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Messaggio concernente un protocollo che modifica la Convenzione di doppia imposizione con la Danimarca

del 28 maggio 1997

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente il protocollo, firmato l'il marzo 1997, che modifica la Convenzione di doppia imposizione con la Danimarca.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

28 maggio 1997

1997 - 301

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Koller II cancelliere della Confederazione, Couchepin

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Compendio // presente protocollo modifica la Convenzione per tenere conto del cambiamento del diritto interno danese, applicando ai redditi imponibili sia in Svizzera che in Danimarca il metodo del computo. Il particolare tipo di esenzione attualmente in vigore continuerà ad essere applicabile ai redditi imponibili esclusivamente in Svizzera. L'imposta sulla sostanza, abolita in Danimarca, viene inoltre esclusa dal campo d'applicazione della Convenzione.

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Messaggio 1

Genesi

Nell'autunno del 1995 le autorità danesi hanno proposto alla Svizzera di avviare trattative in vista della revisione della Convenzione di doppia imposizione conclusa nel 1973. La richiesta faceva seguito alle diverse modifiche apportate al diritto fiscale danese, quali, segnatamente, il passaggio al metodo del computo e l'abolizione dell'imposta sulla sostanza. Non bisogna inoltre dimenticare l'introduzione di nuove imposte e le peculiarità della SAS, la Compagnia di navigazione aerea danese, norvegese e svedese.

Nel corso dei negoziati condotti nel mese di maggio 1996, le due parti hanno convenuto di non rielaborare la Convenzione, la cui applicazione non pone problemi, bensì di tener conto dei suddetti nuovi elementi in un protocollo.

Nell'ambito della procedura di consultazione i Cantoni e le cerehie economiche interessate alla conclusione della Convenzione di doppia imposizione hanno espresso la loro incondizionata approvazione alla prevista revisione della Convenzione.

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Commento alle disposizioni della Convenzione

Articolo 1 Questo articolo stabilisce che la Convenzione si applica alle imposte sulla sostanza soltanto nella misura in cui i due Stati contraenti prelevino un'imposta sulla sostanza. Finché la Danimarca non reintrodurrà l'imposta sulla sostanza, la Convenzione non limita la Svizzera nell'imposizione della sostanza.

Articolo 2 Conformememte all'articolo 2 del protocollo l'imposta sulla sostanza non figura più nell'elenco delle imposte danesi attualmente in vigore (art. 2 par. 3 lett. A della Convenzione). Nell'elenco è stata invece inserita l'imposta prelevata in Danimarca secondo l'Hydrocarbon Tax Act.

Articolo 3 L'articolo 3 del protocollo limita il campo d'applicazione territoriale (art. 3 par. 1 lett. a della Convenzione) alla terraferma e alle acque territoriali. Ne sono esclusi le Isole Färöer, la Groenlandia e - conformemente alla regolamentazione prevista nella Convenzione con la Norvegia - lo zoccolo continentale.

Articoli 4, 5 e 6 Questi articoli completano gli articoli 8, 13 e 15 della Convenzione al fine di tener conto delle particolarità della Scandinavian Airlines System (SAS), la compagnia di navigazione aerea danese, norvegese e svedese.

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Articolo 7 L'articolo 7 del protocollo modifica l'articolo 23 paragrafo 1 della Convenzione nel senso che la Danimarca applica ancora (art. 23 par. 1 lett. e della Convenzione) il particolare tipo di esenzione attualmente in vigore soltanto per i redditi e gli elementi della sostanza la cui imposizione la Convenzione attribuisce esclusivamente alla Svizzera. Per altri redditi ed elementi della sostanza che la Svizzera può assoggettare ad imposta, il residente in Danimarca resterà ancora imponibile in Danimarca. La Danimarca dovrà tuttavia computare (art.

23 par. 1 lett. a e b della Convenzione) sulle sue proprie imposte le imposte sul reddito e sulla sostanza pagate in Svizzera su questi redditi e su questi elementi della sostanza.

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Conseguenze finanziarie

II parziale passaggio al metodo del computo non ha alcuna incidenza finanziaria diretta, poiché il diritto d'imposizione svizzero non è toccato. Taluni maggiori introiti potrebbero d'altra parte derivare dal fatto che l'imposta sulla sostanza verrà esclusa dal campo d'applicazione della Convenzione e la Svizzera non sarà di conseguenza più limitata nel prelevamento dell'imposta sul patrimonio.

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Costituzionalità

II presente protocollo si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che accorda alla Confederazione il diritto di stipulare trattati con Stati esteri. Secondo l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale, spetta all'Assemblea federale approvare il presente protocollo. Il protocollo sottoposto ad approvazione costituirà parte integrante della Convenzione del 1973; questa Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile mediante notificazione scritta presentata almeno sei mesi prima. Essa non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale e non implica un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.

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Conclusione

II presente protocollo tiene conto delle modifiche intervenute a livello di legislazione tributaria danese e mantiene le soluzioni favorevoli che sono previste nella Convenzione con la Danimarca.

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Decreto federale Disegno che approva un protocollo che modifica la Convenzione di doppia imposizione con la Danimarca del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 19971', decreta:

Art. l 1 II protocollo che modifica la Convenzione di doppia imposizione con la Danimarca firmato l'il marzo 1997 è approvato.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum.

