Termine di referendum: 21 agosto 1997

Legge sulle telecomunicazioni # S T #

(LTC) del 30 aprile 1997

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 36 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 giugno 1996 1), decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. l Scopo 1 La presente legge ha lo scopo di offrire alla popolazione e all'economia una vasta gamma di servizi di telecomunicazione di qualità, competitivi su scala nazionale e internazionale, a prezzi convenienti.

2 La presente legge intende in particolare: a. garantire a tutte le cerehie della popolazione in tutte le parti del Paese un servizio universale di telecomunicazione affidabile e a prezzi accessibili; b. assicurare un traffico delle telecomunicazioni esente da interferenze e rispettoso dei diritti della personalità e della proprietà immateriale; e. rendere possibile una concorrenza efficace nella fornitura dei servizi di telecomunicazione.

Art. 2 Oggetto La presente legge disciplina la trasmissione mediante telecomunicazione di informazioni che non sono diffuse o ridiffuse come programmi ai sensi della legge federale del 21 giugno 19912) sulla radiotelevisione.

Art. 3 Definizioni Nella presente legge si intendono per: a. informazioni: segni, segnali, caratteri, immagini, suoni e rappresentazioni di qualunque altro genere destinati all'uomo, ad altri esseri viventi o a macchine; b. servizio di telecomunicazione: trasmissione mediante telecomunicazione di informazioni per terzi; "FF 1996 III 1297 » RS 748.40 1264

1997 - 26«

Legge sulle telecomunicazioni

e.

d.

e.

f.

g.

trasmissione mediante telecomunicazione: emissione o ricezione elettrica, magnetica, ottica oppure elettromagnetica di altro tipo, di informazioni su linea o via radioonde; impianti di telecomunicazione: apparecchi, linee o altri dispositivi previsti o impiegati per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione; interconnessione: connessione tra impianti e servizi di telecomunicazione che permette, mediante un'interazione logica, la telecomunicazione degli elementi e dei servizi nonché l'accesso a servizi di terzi; elementi di indirizzo: parametri di comunicazione ed elementi di numerazione quali indicativi, numeri di chiamata e numeri brevi; parametri di comunicazione: elementi per l'identificazione di persone, processi informatici, macchine, apparecchi o impianti di telecomunicazione che partecipano a un processo di comunicazione mediante telecomunicazione.

Capitolo 2: Servizi di telecomunicazione Sezione 1: Disposizioni comuni Art. 4 Obbligo di concessione e obbligo di notifica 1 Chiunque, fornendo un servizio di telecomunicazione, esercita in modo indipendente parti importanti di impianti di telecomunicazione utilizzati per la trasmissione, deve disporre di una concessione.

2 Chiunque fornisce in altro modo un servizio di telecomunicazione è tenuto a notificarlo all'Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale).

3 II Consiglio federale può prevedere eccezioni, in particolare per i servizi di telecomunicazione di importanza tecnica ed economica trascurabile.

Art. 5 Autorità concedente 1 L'autorità concedente è la Commissione federale delle comunicazioni (Commissione; art. 56 e 57).

2 Può delegare singoli compiti all'Ufficio federale.

Art. 6 Condizioni per il rilascio della concessione 1 Chiunque vuole ottenere una concessione deve: a. disporre delle necessarie capacità tecniche; b. garantire di rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge, le sue disposizioni d'esecuzione nonché la concessione; e. osservare le prescrizioni attinenti al diritto del lavoro e garantire le condizioni di lavoro abituali del settore.

1265

Legge sulle telecomunicazioni 2

Qualora non vi si oppongano obblighi internazionali, l'autorità concedente può rifiutarsi di rilasciare una concessione a imprese organizzate secondo la legislazione di un altro Paese se non è garantita la reciprocità.

3 Se le condizioni applicabili alla domanda sono adempite, sussiste un diritto alla concessione, che è generalmente rilasciata entro sei mesi dall'inoltro della domanda.

Art. 7 Prescrizioni speciali sulle concessioni Se, per una determinata fattispecie che soggiace all'obbligo di concessione, non vi sono prescrizioni pertinenti, l'autorità concedente le stabilisce di caso in caso.

Art. 8 Durata della concessione Le concessioni sono rilasciate per un periodo determinato. L'autorità concedente stabilisce la durata secondo il genere e l'importanza della concessione.

Art. 9 Trasferimento della concessione La concessione può essere trasferita parzialmente o integralmente solo con il consenso dell'autorità concedente.

Art. 10 Modifica della concessione 1 L'autorità concedente può adattare singole disposizioni della concessione prima della sua scadenza a mutate condizioni di fatto o di diritto, se la modifica è necessaria per la salvaguardia di importanti interessi pubblici.

2 II concessionario è indennizzato in modo adeguato se la modifica della concessione provoca una sostanziale menomazione dei diritti a lui trasferiti.

Art. 11 Interconnessione 1 Sulla base di una politica dei prezzi trasparente e orientata ai costi, i fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato devono garantire un'interconnessione non discriminatoria agli altri fornitori di servizi di telecomunicazione. Sono tenuti a presentare separatamente le condizioni e i prezzi delle singole prestazioni di interconnessione. Il Consiglio federale specifica i principi che reggono l'interconnessione.

2 II fornitore di prestazioni del servizio universale secondo l'articolo 16 deve garantire la capacità di comunicazione tra tutti gli utilizzatori di tali servizi; è tenuto a offrire l'interconnessione anche se non occupa una posizione dominante sul mercato e non è concessionario del servizio universale. Il Consiglio federale può prescrivere le interfaccia per accedere a tali servizi secondo le nor-

1266

Legge sulle telecomunicazioni

mative internazionali. L'Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.

3 Qualora il fornitore tenuto a concedere l'interconnessione e il richiedente non giungono a un accordo entro tre mesi, la Commissione, su proposta dell'Ufficio federale, stabilisce le condizioni contrattuali secondo i principi usuali di mercato e del settore. Su richiesta di una delle parti, la Commissione può concedere la protezione giuridica a titolo provvisorio. Se occorre esaminare la questione della posizione dominante sul mercato, l'Ufficio federale consulta la Commissione della concorrenza. La Commissione può pubblicare il suo parere.

4 Le decisioni della Commissione di cui al capoverso 3 possono essere impugnate mediante ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale.

Le controversie su accordi e decisioni di interconnessione sottostanno alla giurisdizione dei tribunali civili.

5 Dopo la conclusione del contratto, le parti inviano all'Ufficio federale una copia del loro accordo di interconnessione. L'Ufficio federale permette la consultazione degli accordi di cui ai capoversi 1-4, in quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 12 Linee affittate L'autorità concedente può obbligare i concessionari di cui all'articolo 4 capoverso 1 a offrire nella loro zona di concessione linee affittate, conformemente alle norme internazionali e a prezzi stabiliti in funzione dei costi.

Art. 13 Obbligo d'informazione dell'Ufficio federale 1 In quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, l'Ufficio federale fornisce informazioni sul nome e l'indirizzo del concessionario, sull'oggetto della concessione nonché sui diritti e sugli obblighi risultanti dalla concessione.

2 Può pubblicare tali informazioni se sussiste un interesse pubblico.

Sezione 2: Servizio universale Art. 14 Concessione 1 La concessione relativa al servizio universale è legata all'obbligo di fornire le prestazioni previste all'insieme della popolazione della zona di concessione.

2 Per il rilascio della concessione per il servizio universale è bandita periodicamente una pubblica gara. La procedura è conforme ai principi di obiettività, non discriminazione e trasparenza.

