dalla 13a settimana della gravidanza fino alla concessione dell'assegno familiare per il neonato si concede un'indennità di gravidanza. Le donne senza figli e le madri con un figlio percepiscono un'indennità di gravidanza pari a 3250 fiorini al mese, mentre per le madri con due o più figli l'indennità ammonta a 3750 fiorini.

Hanno diritto all'indennità per compiti educativi le donne assicurate che percepiscono le indennità di maternità, che sono in congedo non pagato e che devono occuparsi di un figlio che non ha ancora compiuto i due anni. L'indennità per compiti educativi è versata anche a padri soli che hanno a carico un figlio da uno a due anni.

A seconda della durata dell'assicurazione, l'indennità ammonta al 65-75 per cento del guadagno finché il figlio non raggiunge i due anni di età.

Hanno inoltre diritto al prolungamento del diritto all'indennità per compiti educativi le donne in grado di vantare 270 giorni di occupazione nel corso dei due anni precedenti il parto, che sono in congedo non pagato e che assistono un figlio che non ha ancora compiuto i tre anni.

Tale indennità ammonta mensilmente a 800 fiorini per il primo figlio, a 900 fiorini per il secondo e a 1000 fiorini per il terzo e ogni ulteriore figlio fino all'età di tre anni. Nel caso di figli invalidi si versano 1600 fiorini per il primo figlio, 1800
fiorini per il secondo figlio e 2000 fiorini per il terzo e ogni ulteriore figlio fino all'età di dieci anni.

Le prestazioni in natura comprendono prestazioni di previdenza gratuite, cure mediche generiche e specialistiche, trattamenti dentari di base, cure ospedaliere, cure durante la maternità, prestazioni di riabilitazione medica, soggiorni in luoghi di cura nonché il trasporto.

Medicamenti, mezzi ausiliari, protesi dentarie e correzione di denti e cure comportano partecipazioni alle spese differenziate da parte del paziente.

Medicamenti vitali, medicamenti che sono somministrati nell'ambito della maternità nonché l'assistenza ai neonati sono gratuiti. Le spese di viaggio sono a carico dell'assicurazione malattie. La durata delle prestazioni è illimitata.

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Infortuni sul lavoro e malattie professionali

La legge attualmente in vigore risale al 1975.

Essa concerne salariati, indipendenti, membri di cooperative, studenti, agricoltori, artisti e avvocati.

In caso di infortunio sul lavoro, il finanziamento delle prestazioni a corto termine in contanti e in natura è garantito dai contributi versati all'assicurazione malattie, mentre il finanziamento delle prestazioni a lungo termine è coperto dai contributi versati all'assicurazione per le rendite.

La premessa per aver diritto a una rendita è l'invalidità completa (impossibilità di svolgere qualsiasi attività lucrativa) o l'invalidità parziale (riduzione del 67% della capacità lavorativa).

In caso di incapacità permanente di guadagno, si concede una rendita se la diminuzione della capacità di guadagno dovuta al lavoro è superiore al 15 per cento. Se tuttavia tale diminuzione è inferiore al 25 per cento, la rendita è versata solo per due anni.

Qualora l'incapacità di guadagno risulti temporanea, la prestazione ammonta al 100 per cento del guadagno medio giornaliero.

Essa è versata dal primo giorno dell'incapacità lavorativa fino a un anno. Presentando un attestato medico è possibile prolungare la prestazione di un altro anno.

In caso di incapacità permanente di guadagno, la rendita per invalidità completa ammonta al 65 per cento del guadagno medio percepito nel corso dell'ultimo anno più l'I per cento per ogni anno d'assicurazione. La rendita minima ammonta a 9700 fiorini mensili.

L'assegno per grandi invalidi ammonta al 5 per cento del guadagno (almeno 60 fiorini).

Se l'invalidità è parziale e se la diminuzione della capacità di guadagno è superiore al 66 per cento, si accorda una rendita pari al 60 per cento del salario guadagnato nell'ultimo anno. La rendita minima ammonta a 8430 fiorini.

Nel caso di una diminuzione più esigua della capacità di guadagno, la rendita ammonta all'8 per cento del guadagno medio dell'ultimo anno, se la diminuzione si trova tra il 16 e il 25 per cento (pagabile per 2 anni); essa è aumentata gradatamente fino al 30 per cento del guadagno medio dell'ultimo anno nel caso di una diminuzione fra il 55 e il 66 per cento.

Le prestazioni sono adeguate due volte l'anno in base all'aumento medio dei salari prospettato a livello nazionale.

Le prestazioni in natura sono le stesse previste in caso di malattia; medicamenti,
mezzi ausiliari e cure sono però gratuiti.

Per i familiari sono contemplate inoltre prestazioni per superstiti.

Le persone vedove che al momento del decesso del coniuge hanno 55 anni o sono invalide oppure che hanno due figli a carico percepiscono il 50 per cento della rendita dell'assicurato. Le altre persone vedove hanno diritto questa prestazione solo per un anno.

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Gli orfani con meno di 16 anni (25 anni se studenti, illimitato se invalidi) percepiscono il 25 per cento della rendita dell'assicurato. Gli orfani di entrambi i genitori e gli orfani di padre o di madre con un genitore invalido beneficiano del 50 per cento della rendita dell'assicurato.

L'importo massimo della prestazione per i superstiti corrisponde al 125 per cento della rendita dell'assicurato. Le rendite minime corrispondono alle rendite minime delle prestazioni generali per i superstiti (dell'assicurazione per le rendite).

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Importanza della convenzione

Attualmente, i cittadini ungheresi residenti in Svizzera che hanno diritto a una rendita AVS/AI, non possono tornare in patria senza perdere il loro diritto alla rendita. Ciò è dovuto al fatto che, in assenza di una convenzione di sicurezza sociale, la Svizzera versa le sue rendite solo a persone domiciliate nel nostro Paese.

Lo stesso è applicabile ai cittadini svizzeri che hanno versato i loro contributi in Ungheria: essi non percepiscono in Svizzera alcuna rendita ungherese.

Sebbene nel complesso il numero delle persone colpite da tali misure sia piuttosto limitato, la stipulazione di un contratto in tal senso è per dette persone di primordiale importanza poiché elimina gravi ingiustizie e evita disagi finanziari.

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Stralcio di un postulato

Con una mozione del 14 giugno 1990 (90.562) il consigliere agli Stati Ziegler aveva invitato il Consiglio federale «ad esaminare in quale misura i rifugiati dell'Europa dell'Est che vivono in Svizzera da molti anni e che, animati dai cambiamenti positivi intervenuti nei loro Paesi d'origine, desidererebbero oggi ritornarvi, continuano ad aver diritto alle rendite AVS e, se tale non fosse il caso, a concludere convenzioni di sicurezza sociale».

La presente convenzione con l'Ungheria, che prevede il versamento delle rendite all'estero, soddisfa la richiesta formulata nell'intervento.

