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Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Repubblica Slovacca

del 28 maggio 1997

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente una Convenzione di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio con la Repubblica Slovacca, firmata il 14 febbraio 1997.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

28 maggio 1997

1997-303

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Koller II cancelliere della Confederazione, Couchepin

33 Foglio federale. 80° anno. Voi. III

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Compendio //14 febbraio 1997 è stato possibile concludere con la Repubblica Slovacca una convenzione di doppia imposizione. Le riforme strutturali e istituzionali attuate in Slovacchia dall'inizio degli anni Novanta hanno portato a risultati superiori alle aspettative, soprattutto nel settore macroeconomico. La Slovacchia vanta, ad esempio, il tasso d'inflazione più basso dell'Europa centrale. Nel settore microeconomico, al contrario, il processo di ristrutturazione sta subendo qualche ritardo. Anche se oggi l'attività delle imprese svizzere in Slovacchia è modesta, a medio termine ci si può tuttavia aspettare un aumento dei nostri investimenti diretti in questo Paese. Oltre all'eliminazione della doppia imposizione, la presente Convenzione offre alle imprese investitrici una certa protezione fiscale.

Evita inoltre che questioni di natura fiscale indeboliscano la concorrenzialità delle imprese svizzere rispetto ai loro concorrenti degli altri Stati industrializzati.

La presente Convenzione segue in larga misura il modello di convenzione elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ed è conforme alla prassi convenzionale svizzera. I Cantoni e le cerehie economiche interessate hanno approvato la conclusione della Convenzione.

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Messaggio I

Genesi

II processo di riforma incominciato nel 1989 nell'Europa dell'Est ha portato, nel 1992, allo scioglimento della Repubblica federativa ceca e slovacca e alla costituzione di due nuovi Stati indipendenti, la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca. Come la maggior parte degli altri Stati dell'Europa Orientale, la Repubblica Slovacca ha avviato una radicale riforma della sua legislazione in campo economico che ha permesso l'introduzione di un sistema di economia di mercato, il quale ha migliorato in modo decisivo le possibilità di espansione economica degli investitori occidentali.

I primi negoziati per la conclusione di una convenzione di doppia imposizione con la ex Repubblica federativa ceca e slovacca si sono svolti negli anni 1990 e 1991. Sulla base di un disegno comune di convenzione elaborato nel 1991, i negoziati sono successivamente proseguiti separatamente con la Slovacchia e con la Repubblica Ceca. Nel mese di agosto del 1994 ebbero luogo a Berna i primi negoziati con la Repubblica Slovacca. Su tutti i punti fu possibile raggiungere un accordo salvo sulla questione dell'imposta alla fonte sui canoni.

Nel mese di giugno del 1995, la Svizzera e la Repubblica Ceca trovarono anche su questo punto una soluzione per loro accettabile. Vi era da ritenere che anche la Slovacchia avrebbe potuto accettare una tale soluzione nel corso dei negoziati previsti un anno più tardi a Bratislava. L'auspicio si è concretizzato il 12 giugno 1996 con la parafatura di un disegno di convenzione e di protocollo.

Dopo la conclusione di una convenzione di doppia imposizione con la Repubblica Ceca, lo scopo dichiarato della Svizzera era di concluderne una anche con la Repubblica Slovacca. Sebbene, rispetto ad altri Stati dell'Europa centrale e orientale nei quali sono in corso riforme, la Slovacchia rappresenti complessivamente un'attrattiva modesta per gli investimenti diretti stranieri, gli investimenti diretti svizzeri in Slovacchia fanno segnare lenti progressi. Nel 1994, due svizzeri figuravano fra i dieci più grandi investitori attivi nella Repubblica Slovacca. Altri investimenti diretti svizzeri sono già pianificati. La nuova Convenzione permette agli investitori svizzeri di eliminare gli svantaggi fiscali nei confronti dei loro concorrenti stranieri. Nell'ambito della sua continua ricerca di contatti e di
integrazione con gli Stati dell'Ovest europeo, anche la Repubblica Slovacca è interessata a concludere una convenzione con la Svizzera. Ne sarebbero facilitati gli investimenti diretti svizzeri e il trasferimento di capitali e know how, con ripercussioni favorevoli sull'economia slovacca. Nel suo messaggio sul rafforzamento della cooperazione con Stati dell'Europa dell'Est e sui corrispondenti provvedimenti di aiuto immediato (FF 1990 I 109), il Consiglio federale si è pronunciato a favore di un sostegno generale del processo di riforma nell'Europa dell'Est ed è giunto alla conclusione che in questo contesto le convenzioni di doppia imposizione sono uno strumento efficace.