3 Le concessioni hanno, di regola, la stessa durata di validità.

1267

Legge sulle telecomunicazioni

Art. 15 Condizioni per il rilascio della concessione Chiunque vuole ottenere una concessione per il servizio universale deve: a. disporre delle necessarie capacità tecniche; b. rendere verosimile che è in grado di assicurare l'offerta di prestazioni nonché il finanziamento degli investimenti necessari e l'esercizio per tutta la durata della concessione e dimostrare quale contributo d'investimento secondo l'articolo 19 dovrà sollecitare a tal fine; e. garantire di rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge, le sue disposizioni d'esecuzione nonché la concessione; d. osservare le prescrizioni attinenti al diritto del lavoro e garantire le condizioni di lavoro abituali del settore.

Art. 16 Portata 1 1 concessionari del servizio universale forniscono nella zona di concessione, tenendo conto dell'attuale stato della tecnica e delle esigenze del mercato, le seguenti prestazioni: a. il servizio pubblico di telefonia vocale, cioè la trasmissione mediante telecomunicazione della voce in tempo reale, compresa la trasmissione mediante telecomunicazione di dati a velocità adeguate per le vie di trasmissione della voce; b. l'accesso ai servizi d'emergenza; e. un numero sufficiente di telefoni pubblici; d. l'accesso agli elenchi svizzeri degli abbonati al servizio pubblico di telefonia vocale; e. un servizio di trascrizione che permetta agli audiolesi di utilizzare i servizi di telefonia e i numeri d'emergenza a condizioni analoghe a quelle degli altri abbonati.

2 II Consiglio federale disciplina i dettagli. Può prevedere speciali disposizioni per i collegamenti fuori delle località. Può delegare queste mansioni al Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie (Dipartimento).

3 II Consiglio federale adegua periodicamente le prestazioni del servizio universale alle esigenze sociali ed economiche e allo stato della tecnica.

Art. 17 Qualità e prezzi 1 Le prestazioni del servizio universale devono essere disponibili in tutto il Paese a un determinato livello di qualità. Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi.

2 II Consiglio federale fa in modo che le tariffe siano stabilite indipendentemente dalle distanze. Esso fissa periodicamente, per le prestazioni rilevanti del servizio universale, il limite massimo dei prezzi. Questo limite è uniformato per tutta la zona ed è fissato in base all'evoluzione del mercato.

1268

Legge sulle telecomunicazioni

Art. 18 Garanzia del servizio universale 1 L'Ufficio federale e, se del caso, la Commissione garantiscono che il servizio universale sia offerto a tutte le cerehie della popolazione in tutte le parti del Paese.

2 Qualora la pubblica gara non raccolga candidature idonee, la Commissione può affidare il servizio universale a un concessionario secondo l'articolo 4 capoverso 1. In questo caso, il concessionario ha diritto a un contributo d'investimento secondo l'articolo 19.

3 II Consiglio federale disciplina la procedura.

Art. 19 Finanziamento del servizio universale 1 Qualora sia dimostrato nell'ambito della pubblica gara che, malgrado una gestione economica, gli investimenti necessari al servizio universale in una determinata zona non possono essere ammortati nei termini abituali in affari, il concorrente con l'offerta migliore riceve con l'aggiudicazione un contributo d'investimento.

2 II concessionario che riceve contributi d'investimento deve comunicare ogni anno all'Ufficio federale, per conoscenza, il preventivo, i conti e il piano finanziario.

3 II Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 20 Servizi d'emergenza I fornitori di servizi di telecomunicazioni del servizio universale devono organizzare l'accesso ai servizi d'emergenza in modo tale che l'ubicazione di chi chiama possa essere identificata.

Art. 21 Elenchi 1 Gli elenchi dei clienti dei servizi di telecomunicazione possono essere pubblicati.

2 1 fornitori di servizi di telecomunicazione del servizio universale permettono ad altri fornitori o a terzi l'accesso agli elenchi di abbonati secondo le norme internazionali; ne concedono l'accesso elettronico anche se gli elenchi non sono stati pubblicati.

3 In ogni caso, i clienti sono liberi di farsi iscrivere negli elenchi o meno. Possono decidere quali dati farvi figurare.

Capitolo 3: Radiocomunicazioni Art. 22 Obbligo di concessione 1 Chiunque intende utilizzare lo spettro delle radiofrequenze deve disporre di una concessione di radiocomunicazione.

1269

Legge sulle telecomunicazioni 2

L'obbligo di concessione non riguarda l'esercito e la protezione civile per l'utilizzazione dello spettro delle frequenze loro attribuito nell'ambito delle loro attività di servizio.

3 II Consiglio federale può prevedere ulteriori eccezioni per le utilizzazioni di frequenze di importanza tecnica trascurabile.

Art. 23 Condizioni per il rilascio della concessione 1 Chiunque vuole ottenere una concessione deve: a. disporre delle necessarie capacità tecniche; b. garantire di rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge, le sue disposizioni d'esecuzione nonché la concessione.

2 In quanto non vi si oppongano obblighi internazionali, l'autorità concedente può rifiutarsi di rilasciare una concessione a imprese organizzate secondo la legislazione di un altro Paese se non è garantita la reciprocità.

3 Una concessione di radiocomunicazione è rilasciata soltanto se, in base al piano nazionale di attribuzione delle frequenze, le frequenze disponibili sono sufficienti.

4 II rilascio di una concessione di radiocomunicazione non deve né sopprimere né pregiudicare considerevolmente una concorrenza efficace, tranne nel caso in cui ragioni di efficienza economica giustifichino un'eccezione. Nei casi dubbi l'autorità concedente consulta la Commissione della concorrenza.

Art. 24 Rilascio della concessione 1 La concessione di radiocomunicazione è rilasciata, di regola, mediante pubblica gara se l'utilizzazione delle frequenze richiesta serve alla fornitura di servizi di telecomunicazione e se le frequenze disponibili non sono sufficienti per tutti gli attuali o potenziali interessati.

2 II Consiglio federale disciplina la procedura. La procedura è conforme ai principi di obiettività, non discriminazione e trasparenza.

Art. 25 Gestione delle frequenze 1 L'Ufficio federale gestisce nel rispetto degli accordi internazionali lo spettro delle frequenze nonché i diritti d'utilizzazione e le posizioni orbitali dei satelliti assegnati alla Svizzera. Adotta le misure atte a garantire un'utilizzazione efficiente ed esente da interferenza nonché ad assicurare un accesso equo a questi beni sulla base del piano nazionale d'attribuzione delle frequenze.

2 La Commissione approva il piano nazionale d'attribuzione delle frequenze.

Art. 26 Controllo tecnico 1 L'Ufficio federale controlla lo spettro delle frequenze ai fini della pianificazione e nell'ambito della vigilanza sull'utilizzazione delle frequenze.

1270

Legge sulle telecomunicazioni 2

Esegue tali controlli da solo oppure in collaborazione con altre autorità. Il Consiglio federale disciplina la collaborazione.

3

L'Ufficio federale è autorizzato ad ascoltare o a registrare il traffico delle radiocomunicazioni, nella misura necessaria per garantire una radiodiffusione e una telecomunicazione esente da interferenze, sempreché altri provvedimenti si siano rivelati inefficaci o comportino un dispendio sproporzionato.

4 Le informazioni registrate possono essere utilizzate solamente per determinare le interferenze e le fonti di interferenze.