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Risultati della procedura preliminare

Qualche tempo fa, l'Ungheria ha espresso il desiderio di eliminare gli svantaggi esistenti mediante la stipulazione di un accordo internazionale. Come già menzionato in precedenza, l'elaborazione di tale regolamentazione è anche nell'interesse della Svizzera.

Nel maggio 1992 hanno avuto luogo a Budapest i primi incontri di esperti, durante i quali la Parte ungherese ha informato fra l'altro sui profondi cambiamenti previsti e in parte già attuati nel suo sistema. Il 4 e il 5 maggio 1993 sono iniziate a Berna le prime trattative vere e proprie. Esse sono continuate a Buda-

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pest dal 12 al 14 ottobre 1993 e di nuovo a Berna dal 14 al 20 aprile 1994. A causa di ritardi da parte ungherese in merito al perfezionamento del testo finale, la convenzione è stata firmata solo il 4 giugno 1996.

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Parte speciale: contenuto della convenzione Disposizioni generali

L'articolo 1 della convenzione contiene diverse definizioni legali. Convenzioni bilaterali e multilaterali sulla sicurezza sociale contengono solitamente a titolo introduttivo definizioni di espressioni ricorrenti spesso nel testo e delle quali risulta utile determinare il significato. Il catalogo delle definizioni varia leggermente da una convenzione all'altra. Nel caso presente, si tratta comunque di definizioni di base che ricorrono in quasi tutte le convenzioni.

Il campo d'applicazione materiale della convenzione è definito all'articolo 2 e comprende da parte svizzera l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità nonché, in una certa misura anche l'assicurazione malattie (regolamentazione del passaggio all'assicurazione di indennità giornaliera). Da parte ungherese contempla le disposizioni legali in merito alle prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti nonché dell'assicurazione contro gli infortuni. Si definiscono altresì le prestazioni in caso di malattia e maternità.

La convenzione non si applica alle norme giuridiche relative a un nuovo settore della sicurezza sociale. In caso d'introduzione di un nuovo settore occorre un accordo esplicito fra le Parti contraenti al fine di estendere l'applicabilità della convenzione anche alle norme giuridiche in questione. Per contro, essa si applica alle norme giuridiche che estendono i sistemi esistenti a nuove categorie di beneficiari, purché la Parte contraente che ha modificato le sue norme non richieda esplicitamente un'eccezione.

Il campo d'applicazione personale della convenzione è definito all'articolo 3.

Sono contemplati i cittadini delle Parti contraenti nonché i loro familiari e superstiti. La convenzione si applica anche a rifugiati e apolidi, così come ai loro familiari e superstiti che risiedono sul territorio di una delle Parti contraenti.

Alcune disposizioni della convenzione sono applicabili anche ai cittadini di Paesi terzi. Si tratta delle disposizioni sull'assoggettamento, delle regolamentazioni sul passaggio facilitato all'assicurazione malattie nonché dell'applicazione delle norme giuridiche ungheresi in merito alla determinazione delle rendite in caso di invalidità, di vecchiaia e di infortuni nonché quelle per i superstiti.

Conformemente alle altre convenzioni stipulate
dalla Svizzera, l'Accordo realizza la parità di trattamento dei cittadini di entrambi gli Stati in quasi tutti i settori assicurativi trattati (art. 4). Il principio della parità di trattamento è applicabile anche ai familiari e ai superstiti.

Da parte svizzera questa disposizione risulta particolarmente importante soprattutto per l'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Con la 10a revisione dell'AVS la posizione degli stranieri è notevolmente migliorata. La durata minima contributiva per le rendite ordinarie AVS e AI è

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abbassata a un anno, conformemente alla normativa in vigore per i cittadini svizzeri. In alcuni settori permane tuttavia una certa discriminazione; sono infatti pagate all'estero solo le rendite dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità a cui hanno diritto i propri cittadini. Il pagamento all'estero di queste rendite a cittadini di Stati non contraenti non è possibile nemmeno se la rendita è stata ottenuta in Svizzera.

Le eccezioni al principio della parità di trattamento contenute in altre convenzioni sono previste anche dalla presente convenzione. Esistono infatti riserve in merito all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per gli Svizzeri dell'estero, all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità di cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione o di istituzioni designate dal Consiglio federale (art. 1 cpv. 1 lett e LAVS nella versione della 10a revisione dell'AVS) nonché in merito alle prestazioni di assistenza per i cittadini svizzeri all'estero.

L'articolo 5 riporta un altro principio fondamentale che trova applicazione in tutte le convenzioni di sicurezza sociale. Si tratta dell'assimilazione dei territori dei due Stati in merito alla concessione delle prestazioni. Trova così conferma la regolamentazione, basata sul principio dell'uguaglianza di trattamento, secondo cui le rendite svizzere saranno versate in futuro anche ai cittadini ungheresi che vivono in Ungheria. Di riflesso i cittadini ungheresi e quelli svizzeri possono farsi versare in Svizzera la loro rendita ungherese.

Contrariamente alle convenzioni con altri Stati, per quanto riguarda l'Ungheria non è previsto il versamento delle rendite in Paesi terzi. La Svizzera ha cercato di convincere la Parte ungherese affinchè acconsentisse al versamento delle rendite in altri Paesi. Ma al momento l'Ungheria non è disposta a versare le proprie rendite in Stati non contraenti. Di conseguenza, al fine di salvaguardare un certo parallelismo, anche la Svizzera ha dovuto limitare ai territori degli Stati contraenti l'erogazione delle rendite svizzere a cittadini ungheresi.

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Legislazione applicabile

Come nelle altre convenzioni di sicurezza sociale stipulate dalla Svizzera, anche qui vige il principio dell'assoggettamento nel luogo dell'attività lucrativa (lex loci laboris, art. 6). Di conseguenza i cittadini delle Parti contraenti sono assicurati nello Stato nel territorio del quale esercitano la loro attività lucrativa.

L'invio all'estero rappresenta un'eccezione limitata nel tempo al principio dell'assoggettamento nel luogo dell'attività lucrativa (art. 7 cpv. 1). I lavoratori dipendenti inviati a svolgere la loro attività nel territorio dell'altro Paese per un periodo di tempo limitato, sono liberati dall'assoggettamento alle norme giuridiche di tale Paese. La durata del primo distacco ammonta a 24 mesi, ma può essere prolungata senza che sia determinata una scadenza particolare.

Nella prassi nei confronti di altri Paesi contraenti si è adottato complessivamente un termine massimo di sei anni.

Un'altra eccezione alla lex loci laboris è costituita dai lavoratori impiegati presso imprese di trasporto, comprese quelle di trasporto aereo (art. 7 cpv. 2

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e 3). In questo caso fa testo il Paese in cui ha sede la società. Queste persone sono quindi assoggettate alle assicurazioni sociali della Parte contraente dove ha sede l'impresa. Tuttavia, se tali persone sono domiciliate sul territorio dell'altra Parte contraente o se sono ivi durevolmente occupate presso una filiale 0 una rappresentanza stabile di detta impresa, sono assoggettate alle norme giuridiche di questa Parte contraente.

