Termine di referendum: 9 ottobre 1997

Legge federale sulla protezione delle acque

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(LPAc) Modifica del 20 giugno 1997

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 1996!), decreta: I

La legge federale del 24 gennaio 19912) sulla protezione delle acque è modificata come segue: Art. 3a Principio di causalità I costi delle misure prese secondo la presente leggt sono sostenuti da chi ne è la causa.

Art. 7 cpv. 3 3 1 Cantoni provvedono a una pianificazione comunale e, se necessario, a una pianificazione regionale dello smaltimento delle acque di scarico.

Art. 10 cpv. lbis e 4 lbis Essi provvedono a un esercizio economico di questi impianti.

4 Abrogato Titolo prima dell'art. 45 Titolo terzo: Esecuzione, studi di base, finanziamento, promovimento e procedura Capitolo 1: Esecuzione Sezione 1: Esecuzione da parte dei Cantoni »FF 1996 IV 1041 « RS 814.20 770

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Protezione delle acque. LF

Titolo prima dell'art. 60a Capitolo 3: Finanziamento Art. 60a 1 1 Cantoni provvedono affinchè i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: a. del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; b. degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; e. degli interessi; d. degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio.

2 Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo.

3 1 detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie.

4 Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico.

Titolo prima dell'art. 61 Capitolo 4: Promovimento Art. 61 Impianti per le acque di scarico 1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna ai Cantoni indennità per la costruzione e l'acquisto di: a. impianti, installazioni e apparecchiature per l'eliminazione dell'azoto nelle stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico, in quanto servano ad adempire accordi di diritto pubblico internazionale o decisioni di organizzazioni internazionali miranti a garantire la qualità delle acque fuori dalla Svizzera; b. canalizzazioni costruite in sostituzione degli impianti, delle installazioni e delle apparecchiature giusta la lettera a.

2 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può assegnare ai Cantoni indennità per i costi della pianificazione comunale e regionale dello smaltimento delle acque di scarico, se la domanda è presentata prima del 1° novembre 2002.

3 Le indennità ammontano al: a. 50 per cento dei costi computabili per misure di cui al capoverso 1; b. 35 per cento dei costi computabili per misure di cui al capoverso 2.

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Art. 62 Impianti per i rifiuti 1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna ai Cantoni indennità per la costruzione e l'acquisto di impianti, installazioni e apparecchiature destinati allo smaltimento di rifiuti speciali qualora tali infrastrutture siano d'interesse nazionale.

2 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna ai Cantoni con capacità finanziaria debole o media indennità per la costruzione e l'acquisto di impianti, installazioni e apparecchiature destinati al trattamento o al riciclaggio di rifiuti urbani, se la decisione di prima istanza sulla costruzione dell'impianto è presa prima del 1° novembre 1997. Per regioni che non dispongono ancora della capacità necessaria, il Consiglio federale può prorogare tale termine, al più tardi fino al 31 ottobre 1999, sempreché le circostanze lo richiedano.

3 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può assegnare ai Cantoni indennità per i costi della pianificazione dello smaltimento dei rifiuti che si estenda oltre i confini cantonali, se la domanda è presentata prima del 1° novembre 2002.

4 Le indennità ammontano: a. al 25 per cento dei costi computabili per gli impianti, le installazioni e le apparecchiature giusta i capoversi 1 e 2; b. al 35 per cento dei costi computabili per la pianificazione giusta il capoverso 3.

Art. 63 Condizioni generali per la concessione di indennità Le indennità sono assegnate soltanto se la soluzione prevista risponde a una pianificazione efficace, garantisce una protezione adeguata delle acque, è conforme allo stato della tecnica ed è economica.

Art. 64 cpv. 4 4

Le prestazioni della Confederazione ammontano al massimo al 40 per cento dei costi.

Art. 64a Garanzia contro i rischi La Confederazione può assumere una garanzia contro i rischi per gli impianti, le installazioni e le apparecchiature promettenti e innovativi. La garanzia non deve superare il 60 per cento dei costi computabili.