5 In caso di sospetto fondato di reato secondo la presente legge, le registrazioni che possono fungere da prova sono trasmesse all'autorità competente. Ogni altra registrazione deve essere immediatamente distrutta.

Art. 27 Altre disposizioni Gli articoli 5,7-10 e 13 sono applicabili in materia di competenza per il rilascio della concessione, di prescrizioni speciali sulle concessioni, di durata, di trasferimento e di modifica della concessione nonché di obbligo d'informazione dell'Ufficio federale.

Capitolo 4: Elementi di indirizzo Art. 28 Gestione e attribuzione 1 L'Ufficio federale gestisce gli elementi d'indirizzo nel rispetto delle norme internazionali. Adotta le misure atte a garantire un numero sufficiente di elementi di numerazione e di parametri di comunicazione. Può accordare ai titolari di elementi di base il diritto di attribuire elementi d'indirizzo subordinati.

2 In casi particolari l'Ufficio federale può delegare a terzi la gestione e l'attribuzione di determinati elementi di indirizzo. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente la vigilanza da parte dell'Ufficio federale.

3 La Commissione approva i piani nazionali di numerazione.

4 1 fornitori di servizi di telecomunicazione assicurano che i numeri possono essere trasferiti e garantiscono la libera scelta del fornitore dei collegamenti nazionali e internazionali. La Commissione disciplina i dettagli tenendo conto dell'evoluzione tecnica e dell'armonizzazione internazionale.

Art. 29 Obbligo d'informazione II titolare di elementi di indirizzo è tenuto a fornire all'autorità competente le informazioni necessarie per la gestione degli elementi di indirizzo attribuiti.

Art. 30 Indennizzo La modifica integrale o parziale dei piani di numerazione o delle prescrizioni sulla gestione dei parametri di comunicazione da parte delle autorità non da alcun diritto a un indennizzo.

1271

Legge sulle telecomunicazioni

Capitolo 5: Impianti di telecomunicazione Art. 31 Offerta, immissione in commercio e messa in servizio 1 II Consiglio federale può stabilire prescrizioni tecniche sull'offerta, sull'immissione in commercio e sulla messa in servizio d'impianti di telecomunicazione, in particolare per quanto riguarda la valutazione, il certificato e la dichiarazione di conformità, il contrassegno, la registrazione, l'obbligo di certificazione e l'omologazione (art. 3 della legge federale del 6 ottobre 1995'' sugli ostacoli tecnici al commercio).

2 Se il Consiglio federale ha stabilito, in prescrizioni secondo il capoverso 1, esigenze tecniche fondamentali per le telecomunicazioni, l'Ufficio federale le concretizza: a. definendo norme tecniche, dal cui rispetto si presume che siano adempite anche le esigenze fondamentali; oppure b. dichiarando vincolanti norme tecniche o altre disposizioni.

3 Nell'ambito dell'attuazione del capoverso 2, l'Ufficio federale tiene conto delle corrispondenti norme internazionali; per le deroghe occorre il consenso dell'Ufficio federale dell'economia esterna.

4 Se il Consiglio federale non ha adottato alcuna prescrizione secondo il capoverso 1, la persona che offre, immette in commercio o mette in servizio un impianto di telecomunicazione provvede affinchè quest'ultimo corrisponda alle regole riconosciute della tecnica delle telecomunicazioni. Regole di questo tipo sono, in primo luogo, le norme tecniche armonizzate sul piano internazionale.

In mancanza di queste ultime, devono essere rispettate le specifiche tecniche dell'Ufficio federale e, se anche queste mancano, le norme nazionali.

3 Per motivi di sicurezza tecnica delle telecomunicazioni, l'Ufficio federale può prescrivere che gli impianti di telecomunicazione possono essere ceduti solamente a persone particolarmente qualificate.

Art. 32 Installazione ed esercizio Un impianto di telecomunicazione può essere installato ed esercitato solamente se, al momento della sua prima immissione in commercio, messa in servizio o installazione, corrispondeva alle prescrizioni vigenti e tale è stato mantenuto.

Art. 33 Controllo 1 Al fine di controllare se sono rispettate le prescrizioni sull'offerta, sull'immissione in commercio, sulla messa in servizio, sull'installazione oppure sull'esercizio di impianti di telecomunicazione, l'Ufficio federale può accedere ai locali degli impianti durante il normale orario di lavoro.

') RS 946.51

1272

Legge sulle telecomunicazioni 2

II Consiglio federale disciplina il diritto d'accesso agli impianti di telecomunicazione che soggiacciono alle prescrizioni militari sull'obbligo del segreto.

3 Se un impianto di telecomunicazione non è conforme alle prescrizioni, l'Ufficio federale adotta le misure necessarie. Può in particolare limitare o proibire l'installazione e l'esercizio nonché l'offerta e l'immissione in commercio, ordinare il ripristino di uno stato conforme alle prescrizioni o il ritiro oppure sequestrare l'impianto senza indennizzo.

Art. 34 Interferenze 1 Se un impianto di telecomunicazione interferisce con il traffico delle telecomunicazioni o la radiodiffusione, l'Ufficio federale può obbligare l'esercente a modificarlo a proprie spese o a sospenderne l'esercizio, anche se l'impianto è conforme alle disposizioni relative all'offerta, all'immissione in commercio, alla messa in servizio, all'installazione o all'esercizio.

2 L'Ufficio federale ha accesso a tutti gli impianti di telecomunicazione per determinare la fonte delle interferenze con il traffico delle telecomunicazioni e con la radiodiffusione.

Art. 35 Utilizzazione di fondi privati 1 II proprietario di un fondo nell'uso comune (quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) è tenuto ad autorizzare i concessionari di servizi di telecomunicazione a utilizzare tale fondo per la costruzione e l'esercizio di linee e telefoni pubblici in quanto tali installazioni non pregiudichino l'uso comune.

2 I concessionari di servizi di telecomunicazione tengono in considerazione la destinazione e l'utilizzazione del fondo occupato e sopportano le spese di ripristino dello stato originario. Sono tenuti a spostare le loro linee se il proprietario del fondo intende utilizzarlo in un modo incompatibile con la presenza delle stesse.

3 II Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente l'obbligo di coordinazione dei concessionari nonché le condizioni per lo spostamento delle linee e dei telefoni pubblici.

4 L'autorizzazione va concessa con procedura semplice e rapida. Oltre alle tasse a copertura delle spese, non è possibile chiedere un indennizzo per l'utilizzazione di un fondo privato, a meno che ne sia pregiudicato l'uso comune.

Art. 36 Diritto d'espropriazione e diritto di coutenza 1 Qualora l'allestimento di un impianto di telecomunicazione sia
di pubblico interesse, il Dipartimento conferisce il diritto d'espropriazione. La procedura si svolge conformemente alla legge federale sull'espropriazione 1'.

') RS 711

1273

Legge sulle telecomunicazioni 2

Per ragioni di pubblico interesse, segnatamente per tener conto degli imperativi della pianificazione del territorio, della protezione della natura, del paesaggio e degli animali o di difficoltà tecniche, i concessionari di servizi di telecomunicazione possono essere obbligati dall'Ufficio federale a consentire a terzi, dietro adeguata retribuzione, la coutenza dei loro impianti di telecomunicazione e delle loro stazioni emittenti, a condizione che gli impianti dispongano di capacità sufficienti. Le prescrizioni sull'interconnessione (art. 11) sono applicabili per analogia.

