Termine di referendum: 29 gennaio 1998

Legge federale sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese

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del 10 ottobre 1997

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 marzo 19971*, decreta: I

Le leggi federali seguenti sono modificate come segue: 1. Legge federale del 14 dicembre 19902> sull'imposta federale diretta

Art. 1 lett. b La Confederazione riscuote a titolo d'imposta diretta secondo la presente legge: b. un'imposta sull'utile delle persone giuridiche; Art. 20 cpv. 1 lett. e 1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente: e. i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni- gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale ecc.). In caso di vendita di diritti di partecipazione alla società di capitali o alla società cooperativa che li ha emessi, conformemente all'articolo 4a della legge federale del 13 ottobre 19653) sull'imposta preventiva, l'eccedenza di liquidazione è considerata realizzata nell'anno in cui sorge il credito fiscale dell'imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e l bis della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva); Art. 52 cpv. 2-4 2

L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato all'utile per cui sussiste un obbligo fiscale in Svizzera secondo l'articolo 51.

«FF 1997 II 963

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>RS 642.11; RU 1996 1445 >RS 642.21; RU ... (FF 1997 IV 655)

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Riforma 1997 dell'imposizione delle imprese. LF 3

Nelle relazioni internazionali l'assoggettamento delle imprese, degli stabilimenti d'impresa e dei fondi è delimitato secondo i principi del diritto federale concernente il divieto della doppia imposizione intercantonale. Un'impresa svizzera può compensare le perdite subite da uno stabilimento d'impresa situato all'estero con utili realizzati in Svizzera se lo Stato dello stabilimento d'impresa non ne ha già tenuto conto. Se detto stabilimento d'impresa realizza utili nel corso dei sette anni successivi, un'ulteriore imposizione verrà effettuata in questi esercizi nella misura in cui i riporti di perdite sono compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa. Le perdite su immobili all'estero sono prese in considerazione soltanto se nello Stato interessato è tenuto uno stabilimento d'impresa. Sono fatte salve le disposizioni previste dalle convenzioni di doppia imposizione.

4 1 contribuenti aventi sede e amministrazione effettiva all'estero devono pagare l'imposta sull'utile realizzato in Svizzera.

Art. 53 Abrogato Art. 56 lei t. g primo periodo e leti, h Sono esenti dall'imposta: g. le persone giuridiche, che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne l'utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini. ...

h. le persone giuridiche che perseguono, sul piano nazionale, fini di culto, per quanto riguarda l'utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini; Art. 62 cpv. 4 4 Le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d'investimento relativo alle partecipazioni del 20 per cento almeno sono aggiunti agli utili imponibili, per quanto non siano più giustificati.

Art. 65 Interessi sul capitale proprio occulto Gli interessi passivi concernenti la parte del capitale di terzi economicamente equiparabile al capitale proprio rientrano nell'utile imponibile delle società di capitali e delle società cooperative.

Art. 68 L'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative è dell'8,5 per cento dell'utile netto.

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Art. 70 cpv. 1, 2 lett. a e e, nonché cpv. 3-5 1

II ricavo netto da partecipazioni secondo l'articolo 69 corrisponde al reddito delle medesime dedotti i costi di finanziamento e un contributo del 5 per cento per la copertura delle spese amministrative; è fatta salva la prova delle spese amministrative effettive. Si considerano costi di finanziamento gli interessi passivi nonché gli altri costi economicamente equiparabili agli interessi passivi. Il ricavo da partecipazioni comprende inoltre gli utili in capitale delle partecipazioni, come pure il ricavo dalla vendita dei relativi diritti di opzione. È fatto salvo l'articolo 201a.

2 Non sono ricavo da partecipazioni: a. Abrogata e. gli utili derivanti dalla rivalutazione di partecipazioni.

3 II ricavo da una partecipazione è considerato nel calcolo della riduzione soltanto nella misura in cui nessun ammortamento, connesso a tale ricavo, sia effettuato su questa partecipazione a carico dell'utile netto imponibile (art. 58 e segg.).

4 Gli utili in capitale sono considerati nel calcolo della riduzione soltanto: a. nella misura in cui il provento dell'alienazione sia superiore al costo d'investimento; b. sempreché la partecipazione alienata fosse pari almeno al 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale dell'altra società e la società di capitali o la società cooperativa l'ha detenuta come tale per almeno un anno.

