Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 20162, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La Confederazione prende provvedimenti atti a sostenere gli Stati dell'Europa dell'Est nei loro sforzi di attuazione e di consolidamento della democrazia, nonché nella transizione verso l'economia di mercato e nell'instaurazione delle relative strutture sociali.

1

Sono Stati dell'Europa dell'Est ai sensi della presente legge gli ex Paesi comunisti dell'Europa dell'Est e i Paesi dell'ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS).

2

Nell'ambito del contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata, la Confederazione può sostenere anche Cipro e Malta.

3

Art. 2

Obiettivi

La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est persegue i seguenti obiettivi:

1 2

a.

la promozione e il rafforzamento dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo, nonché l'attuazione e il consolidamento del sistema democratico, segnatamente di istituzioni politiche stabili;

b.

la promozione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile, fondato sui principi dell'economia di mercato, che favorisca la stabilità economica, lo sviluppo culturale, l'aumento dei redditi e il miglioramento delle condizioni

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di vita della popolazione e contribuisca nel contempo alla protezione dell'ambiente e all'utilizzazione razionale delle risorse naturali.

Art. 3

Principi

La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est è parte integrante della politica estera e della politica economica esterna della Svizzera. Si fonda in particolare sul principio del partenariato solidale.

1

I provvedimenti secondo la presente legge tengono conto delle condizioni degli Stati dell'Europa dell'Est e in particolare dei bisogni della loro popolazione.

2

Essi presuppongono che lo Stato o l'istituzione partner prenda propri efficaci provvedimenti.

3

Art. 4

Democrazia e diritti dell'uomo

Il Consiglio federale provvede affinché la cooperazione si fondi sui principi della democrazia e sul rispetto dei diritti dell'uomo. In caso di grave violazione di questi principi, esso può prendere provvedimenti e procedere agli adeguamenti necessari.

Art. 5

Modalità

I provvedimenti possono essere eseguiti nell'ambito di sforzi bilaterali o multilaterali o in modo autonomo.

Art. 6

Coordinamento

La Confederazione coordina i suoi provvedimenti con gli sforzi degli Stati dell'Europa dell'Est e con le prestazioni di altre istituzioni svizzere, estere e internazionali.

Sezione 2: Provvedimenti Art. 7

Forme di cooperazione

La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est può assumere le seguenti forme: a.

cooperazione tecnica;

b.

cooperazione finanziaria, inclusi gli aiuti finanziari, il sostegno al bilancio, la riduzione dell'indebitamento e le garanzie;

c.

provvedimenti atti a promuovere la partecipazione al commercio mondiale;

d.

provvedimenti atti a promuovere l'impiego di mezzi del settore privato;

e.

qualsiasi altra forma complementare ai provvedimenti previsti nel presente articolo, idonea al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.

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Art. 8

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Prestazioni finanziarie

Le prestazioni finanziarie della Confederazione possono essere accordate sotto forma di: a.

contributi a fondo perso;

b.

mutui;

c.

partecipazioni;

d.

garanzie.

Art. 9

Provvedimenti misti

I provvedimenti possono consistere anche in forme combinate di cooperazione e di prestazioni finanziarie della Confederazione.

Sezione 3: Finanziamento Art. 10

Crediti quadro

I mezzi necessari per finanziare i provvedimenti secondo la presente legge sono stanziati sotto forma di crediti quadro pluriennali mediante decreto federale semplice.

Sezione 4: Esecuzione Art. 11

Priorità

Il Consiglio federale fissa le priorità e i settori di attività prioritari dei provvedimenti secondo la presente legge; al riguardo si fonda sui principi della stessa e tiene conto dell'esperienza e delle conoscenze specialistiche disponibili in Svizzera.

Art. 12

Accordi e contratti

Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che fissano i principi generali della cooperazione con uno o più Stati o con un'organizzazione internazionale.

1

Gli uffici federali competenti possono concludere accordi internazionali e contratti di diritto pubblico o privato relativi a programmi o a progetti specifici.

