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Iniziativa parlamentare LAINF. Riduzione delle prestazioni per negligenza grave in caso di infortuni non professionali Parere del Consiglio federale del 7 maggio 1997

Onorevoli presidenti e consiglieri, In applicazione dell'articolo 21quater capoverso 4 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC; RS 171.11), vi sottoponiamo il nostro parere sul rapporto e sulla proposta della Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSS) del 12 settembre 1996 (FF 1997 III 530) concernente una modifica dell'articolo 37 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20).

I

Situazione iniziale

Secondo l'articolo 37 capoverso 2 LAINF, le prestazioni in contanti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono ridotte se l'assicurato ha provocato l'infortunio per negligenza grave. Nel 1993 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), modificando la propria giurisprudenza, ha dichiarato inapplicabile la disposizione succitata poiché in contraddizione con il diritto internazionale per quanto attiene agli infortuni professionali (cfr. DTF 119 V 171, 120 V 128, 121 V 40).

II 7 ottobre 1994, il consigliere nazionale Suter ha depositato un'iniziativa parlamentare che domandava di abrogare l'articolo 37 capoverso 2 LAINF e quindi di ristabilire la parità di trattamento tra infortuni professionali e non professionali. Al termine di approfondite discussioni, la CSS ha proposto nel suo rapporto del 12 settembre 1996 di mantenere in linea di massima la riduzione delle prestazioni in contanti per gli infortuni non professionali causati da negligenza grave; ma di limitarla alle indennità giornaliere e ha un periodo di due anni. Il privilegio riconosciuto attualmente agli assicurati che devono provvedere al sostentamento di congiunti deve essere mantenuto. La CSS tiene così conto delle obiezioni sollevate dagli assicuratori, i quali rilevano che con l'abrogazione pura e semplice dell'articolo 37 capoverso 2 LAINF verrebbe meno l'effetto preventivo operato dalla riduzione delle prestazioni.

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Parere del Consiglio federale Accordo di principio

II Consiglio federale ritiene che la nuova versione dell'articolo 37 capoverso 2 LAINF proposta dalla CSS sia equilibrata. Da un lato, la soppressione della riduzione delle prestazioni in caso di infortuni professionali dovuti a negligenza grave consentirebbe di rispettare i nostri impegni internazionali, dall'altro, limitando le prestazioni per infortuni non professionali alle sole indennità giornaliere e conferendo a tale riduzione carattere temporaneo, si contribuirebbe a mitigare l'eccessiva severità della regolamentazione vigente, senza tuttavia dover rinunciare interamente all'effetto preventivo della riduzione delle prestazioni. Sebbene non trascurabili (ca. 11 mio di fr. all'anno), i costi supplementari sono comunque sopportabili.

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Conseguenze sulla surrogazione dell'assicuratore

La surrogazione dell'assicuratore nei confronti di terzi responsabili dell'infortunio è disciplinata dagli articoli 41-44 LAINF. L'articolo 42 illustra il rapporto fra il diritto di surrogazione dell'assicuratore e il diritto alla ripartizione del danno del danneggiato contro i terzi. Il capoverso 1 prevede quale regola fondamentale il diritto preferenziale del danneggiato: l'assicuratore è surrogato nei diritti dell'assicurato solo nella misura in cui le sue prestazioni assicurative coprano integralmente il danno. Il capoverso 2 prevede un'eccezione a questo principio per i casi in cui l'assicuratore abbia ridotto le sue prestazioni perché l'infortunio è conseguenza di una negligenza grave del danneggiato. In questo caso, l'assicuratore è surrogato nei diritti dell'assicurato in misura corrispondente al rapporto tra le prestazioni assicurative e il danno (ripartizione proporzionale), in modo tale che il danneggiato deve assumersi una parte del danno.

Qualora l'iniziativa venisse accolta nella forma proposta dall'onorevole Suter, l'articolo 42 capoverso 2 LAINF andrebbe modificato. La disposizione potrebbe essere applicata solo nei casi in cui le prestazioni assicurative siano ridotte perché la parte lesa ha provocato l'infortunio commettendo un crimine o un delitto (art. 37 cpv. 3 LAINF; in tal caso, si applica attualmente per analogia l'art. 42 cpv. 2 LAINF) o in caso di negligenza grave dei superstiti (art.

38 cpv. 2 LAINF).

Secondo il controprogetto della Commissione del Consiglio nazionale, è ancora possibile limitare la riduzione delle prestazioni assicurative in caso di infortuni non professionali, ragion per cui è opportuno mantenere la ripartizione proporzionale conformemente all'articolo 42 capoverso 2. Ci si può chiedere se questa ripartizione debba valere per tutte le prestazioni assicurative o solo per quelle ridotte, nel qual caso le prestazioni non ridotte soggiacerebbero al diritto preferenziale secondo il capoverso 1. Un calcolo del diritto di surrogazione che distinguesse tra prestazioni ridotte e non ridotte avvantaggerebbe il danneggiato, ma darebbe luogo a notevoli difficoltà pratiche. Il Consiglio federale propone dunque di mantenere la ripartizione proporzionale per tutte le presta540

zioni assicurative. Questa soluzione corrisponde al tenore attuale dell'articolo 42 capoverso 2 e dunque non comporterebbe alcuna modifica.

La situazione del danneggiato potrebbe tuttavia essere migliorata nel quadro della legge federale su una parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Il Consiglio federale ha infatti proposto nell'articolo 80 capoverso 2 LPGA una regolamentazione della ripartizione proporzionale più favorevole per il danneggiato (FF 1994 V 853 e seg., 893).

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Proposta

Secondo il Consiglio federale, il passo «... ovvero s'egli muore dei postumi dell'infortunio.» (art. 37 cpv. 2 secondo periodo LAINF) non è più necessario poiché la riduzione delle prestazioni riguarderebbe soltanto le indennità giornaliere, contrariamente alla versione attuale. Se un assicurato che non deve provvedere al sostentamento di alcun congiunto percepisce in seguito a infortunio per negligenza grave un'indennità giornaliera ridotta di oltre la metà, e muore più tardi dei postumi dell'infortunio, non vi è motivo di correggere successivamente l'indennità giornaliera.

Per questi, proponiamo il testo seguente: Se l'assicurato ha provocato l'infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere versate nel quadro dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i due anni successivi all'infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, doveva provvedere al sostentamento dei congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per i superstiti.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

7 maggio 1997

"

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Koller II cancelliere della Confederazione, Couchepin

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10.06.1997

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