1 lavoratori dipendenti di un servizio ufficiale che sono inviati da una Parte contraente sul territorio dell'altra sono sottoposti alle nome giuridiche della Parte che ne ha disposto l'invio (art. 7 cpv. 4).

L'articolo 7 capoverso 5 disciplina la posizione dell'equipaggio delle navi d'alto mare. Esso va assicurato nello Stato della bandiera battente sulla nave. Come nelle altre convenzioni, non è quindi previsto solo l'assoggettamento, bensì l'assicurazione vera e propria dei marinai secondo la legislazione della bandiera battente sulla loro nave.

Secondo le convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari (RS 0.191.01 e 0.191.02), il personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari è esentato dall'assoggettamento alla legislazione sulle assicurazioni sociali dello Stato accreditante.

L'articolo 8 della presente convenzione va oltre. Persone assunte in loco e persone senza statuto diplomatico o consolare occupate presso una missione diplomatica o una rappresentanza consolare, di principio sono assicurate nel Paese in cui sono occupate, indipendentemente dalla loro nazionalità; hanno però la possibilità di assicurarsi nello Stato accreditante.

L'esperienza con altri Stati ha infatti dimostrato che in tale settore occorre una regolamentazione completa.

Poiché gli articoli 6-9 della convenzione rappresentano un sistema relativamente rigido di norme di conflitto che non conducono sempre a risultati soddisfacenti, le Parti contraenti possono, nell'interesse di determinate persone, prevedere deroghe alle disposizioni di tali articoli (art. 9).

L'articolo 10 disciplina chiaramente la situazione dei coniugi e dei figli dei lavoratori distaccati nei confronti della legislazione sulle assicurazioni sociali dello Stato in cui tali lavoratori sono stati inviati e nei confronti della legislazione sulle assicurazioni sociali dello Stato d'invio. Ad esempio,
i membri della famiglia che accompagnano in Ungheria un lavoratore assicurato in Svizzera rimangono assicurati con lui all'AVS/AI svizzera per tutta la durata dell'attività temporanea all'estero, sempre che non esercitino loro stessi un'attività lucrativa.

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Disposizioni speciali Malattia e maternità

La nuova legge federale sull'assicurazione malattie, entrata in vigore il 1° gennaio 1996, sancisce l'obbligo assicurativo per le cure medico-sanitarie per tutte le persone domiciliate in Svizzera.

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Chi dall'estero si trasferisce in Svizzera deve assicurarsi entro tre mesi dal cambiamento di domicilio (la copertura assicurativa inizia dal momento in cui si cambia domicilio). Ciò vale anche per le persone che erano assicurate in Ungheria e che trasferiscono il loro domicilio in Svizzera. Esse sono integrate nell'assicurazione svizzera senza riserve. Di conseguenza, nel campo dell'assicurazione per le cure medico-sanitarie si è resa superflua una regolamentazione internazionale sul passaggio da un'assicurazione all'altra.

L'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia o maternità invece, continua ad essere facoltativa. Gli assicuratori possono prevedere periodi di riserva in caso di malattie esistenti al momento dell'inizio dell'assicurazione (al massimo 5 anni).

L'articolo 11 della presente convenzione prevede che i periodi assicurativi compiuti nell'assicurazione ungherese per l'indennità di malattia siano presi in considerazione dagli assicuratori svizzeri nell'ambito di un'eventuale riserva. A condizione però che il passaggio all'assicurazione svizzera avvenga entro tre mesi dall'uscita dall'assicurazione ungherese.

In tal modo si garantisce che le persone assicurate in Ungheria al momento dell'inizio della malattia abbiano diritto anche in Svizzera all'indennità giornaliera per la stessa malattia.

Riguardo all'indennità giornaliera in caso di maternità, i periodi di assicurazione ungheresi sono presi in considerazione solo se l'assicurazione in Svizzera è stipulata entro tre mesi dall'uscita dell'assicurazione ungherese e se l'assicurata era affiliata da almeno tre mesi presso un assicuratore svizzero.

La convenzione facilita pure il passaggio dall'assicurazione malattie svizzera a quella ungherese (art. 12).

Le persone che esercitano un'attività lucrativa e trasferiscono la loro residenza dalla Svizzera all'Ungheria sono assicurate obbligatoriamente in questo Paese per le malattie e la maternità. Per determinare le prestazioni che spettano loro ai sensi delle norme giuridiche ungheresi, sono presi in considerazione i periodi di assicurazione compiuti in Svizzera. La stessa regola si applica ai beneficiari di rendite.

Le persone non assoggettate all'assicurazione obbligatoria che si trovano nella stessa situazione e che stipulano un'assicurazione malattie ungherese, sono parificate ai cittadini ungheresi non assicurati.

Queste facilitazioni trovano applicazione anche per i parenti prossimi a carico.

232

Invalidità, vecchiaia e decesso

Per quanto concerne le condizioni riguardanti l'assegnazione di provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, si è tenuto conto delle regolamentazioni contenute nella maggior parte delle convenzioni di data recente.

Conformemente all'articolo 13 capoverso 1 i cittadini ungheresi che, all'insorgere dell'invalidità, sono sottoposti all'obbligo contributivo hanno diritto ai 1020

provvedimenti d'integrazione fintanto che dimorano in Svizzera. Inoltre, possono pretendere tali provvedimenti anche i cittadini ungheresi che continuano ad essere assicurati ai sensi dell'articolo 14 lettera a (vedi qui di seguito).

Inoltre, a determinate condizioni, il diritto ai provvedimenti d'integrazione dell'Ai è attivato o migliorato (cpv. 2-5): ad esempio nel caso di cittadini ungheresi residenti in Svizzera, ma non assoggettati all'assicurazione obbligatoria, per i minorenni ungheresi domiciliati in Svizzera oppure nel caso di infermità congenita.

I provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione per l'invalidità svizzera possono essere concessi in determinate circostanze anche ai figli nati invalidi in Ungheria o in un Paese terzo.

Come nelle regolamentazioni stipulate con altri Stati contraenti, l'articolo 14 della convenzione facilita l'adempimento delle condizioni per l'acquisizione del diritto alle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità svizzera.

In base al diritto svizzero, al momento dell'insorgenza dell'invalidità, una persona deve essere assicurata per poter richiedere prestazioni d'assicurazione.

Sono assicurati unicamente coloro che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera o che vi sono domiciliati.

