12 Legge federale sui politecnici federali

Disegno

(Legge sui PF) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20161, decreta: I La legge sui PF del 4 ottobre 19912 è modificata come segue: Art. 3a

Collaborazione con terzi

Nell'ambito degli obiettivi strategici del Consiglio federale per il settore dei PF e delle istruzioni del Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono costituire società, partecipare a società oppure collaborare in altro modo con terzi al fine di adempiere i propri compiti.

Art. 16a, rubrica, nonché cpv. 1 e 2 Limitazioni all'ammissione Il Consiglio dei PF può, su domanda della Direzione della scuola e qualora motivi di capacità lo esigano, limitare l'ammissione al ciclo di studi bachelor o master agli studenti in possesso di un attestato estero che dà accesso agli studi superiori. Le limitazioni possono riferirsi a singoli indirizzi accademici o al numero totale dei posti di studio presso i PF.

1

Su domanda della Direzione della scuola, il Consiglio dei PF può decidere di limitare l'ammissione ai cicli di studio che preparano a un ciclo di studio master in medicina per tutti gli studenti.

2

1 2

FF 2016 2701 RS 414.110

2015-2552

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Art. 17 cpv. 1bis Gli altri membri del Consiglio dei PF ricevono un mandato di diritto pubblico dalla Confederazione. Il Consiglio federale stabilisce l'indennità e le altre condizioni contrattuali.

1bis

Titolo prima dell'articolo 20a

Sezione 3: Integrità scientifica e buona prassi scientifica Art. 20a

Regole, procedura e sanzioni

I PF e gli istituti di ricerca emanano regole vincolanti per i loro membri sull'integrità scientifica e sulla buona prassi scientifica.

1

I PF e gli istituti di ricerca definiscono la procedura per i casi di sospetta violazione di tali regole.

2

Le sanzioni per la violazione di queste regole sono rette dalle disposizioni in materia di diritto del personale e dalle disposizioni concernenti la revoca di titoli accademici.

3

Art. 20b

Fornitura e richiesta di informazioni

Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono comunicare, nel singolo caso e su precisa richiesta scritta, agli organi di università nazionali ed estere e agli istituti di ricerca o di promozione della ricerca incaricati di individuare e sanzionare comportamenti scientifici scorretti: 1

a.

se i loro membri hanno violato le regole dell'integrità scientifica e della buona prassi scientifica o se sussiste il sospetto fondato di una tale violazione;

b.

quali sanzioni sono state inflitte alle rispettive persone.

Essi possono, dal canto loro, chiedere informazioni su una violazione delle regole o sul sospetto fondato di tale violazione da parte dei loro membri agli organi competenti di altri istituti con cui intrattengono o intendono stringere partenariati di ricerca.

2

Il diritto a fornire o a richiedere informazioni si prescrive in cinque anni dal momento in cui il Consiglio dei PF, i PF o gli istituti di ricerca sono venuti a conoscenza della sospetta violazione delle regole. Il termine è interrotto da qualsiasi atto istruttorio. Il termine della prescrizione assoluta è di dieci anni.

3

Art. 20c

Informazione delle persone interessate

Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca comunicano per iscritto alle persone interessate dalla fornitura o dalla richiesta di informazioni, al più tardi nel momento in cui le informazioni vengono fornite o richieste: 1

a.

a chi sono state fornite o a chi sono state richieste;

b.

a quale scopo sono state fornite o richieste.

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Essi possono rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni alla persona interessata se questo potrebbe compromettere un procedimento penale.

2

Appena cessano i motivi di rifiuto, limitazione o differimento si informa senza indugio la persona interessata, a meno che ciò sia impossibile, o possibile soltanto con mezzi sproporzionati.

3

Art. 24, rubrica e cpv. 4 Composizione, nomina e revoca Il Consiglio federale può revocare per motivi gravi i membri del Consiglio dei PF durante il loro mandato.

4

Art. 24a

Comitati

Il Consiglio dei PF può formare comitati.

Art. 24b

Obbligo di fedeltà

I membri del Consiglio dei PF adempiono i propri compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi del settore dei PF.

1

Il Consiglio dei PF adotta le misure organizzative necessarie per tutelare gli interessi del settore dei PF ed evitare conflitti d'interesse.

2

Art. 24c

Pubblicazione delle relazioni d'interesse

I membri del Consiglio dei PF rendono pubbliche le loro relazioni d'interesse prima di essere nominati.

1

I membri del Consiglio dei PF comunicano immediatamente eventuali cambiamenti delle loro relazioni d'interesse al DEFR e al Consiglio dei PF.

2

Se una relazione d'interesse non è conciliabile con la funzione di membro del Consiglio dei PF e viene proseguita, il DEFR chiede al Consiglio federale la revoca dalla funzione di membro.

3

Il Consiglio dei PF informa nel quadro del rendiconto annuale sulle relazioni d'interesse dei suoi membri.

4

Art. 25 cpv. 1 lett. a 1

Il Consiglio dei PF: a.

definisce la strategia del settore dei PF nell'ambito degli obiettivi strategici del Consiglio federale;

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Titolo prima dell'articolo 33

Capitolo 5: Obiettivi strategici e finanze Art. 33

Obiettivi strategici

Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni, entro i limiti consentiti dalla legge, gli obiettivi strategici per il settore dei PF. Consulta previamente il Consiglio dei PF.