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Commento alle disposizioni della Convenzione

La Convenzione segue in larga misura, sotto l'aspetto formale e anche materiale, il modello di convenzione elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e corrisponde alla prassi convenzionale svizzera. Di seguito ci limiteremo perciò a commentare le particolarità più importanti che derogano a questo modello e a menzionare le peculiarità della Convenzione.

Articolo 2 Imposte considerate La presente Convenzione si applica a tutte le imposte sul reddito e sul patrimonio. Le imposte trattenute alla fonte sulle vincite alle lotterie non rientrano tuttavia nel campo d'applicazione della Convenzione (art. 2 par. 5).

Articolo 5 Stabile organizzazione Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata oltrepassa i dodici mesi (art. 5 par. 3).

Il catalogo delle attività accessorie che non costituiscono una stabile organizzazione è stato ampliato rispetto al modello di convenzione elaborato dall'OCSE.

Esso comprende anche il montaggio di macchine o d'impianti propri che, in deroga al paragrafo 3, non costituisce una stabile organizzazione, indipendentemente dalla sua durata.

Articolo 7 Utili delle imprese Questa disposizione segue il principio fissato nel modello di convenzione delPOCSE, secondo cui una stabile organizzazione può essere imposta unicamente per gli utili che le possono essere attribuiti.

Il numero 1 del protocollo conferma questo principio precisando espressamente che per la determinazione degli utili delle stabili organizzazioni non si può far riferimento al principio dell'attrattiva della stabile organizzazione.

Articolo 9 Imprese associate I paragrafi 2 e 3 corrispondono alla pratica convenzionale svizzera.

Secondo il paragrafo 2, un eventuale aggiustamento degli utili da parte di uno Stato contraente non deve essere effettuato in modo obbligatorio e automatico come previsto dal modello OCSE, ma i due Stati possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo sugli adeguamenti da portare agli utili. Conformemente alle disposizioni del paragrafo 3, non possono più essere effettuati adeguamenti di utili dopo cinque anni dalla fine dell'anno in cui gli utili in questione sono stati conseguiti. Questa limitazione temporale non è applicabile nei casi di frode o di altri reati fiscali
intenzionali.

Articolo 10 Dividendi L'imposta a favore dello Stato della fonte è del 5 per cento nel caso di partecipazioni di almeno il 25 per cento detenute da una società (sono escluse le società di persone) e del 15 per cento in tutti gli altri casi.

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Articolo 11 Interessi Conformemente alla Convenzione, l'imposta a favore dello Stato della fonte è limitata al 10 per cento. Gli interessi pagati in relazione con vendite a credito nonché quelli su mutui bancari non sono tuttavia assoggettati ad alcuna imposta alla fonte.

Articolo 12 Canoni La presente Convenzione prevede un'aliquota d'imposta alla fonte del 10 per cento unicamente nel caso di canoni industriali (il leasing non è compreso in questa definizione). In una disposizione del protocollo è tuttavia precisato che fino a quando la Svizzera non preleva alcuna imposta alla fonte sui canoni, l'imposta alla fonte nella Repubblica Slovacca viene limitata al 5 per cento.

Questa soluzione corrisponde alla politica convenzionale svizzera seguita nei confronti degli Stati dell'Est europeo e tiene ampiamente conto degli interessi svizzeri. I canoni per diritti d'autore sono imponibili soltanto nello Stato di domicilio del beneficiario dei canoni.

Articolo 17 Artisti e sportivi Conformemente alla prassi convenzionale svizzera, l'imposizione nel luogo in cui le prestazioni sono svolte è applicabile di principio anche ai redditi versati ad una terza persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo. Tuttavia, questa regolamentazione non si applica qualora sia dimostrato che né l'artista dello spettacolo o lo sportivo né persone a loro associate partecipino direttamente agli utili di quest'altra persona (par. 2).

Articolo 21 Altri redditi Tali redditi sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario.

Articolo 23 Eliminazione della doppia imposizione La Slovacchia evita la doppia imposizione per mezzo del metodo del computo; la Svizzera applica di regola il metodo dell'esenzione dell'imposta e accorda il computo globale d'imposta per i dividendi, gli interessi e i canoni.

Scambio di informazioni La Convenzione non contiene clausole in materia di scambio d'informazioni.

