Termine di referendum: 29 gennaio 1998

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario

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(Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) del 10 ottobre 1997

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis capoverso 2, 31quater, 34 capoverso 2 e 64bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 1996'', decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. l Oggetto La presente legge disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305bis del Codice penale (CP)2' e la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie.

Art. 2 Campo d'applicazione 1 La presente legge si applica agli intermediari finanziari.

2 Sono intermediari finanziari: a. le banche conformemente alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio 3'; b. le direzioni di fondi conformemente alla legge federale del 18 marzo 19944) sui fondi di investimento, se gestiscono conti di quote oppure se offrono o distribuiscono quote di fondi di investimento; e. gli istituti di assicurazione conformemente alla legge sulla sorveglianza degli assicuratori 5' che praticano l'assicurazione diretta sulla vita oppure offrono o distribuiscono quote di fondi di investimento; d. i commercianti di valori mobiliari conformemente alla legge del 24 marzo 1995 6) sulle borse.

') FF >RS > RS 4 > RS !

> RS 6 > RS 2 3

1996 111 993 311.0; RU 1997 68 952.0; RU 1997 68 951.31 961.01 954.1; RU 1997 68

1997 - 570

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Legge sul riciclaggio di denaro 3

Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: a. negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari); b. forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; e. commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati; d. in qualità di distributori di un fondo di investimento svizzero o estero conformemente alla legge federale del 18 marzo 1994 '' sui fondi di investimento o in qualità di rappresentanti di un fondo d'investimento estero offrono o distribuiscono quote di un fondo di investimento, se non sono sottoposte ad una vigilanza prevista da una legge specifica; e. gestiscono patrimoni; f. effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; g. custodiscono o gestiscono valori mobiliari.

4 Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: a. la Banca nazionale svizzera; b. le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; e. le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; d. gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente.

Capitolo 2: Obblighi degli intermediari finanziari Sezione 1: Obblighi di diligenza Art. 3 Identificazione della controparte ' Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante.

2 Le operazioni di cassa con una controparte non ancora identificata sottostanno all'obbligo di identificazione soltanto se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro
raggiungono un importo rilevante.

3 Gli istituti di assicurazione devono identificare la controparte se l'importo di un premio unico, dei premi periodici o del volume complessivo dei premi raggiunge un importo rilevante.

'1RS 951.31 636

Legge sul riciclaggio di denaro 4

Se nei casi dei capoversi 2 e 3 vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro, si deve procedere all'identificazione anche se gli importi determinanti non vengono raggiunti.

5 Le autorità di vigilanza (art. 16 e 17) e gli organismi di autodisciplina (art.

24) stabiliscono gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 per il loro settore di competenza e, all'occorrenza, li adeguano.

Art. 4 Accertamento relativo all'avente economicamente diritto ' L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante l'avente economicamente diritto, se: a. non c'è identità tra la controparte e l'avente diritto economico o se sussistono dubbi in merito; b. la controparte è una società di domicilio; e. viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2.

2 Nel caso di conti o depositi collettivi, l'intermediario deve esigere che la controparte gli fornisca un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichi senza indugio ogni mutazione.

Art. 5

Rinnovo dell'identificazione o accertamento dell'avente economicamente diritto ' Se nel corso della relazione d'affari sorgono dubbi in merito all'identità della controparte o dell'avente economicamente diritto, si deve procedere nuovamente a un'identificazione o a un accertamento conformemente agli articoli 3 e 4.

2 Nel caso di un'assicurazione riscattabile, l'istituto di assicurazione deve inoltre rinnovare l'accertamento dell'avente economicamente diritto se, in caso di evento assicurato o di riscatto, la persona avente diritto non è identica a quella designata al momento della conclusione del contratto.

Art. 6 Obbligo speciale di chiarimento L'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze economiche e lo scopo di una transazione o di una relazioni d'affari se: a. la transazione o la relazione d'affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta; b. vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art.

260ter n. l CP).

Art. 7 Obbligo di allestire e conservare documenti 1 L'intermediario finanziario deve allestire i documenti relativi alle transazioni effettuate e ai chiarimenti previsti dalla presente legge in modo da consentire 637

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a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d'affari come pure sull'ottemperanza alle disposizioni della presente legge.

2 Deve conservare i documenti in modo da soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale.

3 L'intermediario finanziario è tenuto a conservare i documenti per almeno dieci anni a contare dalla cessazione della relazione d'affari o dalla conclusione della transazione.