5 Le operazioni che portano a un risparmio fiscale ingiustificato in seno al gruppo implicano una rettifica degli utili imponibili o una diminuzione della riduzione. Vi è risparmio fiscale ingiustificato se c'è un nesso causale tra utili e perdite o ammortamenti su partecipazioni ai sensi degli articoli 62, 69 e 70.

Art. 71 cpv. 1 1 L'imposta sull'utile delle associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche è del 4,25 per cento dell'utile netto.

Titolo terzo: Imposta sul capitale (art. 73-78) Abrogato Art. 79 cpv. 1 1 L'imposta sull'utile netto è fissata e riscossa per ogni periodo fiscale.

Art. 81 Abrogato 650

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Art. 125 cpv. 3 3

Ai fini della tassazione dell'imposta sull'utile, le società di capitali e le società cooperative indicano inoltre il loro capitale proprio al termine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. Il capitale proprio comprende il capitale azionario o il capitale sociale liberato, le riserve palesi e le riserve latenti costituite per il tramite di utili imposti, nonché la parte del capitale di terzi economicamente equiparabile al capitale proprio.

Art. 131 cpv. I 1 L'autorità di tassazione fissa, nella decisione di tassazione, gli elementi imponibili (reddito imponibile, utile netto imponibile), l'aliquota e l'importo di imposta. Inoltre essa indica alle società di capitali e alle società cooperative l'importo del capitale proprio dopo la tassazione dell'imposta sull'utile e considerato il riparto dell'utile.

Art. 151 cpv. 2 2

II ricupero di imposta non può essere operato, nemmeno nel caso di valutazione insufficiente, se il contribuente ha presentato una dichiarazione completa e precisa del reddito, della sostanza e dell'utile netto e ha giustificato in modo adeguato il capitale proprio, e se l'autorità fiscale ha accettato la valutazione.

Art. 207a Disposizione transitoria della modifica del 10 ottobre 1997 1 Gli utili in capitale su partecipazioni nonché il ricavo dalla vendita dei relativi diritti d'opzione non sono considerati nel calcolo del ricavo netto conformemente all'articolo 70 capoverso 1 se la società di capitali o la società cooperativa deteneva già le partecipazioni in questione prima del 1° gennaio 1997 e realizza prima del 1° gennaio 2007 gli utili menzionati.

2 Rispetto alle partecipazioni che la società di capitali o la società cooperativa deteneva già prima del 1° gennaio 1997, i valori determinanti per l'imposta sull'utile all'inizio dell'esercizio commerciale che termina nel 1997 sono considerati alla stregua dei costi d'investimento (art. 62 cpv. 4 e 70 cpv. 4 lett. a).

3 Se una società di capitali o una società cooperativa trasferisce a una società estera del medesimo gruppo una partecipazione che deteneva già prima del 1° gennaio 1997 e la cui quota è pari almeno al 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un'altra società, la differenza tra il valore determinante per l'imposta sull'utile e il valore venale di tale partecipazione è aggiunta all'utile netto imponibile. In questo caso, le partecipazioni in causa sono considerate come acquisite prima del 1° gennaio 1997. Simultaneamente, la società di capitali o la società cooperativa può costituire una riserva non imposta pari a questa differenza. Questa riserva è sciolta con incidenza fiscale se la partecipazione è alienata a un terzo estraneo al gruppo o se la società i cui diritti di partecipazione sono stati trasferiti aliena una parte importante dei propri attivi e 651

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passivi o è liquidata. La società di capitali o la società cooperativa è tenuta ad allegare alla sua dichiarazione d'imposta un elenco delle partecipazioni oggetto di una riserva non imposta ai sensi del presente articolo. La riserva non imposta è sciolta senza incidenze fiscali il 31 dicembre 2006.

4 Se l'esercizio commerciale termina dopo l'entrata in vigore della modifica della presente legge del 10 ottobre 1997, l'imposta sull'utile è calcolata secondo il nuovo diritto per detto esercizio commerciale.

