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Iniziativa parlamentare Tangenti e bustarelle. Non riconoscimento delle deduzioni fiscali (Carobbio; CET-N) Rapporto del 29 gennaio 1997 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale Parere del Consiglio federale del 22 ottobre 1997

Onorevoli presidente e consiglieri, In conformità con l'articolo 21qatorm capoverso 4 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC), vi sottoponiamo il nostro parere sul rapporto e sulla proposta del 29 gennaio 1997 (FF 1997 II 852) della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) che, mediante iniziativa parlamentare, presenta un progetto riguardante il non riconoscimento delle deduzioni fiscali di tangenti e bustarelle.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

22 ottobre 1997

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In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Koller II cancelliere della Confederazione, Couchepin

1997-588

Parere 1

Proposta del gruppo d'esperti

La proposta della CET-N si fonda sui lavori del gruppo di periti da essa istituito, per cui esporremo dapprima le grandi linee della soluzione proposta da tale gruppo.

Il gruppo di periti sostiene che i versamenti di retribuzioni corruttive non devono essere deducibili dalle imposte, qualora abbiano comportato una condanna con decisione passata in giudicato o una confisca in base a una norma penale svizzera. Inoltre, esso ha previsto un obbligo di denuncia alle autorità penali delle autorità fiscali che vengono a conoscenza di retribuzioni corruttive nell'esercizio delle loro funzioni. La sospensione della prescrizione della tassazione, secondo la proposta del gruppo di periti, serve all'accertamento dell'imponibile.

Fondamentalmente, sono due le considerazioni che hanno condotto a tale proposta: da un lato il gruppo di periti intendeva evitare i dissensi di valutazione tra due ordinamenti giuridici parziali. Riteneva infatti che sarebbe stato incoerente rifiutare la deduzione fiscale anche nel caso di corruzione di un funzionario straniero, poiché tale fattispecie non è passibile di pena nel diritto penale svizzero. Il gruppo di periti si rifa pertanto volontariamente al vigente ordinamento penale. Se il diritto penale dovesse poi essere adeguato all'evoluzione internazionale con estensione della punibilità, anche la deducibilità fiscale dovrebbe essere ristretta di conseguenza. D'altro lato, i periti intendevano evitare che i funzionari fiscali fossero de facto costretti a procedere a indagini, normalmente riservate alle autorità incaricate del procedimento penale.

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Proposta della CET-N

Tenuto conto delle spiegazioni contenute nel rapporto della CET-N, il progetto di quest'ultima si distingue in tre punti in particolare da quello del gruppo di periti. Fin dall'inizio, la corruzione di funzionari stranieri dovrebbe comportare il rifiuto della deducibilità, a titolo di oneri giustificati dall'uso commerciale, come in materia di corruzione di funzionari svizzeri. Inoltre, la deduzione dovrebbe essere rifiutata fin dalla constatazione di un caso di corruzione da parte del funzionario fiscale e non solamente quando il giudice penale abbia pronunciato una decisione passata in giudicato. Infine la Commissione intende rinunciare all'obbligo di denuncia delle autorità fiscali alle autorità penali.

La maggioranza della CET-N ha ritenuto che sarebbe stato eccessivo prevedere che la denuncia delle autorità fiscali avvii un procedimento penale. Tale obbligo di denuncia potrebbe eventualmente essere introdotto quando tale evoluzione dovesse avvenire sul piano internazionale. Il funzionano fiscale dovrebbe poter giudicare se si trova di fronte a un caso di corruzione secondo il diritto penale svizzero. I casi limite dovrebbero essere giudicati da un tribunale fiscale.

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Parere del Consiglio federale

II 13 marzo 1995 nell'ambito della discussione dell'iniziativa in Consiglio nazionale, l'autore dell'iniziativa, Werner Carobbio, e i relatori hanno sostenuto che le retribuzioni corruttive sono un mezzo di corruzione e sono pertanto riprensibili. La corru-

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zione mette in dubbio la fiducia nell'amministrazione e nello Stato e conduce a distorsioni concorrenziali. La deducibilità fiscale di tali prestazioni pecuniarie potrebbe essere interpretata come un invito alla corruzione, per cui si impone una normativa legale del problema.

Secondo la vigente prassi amministrativa e del Tribunale federale, le retribuzioni corruttive sono deducibili dalle imposte a condizione che sia fornita la prova che sono giustificate dall'uso commerciale. Al proposito si chiede in particolare di dimostrare che determinati redditi hanno potuto essere conseguiti unicamente grazie al versamento di retribuzioni corruttive. Tale normativa è, in un certo senso, il corrispondente del principio secondo cui sono imponibili anche i redditi realizzati mediante negozi illeciti.

Il Consiglio federale condivide fondamentalmente gli orientamenti della CET-N.

Ritiene riprensibile il versamento di retribuzioni corruttive. La corruzione danneggia la fiducia nell'amministrazione e nello Stato e deve essere combattuta. Non dovrebbe essere ricompensata da una deduzione fiscale. A tale proposito, alla proposta di minoranza della CET-N il Consiglio federale preferisce la proposta di maggioranza, pur non ignorando che quest'ultima può provocare determinate difficoltà nelle dichiarazioni. Presenta tuttavia l'indubbio vantaggio di dare all'estero un segnale inequivocabile della ferma volontà svizzera di non tollerare oltre la corruzione di funzionari stranieri. La Svizzera vi è tenuta da una Raccomandazione delPOCSE del 1996. Con la proposta di minoranza II, che all'estero sarebbe percepita come un atteggiamento isolazionista del nostro Paese, il medesimo obiettivo potrà essere raggiunto solamente quando il diritto penale svizzero renderà passibile di pena la corruzione di funzionari stranieri. È in corso la preparazione di pertinenti lavori; la necessaria coordinazione dovrà essere assicurata da una convenzione dell'OCSE che è attualmente oggetto di negoziati.

Il Consiglio federale è pertanto d'accordo con la proposta di maggioranza della CETN, ma propone alcune piccole modifiche redazionali a fini di chiarezza (cf. in seguito n. 4). E inevitabile che la novità si applichi sia alla LIFD sia alla LAID. La modifica della LAID presuppone la consultazione preliminare dei Cantoni.

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Dichiarazione del Consiglio federale

In base alle presenti considerazioni, il Consiglio federale è disposto ad accettare un'iniziativa parlamentare nel senso della proposta di maggioranza della CET-N; propone tuttavia le seguenti formulazioni: Art. 27 cpv. 3 LIFD e art. 10 cpv. 1bis LAID: Non possono essere dedotti i pagamenti di retribuzioni corruttive secondo il diritto penale svizzero a persone che svolgono funzioni pubbliche.

Art. 59 cpv. 2 LIFD e art. 25 cpv. 1 bisLAID: Non sono considerati oneri giustificati dall'uso commerciale i pagamenti di retribuzioni corruttive secondo il diritto penale svizzero a persone che svolgono funzioni pubbliche.

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1997

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

02.12.1997

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1072-1074

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