Art. 8 Provvedimenti organizzativi Gli intermediari finanziari prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti necessari per impedire il riciclaggio di denaro. Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli.

Sezione 2: Obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro Art. 9 Obbligo di comunicazione 1 L'intermediario finanziario che sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali, oggetto di una relazione d'affari, sono in relazione con un reato conformemente all'articolo 305bis CP, provengono da un crimine o sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260ler n. l CP), deve darne comunicazione senza indugio all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione).

2 Non soggiacciono all'obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al segreto professionale conformemente all'articolo 321 CP.

Art. 10 Blocco dei beni 1 L'intermediario finanziario deve bloccare senza indugio i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione.

2 Deve protrarre il blocco dei beni fino a ricevimento di una decisione della competente autorità di perseguimento penale, ma al massimo per cinque giorni feriali a contare dalla comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

3 Durante il blocco dei beni da lui disposto non può informare né gli interessati né terzi in merito alla comunicazione.

Art. 11 Esclusione della responsabilità penale e civile L'intermediario finanziario che ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze non può essere perseguito per violazione del segreto d'ufficio, del segre638

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to professionale o del segreto d'affari, né essere reso responsabile di una violazione di contratto in relazione alla comunicazione di cui all'articolo 9 della presente legge o conformemente all'articolo 305ter capoverso 2 CP e in relazione al blocco dei beni corrispondente.

Capitolo 3: Vigilanza Sezione 1: Disposizioni generali Art. 12 Intermediar! finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 La vigilanza relativa all'osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 compete alle autorità designate dalle leggi specifiche.

Art. 13 Intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 La vigilanza relativa all'osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 compete: a. ai loro organismi di autodisciplina riconosciuti (art. 24); b. all'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro secondo l'articolo 17 (autorità di controllo), se gli intermediari finanziari non sono affiliati a un organismo di autodisciplina riconosciuto.

Art. 14 Obbligo di autorizzazione e di affiliazione 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 che non sono affiliati a un organismo di autodisciplina riconosciuto devono richiedere all'autorità di controllo un'autorizzazione per l'esercizio della loro attività.

2 L'autorizzazione viene rilasciata soltanto se l'intermediario finanziario: a. è iscritto come ditta commerciale nel registro di commercio o esercita la sua attività in virtù di un'autorizzazione ufficiale; b. dispone di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; e e. lui stesso e le persone incaricate della sua amministrazione e gestione godono di buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge.

3 Gli avvocati e i notai che esercitano l'attività d'intermediari finanziari devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.

Art. 15 Coordinamento Le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche e l'autorità di controllo provvedono affinchè le disposizioni vigenti nei rispettivi settori di vigilanza siano equivalenti.

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Sezione 2: Autorità di vigilanza designate da leggi specifiche

Art. 16 1 Le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche definiscono, per gli intermediari finanziari ad esse sottoposti, gli obblighi di diligenza disciplinati dal capitolo 2 e stabiliscono il modo in cui essi devono essere adempiuti, in quanto un organismo di autodisciplina non vi provveda da sé.

2 Oltre ai provvedimenti di loro competenza conformemente alla specifica legislazione di vigilanza, esse possono prendere provvedimenti ai sensi dell'articolo 20.

3 Sporgono denuncia conformemente all'articolo 21.

Sezione 3: Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro Art. 17

Attribuzione

L'autorità di controllo è aggregata all'Amministrazione federale delle finanze.

Art. 18 1

Compiti

L'autorità di controllo ha i seguenti compiti: a. riconosce gli organismi di autodisciplina e revoca loro il riconoscimento; b. vigila sugli organismi di autodisciplina e sugli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti; e. approva i regolamenti emanati dagli organismi di autodisciplina secondo l'articolo 25, come pure le relative modifiche; d. provvede affinchè gli organismi di autodisciplina facciano applicare i loro regolamenti; e. concretizza, per gli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti, gli obblighi di diligenza disciplinati dal capitolo 2 e stabilisce il modo in cui essi devono essere adempiuti; f. tiene un registro degli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti come pure delle persone cui ha rifiutato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di intermediario finanziario.

2 Può effettuare controlli sul posto. Può delegare i controlli a un organo di revisione da essa designato.

3 Deve delegare i controlli sugli organismi di autodisciplina di avvocati e notai a un organo di revisione. Quest'ultimo sottosta al segreto professionale come gli avvocati e i notai.