Art. 222 Abrogato

2. Legge federale del 14 dicembre 1990!) sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 7 cpv. lbìs lbls In caso di vendita di diritti di partecipazione, ai sensi dell'articolo 4o della legge federale del 13 ottobre 19652) sull'imposta preventiva, alla società di capitali o alla società cooperativa che li ha emessi, il reddito della sostanza è considerato realizzato nell'anno in cui sorge il credito fiscale dell'imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e l bis della legge federale sull'imposta preventiva).

Art. 24 cpv. 3bìs 3b s ' Qualora una società di capitali o una società cooperativa non prevista nell'articolo 28 capoversi 2 e 3 trasferisca una partecipazione a una società estera del medesimo gruppo, l'imposizione della differenza tra il valore determinante per l'imposta sull'utile e il valore venale della partecipazione è rinviata. Il rinvio dell'imposizione decade se la partecipazione trasferita è venduta a un terzo estraneo al gruppo o se la società i cui diritti di partecipazione sono stati trasferiti aliena una parte importante dei propri attivi e passivi o è liquidata.

Art. 28 cpv. 1, lbìs e 3-5 1 Per le società di capitali e le società cooperative che possiedono almeno il 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un'altra società oppure una partecipazione il cui valore venale è di almeno 2 milioni di franchi, l'imposta sull'utile è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto realizzato con questa partecipazione e l'utile netto complessivo. Il ricavo netto corrisponde al reddito delle partecipazioni dedotti i relativi costi di finanziamento e un contributo del 5 per cento per la copertura delle spese amministrative; è fatta salva la prova delle spese amministrative effettive. Si considerano costi di fi" RS 642.14 >RS 642.21; RU ... (FF 1997 IV 655)

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nanziamento gli interessi passivi nonché gli altri costi economicamente equiparabili agli interessi passivi.

lbis I Cantoni possono estendere la riduzione agli utili in capitale delle partecipazioni come pure al ricavo della vendita dei relativi diritti d'opzione. In tal caso, gli utili in capitale sono considerati nel calcolo della riduzione soltanto nella misura in cui il provento dell'alienazione sia superiore al costo d'investimento e se la partecipazione alienata ammonta almeno al 20 per cento del capitale sociale o azionario dell'altra società ed è stata detenuta come tale per almeno un anno dalla società di capitali o dalla società cooperativa. Le rettifiche di valore come pure gli ammortamenti sul costo d'investimento relativo alle partecipazioni del 20 per cento almeno sono aggiunti all'utile imponibile, per quanto non siano più giustificati.

3 Le società di capitali, le società cooperative e le fondazioni che esercitano un'attività amministrativa in Svizzera, senza tuttavia esercitarvi un'attività commerciale, pagano l'imposta sull'utile come segue: a. i ricavi da partecipazioni ai sensi del capoverso 1, nonché gli utili in capitale e di rivalutazione su queste partecipazioni sono esenti da imposta; b. gli altri proventi da fonti svizzere sono imposti secondo la tariffa ordinaria; e. gli altri proventi da fonti estere sono imposti secondo la tariffa ordinaria in funzione dell'importanza dell'attività amministrativa esercitata in Svizzera; d. gli oneri giustificati dall'uso commerciale, in relazione economica con determinati redditi e proventi sono previamente dedotti dai medesimi. Le perdite subite su partecipazioni ai sensi della lettera a possono essere compensate soltanto con i ricavi ivi menzionati.

4

Le società di capitali e le cooperative che esercitano un'attività commerciale principalmente rivolta all'estero e solo marginalmente in Svizzera pagano l'imposta sull'utile secondo il capoverso 3. Gli altri proventi da fonti estere secondo il capoverso 3 lettera e sono imposti in funzione dell'importanza dell'attività commerciale svolta in Svizzera.

5 Sono esclusi dalla riduzione dell'imposta sull'utile giusta i capoversi 2-4 i proventi e i ricavi per i quali viene richiesto uno sgravio dalle imposte estere alla fonte, sempreché la convenzione internazionale ne disponga l'imposizione ordinaria in Svizzera.

Art. 72a Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica 1 1 Cantoni adeguano le loro legislazioni alle disposizioni della modifica della presente legge del 10 ottobre 1997 (art. 7 cpv. l bis , 24 cpv. 3bis e 28 cpv. 1 e 3-5) entro il termine di cinque anni a contare dalla sua entrata in vigore.