Poiché nella maggior parte dei casi l'invalidità è constatata dopo un anno (365 giorni) dall'interruzione dell'attività lucrativa e non al momento dell'interruzione del lavoro, uno straniero che non lavora più in Svizzera ma che continua a risiedervi senza tuttavia avere il domicilio civile, oppure che torna in Patria subito dopo aver interrotto la sua occupazione, non è più assicurato all'insorgere dell'invalidità. Egli perde quindi qualsiasi diritto alle prestazioni dell'Ai svizzera, indipendentemente dalla durata dell'assicurazione in Svizzera. Normalmente non vanta nemmeno diritti nei confronti dell'assicurazione del suo Paese.

Secondo l'articolo 14 lettera a, i cittadini ungheresi che devono abbandonare la loro attività lucrativa in seguito a malattia o infortunio, restano assicurati per un anno a partire dall'interruzione dell'attività. In tal modo l'abbandono della Svizzera non implica la perdita del diritto alle prestazioni AI. La richiesta di prestazioni deve comunque essere esaminata in Svizzera dall'ufficio AI competente.

Durante l'anno in cui la
persona in questione rimane assicurata in base alle regolamentazioni esposte, è tenuta a versare i contributi ; essa è quindi equiparata agli altri assicurati ed ha l'opportunità di raggiungere la durata d'assicurazione minima di un anno richiesta per ottenere una rendita ordinaria della nostra assicurazione invalidità.

A determinate condizioni, questa qualità assicurativa può essere riconosciuta anche ad altre persone (art. 14 lett. b e e): i beneficiari dei provvedimenti d'integrazione dell'Ai svizzera, i beneficiari o aventi diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità ungherese nonché gli affiliati all'assicurazione ungherese per la vecchiaia, i superstiti, l'invalidità e le malattie.

Al posto del versamento all'estero di rendite di piccola entità inferiori al 10 per cento della rendita ordinaria completa, l'assicurazione federale per la vec-

1021

chiaia, i superstiti e l'invalidità versa, a determinate condizioni, ai cittadini ungheresi che vivono all'estero un'indennità unica (art. 15). Quando l'importo della rendita parziale si situa fra il 10 e il 20 per cento della rendita ordinaria completa, gli interessati possono scegliere fra il versamento della rendita e il pagamento di un'indennità unica.

I cittadini ungheresi hanno diritto alle rendite straordinarie alle stesse condizioni dei cittadini di tutti gli altri Stati contraenti. Tali prestazioni possono essere concesse solo se la persona interessata è domiciliata in Svizzera e, se immediatamente prima di richiedere una tale prestazione, vi ha risieduto per almeno dieci anni (rendita di vecchiaia) rispettivamente cinque anni (rendita d'invalidità e rendita sostitutiva di vecchiaia) (art. 16).

Con l'entrata in vigore della 10a revisione AVS, le rendite straordinarie con limiti di reddito sono sostituite da prestazioni complementari. La presente disposizione facilita inoltre l'ottenimento di prestazioni complementari, in quanto il relativo diritto nazionale concede agli stranieri che avrebbero diritto a una rendita straordinaria in virtù di una convenzione il diritto alle prestazioni complementari.

Al momento di stabilire la rendita di vecchiaia, d'invalidità o d'infortunio ungherese, l'istituzione cui compete la determinazione della rendita può, se necessario, computare gli anni d'assicurazione compiuti in Svizzera (art. 17). Se il richiedente acquisisce il diritto a una rendita solo sommando i periodi di assicurazione compiuti sul territorio di entrambe le Parti contraenti, detta rendita è calcolata proporzionalmente al periodo di assicurazione ungherese e alla totalità dei periodi d'assicurazione compiuti in Ungheria e in Svizzera.

Per le prestazioni per i superstiti si applica la stessa regolamentazione.

24

Disposizioni diverse

Anche in questa convenzione troviamo un capitolo riservato alle disposizioni diverse che regola l'assistenza amministrativa e i rapporti tra autorità, tribunali, assicuratori e assicurati di entrambe le Parti contraenti. Esse corrispondono a quelle contenute in altre convenzioni bilaterali stipulate dal nostro Paese e non necessitano quindi di una descrizione dettagliata.

Esse autorizzano le autorità competenti a concludere un accordo amministrativo per l'applicazione della presente convenzione e a designare organismi di collegamento allo scopo di facilitare i rapporti tra le istituzioni delle due Parti contraenti (art. 18); gli organismi di applicazione sono tenuti a fornirsi assistenza amministrativa (art. 19); eventuali controversie fra le Parti contraenti sono sottoposte a un tribunale arbitrale (art. 25).

25

Disposizioni transitorie e finali

Conformemente all'articolo 29, la presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio dei documenti di ratifica.

1022

La convenzione è applicabile dalla sua entrata in vigore anche agli eventi assicurati verificatisi in precedenza; tuttavia, le prestazioni che ne risultano saranno versate soltanto a partire dall'entrata in vigore della convenzione (art.

26). Questa disposizione intende far beneficiare delle soluzioni più favorevoli del nuovo diritto i cittadini delle Parti contraenti che finora non avevano potuto acquisire un diritto alle prestazioni a causa delle disposizioni rigorose del diritto nazionale.

3

Conseguenze finanziarie e sull'effettivo di personale

Le ripercussioni personali e finanziarie di una convenzione dipendono dal numero di persone che ne sono favorite. Se paragoniamo la comunità ungherese in Svizzera con quelle di altri Stati, con i quali il nostro Paese ha stipulato una convenzione di sicurezza sociale, circa 4000 persone rappresentano un'entità modesta. I membri di tale comunità hanno un domicilio stabile nel nostro Paese e sono quindi integrati sin d'ora nel conteggio finanziario AVS/AI oppure esercitano in Svizzera un'attività temporanea, sia come lavoratori distaccati, sia in veste di funzionari di organizzazioni internazionali, che li esonera dall'appartenenza al nostro sistema. Di conseguenza, le ripercussioni finanziarie di questa nuova convenzione saranno modeste. Presumibilmente, il numero delle nuove rendite trasferite in Ungheria aumenterà. Non bisogna però dimenticare che a esse si dovrebbe contrapporre un certo numero di rendite dell'assicurazione sociale ungherese versate agli aventi diritto in Svizzera.

Negli ultimi tempi la Svizzera ha firmato convenzioni di sicurezza sociale con diversi Stati (oltre che con l'Ungheria, anche con la Croazia, la Slovenia, la Repubblica Ceca, la Repubblica slovacca e il Cile). La Cassa svizzera di compensazione, l'organismo di collegamento incaricato di elaborare le richieste di prestazioni delle persone all'estero, necessita, per tutte queste convenzioni e per quella in negoziato con l'Irlanda, di 3 unità lavorative, messe a disposizione dal contingente del Dipartimento federale delle finanze.

4

Programma di legislatura

II progetto è annunciato nel programma di legislatura 1995-1999 (FF 1996 II 293, appendice II).