Art. 37 Proprietà di linee 1 Le linee per la trasmissione mediante telecomunicazione di informazioni sono di proprietà dei concessionari che le hanno installate o acquisite da terzi.

2 II proprietario che sul suo fondo danneggia la linea di un concessionario è responsabile del danno che ha causato intenzionalmente o per negligenza grave.

Capitolo 6: Tasse Art. 38 Tasse di concessione per i servizi di telecomunicazione 1 L'autorità concedente riscuote una tassa per le concessioni di servizi di telecomunicazione.

2 II ricavo della tassa di concessione è utilizzato esclusivamente per il finanziamento dei costi non coperti del servizio universale di cui all'articolo 16. L'importo complessivo delle tasse è in funzione del fabbisogno finanziario accertato per la copertura dei contributi d'investimento secondo l'articolo 19 ed è stabilito proporzionalmente alle cifre d'affari dei servizi dati in concessione assoggettate all'imposta sul valore aggiunto.

3 Se per i servizi dati in concessione non è dovuta l'imposta sul valore aggiunto, il calcolo della tassa si effettua mediante criteri analoghi a quelli che sarebbero applicati al calcolo della cifra d'affari assoggettata a tale imposta.

Art. 39 Tasse della concessione di radiocomunicazione 1 L'autorità concedente riscuote una tassa per le concessioni di radiocomunicazione.

2 L'importo della tassa per le concessioni di radiocomunicazione si calcola secondo: a. la gamma e la classe di frequenze attribuite; b. la larghezza di banda attribuita; e. la copertura territoriale e d. l'utilizzazione temporale.

1274

Legge sulle telecomunicazioni 3

Se le concessioni per i servizi di radiocomunicazione sono aggiudicate mediante una procedura di vendita all'asta, la tassa di concessione corrisponde all'importo offerto dedotta la tassa amministrativa. L'autorità concedente può stabilire un'offerta minima.

4 A condizione che non siano forniti servizi di telecomunicazione e nell'ambito di un'utilizzazione razionale delle frequenze, il Consiglio federale può esentare dalla tassa per le concessioni di radiocomunicazione: a. le autorità nonché gli enti di diritto pubblico e gli stabilimenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni qualora utilizzino lo spettro delle frequenze solo per le mansioni che sono gli unici ad adempiere; b. le imprese pubbliche di trasporto; e. le rappresentanze diplomatiche, le missioni permanenti, le sedi consolari e le organizzazioni intergovernative; d. enti privati, purché salvaguardino gli interessi pubblici su mandato della Confederazione, di un Cantone o di un Comune.

Art. 40 Tasse amministrative 1 L'autorità competente riscuote tasse amministrative a copertura dei costi, segnatamente per: a. il rilascio, la sorveglianza, la modifica e la soppressione delle concessioni; b. l'amministrazione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti; e. l'amministrazione e l'attribuzione di elementi di indirizzo; d. la registrazione, l'omologazione e il controllo degli impianti di telecomunicazione.

2 Se una delle attività enumerate nel capo verso 1 è delegata a un terzo, quest'ultimo riscuote le tasse amministrative.

Art. 41 Determinazione e riscossione delle tasse 1 II Consiglio federale fissa le tasse di concessione e ne disciplina la riscossione.

2 II Dipartimento fissa le tasse amministrative. La determinazione delle tasse di importanza secondaria può essere delegata all'Ufficio federale.

Art. 42 Garanzia L'autorità competente per la riscossione delle tasse può esigere un'adeguata garanzia dalla persona assoggettata.

1275

Legge sulle telecomunicazioni

Capitolo 7: Segreto delle telecomunicazioni Art. 43 Obbligo del segreto Le persone che sono o erano incaricate di svolgere compiti di servizio nell'ambito delle telecomunicazioni non possono fornire a terzi indicazioni sul traffico delle telecomunicazioni di utenti e non devono offrire a nessuno l'occasione di fornire indicazioni di questo genere.

Art. 44

Sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

1

Nell'ambito del perseguimento di un crimine o di un delitto ogni fornitore di servizi di telecomunicazione è tenuto a dare alle competenti autorità di giustizia e polizia, federali e cantonali, su richiesta, informazioni sul traffico delle telecomunicazioni di un utente.

2 Nella misura del possibile, il fornitore deve comunicare in tempo reale le informazioni richieste. Il Dipartimento fissa forma e contenuto dei dati tecnici relativi alla comunicazione.

3 L'autorità che ordina il provvedimento versa un indennizzo adeguato. Il Dipartimento determina gli elementi di costo da prendere in considerazione e la relativa ponderazione.

4 II capoverso 1 si applica per analogia se il Ministero pubblico della Confederazione, l'Ufficio dell'uditore in capo o una direzione di polizia cantonale ha ordinato la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni per prevenire un crimine o un delitto.

5 II fornitore comunica la sospensione della sorveglianza all'autorità che l'ha approvata.

Art. 45 Informazioni 1 L'utente può richiedere al fornitore di servizi di telecomunicazione informazioni sui dati impiegati per l'allestimento della fattura, in particolare sugli elementi di indirizzo, sull'ora della comunicazione e sulla retribuzione dovuta.

2 Chiunque renda verosimile che questi dati gli occorrono per l'identificazione di comunicazioni stabilite abusivamente può richiedere al fornitore del servizio di telecomunicazione informazioni sul nome e l'indirizzo degli utenti mediante il cui collegamento sono state stabilite le comunicazioni.

Art. 46 Protezione della personalità II Consiglio federale disciplina in particolare l'identificazione del collegamento che ha stabilito la chiamata, la deviazione della stessa, l'impiego di dati relativi al traffico delle telecomunicazioni nonché la sicurezza dei servizi di telecomunicazione contro le intercettazioni e le ingerenze non autorizzate. In tale contesto, tiene conto della protezione della personalità degli utenti e degli interessi pubblici preponderanti.

1276

Legge sulle telecomunicazioni

Capitolo 8: Interessi nazionali importanti Art. 47 Comunicazione in situazioni straordinarie 1 II Consiglio federale determina le prestazioni che i fornitori di servizi di telecomunicazioni devono assicurare in situazioni straordinarie, in particolare per le esigenze di comunicazione dell'esercito, della protezione civile, della polizia, dei servizi di protezione e di salvataggio nonché degli stati maggiori di comando civili. Il Consiglio federale disciplina l'indennizzo per tali compiti tenendo in debito conto gli interessi del fornitore di servizi.

2

Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può obbligare il personale necessario a prestare servizio. Per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 3 aprile 1968 concernente la requisizione.

3 Sono fatte salve le disposizioni sulla facoltà del generale di disporre secondo l'articolo 91 della legge militare '>.

Art. 48 Limitazione del traffico delle telecomunicazioni 1 II Consiglio federale può ordinare la sorveglianza, la restrizione o l'interruzione del traffico delle telecomunicazioni qualora una situazione straordinaria o altri importanti interessi nazionali lo esigano. Disciplina l'indennizzo per tali compiti tenendo in debito conto gli interessi delle persone incaricate.

2 Le misure di cui al capoverso 1 non danno diritto né al risarcimento dei danni né al rimborso di tasse.

Capitolo 9: Disposizioni penali Art. 49 Contraffazione o dissimulazione di informazioni 1 È punito con la detenzione o con la multa chiunque, incaricato di compiti di servizio nell'ambito delle telecomunicazioni: a. contraffa o dissimula informazioni; b. da occasione ad altri di contraffare o dissimulare informazioni.