Articolo 27 Entrata in vigore L'impegno da parte svizzera di concordare un'applicazione retroattiva all'inizio dell'anno dell'entrata in vigore della Convenzione si è rivelato irrealizzabile in materia di imposte alla fonte. Pertanto, con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, la Convenzione sarà applicabile agli importi pagati o accreditati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
della ratifica o dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della ratifica, a seconda di quale scadenza intervenga prima dell'altra. Da parte slovacca, lo sgravio d'imposta sarà effettuato alla fonte. Con riferimento alle altre imposte, la Conven921

zione sarà applicabile retroattivamente al 1° gennaio dell'anno dell'entrata in vigore.

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Conseguenze finanziarie

In una convenzione di doppia imposizione i due Stati contraenti rinunciano a determinate entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite di introiti fiscali risultano in particolare dal rimborso parziale dell'imposta preventiva e dal computo delle imposte prelevate dalla Repubblica Slovacca sui dividendi, sugli interessi e sui canoni. Dal momento che per ora gli investimenti slovacchi in Svizzera sono insignificanti, la perdita dovuta al rimborso parziale dell'imposta preventiva a persone residenti nella Repubblica Slovacca non dovrebbe rivestire una grande importanza. Per contro, il computo globale d'imposta, introdotto con il decreto del Consiglio federale del 22 agosto 1967, graverà il fisco svizzero.

Queste perdite, che non possono essere valutate a causa della mancanza di dati appropriati, sono controbilanciate da vantaggi finanziari. Infatti, se finora le imposte alla fonte slovacche su dividendi, interessi e canoni dovevano essere ammesse in deduzione, in futuro i redditi provenienti dalla Repubblica Slovacca potranno essere assoggettati in Svizzera sulla base dell'ammontare lordo, per cui risulterà un aumento generale del reddito imponibile.

A queste ripercussioni di natura fiscale fanno comunque riscontro notevoli vantaggi per l'economia svizzera che scaturiscono dal promovimento del commercio e dalla facilitazione degli investimenti in Slovacchia. Inoltre, giova ricordare che le convenzioni di doppia imposizione vengono essenzialmente concluse nell'interesse dei contribuenti e della cooperazione economica, elemento chiave della politica svizzera in materia di commercio estero.

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Costituzionalità

La presente Convenzione si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale (Cost.) che accorda alla Confederazione il diritto di stipulare trattati con Stati esteri. Secondo l'articolo 85 numero 5 Cost., spetta all'Assemblea federale approvare la presente Convenzione. La Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile; essa non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale e non implica un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale d'approvazione non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 Cost.

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Conclusioni

La presente Convenzione segue ampiamente il modello di Convenzione delPOCSE e la prassi convenzionale svizzera. Essa apporta agli investitori svizzeri un importante sgravio delle imposte slovacche e dovrebbe favorire, in linea di massima, un ulteriore sviluppo delle reciproche relazioni economiche.

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Decreto federale Disegno che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Repubblica Slovacca del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 1997'), decreta:

Art. l 1 La Convenzione, firmata il 14 febbraio 1997, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è approvata.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum.

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">FF 1997 III 917

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Convenzione

Traduzione1

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

La Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue: Articolo. 1 Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2 Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne la Slovacchia: i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; iii) l'imposta sul patrimonio immobiliare (qui di seguito indicate quali «imposta slovacca»); b) per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni di capitale e altri redditi); e ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare ed immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve ed altri elementi del patrimonio) (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

''Dal testo originale tedesco.

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Doppie imposizioni

4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

5. La Convenzione non si applica alle imposte prelevate alla fonte sulle vincite alle lotterie.

Articolo 3 Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, a) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, la Slovacchia o la Svizzera; b) il termine «Slovacchia» designa la Repubblica Slovacca; e) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone; e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; h) l'espressione «autorità competente» designa: i) per quanto concerne la Slovacchia, il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato; ii) per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato; i) il termine «cittadini» designa: i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente; ii) le persone giuridiche, le associazioni di persone e le altre associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato
che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

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Doppie imposizioni

Articolo 4 Residenza 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; e) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza; d) se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o non ha la cittadinanza di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti dirimono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; e) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio, e f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata oltrepassa i dodici mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se: 926

Doppie imposizioni

a)

si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; e) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai solo fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di effettuare ricerche scientifiche o di esercitare attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario; f) un montaggio è effettuato da un'impresa di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente in relazione con la fornitura di macchine o impianti prodotti da questa impresa.

g) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a-f, a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e che, se fossero esercitate per il tramite di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione sia in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6 Redditi immobiliari 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

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2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Articolo 7 Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili a detta stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un'impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l'impresa di cui è la stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

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6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Articolo 8 Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale dì esercizio.