5

Costituzionalità

Conformemente agli articoli 34bis, 34quater e 34quinquies della Costituzione federale, la Confederazione ha la competenza di legiferare in materia di assicurazione malattie e infortuni nonché di assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e degli assegni familiari. L'articolo 8 della Costituzione le conferisce inoltre il diritto di stipulare trattati con altri Paesi. La competenza dell'Assemblea federale per l'approvazione di tali trattati poggia sull'articolo 85 numero 5 della Costituzione.

1023

La convenzione con l'Ungheria è stata conclusa per la durata di un anno. Essa si rinnova tacitamente, ma può essere denunciata di anno in anno. Non è quindi né illimitata né irrevocabile. Essa non prevede inoltre neppure l'adesione a un'organizzazione internazionale né implica un'unificazione multilaterale del diritto, per cui non sottosta al referendum facoltativo previsto all'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.

9132

1024

Decreto federale concernente la Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e l'Ungheria

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 1996'', decreta:

Art. l 1 La Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e l'Ungheria, firmata il 4 giugno 1996, è approvata.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum.

'»FF 1997 I 1008

1025

Convenzione

Traduzione ' >

di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Ungheria

La Confederazione Svizzera e

la Repubblica di Ungheria, (denominate qui di seguito «Parti contraenti»), animate dal desiderio di regolare i rapporti fra i due Stati in singoli settori della sicurezza sociale, hanno deciso di concludere la seguente Convenzione:

Titolo I Disposizioni generali Articolo 1 (1) Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione: a. «territorio» designa, per quanto concerne la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera, e per quanto concerne l'Ungheria, il territorio della Repubblica di Ungheria; b. «cittadino» designa, per quanto riguarda la Svizzera, una persona di nazionalità svizzera, e per quanto riguarda l'Ungheria, una persona di nazionalità ungherese; e. «norme giuridiche» designa le leggi e altre norme giuridiche della Parte contraente interessata enumerate nell'articolo 2; d. «autorità competente» designa, per quanto riguarda la Svizzera, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, e per quanto riguarda l'Ungheria, il Ministero del benessere sociale; e. «istituzione» designa l'organismo o l'autorità cui compete l'applicazione delle norme giuridiche enumerate nell'articolo 2; f.

«risiedere» significa dimorare abitualmente; "Dal testo originale tedesco.

1026

Sicurezza sociale g.

«domicilio» designa il luogo in cui una persona dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; h. «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione, i periodi di un'attività lavorativa o i periodi di residenza nonché periodi ad essi parificati, stabiliti o riconosciuti come periodi di assicurazione delle norme giuridiche secondo le quali sono stati compiuti; i. «prestazione in contanti» oppure «rendita» designa una prestazione in contanti o una rendita compresi tutti i supplementi, le sovvenzioni e gli aumenti che, conformemente alle norme giuridiche della Parte contraente interessata, sono da considerarsi prestazioni in contanti o rendite; j.

«rifugiati» designa le persone riconosciute come tali da una delle Parti contraenti ai sensi della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 e del successivo Protocollo di New York del 31 gennaio 1967; k. «apolidi» designa, per quanto riguarda la Svizzera, persone apolidi ai sensi della Convenzione sullo statuto degli apolidi del 28 settembre 1954, e per quanto riguarda l'Ungheria, le persone apolidi che hanno acquisito il diritto a prestazioni assicurative ungheresi; 1. «membri della famiglia e superstiti» designa i membri della famiglia e i superstiti nella misura in cui, conformemente alle norme giuridiche vigenti in materia della Parte contraente interessata, i loro diritti derivino da cittadini delle Parti contraenti, rifugiati o apolidi.

(2) I termini non definiti nella presente Convenzione hanno il senso attribuito loro dalle norme giuridiche applicabili.

Articolo 2 (1) La presente Convenzione si applica A. per quanto riguarda la Svizzera: a. alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; b. alla legge federale sull'assicurazione per l'invalidità; e. riguardo all'articolo 3 nonché al primo capitolo del titolo III e ai titoli IV e V, alla legge federale sull'assicurazione malattie; B. per quanto riguarda l'Ungheria: alle disposizioni della legge sull'assicurazione sociale nonché alle norme giuridiche come da legge 1027

Sicurezza sociale

a.

b.

(2) no, (3) a.

b.

sulle prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità, i superstiti e gli infortuni; sulle prestazioni in caso di malattia e maternità.

La presente Convenzione si applica a tutte le norme giuridiche che codificamodificano o completano le norme giuridiche enumerate al capoverso 1.

Per contro, essa si applica: alle norme giuridiche riguardanti un nuovo settore della sicurezza sociale solo se ciò è stato concordato tra le Parti contraenti; alle norme giuridiche che estendono i sistemi esistenti a nuove categorie di beneficiari, solo se la Parte contraente che ha modificato le sue norme giuridiche non notifica la sua opposizione all'altra Parte entro un termine di sei mesi dalla pubblicazione ufficiale dei suddetti testi legislativi.

Articolo 3 La presente Convenzione si applica: a. ai cittadini delle Parti contraenti nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti; b. ai rifugiati e agli apolidi nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti, a condizione che risiedano sul territorio di una delle Parti contraenti; sono fatte salve le norme giuridiche nazionali più favorevoli; e. riguardo agli articoli 7, capoversi 1-4, 8 capoversi 3-4, 9-12, 17 nonché ai titoli IV e V, anche a persone non menzionate alle lettere a e b.

Articolo 4 (1) Fatte salve le disposizioni contrarie della presente Convenzione, i cittadini di una delle Parti contraenti, i membri delle loro famiglie e i loro superstiti sono assimilati, nei loro diritti ed obblighi derivanti dalle norme giuridiche dell'altra Parte contraente, ai cittadini di quest'ultima, rispettivamente ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti.

(2) Per quanto riguarda le norme giuridiche svizzere, il capoverso 1 non si applica alle disposizioni relative: a. all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dei cittadini svizzeri residenti all'estero; b. all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dei cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione o di istituzioni designate dal Consiglio federale; e. alle prestazioni assistenziali a favore dei cittadini svizzeri all'estero.

Articolo 5 (1) In deroga all'articolo 4 capoverso 1, i cittadini ungheresi, i membri delle loro famiglie e i loro superstiti, che possono pretendere prestazioni in contanti conformemente alle norme giuridiche enumerate nell'articolo 2 capoverso 1 let1028

Sicurezza sociale

tera A, a e b, ricevono queste prestazioni fintanto che risiedono sul territorio di una delle Parti contraenti. La prima frase non si applica alle rendite ordinarie dell'assicurazione federale per l'invalidità per gli assicurati il cui grado di invalidità sia inferiore alla metà, né alle rendite straordinarie né agli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

(2) Le prestazioni in contanti ai sensi delle norme giuridiche enumerate nell'articolo 2 capo verso 1 lettera B, che possono essere richieste dalle persone menzionate all'articolo 3 lettere a e b che risiedono sul territorio di una delle due Parti contraenti, vengono erogate a queste persone presso la loro residenza.