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Art. 19 Diritto di informazione L'autorità di controllo richiede agli organismi di autodisciplina, come pure agli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti e ai rispettivi organi di revisione, tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento del proprio compito.

Art. 20 Provvedimenti 1 Se viene a conoscenza di violazioni della presente legge da parte di intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti, l'autorità di controllo prende i provvedimenti necessari al ripristino della legalità. In particolare può: a. in caso di disobbedienza ad una decisione esecutoria, pubblicare quest'ultima sul Foglio ufficiale svizzero di commercio o renderla nota in altra forma, purché il provvedimento sia stato preliminarmente comminato; b. revocare l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di intermediario finanziario secondo l'articolo 14, se l'intermediario finanziario o le persone incaricate della sua amministrazione o gestione non adempiono più le condizioni richieste o violano ripetutamente o gravemente i loro obblighi legali.

2 Se l'autorizzazione è revocata a una persona giuridica, a una società in nome collettivo o in accomandita o a una ditta individuale che opera prevalentemente quale intermediario finanziario, l'autorità di controllo ordina lo scioglimento o, in caso di ditte individuali, la radiazione dal registro di commercio.

Art. 21 Obbligo di denuncia Se ha il sospetto fondato che sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ler numero 1, 305bls o 305ter CP oppure che i valori patrimoniali provengano da un crimine o sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, l'autorità di controllo sporge denuncia all'Ufficio di comunicazione, sempreché l'intermediario finanziario ad essa direttamente sottoposto o l'organismo di autodisciplina non l'abbiano già informato.

Art. 22 Tasse 1 L'autorità di controllo può riscuotere tasse per la sua attività dagli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti e dagli organismi di autodisciplina.

2 II Consiglio federale emana un tariffario.

Sezione 4: Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Art. 23 1 L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è gestito dall'Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata.

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L'Ufficio di comunicazione verifica le informazioni ricevute e prende i provvedimenti conformemente alla legge federale del 7 ottobre 1994 '> sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

3 L'Ufficio di comunicazione gestisce un proprio sistema di elaborazione dei dati in materia di riciclaggio di denaro.

4 Se ha il sospetto fondato che sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1, 305bis o 305ter CP oppure che i valori patrimoniali provengano da un crimine o sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, l'Ufficio di comunicazione denuncia il fatto senza indugio alla competente autorità di perseguimento penale.

Sezione 5: Organismi di autodisciplina Art. 24 Riconoscimento 1 Sono riconosciute quali organismi di autodisciplina le organizzazioni che: a. dispongono di un regolamento conformemente all'articolo 25; b. vigilano affinchè gli intermediari finanziari affiliati osservino gli obblighi disciplinati dal capitolo 2; e e. assicurano che le persone e gli organi di revisione ai quali hanno affidato il controllo: 1. dispongano delle conoscenze professionali necessarie; 2. offrano la garanzia di un'attività di controllo ineccepibile; e 3. siano indipendenti dalla direzione e dall'amministrazione degli intermediari finanziari da controllare.

2 Gli organismi di autodisciplina dell'Azienda delle PTT2), conformemente alla legge federale del 6 ottobre I9603' sull'organizzazione delle PTT, e delle Ferrovie federali svizzere, conformemente alla legge federale del 23 giugno 19444) sulle Ferrovie federali svizzere, devono essere indipendenti dalla direzione.

Art. 25 Regolamento 1 Gli organismi di autodisciplina emanano un regolamento.

2 II regolamento concreta gli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari affiliati, disciplinati dal capitolo 2, e stabilisce il modo in cui essi devono essere adempiuti.

3 II regolamento determina inoltre: '1RS 172.Z13.71

2

>«La Posta Svizzera» dopo l'entrata in vigore della legge federale sull'organizzazione delle poste del 30 aprile 1997 (RU ...; FF 1997 II 1241).

> RS 781.0 ") RS 742.31 3

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a.

b.

e.

le condizioni di affiliazione e di esclusione degli intermediari finanziari; le modalità di controllo dell'osservanza degli obblighi disciplinati dal capitolo 2; sanzioni adeguate.

Art. 26 Elenchi 1 Gli organismi di autodisciplina tengono gli elenchi degli intermediari finanziari affiliati e delle persone alle quali è negata l'affiliazione.