Articolo 9 Imprese associate 1. Allorché a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Quando utili in base ai quali un'impresa di uno Stato contraente è stata imposta in questo Stato sono inclusi anche negli utili di un'impresa dell'altro Stato contraente e tassati in conseguenza, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati
conseguiti dall'impresa dell'altro Stato contraente se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo sugli adeguamenti da portare agli utili nei due Stati contraenti.

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3. Uno Stato contraente non rettificherà gli utili di un'impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, non dopo lo spirare di cinque anni a partire dalla fine dell'anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un'impresa di questo Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.

Articolo 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere anche tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i dividendi è residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di dette limitazioni.

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili - ad eccezione dei crediti - nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione
génératrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione génératrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione 930

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degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11 Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di dette limitazioni.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente che ne è il beneficiario effettivo, sono imponibili soltanto in detto altro Stato, se questi interessi sono pagati: a) in relazione alla vendita a credito di un equipaggiamento industriale, commerciale o scientifico; b) in relazione alla vendita a credito di merci fornite da una ditta ad un'altra, o e) su un mutuo di qualunque natura concesso da un istituto bancario.

4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di qualsivoglia natura, garantiti o no da ipoteca ovvero portanti o no un diritto di partecipazione agli utili del debitore e, segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli. Le penalità per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa.

In tale ipotesi, trovano applicazione
le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale, una sua unità amministrativo-territoriale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interes931

Doppie imposizioni

si stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitori e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12 Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. I canoni di cui al paragrafo 3 lettera a) possono essere tassati, se il beneficiario effettivo è residente di uno Stato contraente, soltanto in questo Stato. I canoni di cui al paragrafo 3 lettera b) possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni è residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso a) di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche o le videocassette o i nastri magnetici e altri nastri di registrazione per l'immagine e il tono; b) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni
generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione 932

Doppie imposizioni

o della base fissa, i canoni si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13 Utili di capitale 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6 sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14 Professioni indipendenti 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio della
propria attività.

Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma unicamente nella misura in cui essi sono attribuibili a detta base fissa.

2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

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Doppie imposizioni

Articolo 15 Lavoro subordinato 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se viene osservata ciascuna delle seguenti condizioni: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e b) le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e e) l'onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale, sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16 Compensi e gettoni di presenza Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza o di un altro organo analogo di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17 Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista nonché di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo
o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora sia stabilito che né l'artista dello spettacolo né lo sportivo né persone ad essi legate partecipino direttamente agli utili di questa persona.

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Doppie imposizioni

Articolo 18 Pensioni Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.

Articolo 19 Funzioni pubbliche 1. a) Stipendi, salari e rimunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali stipendi, salari e rimunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto altro Stato contraente e i) abbia la cittadinanza di detto Stato, o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la cittadinanza.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano agli stipendi, ai salari e alle rimunerazioni analoghe nonché alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Articolo 20 Studenti Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

Articolo 21 Altri redditi 1. Gli elementi di reddito di un residente
di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato.

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Doppie imposizioni

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

Articolo 22 Patrimonio 1. II patrimonio costituito da beni immobili, di cui all'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, è imponibile in detto altro Stato.

3. Il patrimonio costituito da navi o da aeromobili impiegati nel traffico internazionale nonché da beni mobili adibiti al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Articolo 23 Eliminazione delle doppie imposizioni 1. Per quanto concerne la Slovacchia, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: Per l'imposizione delle persone residenti nella Repubblica Slovacca, quest'ultima può comprendere nella base imponibile il reddito o il patrimonio che, giusta la presente Convenzione, è imponibile anche in Svizzera, ma concede sull'imposta che preleva sul reddito o sul patrimonio di detti residenti una deduzione pari all'imposta sul reddito o sul patrimonio pagata in Svizzera. Questa deduzione non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta slovacca, calcolata prima della deduzione, corrispondente al reddito o al patrimonio imponibile in Svizzera giusta la presente Convenzione.

2. Per
quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a) Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Slovacchia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l'imposta af936

Doppie imposizioni

b)

e)

ferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio, senza tener conto dell'esenzione.

Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 sono imponibili in Slovacchia, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: i) computo dell'imposta pagata in Slovacchia, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sull'imposta svizzera sul reddito del suddetto residente; l'ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Slovacchia; o ii) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera; o iii) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all'imposta prelevata in Slovacchia sull'ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

Qualora una società residente di Svizzera riceva dividendi da una società residente di Slovacchia, fruisce, per quanto concerne la riscossione dell'imposta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente di Svizzera.