2 Chiunque, per dolo, induce una persona incaricata di compiti di servizio nell'ambito delle telecomunicazioni a contraffare o a dissimulare informazioni, è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 50 Utilizzazione non autorizzata di informazioni Chiunque riceve, mediante un impianto di telecomunicazione, informazioni non pubbliche che non gli sono destinate e le utilizza abusivamente o le comunica a terzi, è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa.

DRS 510.10

1277

Legge sulle telecomunicazioni

Art. 51

Interferenze con il traffico delle telecomunicazioni e la radiodiffusione

Chiunque installa o esercita impianti di telecomunicazione nell'intento di interferire nel traffico delle telecomunicazioni o nella radiodiffusione, è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa.

Art. 52

Contravvenzioni

1

È punito con l'arresto o con la multa fino a 100 000 franchi chiunque: a. fornisce un servizio di telecomunicazione senza la necessaria concessione o violandone le disposizioni; b. utilizza lo spettro delle frequenze senza la necessaria concessione o violandone le disposizioni; e. senza attribuzione utilizza elementi di indirizzo; d. offre, immette in commercio o mette in servizio impianti di telecomunicazione non conformi alle prescrizioni; e. installa o esercita impianti di telecomunicazione non conformi alle prescrizioni; f. cede impianti di telecomunicazione a persone non autorizzate.

2 Se l'atto avviene per negligenza, la multa può ammontare fino a 50 000 franchi.

Art. 53 Inosservanza di prescrizioni d'ordine È punito con la multa fino a 5000 franchi chiunque viola, intenzionalmente o per negligenza, un'altra disposizione del diritto delle telecomunicazioni, un trattato o un accordo internazionale in materia di telecomunicazioni oppure una decisione presa sulla scorta di una di queste disposizioni e provvista della comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

Art. 54 Altre disposizioni penali Sono applicabili gli articoli 14-18 della legge federale sul diritto penale amministrativo '>.

Art. 55 Competenza 1 Le infrazioni di cui agli articoli 52-54 sono perseguite e giudicate dal Dipartimento secondo le prescrizioni della legge federale sul diritto penale amministrativo 1'.

2 II Dipartimento può delegare all'Ufficio federale il perseguimento e il giudizio delle infrazioni come pure l'esecuzione della decisione.

» RS 313.0

1278

Legge sulle telecomunicazioni

Capitolo 10: Commissione delle comunicazioni Art. 56 Commissione delle comunicazioni 1 II Consiglio federale nomina una Commissione federale delle comunicazioni composta di cinque a sette membri; ne designa il presidente e il vicepresidente.

1 membri devono essere esperti indipendenti.

2 Nelle sue decisioni, la Commissione non è sottoposta alle istruzioni del Consiglio federale e del Dipartimento. Essa è indipendente dalle autorità amministrative. Dispone di un suo segretariato.

3 La Commissione adotta un regolamento sulla propria organizzazione e gestione, che deve essere approvato dal Consiglio federale.

4 Le spese della Commissione sono coperte con tasse amministrative. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 57 Compiti della Commissione 1 La Commissione prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. Informa il pubblico sulle proprie attività e presenta un rapporto annuale d'attività al Consiglio federale.

2 Per quanto concerne l'esecuzione del diritto delle telecomunicazioni, la Commissione può interpellare l'Ufficio federale e impartirgli istruzioni.

Capitolo 11: Vigilanza e rimedi giuridici Art. 58 Vigilanza 1 L'Ufficio federale vigila affinchè i concessionari rispettino il diritto internazionale delle telecomunicazioni, la presente legge e le prescrizioni d'esecuzione nonché la concessione. Può delegare singoli compiti di vigilanza a organizzazioni di diritto privato e collaborare con tali organizzazioni.

2 Se accerta una violazione del diritto applicabile, l'Ufficio federale può proporre alla Commissione i seguenti provvedimenti: a. intimare al concessionario di sanare il vizio o di adottare misure per impedire la ripetizione della violazione; il concessionario deve comunicare all'autorità quanto ha messo in atto; b. obbligare il concessionario a consegnare alla Confederazione gli introiti conseguiti illecitamente; e. prevedere oneri nella concessione; d. limitare, sospendere, revocare o ritirare la concessione.

3 La Commissione ritira la concessione su richiesta dell'Ufficio federale, se le condizioni essenziali per il suo rilascio non sono più adempite.

4 Se la competenza di rilasciare una concessione è stata delegata all'Ufficio federale, quest'ultimo può prendere autonomamente misure secondo i capoversi 2 e 3.

1279

Legge sulle telecomunicazioni

Art. 59 Obbligo d'informazione 1 II concessionario deve fornire all'autorità concedente le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge.

2 1 fornitori di servizi di telecomunicazione che soggiacciono agli obblighi di concessione e di notifica secondo l'articolo 4 sono tenuti a presentare regolarmente all'Ufficio federale i dati necessari all'allestimento di una statistica ufficiale delle telecomunicazioni.

3 II Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 60 Violazione della concessione o di una decisione 1 Se un fornitore di servizi di telecomunicazione viola a proprio vantaggio la .concessione o una decisione passata in giudicato, gli è addebitato un importo che può raggiungere il triplo dell'utile conseguito mediante la violazione. Se l'utile non può essere né stabilito né valutato, l'importo addebitato ammonta al massimo al 10 per cento dell'ultima cifra d'affari annuale realizzata in Svizzera.

2 In caso di violazione, l'Ufficio federale conduce le indagini e la Commissione decide nel merito.

Art. 61 Rimedi giuridici 1 Le decisioni della Commissione sono impugnabili mediante ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale.

2 Le decisioni dell'Ufficio federale sono impugnabili mediante ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso.

3 La procedura è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa '' e dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria 2), sempreché la presente legge non disponga altrimenti.

Capitolo 12: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione; diritto previgente: abrogazione Art. 62 Esecuzione 1 II Consiglio federale provvede all'esecuzione della presente legge. Sono fatte salve le competenze della Commissione.

2 II Consiglio federale può delegare all'Ufficio federale l'adozione delle necessarie prescrizioni amministrative e tecniche.

Art. 63 Commissione di ricorso 1 II Consiglio federale istituisce una Commissione di ricorso in conformità degli articoli 7la-71c della legge federale sulla procedura amministrativa 1'.

2 La Commissione di ricorso può pubblicare le sue decisioni.

1) RS 172.021 ) RS 173.110

2

1280

Legge sulle telecomunicazioni

Art. 64 Accordi internazionali 1 II Consiglio federale può concludere accordi internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

2 In materia di accordi internazionali dal contenuto tecnico o amministrativo, può delegare questa competenza all'Ufficio federale.

Art. 65 Diritto previgente: abrogazione La legge sulle telecomunicazioni del 21 giugno 1991 '' è abrogata.

Sezione 2: Disposizioni transitorie Art. 66 Garanzia del servizio universale 1 Durante cinque anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'azienda di telecomunicazione della Confederazione (Telecom PTT) garantisce un servizio universale secondo l'articolo 16 capoverso 1 in tutto il territorio nazionale. L'autorità concedente le rilascia una concessione corrispondente. Durante questo periodo Telecom PTT non ha diritto ad alcun contributo d'investimento ai sensi dell'articolo 19.

2 A partire dall'entrata in vigore della presente legge e per dieci anni, Telecom PTT riceve una concessione di radiocomunicazione per l'esercizio di una rete nazionale di telefonia mobile compresi i ponti radio necessari a tal fine.