2 Comunicano tali elenchi, come pure ogni loro modifica, all'autorità di controllo.

Art. 27 Obbligo d'informazione e di denuncia 1 Gli organismi di autodisciplina notificano all'autorità di controllo gli intermediari finanziari ai quali negano l'affiliazione o che escludono.

2

Almeno una volta all'anno, riferiscono all'autorità di controllo sull'attività svolta nell'ambito della presente legge.

3 Tengono nota, in adeguata forma documentaria, degli esami effettuati e dei procedimenti di sanzione, a destinazione dell'autorità di controllo.

4 Se hanno il sospetto fondato che sia stato commesso un reato ai sensi dell'articolo 260ter numero 1 o 305bls CP oppure che i valori patrimoniali provengano da un crimine o sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, gli organismi di autodisciplina sporgono senza indugio denuncia all'Ufficio di comunicazione, sempreché l'intermediario finanziario ad essi affiliato non l'abbia già informato.

Art. 28 Revoca del riconoscimento 1 L'autorità di controllo può revocare il riconoscimento agli organismi di autodisciplina che non adempiono più le condizioni per il riconoscimento o violano i propri obblighi legali. Siffatto provvedimento dev'essere preliminarmente comminato.

2 Gli intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina a cui è revocato il riconoscimento sono sottoposti alla vigilanza diretta dell'autorità di controllo e devono richiedere un'autorizzazione secondo l'articolo 14 per l'esercizio della loro attività, a meno che non si affiglino entro due mesi a un altro organismo di autodisciplina.

3 Gli avvocati e i notai che esercitano l'attività di intermediari finanziari devono affiliarsi entro due mesi a un altro organismo di autodisciplina se al loro attuale organismo di autodisciplina è revocato il riconoscimento.

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Capitolo 4: Assistenza amministrativa Sezione 1: Collaborazione tra autorità svizzere Art. 29 1 Le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche, l'autorità di controllo e l'Ufficio di comunicazione possono comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni e trasmettersi tutti i documenti necessari all'applicazione della presente legge.

2 Le autorità cantonali di perseguimento penale comunicano all'Ufficio di comunicazione tutte le procedure pendenti relative agli articoli 260ter numero 1, 305bis e 305ter CP e gli inviano le proprie sentenze e decisioni di non luogo a procedere.

3 L'Ufficio di comunicazione comunica all'autorità di controllo o all'autorità di vigilanza competente in virtù di leggi specifiche le decisioni delle autorità cantonali di perseguimento penale.

Sezione 2: Collaborazione con autorità straniere Art. 30 Autorità di vigilanza designate da leggi specifiche Per le autorità di vigilanza menzionate all'articolo 12, la collaborazione con le autorità estere è disciplinata dalle leggi federali specifiche loro applicabili.

Art. 31 Autorità di controllo 1 Al fine di adempiere il proprio compito, l'autorità di controllo può chiedere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari di fornirle informazioni o di trasmetterle documenti.

2 Può trasmettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni e documenti non accessibili al pubblico, soltanto se dette autorità: a. utilizzano queste informazioni esclusivamente ai fini della vigilanza diretta sugli intermediari finanziari; b. sono vincolate al segreto d'ufficio o al segreto professionale; e e. trasmettono queste informazioni a autorità competenti e a organismi con funzioni di vigilanza dettate dall'interesse pubblico soltanto previo consenso dell'autorità di controllo o in virtù di un'autorizzazione generale fondata su un trattato internazionale. Le informazioni non possono essere trasmesse alle autorità di perseguimento penale se è esclusa l'assistenza giudiziaria in materia penale. L'autorità di controllo decide d'intesa con l'Ufficio federale di polizia.

3 Se le informazioni che l'autorità di controllo deve trasmettere concernono singoli clienti di intermediari finanziari, è applicabile la legge federale sulla procedura amministrativa '>.

"RS 172.021 644

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Art. 32 Ufficio di comunicazione 1 Per l'Ufficio di comunicazione, la collaborazione con le autorità estere di perseguimento penale è disciplinata dall'articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 19941' sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

2 L'Ufficio di comunicazione può inoltre comunicare dati personali ad autorità estere analoghe, qualora una legge o un trattato internazionale lo preveda o se: a. l'informazione è chiesta esclusivamente ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro; b. dev'essere motivata una domanda svizzera d'informazione; o e. la comunicazione avviene nell'interesse della persona in causa e questa vi ha acconsentito o il suo consenso può, secondo le circostanze, essere presunto.