Titolo II Norme giuridiche applicabili Articolo 6 Fatti salvi gli articoli 7-9, l'obbligo assicurativo delle persone menzionate all'articolo 3 lettere a e b è determinato conformemente alle norme giuridiche della Parte contraente sul cui territorio queste persone esercitano un'attività lucrativa.

Articolo 7 (1) I lavoratori dipendenti di un'impresa con sede sul territorio di una delle Parti contraenti inviati temporaneamente per l'esecuzione di lavori sul territorio dell'altra Parte contraente, rimangono sottoposti, durante i primi 24 mesi, alle norme giuridiche della Parte contraente sul cui territorio ha sede l'impresa.

Se il distacco si protrae oltre questo termine, l'assoggettamento alle norme giuridiche della prima Parte contraente può essere mantenuto per un ulteriore periodo da stabilire di comune accordo tra le autorità competenti delle due Parti contraenti.

(2) I lavoratori dipendenti di un'impresa di trasporto con sede sul territorio di una delle Parti contraenti occupati sul territorio di entrambe le Parti contraenti sono sottoposti alle norme giuridiche della Parte contraente sul cui territorio ha sede l'impresa, come se fossero occupati in quel solo territorio. Tuttavia, se queste persone sono domiciliate sul territorio dell'altra Parte contraente o se vi sono durevolmente occupate presso una filiale o una rappresentanza stabile di detta impresa, esse sono sottoposte alle norme giuridiche di questa Parte contraente.

(3) II capoverso 2 si applica per analogia al personale di volo delle imprese di trasporto aereo di entrambe le Parti contraenti.

(4) I lavoratori dipendenti di un servizio ufficiale che vengono inviati da una Parte contraente sul territorio dell'altra sono sottoposti alle norme giuridiche della Parte contraente che ne ha disposto l'invio.

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Sicurezza sociale

(5) I cittadini delle Parti contraenti che fanno parte dell'equipaggio di una nave battente bandiera di una delle Parti contraenti sono assicurati conformemente alle norme giuridiche di questa Parte contraente.

Articolo 8 (1) I cittadini di una delle Parti contraenti, che lavorano come membri di una missione diplomatica o di un posto consolare di questa Parte contraente sul territorio dell'altra, sono sottoposti alle norme giuridiche della prima Parte contraente.

(2) I cittadini di una delle Parti contraenti, assunti sul territorio dell'altra Parte per esservi impiegati al servizio di una missione diplomatica o di una rappresentanza consolare della prima Parte contraente, sono assicurati secondo le norme giuridiche della seconda Parte contraente. Essi possono optare per le norme giuridiche della prima Parte entro il termine di tre mesi a contare dall'inizio del loro impiego o dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

(3) II capoverso 2 si applica per analogia: a. ai cittadini di Stati terzi impiegati al servizio di una missione diplomatica o di una rappresentanza consolare di una delle Parti contraenti sul territorio dell'altra Parte; b. ai cittadini di una delle Parti contraenti e ai cittadini di Stati terzi impiegati sul territorio dell'altra Parte contraente al servizio personale di uno dei cittadini della prima Parte contraente menzionati ai capoversi 1 e 2.

(4) Se una missione diplomatica o un posto consolare di una delle Parti contraenti occupa sul territorio dell'altra Parte persone assicurate secondo le norme giuridiche di quest'ultima Parte, deve conformarsi agli obblighi imposti generalmente ai datori di lavoro dalle norme giuridiche della seconda Parte contraente. Lo stesso obbligo incombe ai cittadini di cui ai capoversi 1 o 2 che occupano tali persone al loro servizio personale.

(5) I capoversi 1-4 non sono applicabili ai membri onorari di rappresentanze consolari e ai loro impiegati.

Articolo 9 Nell'interesse degli assicurati, le autorità competenti o le istituzioni da esse designate di entrambe le Parti contraenti possono prevedere di comune accordo deroghe alle disposizioni degli articoli 6-8.

Articolo 10 (1) Se, durante l'esercizio dell'attività lucrativa sul territorio di una delle Parti contraenti, una persona in applicazione degli articoli 7-9 continua
a rimanere assoggettata alle norme giuridiche dell'altra Parte, questo vale anche per il coniuge e per i figli che dimorano con la persona summenzionata sul territorio della prima Parte contraente, a condizione che essi non vi esercitino un'attività lucrativa.

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(2) Se, in conformità al capoverso 1, al coniuge e ai figli si applicano le norme giuridiche svizzere, questi sono assicurati presso l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Titolo III Disposizioni particolari Capitolo 1: Malattia e maternità Articolo 11 (1) Se una persona che trasferisce la sua residenza o la sua attività lucrativa dall'Ungheria in Svizzera si assicura presso un assicuratore svizzero per l'indennità giornaliera entro tre mesi dall'uscita dall'assicurazione ungherese per le prestazioni in contanti in caso di malattia e maternità, i periodi di assicurazione compiuti nell'assicurazione ungherese sono presi in considerazione per il riconoscimento del diritto alle prestazioni.

(2) Riguardo all'indennità giornaliera in caso di maternità, i periodi di assicurazione secondo il capoverso 1 sono presi in considerazione solo se l'assicurata era affiliata da tre mesi presso un assicuratore svizzero.

Articolo 12 L'ammissione all'assicurazione malattie e per la maternità ungherese viene facilitata nel modo seguente: a. Se una persona trasferisce la sua residenza dalla Svizzera in Ungheria ed entro tre mesi conclude un'assicurazione obbligatoria contro le malattie in virtù di un rapporto d'impiego stabilito in Ungheria o di altra attività lucrativa o se percepisce una rendita ungherese, per determinare le prestazioni in contanti e in natura che le spettano in caso di malattia o di maternità ai sensi delle norme giuridiche ungheresi, sono presi in considerazione i periodi di assicurazione compiuti presso una cassa malati svizzera riconosciuta; b. I parenti prossimi a carico delle persone menzionate alla lettera a hanno diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malattie che conformemente alle norme giuridiche ungheresi spettano ai parenti a carico degli assicurati; e. Una persona cui non si applicano le lettere a o b, che trasferisce la sua residenza dalla Svizzera in Ungheria, è autorizzata a concludere un accordo con la cassa sanitaria ungherese competente alle stesse condizioni dei cittadini ungheresi non assicurati in Ungheria; essa è altresì autorizzata ad acquisire, conformemente alle norme giuridiche ungheresi, il diritto a prestazioni sanitarie contro il pagamento di un contributo; d. Le persone menzionate alla lettera e possono concludere, alle condizioni ivi stabilite, un accordo sulla concessione di prestazioni sanitarie in favore dei parenti prossimi a loro carico.