3 Per cinque anni, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, Telecom PTT riceve una concessione di radiocomunicazione per garantire il servizio universale.

Art. 67 Trasposizione delle attività dell'Azienda delle PTT nel nuovo diritto 1 All'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale stabilisce quali delle precedenti attività dell'Azienda delle PTT, oltre a quelle che garantiscono il servizio universale, sono oggetto di una concessione secondo gli articoli 4, 14 e 22. Telecom PTT può proseguire tali attività fino al rilascio di una concessione secondo il nuovo diritto, ma non oltre cinque anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

2 Per dieci anni, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, Telecom PTT riceve una concessione di radiocomunicazione per l'esercizio di due reti di radiochiamata nazionale (Paging) e della rete Speedcom, secondo lo stato di sviluppo delle reti al momento dell'entrata in vigore della legge.

3 L'Azienda delle PTT fa pervenire all'Ufficio federale, al più tardi all'entrata in vigore della presente legge, un compendio degli oggetti in regime di concessioni secondo gli articoli 4, 14 e 22.

1)RU 1992 581, 1993 901

1281

Legge sulle telecomunicazioni 4

L'Azienda delle PTT non può pretendere indennizzo alcuno sulla base della presente disposizione transitoria.

Art. 68 Concessioni e autorizzazioni secondo il diritto anteriore 1 Fino al rilascio di una concessione secondo il nuovo diritto, le concessioni e le autorizzazioni secondo il diritto anteriore conservano la loro validità, in conformità con le disposizioni previgenti, al massimo tuttavia fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2 L'Azienda delle PTT fa pervenire all'Ufficio federale, al più tardi all'entrata in vigore della presente legge, un compendio delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate.

3 L'Ufficio federale evita, nel limite del possibile, i costi di modifica legati alla trasposizione di concessioni o di autorizzazioni secondo il diritto anteriore nel nuovo diritto. I costi che dovessero nondimeno risultare vengono indennizzati nella misura in cui le modifiche non servano alla salvaguardia di importanti interessi pubblici.

Art. 69 Disciplinamento dei dettagli II Consiglio federale disciplina i dettagli delle disposizioni transitorie.

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore Art. 70 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3 La modifica dell'articolo 36 capoverso 1 lettera b della legge federale del 21 giugno 1991 '' sulla radiotelevisione (Allegato n. 4) entra in vigore solo in caso di partecipazione della Svizzera a MEDIA 95.

Consiglio nazionale, 30 aprile 1997 II presidente: Stamm Judith II segretario: Anliker Data di pubblicazione: 13 maggio 19972' Termine di referendum: 21-agosto 1997

» RS 784.80 « FF 1997 II 1264

1282

Consiglio degli Stati, 30 aprile 1997 II presidente: Delalay II segretario: Lanz

Legge sulle telecomunicazioni

Allegato Modifica del diritto vigente 1. ') Legge sull'organizzazione dell'amministrazione2' Art. 58 cpv. 1 lett. b Concerne soltanto il testo tedesco 2. Codice penale svizzero3':

Fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l'illecita decodificazione di offerte in codice

Art. 150bìs 1 Chiunque fabbrica, importa, esporta, fa transitare, immette in commercio o installa apparecchiature, loro componenti o programmi per l'elaborazione di dati, destinati o atti a decodificare illecitamente programmi radiofonici o servizi di telecomunicazione in codice è punito, a querela di parte, con l'arresto o con la multa.

2 II tentativo e la complicità sono punibili.

Art

Atti non punibili

Abuso di impianti di telecomunicazioni

17<)
Non è punibile secondo gli articoli 179bis capoverso 1 e 179tcr capoverso 1 chiunque registra chiamate d'emergenza nell'ambito di servizi d'assistenza, di salvataggio e di sicurezza.

Art. J79seP'ies Chiunque, per malizia o per celia, utilizza abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare un terzo è punito, a querela di parte, con l'arresto o con la multa.

Art. 321ler

Violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni

1

Chiunque, nella sua qualità di funzionario, impiegato o ausiliario di un'organizzazione che fornisce servizi postali o delle telecommunicazioni, comunica a terzi informazioni concernenti le relazioni postali, il traffico dei pagamenti o il traffico delle telecomunicazioni dei clienti, apre invii postali chiusi o cerca di scoprirne il contenuto, da a terzi occasione di commettere simili reati, è punito con la detenzione o con la multa.

'>Se la legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (FF 1997 II 466) dovesse entrare in vigore prima o contemporaneamente alla presente legge, il numero 1 diventa privo d'oggetto.

2

> RS 172.010 >RS 311.0

3

1283

Legge sulle telecomunicazioni 2

È paimenti punito chiunque, per dolo, induce a violare tale obbligo una persona tenuta a conservare il segreto giusta il capoverso 1.

3 La violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni rimane punibile anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.

4 La violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni non è punibile quando è richiesta per scoprire l'avente diritto o per evitare danni.

5 Rimangono salve le disposizioni dell'articolo I79 octies e quelle della legislazione federale e cantonale sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di testimoniare in giudizio.

3. Legge del 24 giugno 1902'' concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole

Art. 5-12 Abrogati 4. Legge federale del 21 giugno 19912> sulla radiotelevisione Art. l Campo d'applicazione 1 Concerne soltanto il testo francese 2 Salvo disposizione contraria della presente legge, la trasmissione mediante tecniche di telecomunicazione è disciplinata dalla legge del 30 aprile 19973) sulle telecomunicazioni.

Art. 2 Definizioni 1 Concerne soltanto il testo francese 2 Per diffusione si intende la trasmissione mediante tecniche di telecomunicazione di programmi destinati al pubblico in generale. L'offerta di programmi che gli abbonati di una rete via cavo possono captare su richiesta è equiparata alla diffusione; sono tuttavia esclusi i casi in cui chiunque ha la possibilità di offrire i propri programmi agli abbonati di una determinata rete via cavo.

3 Concerne soltanto il testo francese

Art. 5 cpv. 3 Concerne soltanto il testo francese Art. 6, titolo, cpv. 3 lett, a e e nonché 4 Concerne soltanto il testo francese 1)RS 734.0; RU ... (FF 1997 II 1302) > RS 784.40 ) RS ...; RU ... (FF 1997 II 1264)

2

3

1284

Legge sulle telecomunicazioni

Art. 8 cpv. 1, 2 e 4 1 II Consiglio federale designa un'autorità che elabora i piani delle reti emittenti in conformità delle sue istruzioni. Tali piani indicano le possibilità tecniche di diffusione senza filo di programmi radiotelevisivi a livello nazionale, locale e di regione linguistica.

2 II Consiglio federale approva e pubblica i piani delle reti emittenti. Può delegare questa competenza ad un'autorità da lui designata.

''Abrogato Art. 9 Catasto delle linee 1 II Consiglio federale designa un'autorità che, in conformità delle istruzioni del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie (Dipartimento), tiene un catasto delle linee concessionarie destinate alla ridiffusione di programmi radiotelevisivi secondo l'articolo 39.

2 Chiunque ha il diritto di consultare il catasto.

Art. 10 cpv. 3 3 II Consiglio federale rilascia le concessioni. Può delegare tale competenza al Dipartimento qualora si tratti di concessioni per l'emittenza regionale e locale, 0 a un'altra autorità qualora si tratti di concessioni per emittenze di breve durata e di prove, limitate nel tempo, con nuove tecnologie.