1

Gli obiettivi strategici determinano in particolare le priorità e gli obiettivi del settore dei PF per quanto concerne l'insegnamento, la ricerca e le prestazioni nonché i principi secondo cui i mezzi finanziari sono assegnati ai PF e agli istituti di ricerca.

2

Essi sono conformi al limite di spesa della Confederazione tanto nei tempi quanto nei contenuti.

3

Il Consiglio federale può modificare gli obiettivi strategici durante il periodo di validità se motivi gravi e non prevedibili lo richiedono.

4

Art. 33a

Attuazione

Il Consiglio dei PF provvede all'attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale.

1

Il Consiglio dei PF conclude ogni quattro anni accordi sugli obiettivi con i PF e gli istituti di ricerca. In caso di disaccordo sul contenuto o sull'attuazione degli accordi sugli obiettivi, decide in via definitiva.

2

Il Consiglio dei PF ripartisce i mezzi finanziari della Confederazione. A tal fine, si fonda in particolare sulle proposte budgetarie presentate dai PF e dagli istituti di ricerca.

3

Art. 34

Rendiconto

Il Consiglio dei PF sottopone ogni anno al Consiglio federale i seguenti documenti: a.

il rapporto sul raggiungimento degli obiettivi strategici;

b.

la relazione sulla gestione;

c.

il rapporto di verifica dell'organo di revisione;

d.

il rapporto del Controllo federale delle finanze, qualora quest'ultimo abbia verificato il settore dei PF nell'anno corrispondente.

Art. 34bbis

Trasferimento dell'utilizzazione

Il Consiglio dei PF e, se quest'ultimo lo stabilisce, i PF e gli istituti di ricerca possono cedere temporaneamente a terzi l'utilizzazione dei fondi di proprietà della Confederazione.

1

Il Consiglio federale può prescindere dalla trasmissione dei ricavi derivanti dal trasferimento, purché siano di modesta entità e il trasferimento dell'utilizzazione sia nell'interesse della Confederazione.

2

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Art. 34d cpv. 2, 2bis e 3 L'importo delle tasse d'iscrizione per gli studenti svizzeri e per gli studenti stranieri domiciliati in Svizzera deve essere socialmente sopportabile.

2

Per gli studenti stranieri che prendono domicilio in Svizzera a scopo di studio o che non hanno domicilio in Svizzera possono essere fissate tasse d'iscrizione più alte; queste possono ammontare al massimo al triplo delle tasse d'iscrizione di cui al capoverso 2.

2bis

Il Consiglio dei PF emana il regolamento delle tasse. Qualora decida un aumento delle tasse, può emanare disposizioni transitorie per evitare casi di rigore nei confronti degli studenti già immatricolati.

3

Art. 35 cpv. 3 secondo periodo e 4 ... Nel contempo propone al Consiglio federale il discarico sottoponendogli una proposta sull'impiego dell'eventuale eccedenza di ricavi.

3

4

Il Consiglio dei PF pubblica la relazione sulla gestione una volta approvata.

Art. 35a, rubrica e cpv. 5 Finanze e contabilità 5

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulle finanze e sulla contabilità.

Art. 35abis

Sistemi di controllo interno e di gestione del rischio

Nel quadro delle prescrizioni del Consiglio federale, il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca gestiscono ognuno un sistema di controllo interno e un sistema di gestione del rischio.

Art. 35ater Ex art. 35abis Art. 35ater cpv. 1 1

Il Consiglio dei PF istituisce il servizio «Audit interno».

Art. 35aquater

Tesoreria

L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) amministra le liquidità del settore dei PF provenienti direttamente o indirettamente dalla Confederazione nell'ambito della sua tesoreria centrale. Gli altri fondi possono essere depositati presso l'AFF.

1

L'AFF concede al settore dei PF prestiti a condizioni di mercato per garantirne la solvibilità necessaria allo svolgimento dei suoi compiti.

2

L'AFF e il Consiglio dei PF definiscono i particolari in un contratto di diritto pubblico.

3

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Titolo prima dell'articolo 36a

Capitolo 6a: Trattamento dei dati Sezione 1: Sistemi d'informazione concernenti il personale e la gestione degli studi Titolo prima dell'articolo 36c

Sezione 2: Trattamento dei dati personali nei progetti di ricerca Art. 36c

Trattamento dei dati

Nell'ambito di progetti di ricerca i PF e gli istituti di ricerca possono trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, qualora sia necessario per il progetto di ricerca.

1

Garantiscono l'osservanza delle disposizioni della legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati.

2

Art. 36d

Anonimizzazione, conservazione e distruzione dei dati

Non appena lo scopo del trattamento lo consente, i PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché i dati personali siano anonimizzati e conservati entro i termini da essi stabiliti.

1

Se il senso e lo scopo del progetto di ricerca non ne consentono l'anonimizzazione, i dati della ricerca riferiti a persone possono essere conservati in modo sicuro per al massimo 20 anni.

2

Trascorso tale termine devono essere distrutti, fatte salve le disposizioni della legge federale del 26 giugno 19984 sull'archiviazione.

3

Art. 36e

Obbligo d'informazione

I PF e gli istituti di ricerca sono tenuti a informare le persone interessate della raccolta e del trattamento dei dati personali in relazione con un determinato progetto di ricerca.

1

Questo obbligo di informazione sussiste anche se i dati personali devono essere raccolti presso terzi. In tal caso i PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché i terzi adempiano l'obbligo di informazione. Se ciò non può essere garantito, i PF e gli istituti di ricerca informano senza indugio le persone interessate.

2

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3 4

RS 235.1 RS 152.1

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