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Capitolo 2: Invalidità, vecchiaia e decesso A. Applicazione delle norme giuridiche svizzere Articolo 13 (1) I cittadini ungheresi che, all'insorgenza dell'invalidità, sono sottoposti all'obbligo contributivo nell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione fintanto che dimorano in Svizzera. L'articolo 14 lettera a si applica per analogia.

(2) I cittadini ungheresi che, all'insorgenza dell'invalidità, non sono sottoposti all'obbligo contributivo nell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, ma vi sono assicurati, hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione fintanto che sono domiciliati in Svizzera se, immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente per almeno un anno. I figli minorenni possono inoltre pretendere tali provvedimenti qualora siano domiciliati in Svizzera e vi siano nati invalidi o vi abbiano risieduto ininterrottamente dalla nascita.

(3) I cittadini ungheresi residenti in Svizzera che lasciano la Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi non interrompono la loro durata di residenza in Svizzera ai sensi del c'apoverso 2.

(4) I figli nati invalidi in Ungheria e la cui madre non abbia soggiornato in Ungheria per più di due mesi prima della nascita sono assimilati ai bambini nati invalidi in Svizzera. In caso d'infermità congenita del bambino, l'assicurazione federale per l'invalidità si assume i costi per le prestazioni fornite in Ungheria per una durata di tre mesi dopo la nascita fino all'importo che avrebbe dovuto concedere in Svizzera.

(5) II capoverso 4 si applica per analogia ai bambini nati al di fuori del territorio delle Parti contraenti; in questo caso l'assicurazione federale per l'invalidità assume i costi delle prestazioni fornite all'estero solo se devono essere concesse d'urgenza a causa delle condizioni di salute del bambino.

Articolo 14

Per acquisire il diritto alle rendite ordinarie secondo le norme giuridiche svizzere sull'assicurazione per l'invalidità, sono considerati assicurati ai sensi delle presenti norme giuridiche anche: a. i cittadini ungheresi che hanno dovuto cessare l'attività lucrativa in Svizzera in seguito a un infortunio o a una malattia, ma la cui invalidità viene accertata in questo Paese, per la durata di un anno a partire dall'interruzione del lavoro a cui è seguita l'invalidità; essi devono continuare a versare i contributi all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità come se fossero domiciliati in Svizzera; b. i cittadini ungheresi che dopo la cessazione dell'attività lucrativa beneficiano dei provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione federale per l'in-

1032

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e.

validità; essi sono sottoposti all'obbligo contributivo nell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; i cittadini ungheresi cui non si applicano le lettere a e b e che all'insorgenza dell'evento assicurato aa. sono affiliati all'assicurazione ungherese per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, o bb. beneficiano di una rendita d'invalidità o di vecchiaia secondo le norme giuridiche ungheresi o ne hanno diritto, o cc. sono affiliati all'assicurazione malattie ungherese per prestazioni in natura e/o in contanti.

Articolo 15 (1) Quando l'importo della rendita ordinaria parziale dell'assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti, cui hanno diritto i cittadini ungheresi oppure i loro superstiti non residenti in Svizzera, non supera il 10 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, a questi è concessa, anziché la rendita parziale un'indennità unica pari al valore attuale della rendita. I cittadini ungheresi o i loro superstiti che hanno beneficiato di tale rendita parziale e che lasciano la Svizzera definitivamente ricevono un'indennità analoga pari al valore della rendita al momento della partenza.

(2) Quando l'importo della rendita ordinaria parziale supera il 10 per cento, ma non il 20 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, i cittadini ungheresi o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera o la lasciano definitivamente possono scegliere tra il versamento della rendita e quello di un'indennità unica. Essi devono operare tale scelta durante la procedura di fissazione della rendita se all'insorgenza dell'evento assicurato dimorano al di fuori della Svizzera oppure quando lasciano il Paese se hanno già beneficiato di una rendita in Svizzera.

(3) Dopo il versamento dell'indennità unica da parte dell'assicurazione svizzera, nei confronti di quest'ultima non si può più far valere alcun diritto fondato sui contributi versati fino ad allora.

(4) I capoversi 1-3 si applicano per analogia alle rendite ordinarie dell'assicurazione federale per l'invalidità, purché l'avente diritto alla rendita abbia compiuto 55 anni e nel suo caso non sia più previsto alcun riesame delle condizioni attestanti l'invalidità.

Articolo 16 (1) I cittadini ungheresi hanno diritto alle rendite straordinarie dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri se, immediatamente prima della data a partire dalla quale è richiesta la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera a. per almeno dieci anni, se si tratta di una rendita di vecchiaia;

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b.

per almeno cinque anni, se si tratta di una rendita d'invalidità, per superstiti o di una rendita di vecchiaia sostitutiva di queste due prestazioni.

(2) La durata di residenza ai sensi del capoverso 1 è considerata ininterrotta se la persona lascia la Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi per anno civile. In casi eccezionali questo termine può essere prolungato. Sulla durata di residenza non sono computati i periodi di residenza in Svizzera durante i quali i cittadini ungheresi erano esentati dall'obbligo assicurativo presso l'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

B. Applicazione delle norme giuridiche ungheresi Articolo 17 (1) Se la Convenzione non dispone diversamente, l'istituzione ungherese cui compete la determinazione della rendita valuta il diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità o infortunio conformemente alle norme giuridiche per essa rilevanti. Se i periodi di assicurazione compiuti secondo queste norme giuridiche non sono sufficienti per acquisire un diritto ad una rendita, i periodi di assicurazione computabili nell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità sono sommati ai periodi di assicurazione ungheresi, purché questi ultimi ammontino ad almeno un anno.

(2) L'importo della rendita di vecchiaia, invalidità o infortunio è stabilito secondo le norme giuridiche ungheresi esclusivamente in considerazione dei periodi di assicurazione ungheresi. Se il richiedente acquisisce il diritto a una rendita solo sommando i periodi di assicurazione compiuti sul territorio di entrambe le Parti contraenti, detta rendita viene calcolata proporzionalmente al periodo di assicurazione ungherese.

(3) II capoverso 1 seconda frase e il capoverso 2 si applicano per analogia per la determinazione delle rendite per i superstiti.

(4) L'istituzione ungherese paga le rendite agli aventi diritto che risiedono in uno Stato terzo secondo le norme giuridiche ungheresi concernenti il pagamento delle rendite a favore di persone che risiedono all'estero.

Titolo IV Disposizioni diverse Articolo 18 Le autorità competenti a. concordano le disposizioni esecutive d'applicazione necessarie per l'applicazione della presente Convenzione; b. s'informano reciprocamente sulle modifiche delle rispettive norme giuridiche; e. designano organismi di collegamento allo scopo di facilitare i rapporti tra le istituzioni delle due Parti contraenti.

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Sicurezza sociale

Articolo 19 (1) Per l'applicazione della presente Convenzione, le autorità, i tribunali nonché le istituzioni delle Parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza come se si trattasse dell'applicazione delle proprie norme giuridiche. L'assistenza è gratuita ad eccezione delle visite mediche.