2 Scaduto questo termine, dette disposizioni si applicano conformemente all'articolo 72 capoverso 2.

28 Foglio federale. 80° anno. Voi. IV

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3. Legge federale del 27 giugno 1973'' sulle tasse di bollo Art. 6 cpv. 1 leti, h 1 Non soggiacciono alla tassa: h. i diritti di partecipazione costituiti a titolo oneroso al momento della fondazione o dell'aumento di capitale di una società anonima, di una società in accomandita per azioni o di una società a responsabilità limitata, per quanto le prestazioni dei soci non superino complessivamente 250000 franchi.

Art. 7 cpv. 1 lett. b Abrogata Art. 8 cpv. 1 frase introduttiva 1 La tassa sui diritti di partecipazione è dell'I per cento ed è calcolata:

Art. 9 cpv. 1 lett. b Abrogata Art. 22 lett. a, abis e a'er

Non soggiacciano alla tassa i pagamenti di premi per l'assicurazione: a. sulla vita, non riscattabile o riscattabile con pagamento periodico dei premi; il Consiglio federale stabilisce per ordinanza le necessarie delimitazioni; abis. sulla vita, nella misura in cui tale assicurazione serve alla previdenza professionale ai sensi della legge federale del 25 giugno 19822) sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; aler. sulla vita, conclusa da uno stipulante domiciliato all'estero.

Art. 24 cpv. 1 1

La tassa è calcolata sul premio netto a contanti ed è del 5 per cento; per l'assicurazione sulla vita essa è del 2,5 per cento.

Art. 51 Abrogato " RS 641.10 > RS 831.40

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Riforma 1997 dell'imposizione delle imprese. LF 4. Legge federale del 13 ottobre 1965 ^ sull'imposta preventiva

Introduzione di un'abbreviazione del titolo LIP

Art. 4a io. Acquisto dei ' La società di capitali o la società cooperativa che acquista i propartPedpà"ioned' Pri diritti di partecipazione (azioni, quote sociali, buoni di partecipazione o buoni di godimento) in virtù di una decisione di riduzione del suo capitale o nell'intento di ridurlo deve l'imposta preventiva sulla differenza tra il prezzo d'acquisto e il valore nominale liberato di questi diritti di partecipazione. Quest'imposizione si applica anche quando l'acquisto dei propri diritti di partecipazione supera i limiti previsti nell'articolo 659 del Codice delle obbligazioni (CO)2).

2 II capoverso 1 si applica per analogia se la società di capitali o la società cooperativa che ha acquistato i propri diritti di partecipazione entro i limiti previsti nell'articolo 659 CO non riduce successivamente il suo capitale e non li rivende entro un termine di sei anni.

3 Se la società di capitali o la società cooperativa acquista i propri diritti di partecipazione nell'ambito di impegni fondati su un prestito convertibile o a opzione oppure su un piano di partecipazione del personale, il termine di rivendita di cui al capoverso 2 è sospeso sino all'estinzione di questi impegni, ma al massimo per sei anni nel caso di piani di partecipazione del personale.

Art. 12 cpv. Jbìs lbis Se una società acquista ai sensi dell'articolo 4o capoverso 2 i propri diritti di partecipazione, il credito fiscale sorge allo scadere del termine stabilito da detta disposizione.

Art. 16 cpv. 2 2

Un interesse di mora è dovuto, senza diffida, sugli importi di imposta non ancora pagati alle scadenze stabilite dal capoverso 1.

Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il tasso di interesse.

Art. 70a in. Disposizione Gli articoli 4o, 12, capoverso l bis e 16 capoverso 2 si applicano anmodTfu-a'adeMO cne ag'i eventi anteriori alla loro entrata in vigore, a meno che la ottobre 1997 pretesa fiscale sia prescritta o stabilita in modo definitivo.

" RS 642.21; RU ... (FF 1997 IV 655) > RS 220

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La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

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II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 10 ottobre 1997 II presidente: Stamm Judith II segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 10 ottobre 1997 II presidente: Delalay II segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 21 ottobre 1997 '> Termine di referendum: 29 gennaio 1998

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'>FF 1997 IV 648 656

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21.10.1997

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