Art. 11 cpv. 1 let, e, h, i e k 1 La concessione è accordata se: e. la maggioranza dei membri degli organi amministrativi del richiedente è domiciliata in Svizzera; h. il progetto è realizzabile secondo i piani delle reti emittenti o il richiedente è in grado di diffondere il suo programma su una linea; i.

se le esigenze di cui agli articoli 21-23, 25 o di cui agli articoli 31 o 35 e 36 sono adempite; k. il richiedente dispone delle capacità tecniche necessarie alla diffusione.

Art. 12 cpv. 1 secondo periodo Concerne soltanto il testo francese

Art. 17 cpv. 1 ' La SSR riceve il provento totale delle tasse di ricezione; da questo importo sono detratte: a. le spese di gestione e sorveglianza delle frequenze nonché le spese di pianificazione delle reti emittenti; b. le spese per la riscossione delle tasse di ricezione; e. la quota destinata alle emittenti locali e regionali.

1285

Legge sulle telecomunicazioni

Art. 18 cpv. 1 secondo periodo Concerne soltanto il testo francese

Sezione 5: Diffusione Art. 20a Principio 1 L'emittente si occupa della diffusione dei suoi programmi. Li diffonde essa stessa o li fa diffondere da terzi.

2 L'autorità concedente disciplina i dettagli della diffusione; se l'autorità concedente è il Consiglio federale, il Dipartimento stabilisce i dettagli.

Art. 20b Coutenza di impianti di radiodiffusione o di telecomunicazione 1 L'autorità competente può obbligare il proprietario o l'esercente di un impianto di radiodiffusione o di telecomunicazione esistente, destinato o atto alla diffusione terrestre senza filo, a mettere un trasmettitore a disposizione delle emittenti, se: a. l'impianto dispone di capacità sufficienti; b. non si può pretendere che l'emittente installi un proprio impianto.

2 L'esercente ha diritto a un adeguato indennizzo.

3 Se l'azienda dell'impianto di trasmissione cessa le sue attività, il diritto dell'emittente si estingue. Se, in tal modo, è messa in pericolo la diffusione del programma conformemente alla concessione, l'autorità concedente può fissare le modalità di trasferimento a un altro impianto.

Art. 24 Abrogato

Art. 25, titolo, cpv. 1 e 3 Collaborazione 1 Concerne soltanto il testo francese 3 II Consiglio federale può rilasciare a emittenti locali e regionali una concessione per l'emittenza televisiva in collaborazione con la SSR e con altre emittenti. Le modalità di collaborazione sono disciplinate in contratti che richiedono l'approvazione del Consiglio federale.

Art. 28, titolo, cpv. 1 primo periodo e 2 primo periodo, 3 secondo periodo e 4 Diffusione 1 2 e Concerne soltanto il testo francese 3 ...; tale collaborazione è disciplinata dall'articolo 25 capoverso 3.

4 II Dipartimento può impartire alla SSR direttive sulla diffusione dei programmi.

1286

Legge sulle telecomunicazioni

Art. 31 cpv. 1 let, a, cpv. 3 secondo periodo e cpv. 4 1 a. Concerne soltanto il testo francese 3 4

... Tale collaborazione è disciplinata dall'articolo 25 capoverso 3.

Concerne soltanto il testo francese

Sezione 3 (art. 32) Abrogata Art. 33, titolo e art. 34 Abrogati Art. 36 cpv. 1 lett, b 1 La concessione disciplina: b. la proporzione di produzioni proprie, di produzioni svizzere ed europee.

Art. 37 e 38 Abrogati Titolo prima dell'art. 39

Titolo 3: Ridiffusione Capitolo 1: Ridiffusione su linea Art. 39 Obbligo di concessione e diritti del concessionario 1 Per la ridiffusione di programmi radiotelevisivi su linea occorre una concessione. L'autorità concedente è il Consiglio federale o un'autorità da lui designata.

2 Non occorre concessione per la ridiffusione su linea con un massimo di 100 collegamenti.

3 La concessione conferisce il diritto di: a. captare direttamente o riprendere e ridiffondere programmi diffusi senza filo; b. diffondere su linea informazioni, di trascurabile rilevanza pubblicistica; il Consiglio federale disciplina i dettagli.

4 Nell'ambito delle informazioni di cui al capoverso 3 lettera b la pubblicità e la sponsorizzazione sono vietate.

Art. 40 Condizioni per il rilascio della concessione 1 La concessione è rilasciata se il richiedente: a. dispone delle necessarie capacità tecniche;

1287

Legge sulle telecomunicazioni

b.

garantisce di rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge, le sue disposizioni d'esecuzione e la concessione.

2 1 concessionari della ridiffusione sono autorizzati a servirsi gratuitamente del suolo pubblico quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive per costruire e gestire le linee necessarie. L'articolo 35 capoversi 2-4 della legge del 30 aprile 19971' sulle telecomunicazioni si applica per analogia.

Art. 41 cpv. 3 lett, b Concerne soltanto il testo tedesco Art. 42 Offerta di programmi 1 Fatti salvi il capoverso 2 e gli articoli 47 e 48, il concessionario sceglie liberamente i programmi che vuole ridiffondere.

2 II concessionario ridiffonde almeno i seguenti programmi a condizione di poterli captare con una qualità media per mezzo di un'antenna di dimensioni e costo medi o che gli siano forniti con una qualità soddisfacente: a. i programmi radiofonici destinati secondo la presente legge alla zona destinataria del concessionario e diffusi senza filo per via terrestre; b. gli altri programmi radiofonici della SSR concepiti per le regioni linguistiche e diffusi per via terrestre; e. i programmi televisivi non codificati, destinati secondo la presente legge alla zona destinataria del concessionario e diffusi senza filo per via terrestre; d. gli altri programmi televisivi della SSR.

3 L'autorità competente può esonerare parzialmente il concessionario dall'obbligo di ridiffusione, nella misura in cui la ridiffusione dei programmi secondo il capoverso 2 non possa essere ragionevolmente pretesa per motivi di capacità.

4 Per la ridiffusione dei programmi di cui al capoverso 2, il concessionario non può pretendere alcuna retribuzione dalle emittenti.

5 II Consiglio federale può prevedere che il concessionario non possa pretendere alcuna retribuzione nemmeno per la ridiffusione di programmi non codificati di emittenti estere. Qualora non vi si oppongano obblighi internazionali, può subordinare questo divieto alla condizione che il corrispondente Stato estero conceda la reciprocità.

6 II Consiglio federale può prevedere che i concessionari che regolano l'occupazione dei canali sulle apparecchiature terminali attribuiscano a canali privilegiati i programmi di cui al capoverso 2 nonché i programmi che ridiffondono su mandato di un'emittente.

7 Ai fini del
trattamento non discriminatorio dei programmi di cui al capoverso 2, il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulle misure dei concessionari per agevolare la scelta dei programmi da parte del pubblico.

1) RS ...; RU ... (FF 1997 II 1264)

1288

Legge sulle telecomunicazioni

Capitolo 2: Ridiffusione terrestre senza filo Art. 43 Obbligo di concessione e diritti del concessionario 1 Per la ridiffusione senza filo di programmi radiotelevisivi occorre una concessione. Il Consiglio federale designa l'autorità concedente.

2 La concessione conferisce il diritto di: a. captare direttamente o riprendere programmi diffusi senza filo e ridiffonderli per la stessa via; b. riscuotere le tasse d'uso previste dal diritto cantonale, qualora la ridiffusione senza filo dei programmi si fondi su un mandato pubblico di distribuzione.