(2) Per la valutazione del grado di invalidità, le istituzioni di ciascuna Parte contraente possono tenere conto delle informazioni e constatazioni mediche fornite dalle istituzioni dell'altra Parte contraente. Esse hanno il diritto di far esaminare l'assicurato da un medico di loro scelta.

Articolo 20 (1) L'esenzione o la riduzione dei diritti di bollo e delle imposte, previste dalle norme giuridiche di una delle Parti contraenti per gli atti e per i documenti da presentare in applicazione delle presenti norme giuridiche, sono estese agli atti e ai documenti corrispondenti da produrre conformemente alle norme giuridiche dell'altra Parte.

(2) Le autorità competenti o le istituzioni delle due Parti contraenti rinunciano all'apposizione del visto di legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche o consolari sugli atti e sui documenti da produrre in applicazione della presente Convenzione.

Articolo 21 (1) Le autorità, i tribunali e le istituzioni di una delle Parti contraenti non possono respingere domande o altri documenti per motivi di lingua, se sono redatti in una lingua ufficiale dell'altra Parte oppure in lingua inglese.

(2) Per l'applicazione della presente Convenzione, le autorità, i tribunali e le istituzioni delle Parti contraenti possono corrispondere tra loro nonché con gli interessati o con i loro rappresentanti, direttamente o per il tramite degli organismi di collegamento, in una delle loro lingue ufficiali oppure in lingua inglese.

Articolo 22 Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi che, in applicazione delle norme giuridiche di una delle Parti contraenti, devono essere inoltrati entro un determinato termine presso un'autorità amministrativa, un tribunale o un'istituzione di sicurezza sociale di questa Parte sono considerati ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine a un'autorità, a un tribunale o a un'istituzione corrispondenti dell'altra Parte. In tali casi, l'organo in possesso del documento vi appone la data di ricevimento e lo trasmette, direttamente o per il tramite degli organismi di collegamento, all'organo competente della prima Parte contraente.

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Sicurezza sociale

Articolo 23 (1) Le istituzioni che, secondo la presente Convenzione, devono fornire prestazioni soddisfano i loro obblighi versando gli importi nella valuta del loro Paese.

(2) Quando un'istituzione deve effettuare pagamenti a un'istituzione dell'altra Parte contraente, questi devono essere fatti nella valuta della seconda Parte, a condizione che sia convertibile. In caso contrario, questi pagamenti devono essere effettuati in un'altra valuta convertibile.

(3) Nel caso in cui una delle Parti contraenti decreti disposizioni per sottoporre a restrizioni il commercio delle valute, le Parti contraenti prendono tempestivamente misure atte ad assicurare il trasferimento delle somme dovute d'ambo le Parti conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

(4) I cittadini di una delle Parti contraenti che dimorano sul territorio dell'altra Parte hanno la possibilità illimitata di affiliarsi all'assicurazione facoltativa conformemente alle norme giuridiche sull'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del loro Paese d'origine, in particolare anche per quanto riguarda il pagamento dei contributi a quest'assicurazione nonché la riscossione delle rendite acquisite.

Articolo 24 (1) Quando una persona, che ha diritto a prestazioni secondo le norme giuridiche di una delle Parti contraenti per un danno avvenuto sul territorio dell'altra Parte, può esigere da un terzo il risarcimento del danno conformemente alle norme giuridiche di quest'ultima Parte, l'istituzione débitrice di prestazioni della prima Parte contraente è surrogata nel diritto di risarcimento nei confronti del terzo conformemente alle norme giuridiche che le sono applicabili; l'altra Parte contraente riconosce questa surrogazione.

(2) Quando, in applicazione del capoverso 1, le istituzioni delle due Parti contraenti hanno il diritto di esigere il risarcimento di un danno a causa di prestazioni assegnate per Io stesso evento, esse sono creditrici solidali. Sono tenute a ripartire tra loro gli importi recuperati proporzionalmente alle prestazioni fornite.

Articolo 25 (1) Le controversie riguardanti l'applicazione della presente Convenzione sono appianate di comune intesa tra le autorità competenti delle Parti contraenti.

(2) Qualora non si riesca a trovare una soluzione, la vertenza è sottoposta a un tribunale arbitrale
che deve decidere in conformità con il senso e lo spirito della presente Convenzione. Le Parti contraenti regolano di comune intesa la composizione e la procedura di tale tribunale.

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Sicurezza sociale

Titolo V Disposizioni transitorie e finali Articolo 26

(1) La presente Convenzione si applica anche agli eventi assicurati insorti prima della sua entrata in vigore.

(2) La presente Convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

(3) Per la determinazione del diritto a una prestazione sorto conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima dell'entrata in vigore di quest'ultima.

(4) La presente Convenzione non si applica ai diritti estinti dal rimborso dei contributi.

Articolo 27

(1) Le decisioni prese prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione non fanno ostacolo alla sua applicazione.

(2) I diritti delle persone la cui rendita è stata determinata anteriormente all'entrata in vigore della presente Convenzione sono riesaminati, su richiesta, secondo questa Convenzione. Tale revisione può avvenire anche d'ufficio e non deve in alcun caso causare la riduzione dei diritti anteriori dei beneficiari.

(3) Restano garantiti i diritti a prestazioni dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità acquisiti dai cittadini ungheresi o dai loro superstiti rispettivamente in qualità di rifugiati o apolidi oppure di loro superstiti. L'articolo 5 si applica per analogia.

Articolo 28

Per i diritti fatti valere ai sensi dell'articolo 27 capoverso 2 in ragione di eventi assicurati insorti anteriormente, i termini d'attivazione nonché i termini di prescrizione secondo le norme giuridiche delle Parti contraenti decorrono al più presto a contare dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 29 (1) La presente Convenzione necessita della ratifica; gli strumenti di ratifica saranno scambiati al più presto a Budapest.

(2) Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

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Sicurezza sociale Articolo 30

(1) La presente Convenzione è conclusa per un periodo di un anno a contare dalla sua entrata in vigore. Si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo denuncia notificata da una delle Parti contraenti tre mesi prima della scadenza del termine.

(2) In caso di denuncia della presente Convenzione, le sue disposizioni continuano ad essere applicabili ai diritti a prestazioni acquisiti fino ad allora. I diritti in corso di acquisizione verranno disciplinati mediante un accordo tra le Parti contraenti.

In fede di che, i plenipotenziari delle Parti contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i rispettivi sigilli.

Fatto a Berna, il 4 giugno 1996, in due originali, uno in lingua tedesca e uno in lingua ungherese, le due versioni facenti parimenti fede.

Per la Confederazione Svizzera: M. V. Brombacher

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Per la Repubblica di Ungheria: P. Gresznâryk

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente la Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e l'Ungheria del 6 novembre 1996

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1997

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