Capitolo 5: Trattamento di dati personali Art. 33 Principio II trattamento di dati personali è disciplinato dalla legge federale del 19 giugno 19922) sulla protezione dei dati.

Art. 34 Collezioni di dati in rapporto con l'obbligo di comunicazione 1 Gli intermediär! finanziari tengono collezioni separate di dati che contengono tutti i documenti relativi alla comunicazione.

2 Possono trasmettere dati provenienti da tali collezioni unicamente ad autorità di vigilanza, a organismi di autodisciplina, all'Ufficio di comunicazione e alle autorità di perseguimento penale.

3 II diritto d'accesso delle persone interessate previsto dall'articolo 8 della legge federale del 19 giugno 19922) sulla protezione dei dati è escluso durante il blocco dei beni di cui all'articolo 10 capoversi 1 e 2.

4 I dati devono essere distrutti cinque anni dopo l'avvenuta comunicazione.

Art. 35 Trattamento dei dati da parte dell'Ufficio di comunicazione 1 II trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio di comunicazione è disciplinato dalla legge federale del 7 ottobre 1994 '' sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

') RS 172.213.71 >RS 235.1

2

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Lo scambio di informazioni tra l'Ufficio di comunicazione e le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche, l'autorità di controllo e le autorità di perseguimento penale può essere effettuato mediante una procedura di richiamo (collegamento online).

Capitolo 6: Disposizioni penali e rimedi giuridici Ari. 36 Esercizio dell'attività senza autorizzazione 1 Chiunque esercita l'attività di intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 senza disporre della necessaria autorizzazione secondo l'articolo 14 o senza essere affiliato a un organismo di autodisciplina è punito con la multa sino a 200000 franchi. In caso di recidiva la multa ammonta almeno a 50 000 franchi.

2 È punibile anche la negligenza.

Art. 37 Violazione dell'obbligo di comunicazione Chiunque viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 9 è punito con la multa sino a 200000 franchi.

Art. 38 Disobbedienza a decisioni Chiunque non ottempera a una decisione intimatagli dalle autorità di vigilanza designate da leggi specifiche o dall'autorità di controllo, sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa sino a 50 000 franchi.

Art. 39 Perseguimento penale e prescrizione 1 Alle infrazioni ai sensi degli articoli 36-38 si applica la legge federale sul diritto penale amministrativo ''. Il Dipartimento federale delle finanze è autorità di perseguimento e di giudizio.

2 L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni. In caso di interruzione della prescrizione, il termine ordinario può essere prolungato al massimo della metà.

Art. 40 Rimedi giuridici 1 Nel caso di decisioni delle autorità di vigilanza, la procedura è disciplinata dalle disposizioni delle leggi specifiche.

2 Per il rimanente si applicano le disposizioni generali della procedura federale.

DRS 313.0 646

Legge sul riciclaggio di denaro

Capitolo 7: Disposizioni finali Art. 41 Esecuzione Le autorità di vigilanza designate dalle leggi specifiche e l'autorità di controllo emanano, nel loro ambito di competenza, le disposizioni necessarie all'esecuzione della presente legge, sempreché queste non siano contenute in modo adeguato nel regolamento di autodisciplina.

Art. 42 Disposizioni transitorie 1 La presente legge si applica, a contare dalla sua entrata in vigore, agli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2. L'obbligo di comunicazione secondo l'articolò 9 si applica a partire da tale data a tutti gli intermediari finanziari.

2 Entro il termine di un anno, gli organismi di autodisciplina devono presentare una domanda di riconoscimento all'autorità di controllo e sottoporle il loro regolamento per approvazione.

3

Sempreché non siano affiliati a un organismo di autodisciplina riconosciuto, dopo due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 sottostanno alla sorveglianza diretta dell'autorità di controllo e devono presentare una domanda di autorizzazione secondo l'articolo 14.

4 Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli avvocati e i notai che esercitano l'attività di intermediari finanziari devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.

Art. 43 Modifica del diritto vigente Concerne solo il testo francese Art. 44 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 10 ottobre 1997 II presidente: Stamm Judith II segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 10 ottobre 1997 II presidente: Delalay II segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 21 ottobre 1997 '> Termine di referendum: 29 gennaio 1998 ') FF 1997 IV 635 8786

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Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) del 10 ottobre 1997

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21.10.1997

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