Art. 65 Finanziamento 1 L'Assemblea federale determina di volta in volta nell'ambito del bilancio preventivo l'ammontare massimo fino a concorrenza del quale, durante l'esercizio preso in considerazione, possono essere assegnati nuovi aiuti finanziari e indennità.

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Essa stanzia di volta in volta per quattro anni, con decreto federale semplice, i mezzi destinati al pagamento delle indennità per le quali è stata assegnata una prestazione di massima in applicazione dell'articolo 13 capoverso 6 della legge del 5 ottobre 1990" sui sussidi.

3 Essa stanzia un credito d'impegno pluriennale fino a concorrenza del quale la Confederazione può assumere garanzie contro i rischi giusta l'articolo 64a.

Titolo prima dell'art. 67 Capitolo 5: Procedura

Art. 84 cpv. 2 Abrogato Disposizione finale della modifica del 18 marzo 19942) Abrogata II

La legge del 7 ottobre 19833) sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue: Art. 31b cpv. 2 2

1 Cantoni definiscono zone di raccolta per questi rifiuti e provvedono a un esercizio economico degli impianti per i rifiuti.

Art. 32a Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani 1 1 Cantoni provvedono affinchè i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: a. del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati; b. dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti; e. degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; d. degli interessi; e. degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio.

" RS 616.1

2

>RU 1994 1634 «RS 814.01; RU 1997 1155 773

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Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo.

3 1 detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessaria riserve finanziarie.

4 Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico.

Art. 32a bis Ex art. 32a Negli articoli 39 capoverso 3 secondo periodo, 41 capoverso 1 e 61 capoverso 1 lettera h il rinvio «art. 32a è sostituito con «art. 32abis Art. 32e cpv. l primo periodo 1 II Consiglio federale può prescrivere che il detentor di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti. Se introduce siffatta tassa, esso prescrive parimenti che colui che esporta rifiuti in vista del loro deposito versi una tassa alla Confederazione ...

Art. 37 Le prescrizioni esecutive cantonali concernenti l'esame dell'impatto sull'ambiente (art. 9), la protezione dalle catastrofi (art. 10), il risanamento (art.

16-18), la protezione acustica negli immobili (art. 20 e 21) e i rifiuti (art. 30-32, 32obis-32e), per essere valide, devono essere approvate dalla Confederazione.

Ili

Disposizioni transitorie relative alla modifica della legge sulla protezione delle acque 1 Le domande di indennità giusta l'articolo 61 capoverso 2 lettere a, b, e, e ed f della legge sulla protezione delle acque nella versione del 24 gennaio 1991 '' sono decise secondo questo diritto se sono presentate prima del 1° gennaio 1995. Al posto della condizione ivi contenuta, secondo la quale i lavori di costruzione dovevano incominciare entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, subentra la condizione secondo cui la decisione di prima istanza sulla costruzione dell'impianto deve essere presa prima del 1° novembre 1997.

2 Le domande di indennità giusta l'articolo 61 capoverso 1 lettera e della legge sulla protezione delle acque nella versione del 18 marzo 19942' sono decise secondo questo diritto se sono presentate prima del 1 ° novembre 2002 e se i provvedimenti sono presi e conteggiati prima di tale data.

"RU 1992 1860 >RU 1994 1634

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Le domande di indennità giusta l'articolo 61 capoverso 2 della legge sulla protezione delle acque nella versione del 18 marzo 1994, presentate prima dell'entrata in vigore della presente modifica, sono decise secondo il nuovo diritto.

IV 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 giugno 1997 II presidente: Delalay II segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 20 giugno 1997 II presidente: Stamm Judith II segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 1° luglio 1997'> Termine di referendum: 9 ottobre 1997

D FF 1997 III 770

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) Modifica del 20 giugno 1997

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01.07.1997

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