Articolo 24 Non discriminazione 1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in relazione alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

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Doppie imposizioni

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stalo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura e denominazione.

Articolo 25 Procedura amichevole 1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato
contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adopereranno per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Qualora si ritenga che uno scambio orale di opinioni possa essere utile per il raggiungimento di un accordo, tale scambio di opinioni può avvenire in seno ad una commissione costituita da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

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Articolo 26 Membri di missioni diplomatiche e di agenzie consolari 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di agenzie consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2. Ai fini della presente Convenzione, nonostante le disposizioni dell'articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica o di una rappresentanza consolare di uno Stato contraente, situata nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante, a condizione che: a) conformemente al diritto internazionale non sia assoggettata, nello Stato accreditatario, ad imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a detto Stato o sul patrimonio situato fuori di detto Stato, e b) abbia, nello Stato accreditante, gli stessi obblighi, quanto alle imposte sul reddito complessivo o sul patrimonio, dei residenti di detto Stato.

3. La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica o di una rappresentanza consolare di uno Stato terzo, che soggiornano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattati in materia d'imposta sul reddito o sul patrimonio come residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente.

Articolo 27 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna appena possibile.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, agli importi pagati o accreditati a persone non residenti il, o dopo il, primo gennaio dell'anno successivo alla data della sua entrata in vigore oppure il, o dopo il, primo giorno del secondo mese successivo alla data della sua entrata in vigore, a seconda di quale termine scade per primo.

b) con riferimento alle altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, primo gennaio dell'anno nel quale la Convenzione è entrata in vigore.

3. L'accordo fra la Svizzera e la Repubblica Socialista Slovacca, concernente l'imposizione delle imprese di navigazione aerea, concluso con lo scambio delle note
diplomatiche del 26 aprile 1960, sarà abrogato alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 28 Denuncia La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla sua denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso, la Convenzione cesserà di essere applicabile: 939

Doppie imposizioni

a) b)

con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi ricavati il, o dopo il, primo gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia.

con riferimento alle altre imposte sul reddito e sul patrimonio, agli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, primo gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in duplice esemplare a Bratislava, il 14 febbraio 1997, nelle lingue tedesca, slovacca e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra il testo tedesco e slovacco, prevarrà il testo inglese.

Per la Confederazione Svizzera: Jakob Kellenberger

9469

940

Per la Repubblica slovacca: Josef Sestak

Protocollo

Traduzione»

La Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca, all'atto della firma della Convenzione conclusa tra'i due Stati a Bratislava il 14 febbraio 1997, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. Ad articolo 7 Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7, resta inteso che, se un'impresa di uno Stato contraente vende merci o esercita un'attività commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di detta stabile organizzazione sono determinati unicamente sulla base della rimunerazione attribuibile all'attività effettiva della stabile organizzazione per queste vendite o questa attività.

Nei casi di contratti di studio, di fornitura, d'installazione o costruzione di equipaggiamenti o di stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, oppure di opere pubbliche, qualora l'impresa abbia una stabile organizzazione, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'importo complessivo del contratto, bensì unicamente sulla base della parte del contratto effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato contraente in cui essa è situata.

Gli utili afferenti alla parte del contratto eseguita dalla sede dell'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui questa impresa è un residente.

2. Ad articolo 8 paragrafi 1 e 3 Queste disposizioni nonché quelle dell'articolo 3 paragrafo 1 lettera g), dell'articolo 13 paragrafo 3 e dell'articolo 22 paragrafo 3, si applicano per analogia anche ai veicoli stradali utilizzati nel traffico stradale e ferroviario internazionale.

''Dal testo originale tedesco.

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Doppie imposizioni

3. Ad articolo 12 Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, resta inteso che, fino a quando la Svizzera non avrà introdotto nella sua legislazione interna un'imposizione alla fonte sui canoni pagati a non residenti, l'imposta prelevata dalla Slovacchia sui canoni di cui al paragrafo 3 lettera b) non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

Fatto in duplice esemplare a Bratislava, il 14 febbraio 1997, nelle lingue tedesca, slovacca e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra il testo tedesco e slovacco, prevarrà il testo inglese.

Per la Confederazione Svizzera: Jakob Kellenberger

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Per la Repubblica Slovacca: Josef Sestak

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Repubblica Slovacca del 28 maggio 1997

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1997

Année Anno Band

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Volume Volume Heft

27

Cahier Numero Geschäftsnummer

97.044

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

15.07.1997

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917-942

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