Art. 44 Condizioni per il rilascio della concessione La concessione è rilasciata se: a. il richiedente dispone delle necessarie capacità tecniche; b. il richiedente garantisce di rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge, le sue disposizioni d'esecuzione e la concessione; e. l'impiego previsto è possibile dal punto di vista della tecnica delle frequenze.

Art. 45 cpv. 2 2 Gli articoli 13-15 si applicano anche alle concessioni di ridiffusione.

Art. 46 Abrogato

Art. 47, titolo, cpv. 1 frase introduttiva e lett. bec nonché cpv. 2 La modifica del titolo concerne soltanto il testo francese 1 L'autorità competente può obbligare il ridiffusore a diffondere un programma di un'emittente che beneficia di una concessione in conformità della presente legge se: b. l'impianto del ridiffusore ha la capacità necessaria o il programma dell'emittente concorre in modo speciale al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 3; e. Concerne soltanto il testo francese 2 L'autorità competente può permettere eccezionalmente al ridiffusore di interrompere la ridiffusione di un programma estero per diffondere integralmente o nelle sue parti essenziali il programma di un'emittente svizzera. L'emittente, che beneficia di una concessione secondo la presente legge, deve prendere i provvedimenti necessari per evitare confusione tra i diversi programmi.

Art. 48, titolo e cpv. 1 primo periodo Concerne soltanto il testo francese 45 Foglio federale. 80° anno. Voi. Il

1289

Legge sulle telecomunicazioni

Art. 49 Abrogato Titolo prima dell'art. 50 Concerne soltanto il testo francese Art. 50 cpv. 3 primo periodo Concerne soltanto il testo francese Art. 51 Impianti di trasmissione Gli impianti di trasmissione devono soddisfare le prescrizioni tecniche e le esigenze fondamentali di cui agli articoli 31 e 32 della legge federale del 30 aprile 1997 1) sulle telecomunicazioni.

Art. 54 primo periodo Concerne soltanto il testo francese Art. 55 Tasse di ricezione 1 Chi intende ricevere programmi radiotelevisivi deve comunicarlo all'autorità competente. Deve inoltre pagare una tassa di ricezione.

2 II Consiglio federale stabilisce le tasse di ricezione. A tal fine tiene conto: a. del presumibile fabbisogno finanziario della SSR per l'adempimento dei suoi compiti secondo gli articoli 20a, 26, 27 e 33 e delle sue ulteriori possibilità di finanziamento; b. del fabbisogno finanziario delle emittenti regionali e locali secondo gli articoli 17 capoverso 2bis e 21 e delle loro ulteriori possibilità di finanziamento; e. delle spese per l'amministrazione e la sorveglianza delle frequenze nonché delle spese per la riscossione delle tasse di ricezione.

3 II Consiglio federale disciplina i dettagli. Può delegare la riscossione delle tasse di ricezione a un'organizzazione indipendente.

Art. 56 cpv. 1 primo periodo e 5 1 L'autorità competente vigila affinchè i concessionari rispettino le convenzioni internazionali pertinenti, la presente legge, le disposizioni d'esecuzione e la concessione. ...

5 L'autorità competente vigila sul rispetto delle prescrizioni tecniche sulla radiodiffusione. Sono applicabili le disposizioni del diritto in materia di telecomunicazione sul controllo e sulle interferenze degli impianti.

»RS ...; RU ... (FF 1997 II 1264)

1290

Legge sulle telecomunicazioni

Art. 58 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese Art. 63 cpv. 1 frase introduttiva Concerne soltanto il testo francese

Art. 65 cpv. 1 1 L'autorità di ricorso accerta nella sua decisione se siano state violate le disposizioni in materia di programmi contenute nelle pertinenti convenzioni internazionali, nella presente legge, nelle sue norme esecutive o nella concessione.

Art. 70 cpv. 1 e 2 1 È punito con la multa fino a 5000 franchi chiunque: a. prepara all'esercizio o esercita un'apparecchiatura atta a ricevere programmi radiofonici o televisivi, senza averlo comunicato all'autorità competente (art. 55 cpv. 1); b. non adempie l'obbligo di rendiconto (art. 68 cpv. 2), di informare (art. 69 cpv. 1), di registrazione (art. 69 cpv. 2) o di consegnare le registrazioni (art. 69 cpv. 3), o lo fa in modo tardivo o incompleto oppure fornisce false informazioni al proposito; e. viola ripetutamente o in modo grave le prescrizioni relative ai programmi contenute nelle pertinenti convenzioni internazionali, nella presente legge, nelle norme esecutive o nella concessione, su querela dell'autorità indipendente di ricorso.

2 È punito con la multa fino a 50000 franchi chiunque: a. viola ripetutamente o in modo grave le prescrizioni in materia di pubblicità o di sponsorizzazione contenute nelle pertinenti convenzioni internazionali, nella presente legge, nelle sue norme esecutive o nella concessione; b. infrange le disposizioni della presente legge o le sue norme esecutive in materia di pubblica sicurezza o di ripresa di programmi o di parti di programmi; e. emette programmi senza concessione; d. viola ripetutamente o in modo grave la concessione per l'emissione di programmi in casi diversi da quelli previsti nel capoverso 1 lettera e o nel capoverso 2 lettera a; e. infrange l'obbligo di approvazione del trasferimento della concessione (art. 13); f. ridiffonde programmi senza concessione o violando la concessione; g. infrange l'obbligo di diffusione (art. 47 cpv. 1), di ridiffusione (art. 42 cpv. 2), di collocazione dei programmi (art. 42 cpv. 6) o l'obbligo di non ridiffondere programmi stranieri o di diffonderli solamente in misura limitata (art. 48); 1291

Legge sulle telecomunicazioni

h.

i.

interrompe senza permesso la ridiffusione di un programma al fine di diffondere interamente o nelle sue parti essenziali un altro programma (art.

47 cpv. 2); infrange le disposizioni sulla protezione dei dati (art. 54).

Art. 72 titolo e cpv. 1 frase introduttiva Concerne soltanto il testo francese Art. 74 cpv. 2 e 2 bìs 2

Nei limiti concessi dalle leggi federali, può concludere accordi internazionali con altri Stati per promuovere la cooperazione in materia di radiotelevisione, concernenti in particolare: a. le condizioni giuridiche quadro per la diffusione di emissioni radiotelevisive transfrontaliere; b. la costituzione di emittenti internazionali; e. i principi di cooperazione in materia di programmi.

2bis puo delegare al Dipartimento competente la conclusione di accordi internazionali di contenuto tecnico o amministrativo. Il Dipartimento designato può attribuire tale competenza a un'autorità da lui designata.

Art. 76 cpv. 5 e 6 5 Durante cinque anni a partire dall'entrata in vigore della modifica del 30 aprile 19971', il Dipartimento può impartire istruzioni sulla diffusione di programmi della SSR: a. alla SSR per la salvaguardia di un interesse legittimo di Telecom PTT, nella misura in cui non si opponga al suo sviluppo; b. a Telecom PTT, per garantire l'approvvigionamento in programmi della SSR secondo l'articolo 27.

6 II Consiglio federale può obbligare Telecom PTT a riscuotere le tasse di ricezione di cui all'articolo 55 durante un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del 30 aprile 1997.

8815

1) RU ... (FF 1996 III 1297)

1292

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge sulle telecomunicazioni (LTC) del 30 aprile 1997

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1997

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

18

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

13.05.1997

Date Data Seite

1264-1292

Page Pagina Ref. No

10 118 937

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.