2

Art. 13 1

Collaborazione con terzi

La progettazione e l'esecuzione dei provvedimenti possono essere affidate a terzi.

Il Consiglio federale può sostenere iniziative di istituzioni private conformi agli obiettivi e ai principi della presente legge.

2

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Il Consiglio federale può collaborare con Cantoni, Comuni e istituzioni pubbliche a progetti inerenti alla presente legge e sostenere le loro iniziative.

3

Per adempiere gli obiettivi secondo la presente legge, il Consiglio federale può costituire persone giuridiche o decidere la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche.

4

Art. 14

Coordinamento nell'Amministrazione federale

Il Consiglio federale provvede ad assicurare coerenza e coordinamento in seno all'amministrazione federale nell'ambito della politica nei confronti dell'Europa dell'Est.

Art. 15

Amministrazione del personale locale

Il datore di lavoro tratta, in forma cartacea o nel sistema di informazione BV PLUS dell'Ufficio federale del personale, i dati del personale non trasferibile del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) impiegato all'estero sulla base di un contratto di diritto privato e attivo nell'ambito della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (personale locale) del quale necessita per espletare i compiti di sua competenza quale datore di lavoro, in particolare per: 1

a.

determinare gli effettivi necessari;

b.

reclutare il personale per garantire gli effettivi necessari;

c.

gestire i salari e le remunerazioni, allestire i dossier del personale e gestire le comunicazioni indirizzate alle assicurazioni sociali;

d.

promuovere le misure di sviluppo e fidelizzazione degli impiegati;

e.

mantenere e migliorare il livello di qualifica degli impiegati;

f.

assicurare una pianificazione, un monitoraggio e un controllo mediante analisi comparative, analisi di dati, di rapporti e di piani di misure.

Il datore di lavoro può trattare i seguenti dati relativi al personale necessari per lo svolgimento dei compiti di cui al capoverso 1, compresi i dati sensibili e i profili della personalità: 2

3

a.

informazioni relative alla persona;

b.

informazioni relative allo stato di salute in rapporto alla capacità lavorativa;

c.

informazioni relative alla salute connesse con i rimborsi dell'assicurazione malattie;

d.

informazioni relative alle prestazioni, al potenziale e allo sviluppo personale e professionale;

e.

dati richiesti nell'ambito della collaborazione per l'attuazione del diritto delle assicurazioni sociali;

f.

atti procedurali e decisioni delle autorità riguardanti il lavoro.

Il datore di lavoro è responsabile della protezione e della sicurezza dei dati.

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Può trasmettere dati a terzi unicamente se vi è una base legale o se la persona interessata vi acconsente per scritto.

4

I dati di cui al capoverso 2 lettere a e c possono essere trasmessi al consulente assicurativo del DFAE solo se sono assolutamente necessari per chiarire un caso specifico.

5

6

Il datore di lavoro emana disposizioni d'esecuzione concernenti: a.

il trattamento dei dati, in particolare la loro raccolta, conservazione, archiviazione e distruzione;

b.

le autorizzazioni di trattamento dei dati;

c.

le categorie di dati di cui al capoverso 2;

d.

la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 16

Commissione consultiva

La Commissione consultiva per la cooperazione internazionale secondo l'articolo 14 della legge federale del 19 marzo 19763 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali presta consulenza al Consiglio federale in particolare in merito agli obiettivi e alle priorità della cooperazione.

Art. 17

Valutazioni e rapporti

Il Consiglio federale vigila sull'utilizzazione efficace dei mezzi stanziati e ordina valutazioni periodiche.

1

2

Riferisce all'Assemblea federale su ogni periodo di credito.

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 18

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 19

Modifica del diritto vigente

La legge federale del 19 dicembre 20034 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo è modificata come segue: Art. 1 cpv. 2 lett. b 2

Sono fatte salve le misure ai sensi: b.

3 4 5

della legge federale del ...5 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est;

RS 974.0 RS 193.9 RS ...

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Art. 20

Referendum, entrata in vigore e durata di validità

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

La presente legge ha validità fino al 31 dicembre 2024.

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