» FF 1997 III 943

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Protocollo Traduzione^ che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza

La Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca, animati dal desiderio di modificare la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza firmata a Berna il 23 novembre 1973 (dappresso designata come «Convenzione») hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Tutte le disposizioni contenute nella Convenzione concernenti le imposte sulla sostanza ed in relazione con esse sono applicabili solo finché entrambi gli Stati riscuotono un'imposta sulla sostanza.

Articolo 2 1. Il paragrafo 3 dell'articolo 2 della Convenzione è sostituito dalla seguente disposizione: «3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: a) in Svizzera: le imposte riscosse dalla Confederazione, dai Cantoni e comuni i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della sostanza, utili aziendali, profitti da capitali ecc.) e ii) sulla sostanza (sostanza complessiva, beni mobili e immobili, sostanze aziendali, capitali e riserve ecc.)

(dappresso designate come «imposta svizzera»); b) in Danimarca: i) l'imposta statale sul reddito (indkomstskatten til staten) ii) le imposte comunali sul reddito (den kommunale indkomstskat) iii) le imposte circondariali sul reddito (den amtskommunale indkomstskat) iv) le imposte secondo l'Hydrocarbon Tax Act (skatter i henhold til kulbrinteskatteloven) (designate dappresso come «imposta danese»)».

2. Il paragrafo 6 dell'articolo 2 della Convenzione è abrogato.

"Dal testo originale tedesco.

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Doppia imposizione

Articolo 3 La lettera a del paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione è sostituita dalla seguente disposizione: «a) il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»;

Articolo 4 Nell'articolo 8 della Convenzione è inserita come paragrafo 4 la seguente disposizione: «4. I paragrafi 1 e 3 si applicano agli utili del consorzio di navigazione aerea danese, norvegese e svedese Scandinavian Airlines System (SAS) tuttavia solo nella misura della partecipazione in questa organizzazione della Del Danske Luftfartsselskab (DDL), l'associata danese dello Scandinavian Airlines System (SAS)».

Articolo 5 1. Il secondo periodo del paragrafo 2 dell'articolo 13 della Convenzione è abrogato.

2. Il paragrafo 3 dell'articolo 13 della Convenzione è sostituito dalla seguente disposizione: «3. I profitti derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili esercitati nel traffico internazionale o di beni mobili che servono per l'esercizio di queste navi o di questi aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa».

3. Nell'articolo 13 della Convenzione è inserita come paragrafo 4 la seguente disposizione: «4. Il paragrafo 3 si applica agli utili del consorzio di navigazione aerea danese, norvegese e svedese Scandinavian Airlines System (SAS) tuttavia solo nella.

misura della partecipazione in questa organizzazione della Det Danske Luftfartsselskab (DDL), l'associata danese dello Scandinavian Airlines System (SAS)».

4. Nell'articolo 13 della Convenzione è inserita come paragrafo 5 la seguente disposizione: «5. I profitti derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi 1-4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente».

34 Foglio federale. 80° anno. Voi. Ili

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Doppia imposizione

Articolo 6 Nell'articolo 15 della Convenzione è inserita come paragrafo 4 la seguente disposizione: «4. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni ricevute da un residente di Danimarca per un'attività dipendente svolta a bordo di un aeromobile esercitato nel traffico internazionale gestito dal consorzio Scandinavian Airlines System (SAS) sono imponibili soltanto in Danimarca».

Articolo 7 1. Il paragrafo 1 dell'articolo 23 della Convenzione è sostituito dalla seguente disposizione: «1. Per quanto concerne la Danimarca, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a) Qualora un residente di Danimarca ritragga redditi o possieda una sostanza che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, la Danimarca, salve le disposizioni della lettera e), computa i) sull'imposta che preleva sui redditi del suddetto residente un importo pari all'imposta sul reddito pagata in Svizzera; ii) sull'imposta che preleva sulla sostanza del suddetto residente un importo pari all'imposta sulla sostanza pagata in Svizzera; b) la somma così computata non può, tuttavia, in entrambi i casi eccedere la frazione dell'imposta sul reddito o sulla sostanza, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi o alla sostanza imponibili in Svizzera; e) qualora un residente di Danimarca ritragga redditi o possieda una sostanza che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in Svizzera, la Danimarca può includere questi redditi o questa sostanza nella base di tassazione. La Danimarca deduce però dall'imposta sul reddito o dall'imposta sulla sostanza la frazione di queste imposte corrispondente proporzionalmente ai redditi ricevuti dalla Svizzera o alla sostanza ivi posseduta».

2. Il paragrafo 3 dell'articolo 23 della Convenzione è abrogato.

Articolo 8 1. I Governi degli Stati contraenti si notificano reciprocamente l'adempimento delle esigenze costituzionali richieste per l'entrata in vigore del presente protocollo.

2. Il presente protocollo costituisce parte integrante della Convenzione ed entrerà in vigore alla data dell'ultima delle due notificazioni di cui al paragrafo 1. Le sue disposizioni si applicheranno alle imposte per l'anno fiscale immediatamente successivo all'entrata in vigore del presente protocollo e per gli anni fiscali seguenti.

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Doppia imposizione

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a Copenhagen, PII marzo 1997, in due esemplari in lingua danese, tedesca e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione farà stato il testo inglese.

Per la Confederazione Svizzera: André von Graffenried

Per il Regno di Danimarca: Garsten Koch

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Messaggio concernente un protocollo che modifica la Convenzione di doppia imposizione con la Danimarca del 28 maggio 1997

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15.07.1997

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